Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
DECRETO RETTORALE 15 marzo 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2002, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria;
Vista la deliberazione del Senato accademico del 29 ottobre 2003 con la quale sono state approvate delle modifiche allo Statuto di Ateneo;
Visto il decreto MIUR del 22 dicembre 2003 con il quale sono state formulate osservazioni alle modifiche di Statuto deliberate dal Senato accademico, ed in particolare e' stato suggerito di cassare, all'art. 13 comma II, disciplinante la composizione del Consiglio di amministrazione, l'inciso «I rappresentanti di tali enti e persone hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto l'impiego dei contributi versati» e l'inciso «con voto esclusivamente consultivo»;
Vista la deliberazione del Senato accademico del 9 febbraio 2004, con la quale e' stata riconfermata la formulazione dell'art. 13, comma II dello Statuto, cosi' come approvata nella seduta del 29 ottobre 2003;
Visti gli articoli 6 e 111 dello Statuto di Ateneo;
Decreta:
1. Allo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria sono apportate le seguenti modifiche:
sono sostituiti gli articoli riportati nell'Allegato A «Articoli modificati»;
sono eliminati gli articoli riportati nell'Allegato B «Articoli cassati».
2. Gli Allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
3. Le modifiche allo Statuto di Ateneo entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Varese, 15 marzo 2004

Il rettore: Dionigi
 
ALLEGATO A) ARTICOLI MODIFICATI

TITOLO SECONDO - ORGANI DI ATENEO
Capo I - Organi di Governo
Sezione I - Rettore

Art. 7.
E l e z i o n e

1. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo ed e' nominato dal Ministro. Dura in carica quattro anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente due sole volte.
2. L'elettorato attivo e' costituito dai professori di prima e seconda fascia in ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di facolta', dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di dipartimento e nelle altre strutture per le quali lo Statuto preveda rappresentanze di dette categorie.
3. L'elezione del Rettore per il quadriennio accademico successivo si svolge nel periodo tra il 1 e il 31 luglio. L'elezione e' indetta dal decano del corpo accademico che disciplina le procedure per la presentazione delle candidature nel corso del mese di maggio precedente all'elezione.
4. Secondo le modalita' disposte dal decano del corpo accademico, nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione vengono rese pubbliche le candidature alla carica di Rettore, i connessi programmi e l'indicazione della persona che il candidato si impegna a designare quale Rettore Vicario. Le candidature devono essere presentate da almeno dieci elettori per sede.
5. Nelle prime tre votazioni il Rettore e' eletto se consegue la maggioranza assoluta dei voti. La votazione e' valida se vi partecipa la meta' piu' uno degli aventi diritto, ove sia compreso almeno un quarto degli elettori di ciascuna sede. Le votazioni dovranno svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.
6. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel caso di elezioni non valide per difetto del numero dei votanti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risultera' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo e, in subordine, con maggior anzianita' anagrafica.
7. In caso di anticipata cessazione del mandato o di non accettazione dell'elezione, il decano del corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di trenta giorni dalla data della cessazione o mancata accettazione. In caso di vacanza della carica, le funzioni del Rettore sono svolte dal Rettore Vicario.
8. Il Rettore, d'intesa con il Rettore Vicario, puo' nominare uno o piu' Prorettori.

Sezione II - Rettore vicario
Art. 8.
N o m i n a

1. Il Rettore vicario e' nominato dal rettore sulla base dell'indicazione fornita all'atto della presentazione della propria candidatura. Cessa dalle sue funzioni con l'entrata in carica del Rettore, a seguito di successive elezioni, e puo' essere confermato consecutivamente per due sole volte. Il Rettore vicario ha sede in Como.

Art. 9.
F u n z i o n i

1. Il Rettore vicario rappresenta il Rettore nella sede di Como, e rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del Rettore.
2. Il Rettore vicario svolge, per delega del Rettore, le seguenti funzioni:
a) funzione di vigilanza;
b) funzione di coordinamento;
c) cura l'attuazione delle delibere per quanto di competenza;
d) stipula contratti, accordi, convenzioni riguardanti la sede di competenza.
3. Il Rettore Vicario puo' formulare proposte riguardanti la sede di Como da sottoporre al Consiglio di amministrazione o al Senato accademico secondo le rispettive competenze.

Sezione III - Senato accademico
Art. 10.
Composizione

1. Il Senato accademico e' composto:
a) dal Rettore;
b) dal Rettore vicario;
c) dal Direttore amministrativo;
d) dai Presidi di facolta';
e) da un professore di prima fascia, da uno di seconda fascia e da un ricercatore, per ognuna delle aree scientifico-disciplinari individuate dal Regolamento generale di ateneo in numero non superiore a cinque;
f) da un Direttore di dipartimento della sede di Varese e da uno della sede di Como, ciascuno eletto dall'insieme di Direttori di dipartimento della rispettiva sede;
g) da 4 rappresentanti del personale tecnico amministrativo in ragione di 2 per sede;
h) da 4 rappresentanti degli studenti in ragione di 2 per sede.

Art. 11.
F u n z i o n i

1. Il Senato accademico:
a) determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del Nucleo di valutazione interna, e definisce le conseguenti priorita';
b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione interna;
c) esprime parere sul bilancio di previsione e sul piano edilizio;
d) definisce priorita' e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonche' per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori per il loro impiego;
e) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonche' di centri interuniversitari;
f) delibera la costituzione e la soppressione di Corsi di studio;
g) approva le modifiche allo Statuto;
h) approva i Regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione, sui quali esprime parere;
i) puo' rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attivita';
j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'Universita';
k) approva convenzioni e contratti attinenti l'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca;
l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti;
m) nel rispetto delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
n) designa il Collegio dei Revisori dei conti;
o) designa i componenti del Nucleo di valutazione;
p) elegge al suo interno la Commissione di ateneo per la ricerca scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il finanziamento della ricerca con il compito di formulare proposte e svolgere attivita' istruttoria nelle materie di sua competenza; puo' eleggere al suo interno altre commissioni con competenze consultive ed istruttorie;
q) esercita le competenze non affidate dallo Statuto ad altri organi dell'Ateneo.

Sezione IV - Consiglio di amministrazione
Art. 13.
Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal Rettore;
b) dal Rettore vicario;
c) dal Direttore amministrativo;
d) dal Vice direttore amministrativo;
e) da sei rappresentanti dei docenti, in ragione di uno per sede e per ciascuna categoria (prima fascia, seconda fascia, ricercatori);
f) da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, in ragione di uno per sede;
g) da due rappresentanti degli studenti, in ragione di uno per sede;
h) da sei rappresentanti in ragione di uno per ognuno dei seguenti Enti pubblici: Provincia di Varese, Provincia di Como, Comune di Varese, Comune di Como, C.C.I.A.A. di Varese, C.C.I.A.A. di Como. Tempi, modi e durata di nomina dei rappresentanti verranno definiti nell'ambito di un Accordo di Programma promosso dall'Universita' dell'Insubria e da stipulare, anche separatamente, con i singoli Enti, che riguardera' anche lo sviluppo dei rapporti tra l'Ateneo e le collettivita' locali con particolare riguardo alle prospettive di sviluppo dell'Ateneo, all'attivita' formativa e di ricerca svolta dallo stesso e alle questioni che investono i rapporti tra Universita' e territorio.
2. Possono inoltre fare parte del Consiglio di amministrazione, con voto esclusivamente consultivo, i rappresentanti di Enti pubblici e privati e le persone fisiche che concorrano al finanziamento dell'Universita' versando un contributo annuo non inferiore all'importo minimo determinato d'intesa tra il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, I rappresentanti di tali Enti e persone hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto l'impiego dei contributi versati. La presenza dei rappresentanti di soggetti finanziatori non e' considerata ai fini del calcolo della validita' delle riunioni e delle deliberazioni. Il Senato accademico determina il numero massimo dei soggetti finanziatori che possono designare loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.
3. I membri non elettivi del Consiglio di amministrazione, di cui al secondo comma, non possono essere dipendenti dell'Universita'.

Art. 14.
Modalita' di votazione

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. La seduta e' valida in presenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

Art. 15.

Funzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione, di cui e' parte integrante il piano edilizio, nel rispetto dei piani pluriennali di sviluppo e delle priorita' di cui all'art. 11 lettera a), valutato motivatamente il parere del Senato accademico;
b) delibera le variazioni al bilancio e adotta il conto consuntivo;
c) approva per quanto di competenza le convenzioni e i contratti che interessano l'Ateneo;
d) approva il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e gli altri Regolamenti di competenza;
e) delibera in materia di assunzione del Direttore amministrativo, su proposta del Rettore, ed attribuisce l'incarico di Vice direttore amministrativo, su proposta del Direttore amministrativo di concerto con il Rettore vicario;
f) stabilisce obiettivi relativi all'attivita' amministrativa e di gestione e ne verifica il raggiungimento;
g) determina su proposta del direttore amministrativo l'organico del personale tecnico e amministrativo per le esigenze generali di funzionamento dell'amministrazione;
h) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture e centri di servizio, di concerto con il Senato accademico per quanto di sua competenza;
i) delibera i contributi a carico degli studenti, sentito il Senato accademico;
j) delibera l'ammontare dell'indennita' di funzione dovuta al Rettore e al Rettore vicario, le indennita' al personale che svolge funzioni istituzionali o assume specifiche responsabilita', il compenso degli esperti che fanno parte del Consiglio stesso, quello dei componenti del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione e, per quanto di competenza, il compenso di coloro che svolgono attivita' per conto dell'Ateneo;
k) delibera sulle convenzioni e i contratti che riguardano le strutture didattiche, scientifiche e di servizio che non rientrano tra le funzioni di competenza del Senato accademico;
l) delibera sull'assegnazione degli spazi, in coerenza con i programmi di sviluppo;
m) autorizza le spese deliberate dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio delle sedi, nonche' dall'Amministrazione centrale, per quanto di' competenza.

Art. 16.
G i u n t a

1. La Giunta del Consiglio di amministrazione e' costituita dal Rettore, che la presiede, dal Rettore vicario, dal Direttore amministrativo e dal Vice direttore amministrativo.
2. La Giunta svolge attivita' istruttoria in merito alle deliberazioni da sottoporre al Consiglio.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare alla Giunta, anche in via permanente, funzioni o singoli atti di propria competenza. Non possono essere delegate l'approvazione del bilancio e dei Regolamenti, le deliberazioni concernenti il direttore amministrativo e il vice direttore amministrativo, la determinazione dell'organico e l'attivazione e disattivazione di strutture.
4. La deliberazione del Consiglio di amministrazione avente ad oggetto delega di funzioni alla giunta e' approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

Capo II - Altri organi di ateneo
Sezione II - Consiglio dei direttori di dipartimento
Art. 21.
Composizione e funzioni

1. Il Consiglio dei direttori di dipartimento e' organo centrale di Ateneo. Ne fanno parte i direttori di dipartimento dell'Ateneo.
2. Il Consiglio dei direttori di dipartimento ha funzioni di coordinamento, consultive e propositive con riferimento alle questioni che interessano l'attivita' e le competenze dei Dipartimenti, nei casi previsti dalla normativa vigente o a richiesta degli altri organi dell'Ateneo.

Art. 22.
Coordinatore
1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un coordinatore. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni, cura l'attuazione delle delibere. Il coordinatore resta in carica per la durata di un triennio.

TITOLO TERZO STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
Capo I - Facolta'
Art. 27.
Finalita' e funzioni

1. La Facolta' e' sede istituzionale dell'attivita' didattica.
2. Delibera sull'impiego delle risorse destinate alla didattica e delle altre risorse eventualmente assegnate, anche per il reclutamento di personale docente, amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo, e assicura la loro piu' efficiente utilizzazione. Puo' destinare risorse ai Dipartimenti a fronte di attivita' didattiche a questi delegate.
3. Utilizza le risorse sulla base di piani preventivi e di obiettivi comunicati all'Amministrazione, controllando periodicamente i risultati raggiunti.
4. Alla facolta' afferiscono i Corsi di laurea e gli altri Corsi di studio attivabili a norma di Regolamento didattico di ateneo.
5. Qualora un Corso di studio sia attivato con il concorso di piu' facolta', il provvedimento istitutivo indica a quale afferisca, oppure come sia costituito il Consiglio di corso o il Comitato responsabile, e quali competenze proprie del Consiglio di facolta' siano ad esso delegate. Lo stesso provvedimento determina i criteri per la valutazione del contributo delle facolta', ai fini della ripartizione delle risorse.
6. La facolta' e' unita' di spesa; con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su motivata richiesta del Consiglio di facolta', deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, puo' esserle attribuita la qualifica di unita' di gestione, ove ricorrano i presupposti organizzativi ed i requisiti previsti da apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Sezione I - Organi e competenze
Art. 28.
Organi

1. Sono organi della facolta' il Preside ed il Consiglio di facolta'. Il regolamento di facolta' puo' prevedere l'istituzione di Consigli di corso di studio, anche riunendo piu' corsi affini. In caso di mancata costituzione di questi organi il regolamento dovra' prevedere in loro luogo la designazione di un responsabile ed eventualmente di un comitato, con specifiche attribuzioni.
2. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di una Giunta di facolta' e di commissioni.
3. Nella facolta' di medicina e chirurgia e' costituito il Collegio dei clinici.

