Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2003
Criteri per la nomina dei commissari straordinari per l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, che rimette al Ministro delle attivita' produttive la fissazione dei criteri per la nomina dei commissari straordinari per l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza;
Ritenuto, pertanto, necessario fissare detti criteri richiamandosi anche a valutazioni svolte in istruttorie in corso per analoghi provvedimenti, opportunamente adattati alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;
Dispone:
Art. 1.
Requisiti di professionalita' del commissario straordinario
nelle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
Il commissario straordinario e' scelto secondo criteri di professionalita' e di competenza, tra:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato, per eguale periodo, l'attivita' professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale;
b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero del diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di:
1) funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attivita' dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Ministro: Marzano
 
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