Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
DECRETO 19 gennaio 2004
Organizzazione del Dipartimento per gli italiani nel mondo.

IL MINISTRO
PER GLI ITALIANI NEL MONDO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con particolare riguardo agli articoli 4 e 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che prevede, tra l'altro, la istituzione presso le strutture di vertice di apposite unita' organizzative per l'attuazione del controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, in materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257, recante modifiche all'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente gli italiani nel mondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2003, recante «Istituzione e organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, con il quale l'on. Mirko Tremaglia e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, che conferisce all'on. Mirko Tremaglia l'incarico di Ministro per gli italiani nel mondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel mondo al Ministro senza portafoglio on. Mirko Tremaglia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuta la necessita' di definire l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento per gli italiani nel mondo;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il giorno 3 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Dipartimento per gli italiani nel mondo
1. Il Dipartimento per gli italiani nel mondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2.
Funzioni
1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per il coordinamento dell'azione governativa nelle seguenti materie:
a) alla promozione culturale e all'informazione delle comunita' italiane all'estero al fine di mantenere il legame con il Paese di origine;
b) alla promozione e alla tutela dei diritti politici e civili degli Italiani residenti all'estero;
c) all'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' italiane all'estero, nonche' alle provvidenze per gli italiani che rimpatriano;
d) alle politiche generali concernenti le comunita' italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, ai fini dello sviluppo del loro legame con la madrepatria.
2. Il Dipartimento fornisce al Ministro per gli italiani nel mondo, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale, alla cura dei beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita o delegata al Ministro per gli italiani nel mondo.
4. Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per gli italiani nel mondo.
 
Art. 3.
Ministro per gli italiani nel mondo
1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di seguito denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati e gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, provvede a costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente indicati.
 
Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria.
3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio I - Servizio per gli affari generali e per il personale, che provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi del Dipartimento, sovrintende alla gestione del personale, cura la gestione degli affari finanziari e, piu' in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonche' l'attivita' contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro, coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento, sovrintende all'archivio generale ed alla biblioteca del Dipartimento.
4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con i Dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
5. La graduazione delle funzioni dirigenziali verra' disciplinata con atto del Ministro.
6. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, puo' conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento stesso. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del capo del Dipartimento sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venga attribuita la reggenza ad altro dirigente.
 
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, e nove servizi, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale.
2. Gli incarichi dei coordinatori degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformita' al disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
I) Ufficio per la promozione culturale e per l'informazione delle comunita' italiane all'estero;
II) Ufficio per la promozione e per la tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero;
III) Ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' italiane all'estero;
IV) Ufficio delle politiche generali concernenti le comunita' italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani.
Ciascun ufficio con le sue articolazioni in servizi e unita' operative, secondo la competenza attribuita, svolge compiti di studio e predisposizione di approfondimenti tematici, monitoraggio, gestione degli atti di sindacato ispettivo.
4. L'ufficio I - Ufficio per la promozione culturale e per l'informazione delle comunita' italiane all'estero si articola nei seguenti servizi:
servizio II - Servizio per la promozione culturale: provvede alla diffusione della cultura e dell'immagine del nostro Paese presso le comunita' italiane all'estero. Si occupa altresi' delle ricadute in Italia delle manifestazioni culturali provenienti dai connazionali residenti all'estero;
servizio III - Servizio per l'aggiornamento e l'informazione delle comunita' italiane all'estero: provvede a promuovere e coordinare l'azione dei media italiani nel mondo e contribuisce, insieme alle altre istituzioni interessate, alla diffusione di informazioni o notizie in grado di incrementare e mantenere il legame con il Paese di origine.
5. L'ufficio II - Ufficio per la promozione e per la tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero si articola nei seguenti servizi:
servizio IV - Servizio per la promozione e per la tutela dei diritti politici: promuove quanto necessario affinche' sia effettivamente assicurato il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, in qualsiasi tipo di consultazione, e mantiene i contatti con tutte le Amministrazioni interessate sul piano operativo alle procedure elettorali all'estero;
servizio V - Servizio per la promozione e per la tutela dei diritti civili: promuove l'integrazione delle comunita' italiane all'estero, e in particolare la tutela dei diritti civili, in costante sinergia con tutte le altre amministrazioni interessate sul piano operativo alla materia.
6. L'ufficio III - Ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' italiane all'estero si articola nei seguenti servizi:
servizio VI - Servizio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni per le provvidenze a favore delle comunita' italiane all'estero: studia e coordina gli interventi statali e regionali in materia di emigrazione in favore delle comunita' italiane residenti all'estero, monitora le iniziative regionali per conseguire una armonizzazione degli interventi e delle provvidenze in favore dei connazionali residenti all'estero che rimpatriano, mantiene i rapporti con il mondo dell'associazionismo italiano ed estero per l'emigrazione, con i Comites e il CGIE;
servizio VII - Servizio per lo studio della legislazione regionale in materia di italiani all'estero: studia ed analizza la normativa regionale in materia di comunita' italiane all'estero al fine di effettuare una sistematica rilevazione nei vari campi di intervento.
7. L'ufficio IV - Ufficio delle politiche generali concernenti le comunita' italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani si articola nei seguenti servizi:
servizio VIII - Servizio per le politiche generali concernenti le comunita' italiane all'estero: provvede all'informazione ed all'aggiornamento delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione degli orientamenti ed indirizzi di politica generale di loro interesse;
servizio IX - Servizio per la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani: provvede, anche attraverso l'organizzazione di convegni ed incontri, al mantenimento dei rapporti con la comunita' di imprenditori italiani residenti all'estero e ne favorisce il dialogo con gli imprenditori operanti in Italia, ai fini di una collaborazione sistematica che consenta lo scambio delle conoscenze ed il potenziamento delle iniziative imprenditoriali congiunte.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto verra' inviato all'esame dei competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2004
Il Ministro: Tremaglia Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2004 Ministeri istituzionali - Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 241
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone