Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 aprile 2004
Regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (d'ora in poi: AAMS);
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi: regolamento di gioco);
Considerata la necessita' ed opportunita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento di gioco, in materia di interconnessione telematica del gioco Bingo;
Decreta:
Art. 1.
Ambito e finalita'
1. Il presente decreto disciplina il gioco del Bingo effettuato con apposita connessione telematica tra le sale (d'ora in poi: modalita' telematica).
 
Art. 2.
Cartelle
1. Il gioco con modalita' telematica avviene utilizzando cartelle in formato elettronico (d'ora in poi: cartelle elettroniche) emesse da AAMS, ad eccezione della tipologia di gioco di cui al titolo III, capo II.
 
Art. 3.
Tipologie
1. Le tipologie del gioco del Bingo con modalita' telematica sono:
a) tipologia Bingo nazionale (d'ora in poi: Bingo nazionale) con partita gestita da AAMS, alla quale partecipano simultaneamente tutte le sale Bingo (d'ora in poi: sale);
b) tipologia Bingo intersala (d'ora in poi: Bingo intersala), con partita gestita da una sala denominata sala-master alla quale si collegano altre sale;
c) tipologia Bingo elettronico (d'ora in poi: Bingo elettronico) caratterizzato da una partita gestita da AAMS, alla quale le sale partecipano simultaneamente su base volontaria. In questa tipologia i partecipanti al gioco utilizzano postazioni di gioco munite di terminali elettronici.
 
Art. 4.
Sistema informatico di sala e modalita'
di colloquio tra sistemi
1. Con successivo decreto, da adottare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono emanate le specifiche tecnico-funzionali per l'integrazione del sistema informatico di sala di cui all'art. 11 del regolamento di gioco, nonche' i protocolli di comunicazione che stabiliscono le modalita' di colloquio tra la sala ed il sistema informatico di AAMS.
 
Art. 5.
Sessione di gioco e palinsesto
1. Le partite di Bingo con modalita' telematica, avvengono all'interno di sessioni di gioco identificate da una o piu' partite in sequenza effettuate con la stessa modalita', tipologia e categoria.
2. Il palinsesto e' una comunicazione periodica in cui sono riportate tutte le informazioni relative alle sessioni di gioco. Le informazioni riportate nel palinsesto inoltre riguardano:
a) il calendario delle partite per tutto il periodo di validita' del palinsesto;
b) tutti i parametri necessari per la gestione delle partite;
c) i prezzi delle cartelle per partita;
d) i parametri per la determinazione dei premi e la loro modalita' di assegnazione, in conformita' a quanto stabilito dal presente decreto.
3. Per le tipologie di gioco di cui al titolo II e IV, AAMS comunica il palinsesto alle sale. Per la tipologia di gioco di cui al titolo III, il palinsesto e' comunicato dalla sala-master ed e' approvato da AAMS.
4. Le sale, sulla base dei palinsesti ricevuti, formano il proprio palinsesto di sala riguardante tutte le attivita' di gioco offerte, comprese anche le sessioni di Bingo disciplinato dal regolamento di gioco, lo comunicano ad AAMS ed ai partecipanti al gioco.
5. AAMS, con successiva circolare, definisce la durata e le modalita' di formazione e comunicazione dei palinsesti.
 
Art. 6.
Soggetti
1. I soggetti sono:
a) AAMS che controlla il gioco e gestisce le partite alle quali partecipano le sale;
b) le sale che partecipano alle partite.
 
Art. 7.
Elementi
1. Gli elementi, oltre a quelli specificati nell'art. 2, lettere b) e c), del regolamento di gioco, sono:
a) le cartelle elettroniche trasmesse da AAMS a ciascuna sala che provvede a renderle disponibili ai partecipanti al gioco in formato cartaceo di colore bianco. Nel decreto di cui all'art. 4, sono indicati gli elementi grafici e le informazioni riportate su ogni cartella nonche' le modalita' di gestione delle cartelle;
b) l'apparecchiatura di estrazione di AAMS, per l'estrazione dei numeri anche con modalita' informatica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di gioco.
 
Art. 8.
Sistema informatico di sala
1. Il sistema informatico di sala e' integrato, in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art. 4, in modo da assicurare:
a) il colloquio in tempo reale con AAMS;
b) la gestione delle cartelle elettroniche.
 
Art. 9.
Norme generali
1. Regole sulla sessione di gioco:
a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre tipologie e modalita';
b) le sale hanno l'obbligo di partecipare alle sessioni di gioco.
2. Vendita delle cartelle:
a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco;
b) la sala termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto da AAMS nel palinsesto e trasmette, ad AAMS, prima dell'inizio della partita i dati identificativi delle cartelle vendute. Le cartelle stampate, ma non vendute, vengono annullate al termine della sessione.
3. Comunicazioni:
a) AAMS comunica a tutte le sale il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 11. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.
4. Estrazione dei numeri e identificazione della cartella vincente:
a) AAMS effettua le operazioni di estrazione e trasmette simultaneamente alle sale ogni numero estratto. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;
b) il gioco viene interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 11;
c) colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla sala il numero della cartella vincente. La sala trasmette ad AAMS i dati identificativi di tale cartella ai fini della verifica e della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, AAMS da' l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita dei premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d). Per l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 11, comma 2, lettera e), AAMS invia a tutte le sale i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna sala di proseguire la partita;
d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d), nonche' i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.
 
Art. 10.
Prezzi delle cartelle
1. Il prezzo delle cartelle per partita e' scelto da AAMS tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco. Possono inoltre essere emesse cartelle con prezzo di euro 5,00.
 
Art. 11.
P r e m i
1. I premi sono: la cinquina, il Bingo nazionale, il premio speciale Bingo accumulato ed il Bingo di sala.
2. La somma da distribuire in premi e' costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi e' stabilita da AAMS nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
a) alla cinquina e' attribuito un valore compreso tra 1 e 4;
b) al Bingo nazionale e' attribuito un valore compreso tra 15 e 40;
c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio Bingo accumulato, e' attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unita' di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
d) al Bingo accumulato e' attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato e' assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio Bingo nazionale, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia e' definito da AAMS ed e' compreso tra 30 e 48;
e) al bingo di sala e' attribuito un valore percentuale compreso tra 15 e 35. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna sala. La sala in cui viene assegnato il Bingo nazionale assegna allo stesso vincitore anche il Bingo di sala.
3. Ciascuna sala, su richiesta di AAMS nella fase iniziale dell'introduzione del bingo nazionale, e' obbligata ad anticipare al fondo, di cui al precedente comma 2, lettera c), un importo massimo di euro 2000.
 
Art. 12.
Pagamento delle vincite
1. Il pagamento del premio bingo di sala e' effettuato secondo le modalita' di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.
2. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.
3. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), e' superiore ad euro 3000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento, che puo' avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 11, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facolta' di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.
 
Art. 13.
Sistema di gestione dei flussi monetari
1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, e' effettuato dalla sala, nei termini e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale versamento e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. AAMS presta i servizi per la gestione dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi prelevando l'importo versato da ciascuna sala su un conto corrente ai fini del versamento a favore delle sale nelle quali si sono realizzate le vincite. La sala versa sul conto corrente sopraindicato, entro due giorni successivi alla chiusura della giornata di gioco, ad esclusione delle festivita' e dei sabati, l'importo derivante, per la giornata stessa, dall'applicazione dei valori percentuali di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e c) dedotti i premi pagati in sala ai sensi dell'art. 12, comma 2.
3. La sala versa, sul conto corrente di cui al comma 2, l'importo comunicato da AAMS antecedentemente all'attivazione del bingo nazionale, a garanzia del pagamento dei premi. L importo e utilizzato dall'intestatario del conto, dietro indicazione di AAMS, in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell'art. 12.
 
Art. 14.
Gestione delle anomalie
1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle prima dell'orario previsto nel palinsesto oppure lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco della sala stessa.
2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita fino all'invio dei rimanenti numeri estratti successivamente all'attribuzione del premio di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera b), che non consentono lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita comportano:
a) l'esclusione della sala dalla partita fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi gia' realizzati nella sala stessa;
b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco;
c) il versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 2.
3. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore al quaranta per cento del numero totale di sale che partecipano alla partita, la partita e' interrotta da AAMS e le sale procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.
4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.
 
Art. 15.
Soggetti
1. I soggetti sono:
a) AAMS che controlla il gioco;
b) la sala master che, oltre a partecipare alle partite con tipologia bingo intersala, organizza e gestisce partite e presta la garanzia per il pagamento dei premi;
c) le sale che partecipano alle partite di tipologia bingo intersala.
 
Art. 16.
Costituzione del circuito di bingo intersala
1. La sala richiede ad AAMS l'autorizzazione ad esercitare la funzione di sala-master presentando il modello di cui all'allegato 1), corredato dal proprio progetto di circuito intersala, dalla dichiarazione dell'importo proposto a garanzia del pagamento dei premi, di cui ai successivi articoli 24, comma 3, e 32, comma 3, dalle dichiarazioni di adesione delle sale al proprio circuito, conformi al modello di cui all'allegato 2), nonche' dall'atto sottoscritto con le sale che partecipano al circuito. Il progetto di circuito intersala descrive anche il sistema adottato per garantire la regolare esecuzione delle partite.
2. AAMS autorizza l'esercizio delle funzioni di sala-master a condizione che sia approvato il progetto di circuito intersala proposto, con un numero complessivo di postazioni di gioco non inferiore a 6000 e con un numero di sale comunque non inferiore a 12, che sia versato l'importo approvato da AAMS per la prestazione della garanzia di cui al comma 1, che sia collaudato il sistema informatico per il Bingo intersala. L'autorizzazione ha durata fino al 15 novembre 2007, rinnovabile di anno in anno.
3. La sala-master comunica ad AAMS, tramite il modello di cui allegato 1), ogni variazione intervenuta negli elementi indicati nel modello stesso.
4. L'autorizzazione all'esercizio della funzione di sala-master e' revocata da AAMS in caso di:
a) inadempimento a quanto stabilito nel presente decreto;
b) realizzazione del circuito intersala in difformita' al progetto proposto;
c) difformita' del sistema informatico utilizzato per il bingo intersala rispetto a quello collaudato da AAMS.
 
Art. 17.
Categorie di bingo intersala
1. Il bingo intersala si articola nelle categorie bingo simultaneo intersala e bingo accumulato intersala.
 
Art. 18.
Elementi
1. Gli elementi, oltre a quelli specificati dall'art. 2, lettere b) e c) del regolamento di gioco, sono:
a) le cartelle elettroniche, trasmesse da AAMS alla sala-master, la quale le trasmette alle sale indicate nel circuito intersala, che provvedono a renderle disponibili ai partecipanti al gioco in formato cartaceo di colore diverso dal bianco. Nel decreto, di cui all'art. 4, sono indicati gli elementi grafici e le informazioni riportate su ogni cartella nonche' le modalita' di gestione delle cartelle;
b) l'apparecchiatura di estrazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento di gioco. E' ammessa l'estrazione anche con modalita' informatica ai sensi del successivo art. 20, comma 4, lettera a).
 
Art. 19.
Sistemi informatici
1. Il sistema informatico di sala e' integrato in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art. 4, in modo assicurare:
a) il colloquio in tempo reale con la sala-master;
b) la gestione delle cartelle elettroniche.
2. Il sistema informatico della sala-master, in aggiunta alle funzionalita' del sistema di sala, di cui al precedente comma 1, e' integrato in modo da assicurare:
a) il colloquio in tempo reale con AAMS;
b) il colloquio in tempo reale con le sale partecipanti al bingo simultaneo intersala.
 
Art. 20.
Norme generali
1. Regole sulla sessione di gioco:
a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre modalita', tipologie e categorie;
b) le sale hanno facolta' di aderire al bingo simultaneo intersala. Le sale che aderiscono hanno l'obbligo di partecipare a tutte le sessioni di gioco.
2. Vendita delle cartelle:
a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco;
b) la sala termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto dalla sala-master nel palinsesto e trasmette, prima dell'inizio della partita, alla sala-master, l'elenco delle cartelle vendute. Le cartelle stampate ma non vendute vengono annullate al termine della sessione.
3. Comunicazioni:
a) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 22;
b) la sala-master comunica a tutte le sale il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 22. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.
4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
a) l'estrazione con modalita' non informatica puo' essere effettuata in una delle sale del circuito intersala, di volta in volta indicata dalla sala-master. In tal caso, ogni numero estratto e' comunicato ad AAMS prima dell'estrazione del numero successivo. L'estrazione con modalita' informatica e' effettuata da AAMS che invia alla sala-master la sequenza dei novanta numeri estratti. Ogni numero e' comunicato dalla sala-master simultaneamente a ciascuna sala e da questa comunicato ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;
b) il gioco e' interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 22;
c) colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla sala il numero della cartella vincente. La sala trasmette alla sala-master i dati identificativi della cartella ai fini della verifica della vincita. Se la verifica ha esito positivo, la sala-master comunica ad AAMS i dati identificativi della cartella vincente ai fini della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, la sala-master da' l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d). Per l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 22, comma 2, lettera e), la sala-master invia a tutte le sale i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna sala di proseguire la partita;
d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d) ed i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.
 
Art. 21.
Prezzi delle cartelle
1. Il prezzo delle cartelle per partita e' scelto dalla sala-master tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco. Possono inoltre essere emesse cartelle con prezzi di euro 0,50, ed euro 5,00.
 
Art. 22.
P r e m i
1. I premi sono: la cinquina, il bingo intersala, il premio speciale bingo accumulato ed il bingo di sala.
2. La somma da distribuire in premi e' costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi e' stabilita dalla sala-master nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
a) alla cinquina e' attribuito un valore compreso tra 1 e 8;
b) al bingo intersala e' attribuito un valore compreso tra 20 e 50;
c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo accumulato e' attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unita' di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
d) al bingo accumulato, e' assegnato un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato e' assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio bingo intersala, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia e' definito dalla sala-master ed e' compreso tra 32 e 44. La sala-master puo' stabilire nel palinsesto un limite, espresso in numero di partite o di sessioni, ovvero in valore del premio bingo accumulato e, in ogni partita effettuata oltre tale limite, il premio bingo accumulato e' assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unita' per partita rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto;
e) al bingo di sala e' attribuito un valore compreso tra 10 e 30. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna sala. La sala-master ha facolta', per ciascuna sessione e previa indicazione nel palinsesto, di determinare l'importo del bingo di sala ripartendo in parti uguali tra le sale l'importo complessivo previsto per tale premio. La sala in cui viene assegnato il bingo intersala assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala;
f) la sala-master ha facolta' di effettuare sessioni nelle quali non e' prevista l'attribuzione del premio di cui alla lettera e).
3. Ciascuna sala, su richiesta della sala-master, nella fase iniziale dell'introduzione del bingo simultaneo intersala, anticipa al fondo, di cui alla lettera c), un importo massimo di euro 4000.
 
Art. 23.
Pagamento delle vincite
1. Il premio bingo di sala e' pagato dalla sala secondo le modalita' di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.
2. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b) e d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.
3. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b) e d), e' superiore ad euro 3000, la sala, per il tramite della sala-master, richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento, che puo' avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 22, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facolta' di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.
 
Art. 24.
Sistema di gestione dei flussi monetari
1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, e' effettuato da ciascuna sala, nei termini e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale versamento e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Le sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione, approvato da AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al precedente art. 22, comma 2, lettere a), b) e d), da parte delle sale presso le quali si sono realizzate le vincite. Il sistema di compensazione garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei termini stabiliti nell'art. 23, comma 3.
3. A garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del bingo simultaneo intersala, la sala-master versa, sul conto corrente di cui all'art. 13, comma 2, un importo che viene proposto nella dichiarazione di cui all'allegato 1) al presente decreto ed approvato da AAMS. L'importo e' utilizzato da AAMS in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da parte della sala-master comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 16.
4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell'art. 23.
 
