Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 11 marzo 2004
Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti. (Deliberazione n. 54/04/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 14, comma 1, e 29;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113 «Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze»;
Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999 «Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1999;
Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di quindici anni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;
Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999;
Vista la delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;
Vista la delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000 «Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002 «Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 2002;
Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
Visto l'accordo procedimentale tra il Ministero ed i gestori radiomobili in materia di assegnazione di frequenze trasmesso con la nota del Ministro delle comunicazioni GMO/12445/10/03 del 7 ottobre 2003;
Vista la determina della Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 20 ottobre 2003 che assegna frequenze in banda GSM;
Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 29 del codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorita' in merito al tema in esame;
Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;
Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. E' indetta la consultazione pubblica concernente la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti.
2. Le modalita' di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorita' sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.

Napoli, 11 marzo 2004

Il presidente: Cheli
 
Allegato A
alla delibera n. 54/04/CONS
Modalita' di consultazione
L'Autorita' intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione relativi alle misure regolamentari in materia di rilascio degli ulteriori diritti d'uso per le frequenze GSM ad uso pubblico, ivi incluse quelle relative all'eventuale ingresso di un nuovo operatore nel relativo mercato.
In particolare l'Autorita' invita, anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), del codice, le parti interessate a far pervenire all'Autorita' stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle specifiche proposte di decisione ed agli orientamenti dell'Autorita' esposti nel testo della consultazione di cui all'allegato B, ed evidenziati mediante le domande da 1) a 10) per facilitare le osservazioni.
Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti», nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Ing. Bruno Artemisio - Ufficio pianificazione frequenze - Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale Is. B5 - 80143 Napoli.
Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507621.
E' gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non e' sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalita' suesposte.
Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse fra quelli descritti in dettaglio nell'Allegato B, nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.
Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell'Autorita' stessa.
I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione, le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS i soggetti partecipanti forniscono anche la propria valutazione dell'impatto esterno delle procedure di assegnazione proposte.
I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.
In considerazione dell'opportunita' di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresi' allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione», per le parti non sottratte all'accesso.
Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilita' indicato, sul sito web dell'Autorita', all'indirizzo www.agcom.it
 
Allegato B
alla delibera n. 54/04/CONS

Contenuti della proposta di provvedimento

«Procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti». 1. Quadro di riferimento regolamentare.
L'Autorita' ha stabilito una serie di procedure di assegnazione delle frequenze per l'espletamento dei servizi pubblici GSM da ultimo con la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002.
I principi stabiliti con la detta delibera sono riassumibili nei punti seguenti:
a) a tutti i gestori radiomobili GSM e' data la garanzia dell'assegnazione di un minimo di 15 MHz nazionali lordi, tra 900 e 1800 MHz;
b) l'assegnazione, su richiesta, delle frequenze aggiuntive rispetto ai detti 15 MHz, a tutti i gestori GSM, avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, fino ad un massimo di 25 MHz complessivi nazionali a 900 e a 1800 MHz;
c) l'Autorita' si riserva di rivedere i tetti di assegnazione delle frequenze, fissati a 25 MHz complessivi tra 900 e 1800 MHz, e di definire le misure per l'assegnazione di ulteriori frequenze eventualmente disponibili, utilizzando procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche aperte ad eventuali nuovi licenziatari.
Nella stessa delibera l'Autorita' ha stabilito, all'art. 6, comma 1, il calendario per la progressiva liberazione da parte di TIM della banda utilizzata per il sistema radiomobile analogico TACS. In base a tale calendario al 30 giugno 2003, TIM ha provveduto a liberare 5 MHz di banda.
L'Autorita' inoltre, all'art. 7 della citata delibera, ha disposto che gli stessi gestori radiomobili assegnatari di banda su porzioni del territorio nazionale possono proporre piani di riordino ovvero la sostituzione della banda a 900 MHz e che il Ministero puo' fissare, sulla base della disponibilita' di banda, e fermo quanto previsto in materia di tetti di assegnazione, il calendario e le modalita' per la riallocazione dei canali assegnati nelle bande a 900 MHz, ai fini della razionalizzazione della banda stessa.
In data 15 settembre 2003 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle Comunicazioni Elettroniche» (di seguito il Codice) che recepisce il nuovo pacchetto di direttive comunitarie di settore.
Il Codice, dispone, all'art. 14, comma 1, che la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze, a cura dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, all'art. 27, comma 6, che i diritti d'uso delle frequenze siano concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, ed all'art. 29, comma 1, che l'Autorita', quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze, deve tra l'altro:
1. concedere a tutte le parti interessate, compresi gli utenti ed i consumatori, l'opportunita' di esprimere la loro posizione;
2. pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali d'uso, indicandone le ragioni;
3. stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
4. riesaminare tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.
Inoltre, sempre il Codice, all'art. 29, dispone che l'Autorita', qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali d'uso delle frequenze radio, renda nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorita'. 2. Tematiche generali della banda a 1800 MHz e condizioni per l'ingresso di un nuovo operatore pubblico GSM.
La banda internazionalmente allocata al GSM a 1800 MHz e' costituita da 75 MHz, di cui attualmente 45 MHz sono assegnati su tutto il territorio nazionale ai gestori GSM, 20 MHz sono assegnati dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) al Ministero della difesa e potrebbero essere liberati a seguito di esigenze di sviluppo del mercato1), 5 MHz sono, allo stato, nella disponibilita' esclusiva del Ministero della difesa e pertanto non allocati al GSM pubblico, ed infine una porzione da 5 MHz e' assegnata temporaneamente all'operatore WIND solo nelle 16 maggiori citta'.
La situazione delle assegnazioni in banda 1800 MHz e' riassumibile al modo seguente:

STATO ATTUALE DELLA BANDA A 1800 MHZ

Sotto-banda Stato
- - 1710 - 1715 Ministero della difesa 1805 - 1810

1715 - 1735 GSM - Liberabili secondo quanto 1810 - 1830 previsto dal PNRF (attualmente
Ministero della difesa)

1735 - 1750 TIM 1830 - 1845

1750 - 1755 WIND (solo nelle 16 grandi città) 1845 - 1850

1755 - 1770 WIND 1850 - 1865

1770 - 1785 Vodafone 1865 - 1880

Complessivamente pertanto esistono le condizioni per l'assegnazione di frequenze ad un nuovo gestore pubblico GSM (ovviamente un operatore con sola licenza UMTS ha titolo a considerarsi nuovo entrante GSM). Potrebbero essere assegnabili, per una eventuale procedura di ingresso di un nuovo entrante, almeno 20 MHz di banda a 1800 MHz. Inoltre, qualora possibile, vi potrebbe essere un'ulteriore dotazione di altri 5 MHz.
Come specificato nel PNRF, la disponibilita' di 20 MHz di banda a 1800 MHz, e' soggetta alla liberazione da parte del Ministero della difesa sotto opportune condizioni e pertanto tale processo di liberazione puo' essere avviato soltanto a fronte di un concreto interesse da parte del mercato.
La necessita' di verificare l'interesse per un nuovo operatore nel mercato nazionale era gia' stata sottolineata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel parere fornito nell'ambito del procedimento concluso con l'adozione della delibera n. 286/02/CONS. Infatti l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel ritenere che le modalita' di assegnazione previste nella delibera 286/02/CONS possano essere giustificate da particolari esigenze, tenuto conto che l'assegnazione non riguarda la totalita' dello spettro disponibile, ravvede l'esigenza di assegnare il resto della banda disponibile mediante procedure concorsuali che consentano anche di verificare l'ingresso di nuovi operatori.
In tema di dotazione frequenziale per l'eventuale nuovo entrante occorre valutare se sia utile un'assegnazione di frequenze anche a 900 MHz. Il vantaggio di una dotazione su entrambe le bande 900 e 1800 MHz riguarda la possibilita' di pianificare una rete cosiddetta multilayer. Lo svantaggio e' che per la realizzazione di una rete a doppio strato sono in genere necessari investimenti maggiori, per dotarsi di strumenti ed apparati di entrambi i tipi. Per tali motivi, ed anche per la maggiore disponibilita' di banda a 1800 MHz rispetto a 900 MHz (35 MHz contro 75 MHz), storicamente le reti a 900 MHz sono state appannaggio degli operatori incumbent mentre i nuovi operatori hanno avuto dotazioni solo a 1800 MHz. Inoltre se la dotazione del nuovo entrante fosse costituita parzialmente con porzioni di banda a 900 MHz, essa potrebbe in linea teorica prevedere al piu' una porzione di circa 5 MHz a 900 MHz2), che allo stato non potrebbe che provenire dalla banda attualmente occupata dal TACS, e quindi essere situata in banda cosiddetta estesa (E-GSM). In tali condizioni il nuovo entrante avrebbe lo svantaggio di una banda soggetta ad alcune limitazioni di sfruttamento per via della minore diffusione, allo stato, di terminali ed apparati capaci di sintonizzare la stessa. ---- 1) La nota n. 143 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze dispone che possono essere riservate al predetto sistema sulla base delle esigenze di sviluppo del servizio individuate dall'Autorita' con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e previa individuazione di una adeguata compensazione in termini di idonea risorsa spettrale a favore del Ministero della difesa. Tenuto conto delle valutazioni esposte, l'Autorita' rileva che, per il nuovo entrante, una possibile efficace alternativa all'assegnazione diretta di banda a 900 MHz sia la possibilita' di ottenere il roaming sulla rete a 900 MHz da parte degli operatori con una rete a 900 MHz ragionevolmente sviluppata e per i quali sia previsto uno specifico obbligo in tal senso. 3. Procedure proposte per l'assegnazione della banda radiomobile ad un nuovo entrante GSM.
Per quanto riguarda la procedura da utilizzare per l'assegnazione di banda al nuovo entrante GSM, l'Autorita' esprime l'orientamento che per garantire le esigenze di uniformi condizioni concorrenziali, questa dovrebbe essere comparabile alla procedura (procedura di licitazione del tipo beauty contest) seguita nel caso dell'ultima procedura selettiva dedicata al GSM avviata con la delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999 e con bando di gara pubblicato il 26 maggio 1999. Si noti infatti che degli attuali tre gestori pubblici GSM attualmente operanti, due hanno ottenuto la licenza attraverso la partecipazione ad una selezione di tipo comparativo (appunto beauty contest) ed un altro ha ottenuto la licenza come conversione di una concessione a suo tempo rilasciata. Utilizzando una diversa procedura, come ad esempio una procedura aperta del tipo asta pubblica, il nuovo entrante GSM potrebbe essere discriminato in quanto dovrebbe potenzialmente concorrere su criteri differenti rispetto agli altri gestori GSM, che, tra l'altro, beneficerebbero anche della loro posizione di incumbent e quindi di leadership di mercato. La soluzione qui discussa peraltro rispetterebbe le condizioni competitive preesistenti alla procedura di gara per le licenze UMTS.