Art. 29.
Preside

1. Il Preside rappresenta la facolta'.
2. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facolta' e la Giunta, ove costituita;
b) cura l'esecuzione delle delibere;
c) vigila sullo svolgimento delle attivita' didattiche;
d) vigila sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;
e) nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformita' al Regolamento didattico di ateneo.
3. Il Preside puo' designare un Preside vicario, scelto tra i professori di prima fascia, che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento ed e' nominato con decreto del Rettore.
4. In caso straordinario di necessita' e urgenza il Preside assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di facolta' e della Giunta di facolta', ove costituita, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente, nella prima adunanza utile successiva.

Art. 30.
Elezione del Preside

1. Il Preside e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dal Consiglio di facolta', nella composizione plenaria, ed e' nominato con decreto del Rettore.
2. Il Preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente due sole volte
3. L'elezione del preside ha luogo in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti purche' il Consiglio sia validamente costituito. Sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive puo' essere previsto lo svolgimento di piu' votazioni.
4. Le sedute del Consiglio di facolta' per l'elezione del preside sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.

Art. 38.
Presidente del Consiglio di corso

1. Il Presidente e' un professore di ruolo, eletto con le stesse modalita' del Preside di facolta', in quanto applicabili, e nominato con decreto del Rettore. Per i Consigli di Corso di Laurea l'elettorato passivo e' limitato ai professori di prima fascia. Dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente due sole volte.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;
c) coadiuva il Preside nella vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;
d) nomina, per delega del Preside, le commissioni degli esami di profitto.
3. Il Presidente puo' designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.

Capo II - Dipartimenti
Art. 44.
Direttore

1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
2. Il direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
b) e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento;
c) promuove e coordina le attivita' del dipartimento;
d) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
3. Il direttore e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, e nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia tra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.
4. Le sedute del Consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano in ruolo. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, senza tener conto dei professori fuori ruolo assenti.
5. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente due sole volte nel medesimo dipartimento.
6. Il direttore designa un vice direttore, scelto tra i professori del dipartimento, che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento ed e' nominato con decreto del rettore.
7. In caso straordinario di necessita' ed urgenza il direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di dipartimento e della giunta, ove costituita, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile successiva.

TITOLO QUARTO CENTRI DI SERVIZIO E DI RICERCA
Capo II - Centri di ricerca
Art. 62.
Istituzione e soppressione

1. La costituzione dei Centri di ricerca ha luogo con deliberazione del Senato Accademico su proposta di uno o piu' ricercatori, previo parere dei rispettivi Dipartimenti di afferenza, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto di competenza. L'atto istitutivo stabilisce l'afferenza del Centro a un dipartimento.
2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza, o su proposta del Dipartimento di afferenza.

Titolo quinto - Organizzazione dell'Ateneo
Capo I - Principi generali
Art. 73.
Esercizio della capacita' giuridica di diritto privato

1. Nell'esercizio della propria capacita' giuridica di diritto privato l'Universita' puo' in particolare:
a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti la propria attivita', con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione;
b) utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari;
c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi e societa' di capitali, sia in Italia che all'estero, per il conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali;
d) effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;
e) effettuare transazioni, costituire cauzioni e garanzie;
f) effettuare con il proprio personale e/o le proprie strutture, acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera, attivita' di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti e di privati, nonche' per le proprie esigenze;
g) attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno che esterno per lo svolgimento di attivita' formative, a carico dei finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.
2. Le modalita' di esercizio delle attivita' di cui alle lettere precedenti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Capo II - Dirigenza
Art. 77.
Uffici e funzioni dirigenziali

1. Gli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Centri di servizi dell'Ateneo che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali o equiparate a quelle dirigenziali sono individuati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente su proposta del Direttore amministrativo o del Rettore. Il ruolo di Dirigente si articola nella prima e seconda fascia. Alla Direzione amministrativa e' preposto un Dirigente di prima fascia. Agli altri uffici dirigenziali un Dirigente di seconda fascia del ruolo amministrativo o tecnico.
2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o del Direttore amministrativo, nel limite del 50% dei posti di dirigente istituiti, puo' assegnare temporaneamente le funzioni di dirigente a personale dell'Universita' in possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione o nel settore privato.
3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore amministrativo per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Capo III - Indennita' di funzione e compensi
Art. 80.
Indennita' e compensi

1. Il Consiglio di amministrazione determina la misura dell'indennita' dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore e del Rettore Vicario.
2. Il Consiglio di amministrazione determina altresi', secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita':
a) la misura di eventuali indennita', coperture assicurative e patrocinio legale relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo Statuto;
b) la misura di eventuali compensi ed indennita' per attivita' svolte in commissioni e in altri organismi costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo o per delega rettorale;
c) nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico accessorio, correlato sia alle funzioni svolte che al raggiungimento dei risultati, del Direttore amministrativo, del vice Direttore amministrativo, dei Dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.
3. Al personale universitario che partecipa ad organi di altri Enti, su designazione dell'Universita' o in rappresentanza della stessa, puo' essere riconosciuto dai predetti Enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennita' per l'attivita' svolta.

Capo IV - Proprieta' intellettuale
Art. 82.
Diritti sui risultati delle ricerche

1. L'attribuzione del diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica, anche in collaborazione con altri enti o per conto di terzi, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari forniti dall'Universita', e' regolata in via generale dalle vigenti norme di legge, nonche' da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Capo VI - Commissione di disciplina
Art. 87.
Composizione

1. La Commissione di disciplina e' composta dal Rettore o da un suo delegato che la presiede e da due componenti da lui designati. E' integrata con un componente, designato dal Rettore tra i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, quando l'azione disciplinare riguarda uno studente.

Titolo sesto - autonomia normativa
Art. 92.
Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo reca, tra l'altro, le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo ed alle modalita' di elezione degli organi, ove non specificate dal presente Statuto.
2. Esso e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza, ed espletate le procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 97.
Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi di Ateneo

1. I Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi recano norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento. I Centri speciali sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. I Regolamenti sono emanati dal Rettore, previa approvazione del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Titolo settimo - Norme conclusive
Capo I - Norme comuni e finali
Art. 102.
Elezioni

1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da designare.
2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze.
3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze spetta agli studenti immatricolati per la prima volta da un numero di anni non superiore alla durata del corso cui sono iscritti, piu' uno. L'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea specialistica, di diploma, di dottorato e alle scuole di specializzazione.

Art. 103.
Durata dei mandati

1. I componenti elettivi degli organi dell'Universita', ove non diversamente disposto dallo statuto, restano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili per due soli mandati, salva diversa disposizione di legge. Una ulteriore rielezione puo' avvenire soltanto trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato. Gli studenti eletti negli organi dell'Universita' restano in carica due anni.
2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione. Nell'ambito degli organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo.
3. In caso di elezione ad una carica accademica prima della scadenza naturale, ai fini della durata del mandato il periodo tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai sei mesi, e in tal caso come anno intero.

Art. 106.
Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico.
2. Sulle proposte di modifiche statutarie deliberate da strutture didattiche e scientifiche o sottoscritte da almeno trenta dipendenti dell'Ateneo che godano dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore, il Senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni.

Capo II - Norme transitorie
Art. 107.
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto dell'Universita' dell'Insubria e le relative modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche degli articoli 7, quarto e ottavo comma, 8, 9, 10, lettera c), 13 lettera b) e 17, primo comma, riguardanti la figura del pro-rettore, entreranno in vigore al termine del mandato del Rettore in carica. Allegato B - Articoli cassati
Ex art. 16: Funzione delle sezioni (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo I - Organi di Governo/Sezione IV - Consiglio di amministrazione);
Ex art. 18: Composizione (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II - Altri organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Universita' territorio);
Ex art. 19: Funzioni (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II - Altri organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Universita' territorio);
Ex art. 24: commissione di Ateneo per la ricerca scientifica (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II - Altri organi di Ateneo/Sezione III - Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica).
 
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