Art. 25.
Gestione delle anomalie
1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita prima dell'orario previsto nel palinsesto oppure lo scambio tra le sale e la sala-master delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco della sala stessa.
2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita fino all'invio dei rimanenti numeri estratti successivamente all'attribuzione del premio di cui all'art. 22, comma 2, lettera b), che non consentono lo scambio tra la sala e la sala-master delle informazioni relative alla partita comportano:
a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi gia' realizzati nella sala stessa;
b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco e, a richiesta della sala-master, il versamento dell'importo per operare la compensazione di cui all'art. 24, comma 2.
3. Le anomalie intervenute nella sala-master che non consentono lo scambio con AAMS delle informazioni relative alla partita comportano l'obbligo di interrompere la sessione di gioco appena e' conclusa la partita nella quale si e' verificata l'anomalia. I dati di gioco relativi a tale partita sono trasmessi ad AAMS, immediatamente dopo che e' risolta l'anomalia.
4. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore ad un valore percentuale, proposto dalla sala-master ed approvato da AAMS, del totale numero di sale che partecipano alla partita, la partita e' interrotta dalla sala-master e le sale procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.
5. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 4, e la interruzione della sessione di gioco, di cui al comma 3, sono comunicate ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.
 
Art. 26.
Elementi
1. Gli elementi sono quelli specificati dall'art. 2, lettere a), b) e c) del regolamento di gioco.
 
Art. 27.
Sistemi informatici
1. Il sistema informatico di sala e' integrato in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art. 4, in modo di assicurare il colloquio in tempo reale con la sala-master.
2. Il sistema informatico della sala-master, in aggiunta alle funzionalita' del sistema di sala, e' integrato in modo da assicurare:
a) il colloquio in tempo reale con AAMS;
b) il colloquio in tempo reale con le sale partecipanti al bingo accumulato intersala.
 
Art. 28.
Norme generali
1. Regole sulla sessione di gioco:
a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre modalita', tipologie e categorie;
b) le sale del circuito hanno facolta' di aderire alle partite di bingo accumulato intersala.
2. Vendita delle cartelle:
a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui all'art. 5 del regolamento di gioco.
3. Comunicazioni:
a) prima dell'inizio di ogni partita, ciascuna sala trasmette alla sala-master l'elenco delle cartelle vendute;
b) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala;
c) la sala-master comunica all'inizio di ogni partita l'ammontare del premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d). Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.
4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
a) l'estrazione dei numeri avviene in ciascuna sala, la quale comunica ogni numero estratto alla sala-master. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;
b) il gioco e interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 30, comma 2, lettere a) e b), e si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 12, 13, 14 e 15 del regolamento di gioco;
c) colui che annuncia la vincita del premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d), comunica alla sala, il numero della cartella vincente. La sala trasmette alla sala-master i dati identificativi della cartella che si assume vincente ai fini della verifica della vincita. Se la verifica ha esito positivo, la sala-master comunica ad AAMS i dati identificativi della cartella vincente e la sequenza dei numeri estratti ai fini della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, la sala-master da' l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita del premio di cui all'art. 30, comma 2, lettera d) e procede alla rideterminazione di tale premio dandone comunicazione a tutte le sale;
d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti il premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d) ed i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.
 
Art. 29.
Prezzi delle cartelle
1. Il prezzo delle cartelle per partita e' scelto dalla sala-master tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco.
 
Art. 30.
P r e m i
1. I premi sono: la cinquina, il bingo ed il premio speciale bingo accumulato.
2. La somma da distribuire in premi e' costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi e' stabilita dalla sala-master nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
a) alla cinquina e' attribuito un valore compreso tra 1 e 4;
b) al bingo e' attribuito un valore compreso tra 40 e 52;
c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo accumulato e' attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unita' di euro dei premi di cui alle lettere a) e b);
d) al bingo accumulato e' attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato e' determinato per ciascuna partita sulla base dell'ammontare del fondo di cui alla lettera c) al termine dell'ultima partita effettuata nelle sale del circuito e, in caso di assegnazione, viene immediatamente rideterminato. Il bingo accumulato e' assegnato in aggiunta al premio del bingo al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palme estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia e' definito dalla sala-master ed e' compreso tra 32 e 49. La sala-master puo' decidere di assegnare un valore, comunque compreso tra 32 e 49, diverso per ciascuna sala. La sala-master puo' stabilire nel palinsesto un limite, espresso in valore del premio bingo accumulato, oltre il quale il premio e' assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unita' per ogni successiva sessione rispetto al numero soglia definito. E' consentita, in ciascuna sessione, la ripartizione del fondo tra piu' premi bingo accumulato assegnati al partecipante al gioco che realizza il bingo con un numero di palline estratte compreso in un intervallo di numeri soglia stabilito dalla sala-master diverso per ogni premio.
3. Ciascuna sala, su richiesta della sala-master, nella fase iniziale dell'introduzione del bingo accumulato intersala, anticipa al fondo, di cui alla lettera c), un importo massimo di euro 4000.
 
Art. 31.
Pagamento delle vincite
1. L'attribuzione dei premi di cui al precedente art. 30, comma 2, lettere a) e b), e' effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.
2. Se il valore del premio, di cui al precedente art. 30, comma 2, lettera d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.
3. Se il valore del premio, di cui al precedente art. 30, comma 2, lettera d), e' superiore ad euro 3000, la sala, per il tramite della sala-master richiede, ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento, che puo' avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 30, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facolta' di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.
 
Art. 32.
Il sistema di gestione dei flussi monetari
1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, e' effettuato dalla sala, nei termini e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale versamento e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Le sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione, approvato da AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al precedente art. 30, comma 2, lettera d), da parte delle sale presso le quali si sono realizzate le vincite. Il sistema di compensazione garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei termini indicati nell'art. 31, comma 3.
3. A garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del bingo accumulato intersala, la sala-master versa, sul conto corrente di cui al comma 2 dell'art. 13, un importo che viene proposto nella dichiarazione di cui all'allegato 1) al presente decreto ed approvato da AAMS. L'importo e' utilizzato da AAMS in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da parte della sala-master comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 16.
4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell art. 31.
 
Art. 33.
Gestione delle anomalie
1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle oppure lo scambio tra le sale e la sala-master delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco della sala stessa.
2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita, che non consentono lo scambio tra la sala e la sala-master delle informazioni relative alla partita, comportano:
a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi gia' realizzati nella sala stessa;
b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco e, a richiesta della sala-master, il versamento dell'importo per operare la compensazione di cui all'art. 32.
3. Le anomalie intervenute nella sala-master che non consentono lo scambio con AAMS delle informazioni relative alla partita comportano l'obbligo di interrompere la sessione di gioco appena e' conclusa la partita nella quale si e' verificata l'anomalia. I dati di gioco relativi a tale partita sono trasmessi ad AAMS, immediatamente dopo che e' risolta l'anomalia.
4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.
 
Art. 34.
Soggetti
1. I soggetti sono:
a) AAMS che controlla il gioco ed organizza partite alle quali partecipano le sale;
b) le sale che partecipano alle partite.
 
Art. 35.
Elementi
1. Gli elementi sono:
a) le cartelle elettroniche, trasmesse da AAMS a ciascuna sala che provvede a renderle disponibili ai partecipanti al gioco attraverso le apparecchiature di cui alla lettera c);
b) l'apparecchiatura di estrazione di AAMS per l'estrazione dei numeri con modalita' informatica;
c) le postazioni di gioco munite di terminali elettronici (d'ora in poi: terminali di gioco). I terminali di gioco sono apparecchiature elettroniche che consentono di partecipare alla partita e possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco del bingo. Il numero di terminali di gioco istallabili in ogni sala non puo' essere superiore, per un periodo di sperimentazione di mesi sei, al quindici per cento del numero di postazioni di gioco della sala, e sono ubicati in un'apposita area della sala.
 
Art. 36.
Sistema informatico di sala
1. Il sistema informatico di sala e' integrato, in base alle specifiche tecnico-funzionali definite nel decreto di cui all'art. 4, in modo da assicurare:
a) il colloquio in tempo reale con AAMS;
b) la gestione delle cartelle elettroniche;
c) la gestione dei terminali di gioco.
 
