Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 febbraio 2004
Determinazione delle modalita' per la corresponsione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attivita' svolta nell'anno 2003 e successivi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;
Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;
Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2001, n. 346, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998 e successive modifiche che prevede le modalita' tecniche per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni;
Considerato che le dichiarazioni dei redditi da trasmettere in via telematica devono essere conformi ai modelli di dichiarazione 730 e alle relative specifiche tecniche previste dai provvedimenti che l'Agenzia delle entrate emana per ciascun anno d'imposta;
Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;
Sentita l'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1.
1. I compensi, di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti per ciascuna dichiarazione annuale modello 730, elaborata e trasmessa in via telematica in conformita' alle specifiche tecniche previste dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, sono corrisposti per l'anno 2003 e successivi secondo le disposizioni dell'articolo 2 del presente decreto. Detti compensi spettano in misura doppia per ciascuna dichiarazione modello 730 presentata in forma congiunta.
2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti per ciascun anno d'imposta a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla corretta ricezione per via telematica, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati relativi ai modelli 730 degli utenti assistiti.
 
Art. 2.
1. I centri di assistenza fiscale presentano, successivamente alla scadenza del termine che annualmente e' stabilito per l'invio telematico delle dichiarazioni degli assistiti, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - ufficio amministrazione delle risorse, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.
2. L'Agenzia delle entrate, direzione centrale gestione tributi, predispone, a seguito della elaborazione delle dichiarazioni dei redditi modello 730 degli assistiti, nonche' delle scelte della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF effettuate dagli stessi, un'attestazione, per ogni singolo centro e per ciascun anno d'imposta, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali e' riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1.
3. Sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, il Dipartimento per le politiche fiscali - ufficio amministrazione delle risorse, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unita' revisionale di base 6.1.2.5 «Centri autorizzati di assistenza fiscale» - cap. 3845 di pertinenza del centro di responsabilita' Dipartimento per le politiche fiscali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2003 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale al predetto ufficio amministrazione delle risorse.
4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730, riferite a ciascun anno d'imposta, ricevuti dall'amministrazione finanziaria in via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso e' tenuto, dietro richiesta dell'amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2003, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2004

Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
Manzitti Il ragioniere generale dello Stato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 19
 
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