Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 11 marzo 2004
Consegna definitiva all'ANAS S.p.a. della viabilita' di collegamento delle aree industriali di Baragiano Scalo e Balvano con la s.s. 407 Basentana.

IL COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui e' stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attivita' produttive;
Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale e' stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario ad acta al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;
Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attivita' produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario ad acta registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;
Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario ad acta deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione;
Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonche' lo stato delle relative procedure espropriative;
Vista la Convenzione in data 14 settembre 1982 con la quale il Ministro designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981 - Concedente - ha affidato in concessione all'A.T.I. Maltauro ed altre - Concessionario - la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Baragiano:
Visto l'atto aggiuntivo, stipulato tra le medesime parti in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al Concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento delle aree industriali di Baragiano Scalo e Balvano con la s.s. 407 Basentana;
Visti i decreti ministeriali dell'8 giugno 1984, del 26 maggio 1986, del 5 giugno 1987, del 26 ottobre 1987, del 4 giugno 1988, del 3 maggio 1989 e del 14 dicembre 1989 con i quali sono stati approvati il progetto esecutivo della strada in argomento e successive varanti;
Considerato che l'A.N.A.S. (oggi S.p.a.) gestisce la suddetta strada di collegamento delle aree industriali di Baragiano Scalo e Balvano con la s.s. 407 Basentana, con esclusione del tratto viario tra il km 0+000 e km 1+000, giusta verbale del 2 dicembre 1993;
Visto l'atto di collaudo tecnico-amministrativo definitivo redatto dalla commissione di collaudo in data 22 febbraio 1991 approvato con deliberazione della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno n. 3950 del 14 aprile 1993;
Visto che, come si evince dal citato verbale, il tratto terminale di immissione con la s.s. n. 7 Appia, compreso tra le progressive 0+000 a 0+175, anch'esso facente parte dell'opera collaudata in argomento, risulta consegnato in data 29 novembre 1990 dal Concessionario A.T.I. Maltauro S.p.a. ed altre all'A.T.I. I.C.L.A. S.p.a. ed altre, al fine esclusivo di consentire la realizzazione delle opere di raccordo della costruenda strada Baragiano Scalo-Muro Lucano-Nerico di cui la stessa e' Concessionaria;
Considerato che su tale tratto di strada e' previsto che debbano ancora essere eseguite le opere di innesto ad una rampa di collegamento, non realizzate dal Concessionario revocato AT.I. I.C.L.A. S.p.a.;
Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata in data 5 maggio 1994;
Vista la propria comunicazione n. 346 del 16 ottobre 2003 effettua ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota ANAS S.p.a. n. 18682/19558 del 13 novembre 2003;
Viste le proprie note n. 536 del 28 novembre 2003, n. 645 del 29 dicembre 2003;
Visto il verbale della riunione del 14 gennaio 2004;
Viste le proprie successive comunicazioni n. 712 del 19 gennaio 2004, n. 732 del 23 gennaio 2004, n. 744 del 27 gennaio 2004 e n. 748 del 28 gennaio 2004;
Considerato che i dissesti rilevati sul viadotto Vallone della Difesa che rendono all'attualita' parte della strada non agibile e pertanto per una tratta chiusa al traffico, nelle more dell'esecuzione dei lavori che risultano appaltati da ANAS, non risultano impeditivi per gli adempimenti commissariali connessi con la consegna definitiva delle opere di cui al comma 1, art. 86, legge n. 289/2002;
Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento (v. nota commissariale n. 409 del 30 ottobre 2003), intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;
Visti gli esiti della Conferenza di servizi del 10 marzo 2004, a seguito della riunione del 17 febbraio 2004, richiamata nel verbale della medesima conferenza;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, nonche' l'intervenuta statizzazione della viabilita' in argomento giusta decreto legislativo 29 ottobre n. 461, sono formalmente consegnate definitivamente all'ANAS S.p.a. le opere realizzate con il progetto 39/60/6051: strada di collegamento delle aree industriali di Baragiano Scalo e Balvano con la s.s. 407 Basentana, compreso il tratto viario tra il km 0+000 ed il km 1+000, non gia' oggetto di precedente consegna provvisoria.
 
Art. 2.
L'ANAS S.p.a. provvedera' a volturare l'intestazione dei suoli, espropriati dal Concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32, legge n. 219/1981.
 
Art. 3.
L'ANAS S.p.a. provvedera', altresi', ove non gia' provveduto, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitu', contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.
 
Art. 4.
L'Ufficio commissariale si riserva di chiedere autorizzazione per il completamento dei lavori di raccordo indicati in premessa, da affidarsi ai sensi dell'art. 86, comma 2, legge n. 289/2002, che si innesteranno sul tratto di strada in argomento compreso tra le progressive km 0+000 e km 0+175.
 
Art. 5.
Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attivita' produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente destinatario delle opere.

Roma, 11 marzo 2004

Il commissario ad acta: D'Ambrosio
 
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