Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2004
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3345).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3341 del 27 febbraio 2004 e n. 3343 del 12 marzo 2004;
Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le ulteriori idonee misure per il superamento della situazione in atto in tutto il territorio regionale;
Considerati altresi' gli esiti della riunione tenutasi con i rappresentanti delle regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2004;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, per il perseguimento degli obiettivi di superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania, si avvale dei Prefetti delle province della regione stessa in qualita' di soggetti attuatori, subentrando nei poteri commissariali precedentemente loro assegnati dalle ordinanze di protezione civile di cui in premessa; i predetti Prefetti continuano ad avvalersi delle strutture commissariali da loro rispettivamente costituite operando sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Commissario delegato.
2. Il Commissario delegato, provvede, altresi', al limitato fine di assicurare la tempestiva e completa attuazione delle proprie determinazioni, ad esercitare in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, all'uopo subentrando ai sindaci nella titolarita' e nell'esercizio di tali potesta' per la durata dello stato di emergenza.
 
Art. 2.
1. Ferme restando le obbligazioni dei soggetti concessionari, il Commissario delegato e' autorizzato:
a) ad assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, avviandoli verso impianti ubicati presso altre regioni, previa intesa con i presidenti delle regioni medesime, che si determinano anche in deroga alle disposizioni previste dai rispettivi statuti regionali, in attesa dell'approvazione del piano di cui alla successiva lettera b);
b) a definire un piano straordinario di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti non ancora conferiti nell'ambito del territorio della regione Campania, recante indicazioni sulla quantita' e sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre regioni, da approvarsi da parte del Governo d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
c) ad utilizzare, per quanto riguarda la frazione organica stabilizzata, i sovvalli ed il combustibile derivato dai rifiuti, per le predette finalita' di utilizzo e smaltimento, siti ed impianti ubicati nel territorio regionale, anche adottando provvedimenti di requisizione temporanea ed occupazioni d'urgenza, quantificando e corrispondendo i conseguenti indennizzi omnicomprensivi sulla base di stime da definirsi in ragione del valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, asseverate da giuramento, effettuate da un collegio di tecnici professionisti indicati, entro tre giorni dallarichiesta, dai presidenti dei competenti consigli degli ordini, ovvero da dipendenti pubblici aventi specifiche professionalita' nominati dal commissario delegato;
d) ad assicurare il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo avvalendosi di soggetti convenzionati o da convenzionare e, qualora tali soggetti non vi provvedano nei tempi stabiliti, a porre in essere gli interventi finalizzati a consentire il predetto trasporto, ferme restando le iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti;
e) ad emettere provvedimenti finalizzati a consentire il differimento, con decorrenza dalla data di relativa adozione, dei termini di deposito del combustibile derivato dai rifiuti nei siti di stoccaggio, nei limiti necessari per far fronte al particolare contesto emergenziale in atto;
f) a prorogare, se necessario, ed in via temporanea, l'esercizio delle discariche attive, eventualmente autorizzando l'apertura di quelle non piu' in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue, nei limiti necessari per far fronte al particolare contesto emergenziale in atto;
g) ad assumere le piu' utili iniziative dirette all'individuazione, su base provinciale, ed alla conseguente utilizzazione, di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti;
h) ad assicurare, nella individuazione dei siti, la piu' ampia comunicazione delle iniziative intraprese, acquisendo l'avviso di apposita Consulta costituita dal presidente della provincia e dai sindaci dei territori interessati;
i) ad adottare uno specifico programma finalizzato ad incentivare la raccolta differenziata per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche.
2. I Prefetti territorialmente competenti provvedono, per quanto di specifica competenza in ordine alla necessaria collaborazione delle Forze dell'ordine, ad assicurare la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza e di quelle citate in premessa, il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti concessionari inadempienti.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, istituisce una Commissione tecnico-scientifica composta da sette esperti, di cui due designati dal Dipartimento della protezione civile, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dalla regione Campania, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal rettore dell'Universita' di Napoli «Federico II» ed uno dal Commissario delegato. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal secondo componente designato dal Dipartimento della protezione civile.
2. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della Commissione sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato anche avvalendosi dei consulenti operanti presso la struttura commissariale e' autorizzato ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata all'accertamento del corretto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei contraenti. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi di tre unita' di personale in quiescenza delle Forze di polizia a cui e' riconosciuto un compenso mensile commisurato a 100 ore di lavoro straordinario, nonche' ad avvalersi di personale della pubblica amministrazione, individuato dal medesimo Commissario delegato, per l'espletamento di attivita' di lavoro straordinario da espletarsi presso la struttura commissariale, nel limite massimo di 100 ore mensili.
4. Con propria determinazione il Commissario delegato istituisce un Nucleo operativo di supporto composto da dodici unita' di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, designati dalle rispettive istituzioni di appartenenza, e resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta formulata dal commissario delegato. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai predetti componenti sono determinati con provvedimento del Commissario delegato e posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.
5. Al fine di assicurare nel tempo un compiuto monitoraggio delle emissioni delle strutture destinate allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, e per garantire adeguati livelli di salubrita' dell'ambiente per la tutela delle collettivita' locali, il Commissario delegato si avvale del Centro europeo per l'ambiente e la salute della Organizzazione mondiale della sanita', stipulando all'uopo apposite convenzioni anche per definire gli aspetti finanziari.
6. Il Commissario delegato e' coadiuvato da personale tecnico ed amministrativo del Dipartimento della protezione civile individuato con determinazione del Capo del dipartimento medesimo.
 
Art. 4.
1. Al Commissario delegato per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' assegnato l'importo di 15 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sara' corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' l'importo di 500.000,00 euro per il funzionamento della struttura commissariale, a carico del medesimo Fondo.
2. La regione Campania e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse di cui al presente articolo nonche' le ulteriori che si rendessero disponibili, sono trasferite sull'apposita contabilita' speciale intestata al dott. Corrado Catenacci - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti.
5. Per la durata dell'emergenza le risorse finanziarie poste nella disponibilita' del Commissario delegato sono vincolate al perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.
 
Art. 5.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato - dott. Corrado Catenacci e' autorizzato a derogare, oltre alle disposizioni previste, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, ed a quelle indicate all'art. 4 dell'ordinanza n. 2425 del 1996, all'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del 1998, all'art. 18 dell'ordinanza n. 2948 del 1999, all'art. 5 dell'ordinanza n. 3031 del 1999, all'art. 5 dell'ordinanza n. 3032 del 1999, all'art. 6 dell'ordinanza n. 3060 del 2000, all'art. 17 dell'ordinanza n. 3100 del 2000, nonche' all'art. 4 dell'ordinanza n. 3286 del 9 maggio 2003, anche alle seguenti ulteriori norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 ed 11 e successive modificazioni;
legge 30 novembre 1950, n. 996;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 21 e 22, e successive modificazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, 402 articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 2, 13, 15, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49 e 54 e successive modifiche e integrazioni,
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46;
decreto legislativo n. 36 del 2003, articoli 2, 5, 8, 9, 10;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza sono soppressi, l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, nonche' tutte le disposizioni previste nelle ordinanze di protezione civile citate in premessa in contrasto con le disposizioni previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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