Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 marzo 2004
Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area Tenue».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2002, con il quale e' stata istituita una zona di tutela biologica;
Visti i pareri espressi dalle commissioni consultive locali per la pesca marittima;
Tenuto conto delle finalita' dell'istituzione della zona di tutela biologica;
Considerato che in merito all'istituzione della zona di tutela biologica si e' gia' espresso favorevolmente il comitato scientifico;
Considerato altresi' il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
Considerata l'opportunita' di incrementare la protezione delle risorse con un'azione sinergica mediante l'estensione della preesistente zona di tutela biologica che preveda una serie di misure limitative dello sforzo di pesca, tali da conseguire una piu' efficace azione di protezione;
Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attivita' di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalita' puo' essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione ed incremento della risorsa;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita una zona di tutela biologica denominata «Area tenue» nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:
1. lat. 45° 10'00 N - long. 12° 32'00 E;
2. lat. 45° 16'00 N - long. 12° 32'00 E;
3. lat. 45° 16'00 N - long. 12° 21'00 E;
4. lat. 45° 10'00 N - long. 12° 21'00 E.
 
Art. 2.
1. Nell'area indicata all'articolo precedente e' fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed e' altresi' interdetta la pesca con il sistema a strascico.
2. Con successivo provvedimento sara' istituito il comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.
3. Nell'ambito delle finalita' di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.
 
Art. 3.
1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 
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