Per quanto riguarda la suddetta procedura di gara per l'assegnazione della banda al nuovo entrante va osservato che, benche' la scelta di una procedura selettiva con criterio di aggiudicazione basato sulla migliore offerta economica ed aperto a qualunque soggetto in possesso di dimostrate credenziali tecniche e commerciali nella gestione del servizio, sia da considerarsi in generale la piu' adeguata per raggiungere gli obiettivi di semplicita', equita' e trasparenza nella valutazione delle offerte, permettendo di aggiudicare i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che abbiano dimostrato propensione ad un efficace utilizzo della risorsa scarsa oggetto di gara, tale principio, sulla base del quale sono state basate le piu' recenti procedure nazionali di assegnazione dello spettro, appare prevalente la necessita' di garantire una sostanziale par condicio fra i gestori GSM.
La procedura di gara basata sul beauty contest prevede necessariamente l'assunzione di specifici e documentabili impegni sulla realizzazione di una copertura nazionale nonche' di impegni relativi allo sviluppo delle reti e dei servizi (tali impegni divengono ovviamente obbligatori per l'aggiudicatario).
Per quanto riguarda gli altri obblighi specifici da imporre in sede di gara, nonche' i criteri di aggiudicazione, l'Autorita' ritiene, per gli stessi motivi, che essi debbano essere mutuati da quelli relativi alla citata gara per il quarto gestore GSM, prevedendo inoltre fra gli obblighi stessi il divieto espresso del cosiddetto refarming per le frequenze ottenute (assegnazione limitata all'utilizzo in tecnica GSM), coerentemente con l'identico vincolo imposto per le frequenze assegnate ai sensi della delibera n. 286/02/CONS, ed inoltre i vincoli di servizio e copertura di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della stessa delibera per poter richiedere banda aggiuntiva, rispetto ad una dotazione minima iniziale pari a 15 MHz. Quesiti relativi al paragrafo n. 3.
1. Esiste l'interesse da parte di un operatore nuovo entrante per ottenere una autorizzazione ad operare una rete nazionale GSM (assegnazione di diritto d'uso per le relative frequenze)? Si prega di accompagnare tale manifestazione di interesse con una breve descrizione dell'impresa o raggruppamento di imprese interessate e delle ragioni tecniche ed economiche che motivano la stessa. ---- 2) L'esatta quantificazione dipende dalla effettiva realizzazione delle misure di cui alla delibera n. 286/02/CONS, e comunque la banda eventualmente disponibile potrebbe non essere tutta destinata al nuovo entrante. 2. Si giudica ragionevole l'orientamento dell'Autorita' sul fatto che la procedura per l'assegnazione della banda (diritti d'uso) GSM ad un nuovo entrante dovrebbe essere di tipo beuty contest ai fini di garantire par condicio fra gli operatori GSM?
3. Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorita' secondo cui le garanzie imposte per la realizzazione della rete, nella procedura di beauty contest per il nuovo entrante, dovrebbe essere basata sui criteri di selezione relativi alla copertura nazionale, alla realizzazione della rete e dei servizi?
4. Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorita' secondo cui la dotazione potenziale complessiva di tale opertore dovrebbe essere fino a 25 MHz nazionali, con un minimo garantito di 15 MHz?
5. Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorita' secondo cui la banda per il nuovo entrante dovrebbe essere costituita da sola banda a 1800 MHz e che sia data allo stesso la possibilita' di accedere al roaming a 900 MHz? Possono essere ipotizzate altre alternative? 4. Tematiche generali relative alla banda GSM a 900 MHz ed assegnazione della stessa.
Sulla base del quadro normativo sopra delineato (paragrafo 1) e della disponibilita' di banda, il Ministero delle comunicazioni ha autorizzato con determinazione del 20 ottobre 2003 un piano di assegnazione della banda immediatamente disponibile a 900 MHz (5 MHz ex TACS e 1.3 MHz ex CT1, lordi), che costituisce la prima fase di un accordo procedimentale con i gestori GSM, siglato in data 7 ottobre 2003.
Si rileva che, nel citato accordo procedimentale tra gestori e Ministero del 7 ottobre 2003, i gestori hanno avanzato la loro candidatura per l'assegnazione di tutta la banda disponibile al 31 dicembre 2005 a 900 MHz, proponendo anche un piano specifico di assegnazione che prevede tra l'altro la razionalizzazione della banda a 900 MHz stessa. Tale possibilita' di assegnazione e' condizionata dalla possibilita' che l'Autorita' riveda il limite massimo di 25 MHz per gestore stabilito con la delibera n. 286/02/CONS.
Sulla base del piano citato l'assegnazione conseguente della banda GSM al 31 dicembre 2005, sarebbe la seguente:
Operatore/Sistema TACS 900 GSM 900
- - - TIM 0 16.6 (1) Vodafone 13.4 WIND 5

