Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2004
Approvazione di tre studi di settore relativi ad attivita' professionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 settembre 2002, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 12 febbraio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali:
a) studio di settore SK26U - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attivita' 63.30.2;
b) studio di settore SK27U - Consulenza per installazione di sistemi hardware, codice attivita' 72.10.0; Edizione di software, codice attivita' 72.21.0; Altre realizzazioni di software e consulenza software, codice attivita' 72.22.0; Elaborazione e registrazione elettronica dei dati, codice attivita' 72.30.0; Altre attivita' connesse all'informatica, codice attivita' 72.60.0;
c) studio di settore SK28U - Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo, codice attivita' 92.31.B; Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione, codice attivita' 92.31.C.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore SK26U;
2, per lo studio di settore SK27U;
3, per lo studio di settore SK28U;
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' di impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano, altresi', ai contribuenti esercenti attivita' di impresa che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, ovvero in caso di piu' attivita' professionali per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2003.
 
Art. 2.
Modalita' di applicazione degli studi di settore
1. In via sperimentale, i compensi e i ricavi nonche' gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dai predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della revisione degli studi stessi.
 
Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a Euro 5.164.569.
 
Art. 4.
Variabili delle attivita' professionali o delle imprese
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei relativi questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 settembre 2002, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto.
 
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso art. 85.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto, devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 
Art. 6.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

Il Ministro: Tremonti
 
----> Vedere Allegato da pag. 497 a pag. 507 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 509 a pag. 522 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 523 a pag. 539 del S.O. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone