Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 marzo 2004
Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
del dipartimento del tesoro

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e' determinato dall'Autorita' di vigilanza;
Visto l'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza puo' prevedere riserve facoltative;
Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visto il decreto 26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrita' del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 80 del 5 aprile 2002;
Visto il decreto 27 marzo 2003 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrita' del patrimonio per l'esercizio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 78 del 3 aprile 2003;
Considerata la necessita' di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003;
Considerata l'opportunita' di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrita' del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;
Considerata l'opportunita' che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2003 le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.
2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.
3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' determinato, per l'esercizio 2003, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrita' del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.
 
Art. 2.
1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorita' di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio e' destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.
2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale.
3. Non e' consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2004
Il direttore generale: Ulissi
 
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