Tale piano di razionalizzazione della banda 900 MHz che supera con una soluzione piu' efficiente l'attuale frammentazione dell'utilizzo esistente, deve necessariamente essere posto in relazione alle procedure previste per il nuovo entrante. Se la banda a 900 MHz eccedente, rispetto ai tetti previsti dalla delibera n. 286/02/CONS, non dovesse entrare a far parte della dotazione di un nuovo entrante, risulta evidente che e' possibile procedere all'assegnazione ai gestori esistenti della banda a 900 MHz anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 286/02/CONS. L'Autorita' ritiene comunque che debba rimanere in ogni caso garantita a tutti i gestori la possibilita' di richiedere l'assegnazione di 25 MHz di banda.
Per quanto riguarda le assegnazioni di banda a 900 MHz in eccesso rispetto al possibile tetto di 25 MHz, queste dovrebbero essere eseguite sulla base di specifiche misure e condizioni di autorizzazioni obiettive e trasparenti e che promuovano l'uso efficiente delle risorse spettrali e la qualita' del servizio.
Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi sono quelle relative alle condizioni di ingresso per un nuovo operatore. Infatti, ove tale operatore dovesse disporre di sola banda a 1800 MHz, l'Autorita' ritiene che il roaming fornito sulla banda a 900 MHz, a favore del nuovo entrante per un periodo limitato ma sufficientemente protratto nel tempo, sarebbe una misura equa, proporzionata e giustificata al fine di mantenere le condizioni di effettiva concorrenza. Infatti il nuovo entrante potrebbe disporre del roaming per un periodo in cui presumibilmente la propria rete non sara' ancora completamente diffusa sul territorio. Naturalmente l'obbligo di fornire il roaming dovrebbe ricadere solo su quegli operatori GSM che, dalle procedure di assegnazione della banda a 900 MHz, ottengano banda in eccedenza rispetto al tetto dei 25 MHz complessivi, in quanto specifica condizione di autorizzazione connessa all'assegnazione della banda stessa.
Per quanto riguarda le condizioni cui fornire il roaming, esso dovrebbe riguardare tutto il territorio nazionale, a condizioni orientate al costo, per un periodo pari ad almeno cinque anni dall'ingresso del nuovo entrante ovvero fintantoche' il nuovo entrante non abbia la potenziale disponibilita' di 25 MHz nazionali a 1800 MHz (si ipotizza infatti che la totalita' dei diritti d'uso della banda a 1800 MHz non possa essere rilasciata contemporaneamente). Il roaming ovviamente dovrebbe riguardare tutti i servizi offerti, ivi inclusi quelli relativi a modalita' di pagamento, a valore aggiunto, e quelli dati.
Un'altra misura che l'Autorita' reputa rilevante ai fini di un effettivo sviluppo della concorrenza, e che va sempre associata alla procedura di assegnazione delle ulteriori frequenze a 900 MHz descritta precedentemente, sempre a favore dell'eventuale nuovo entrante GSM, e' l'obbligo, ove tecnicamente fattibile, di condivisione di impianti, siti ed infrastrutture da parte dei gestori radiomobili GSM esistenti. Anche qui l'obbligo sarebbe, in primis, a carico dei soli gestori GSM con banda eccedente 25 MHz complessivi nazionali lordi. La condivisione dovrebbe riguardare tutto il territorio nazionale, i siti ove sono installati apparati che gestiscono frequenze a 900 MHz e le infrastrutture connesse, le condizioni dovrebbero essere orientate al costo, e la durata dei contratti dovrebbe essere di almeno cinque anni.
Le misure proposte lascerebbero comunque salve ed impregiudicate la determinazione e l'eventuale applicazione dei rimedi conseguenti all'attivita' di analisi di mercato e verifica delle condizioni di effettiva concorrenza, come previsto dal Codice, in cui la quota di dotazione frequenziale puo' costituire, in generale, uno dei parametri per l'analisi della forza di mercato.
Il Codice prevede inoltre all'art. 35, e come condizione per il rilascio di diritti d'uso dello spettro, la corresponsione di contributi. L'Autorita' ha fissato i criteri per la determinazione dei contributi per la banda oggetto delle procedure di cui alla delibera n. 286/02/CONS, all'art. 5, comma 1, della stessa delibera. L'Autorita' ritiene che gli stessi criteri debbano valere anche per la banda GSM assegnata in maniera eccedente 25 MHz complessivi nazionali lordi. Inoltre l'Autorita' esprime l'orientamento che per tali assegnazioni i contributi dovrebbero essere corrisposti nella misura massima e che quindi non si dovrebbero applicare gli eventuali fattori riduttivi previsti all'art. 5, della delibera n. 286/02/CONS. Sono inoltre fatti salvi gli eventuali contributi che ancora devono essere corrisposti al Ministero della difesa ai sensi del decreto ministeriale n. 113/1998. Quesiti relativi al paragrafo n. 4.
6. Nel caso il gestore nuovo entrante utilizzi esclusivamente frequenze a 1800 MHz, si ritiene condivisibile prevedere la possibilita' di assegnare i diritti d'uso dello spettro (a 900 MHz) disponibile ai gestori esistenti anche superando il limite attuale di 25 MHz?
7. Si ritiene condivisibile, quale specifica condizione di autorizzazione, l'obbligo di concedere il roaming a 900 MHz a favore dell'eventuale nuovo entrante (con sola banda 1800 MHz) da imporre ai gestori a fronte dell'assegnazione della banda a 900 MHz oltre i 25 MHz nazionali complessivi? Si ritengono condivisibili le condizioni poste? Esporre le ragioni, motivate, per cui occorrerebbe discostarsi dalle scelte indicate. Note:
I dati sono in MHz accoppiati e si intendono lordi - Tutte le assegnazioni si intendono nazionali.
(1) 10 MHz sono in banda E-GSM.
8. Si ritiene condivisibile quale specifica condizione di autorizzazione l'obbligo della condivisione dei siti e delle infrastrutture da imporre ai gestori esistenti a fronte dell'assegnazione della banda a 900 MHz oltre i 25 MHz nazionali complessivi, a favore dell'eventuale nuovo entrante? Si ritengono condivisibili le condizioni poste? Esporre le ragioni, motivate, per cui occorrerebbe discostarsi dalle scelte indicate.
9. Si ritiene condivisibile la fissazione dei criteri per la determinazione dei contributi per l'utilizzo dello spettro proposti per l'assegnazione della banda GSM 900 MHz per la parte eccedente 25 MHz?
10. Dovrebbero essere imposte delle altre condizioni specifiche per i gestori assegnatari della banda a 900 MHz che superino complessivamente i 25 MHz? Quali? Esporre le proprie motivate ragioni.
 
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