Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2004, n. 89
Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, relativa, tra l'altro, all'istituzione, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, dell'area della promozione culturale;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 34, che dettano disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente le norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2000, registro n. 1 Esteri, foglio n. 235, con il quale, in attuazione del primo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' stata individuata la dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, compresa l'area della promozione culturale;
Visto il successivo decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000, registro n. 2 Esteri, foglio n. 240, con il quale sono stati ripartiti, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche stabilite con il citato decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2000, i contingenti dei nuovi profili professionali del Ministero degli affari esteri, individuati in applicazione dell'articolo 13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 21 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 324, con il quale il Ministro degli affari esteri ha provvisoriamente individuato le dotazioni organiche dell'Amministrazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto conto dei posti per i quali, alla stessa data, risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale;
Considerato che il comma 2 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche assicurando il principio dell'invarianza della spesa per oneri di personale e l'insuperabilita' del numero dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002, come definiti da provvedimenti formali ed efficaci;
Ritenuto che, per l'Amministrazione degli affari esteri, la dotazione organica vigente alla data del 29 settembre 2002 e' costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, per quanto riguarda l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia, con esclusione di quelli attribuiti alla carriera diplomatica, e dai contingenti delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui al decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2000;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri, ivi compresa l'area della promozione culturale e con esclusione di quello appartenente alla carriera diplomatica, in esecuzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Ritenuto, in attesa della definizione di ulteriori processi organizzativi in atto e ferma restando, pertanto, l'attuale articolazione dei profili professionali individuati con il citato decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 settembre 2000, di demandare ad un successivo provvedimento la definitiva ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti dei profili professionali del Ministero degli affari esteri;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica e dell'area della promozione culturale, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione reca:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44, s.o., reca: «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o., reca:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive l'art.
17, commi 2 e 4-bis:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3.-4.(Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302, reca: «Riforma
degli istituti italiani di cultura e interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiana
all'estero».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca:
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti». Si trascrive l'art. 3:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria».
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, s.o., reca:
«Delega al Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il
restante personale del Ministero degli affari esteri, per
il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il
personale del Consiglio superiore della magistratura». Si
trascrivono gli articoli 2 e 3:
«Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche
dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le
qualifiche dirigenziali dell'area della promozione
culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una
spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi
per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a
lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze
derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto
strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari
esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione
all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione
di direzione di istituti italiani di cultura all'estero».
«Art. 3 (Riqualificazione e riordino del personale
delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari
esteri). - 1. Al fine di soddisfare le esigenze funzionali
derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione
degli affari esteri, alla riqualificazione del personale
delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle
appartenenti all'area della promozione culturale, nonche'
alla reintegrazione della dotazione organica del personale
non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi
della vigente normativa, anche contrattuale, nei limiti di
una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651
miliardi per l'anno 1999, a lire 19,807 miliardi per l'anno
2000, a lire 32,755 miliardi per l'anno 2001 e a lire
47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999,
in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038
miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
s.o.; reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
s.o., reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, s.o., reca:
«Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». Si
trascrive l'art. 34, commi 1, 2 e 3:
«Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e
razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei
principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in
atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.
137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico
complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti
per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli
effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7,
ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche'
dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia'
formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai
provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione
dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio
entro la predetta data del 31 dicembre 2002».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
1999, n. 183, s.o., reca: «Regolamento recante norme per
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, nonche' delle relative funzioni,
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
2002, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2002, n. 176, reca: «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle
relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
2000, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 dicembre 2000, n. 290, reca: «Regolamento recante norme
per l'individuazione dei posti di funzione di livello
dirigenziale del Ministero degli affari esteri non
attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'art. 2
della legge 28 luglio 1999, n. 266».
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, s.o., reca:
«Delega al Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il
restante personale del Ministero degli affari esteri, per
il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il
personale del Consiglio superiore della magistratura». Si
trascrive l'art. 2:
«Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche
dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le
qualifiche dirigenziali dell'area della promozione
culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una
spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi
per l'anno 1999, a lire 6,038miliardi per l'anno 2000 e a
lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze
derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto
strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari
esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione
all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione
di direzione di istituti italiani di cultura all'estero».
- Il decreto del Ministero degli affari esteri 23 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2000,
n. 266, reca: «Individuazione della dotazione organica del
personale appartenente alle aree funzionali del Ministero
degli affari esteri».
- Il decreto del Ministero degli affari esteri 27
settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
novembre 2000, n. 266, reca: «Rideterminazione dei
contingenti dei profili professionali del Ministero degli
affari esteri nell'ambito delle aree funzionali e delle
posizioni economiche».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 21
febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo
2003, registro n. 2, foglio n. 324, reca: «Individuzione
provvissoria delle dotazioni organiche del Ministero degli
affari esteri, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289».



 
Art. 2.
1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, si procedera' alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nelle allegate tabelle A e B, dei contingenti dei profili professionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 155
 
Allegato

----> Vedere tabelle A e B alle pagg. 6 - 7 <----
 
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