Art. 37.
Norme generali
1. Regole sulla sessione di gioco:
a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre tipologie e modalita';
b) le sale hanno facolta' di aderire al bingo elettronico.
2. Vendita delle cartelle:
a) i partecipanti al gioco acquistano presso la sala un credito di gioco, di importo non superiore ad euro cinquecento, che utilizzano per acquistare cartelle tramite il terminale di gioco;
b) il terminale di gioco consente ai partecipanti al gioco l'acquisto delle cartelle per un tempo predefinito, stabilito da AAMS nel palinsesto, oltre il quale non e' piu' possibile acquistare cartelle.
3. Comunicazioni:
a) le sale comunicano ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute da ciascun terminale di gioco, ed AAMS, sulla base dei dati raccolti, comunica a tutte le sale il numero totale delle cartelle vendute nella partita e l'ammontare dei premi, di cui al successivo art. 39. Tali informazioni sono contestualmente riportate su tutti i terminali di gioco di tutte le sale collegate.
4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
a) AAMS effettua le operazioni di estrazione, comunicando simultaneamente alle sale ogni numero estratto;
b) i terminali di gioco riportano di volta in volta i numeri estratti, almeno i tre numeri immediatamente precedenti e il numero progressivo di estrazione;
c) il gioco e' interrotto appena il sistema informatico di AAMS identifica la cartella vincente in una delle sale;
d) i terminali di gioco riportano l'indicazione della vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 39, le informazioni relative al numero progressivo di estrazione e all'ammontare del premio, nonche' i dati identificativi della cartella vincente e della sala nella quale si e' realizzata la vincita.
 
Art. 38.
Prezzi delle cartelle
1. I prezzi di vendita delle cartelle per partita sono stabiliti da AAMS e sono compresi tra un minimo di euro 0,10 ed un massimo di euro 5,00.
 
Art. 39.
P r e m i
1. I premi sono: la cinquina, il bingo, il premio speciale bingo accumulato ed il bingo di sala.
2. La somma da distribuire in premi e' costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi e' stabilita da AAMS nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
a) alla cinquina e' attribuito un valore compreso tra 1 e 8;
b) al bingo e' attribuito un valore compreso tra 42 e 54;
c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio bingo accumulato, e' attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unita' di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
d) al bingo accumulato e' attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato e' assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio del bingo, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia e' definito da AAMS ed e' compreso tra 32 e 47. AAMS puo' stabilire nel palinsesto un limite, espresso un valore del premio bingo accumulato, e, in ogni partita effettuata oltre tale limite, il premio bingo accumulato e' assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unita' per partita rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto;
e) al bingo di sala e' attribuito un valore compreso tra l'1 e il 10 per cento del venduto in ciascuna sala. Il premio e' assegnato in ciascuna sala al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore ad un numero soglia compreso tra 48 e 60, successivamente all'assegnazione dei premi di cui alle lettere a), b) ed eventualmente d), proseguendo la partita. Se il premio non e' assegnato nella partita, il suo importo viene aggiunto al bingo di sala della partita successiva. La sala in cui e' stato assegnato il bingo assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala. Ciascuna sala, nella fase iniziale dell'introduzione del bingo elettronico, su richiesta di AAMS, anticipa al bingo di sala un importo fino a euro 2000.
3. Ciascuna sala, su richiesta di AAMS nella fase iniziale dell'introduzione del bingo elettronico, e' obbligata ad anticipare al fondo, di cui al comma 2, lettera c), un importo massimo di euro 4000.
 
Art. 40.
Pagamento delle vincite
1. Al termine della partita le sale dove sono state vendute le cartelle vincenti procedono all'assegnazione dei premi di cui al precedente art. 39:
a) richiedendo ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato;
b) oppure, su richiesta dei vincitori, incrementando il valore del proprio credito di gioco dell'ammontare del premio.
2. I vincitori possono chiedere alla sala la riscossione delle ricevute, di cui al comma 1, lettera a), che avviene con le seguenti modalita':
a) immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro 1000;
b) secondo le disposizioni di cui al comma 4 per importi superiori ad euro 1000.
3. Ultimato il gioco, i partecipanti al gioco devono chiedere alla sala la riscossione del credito di gioco, di cui al comma 1, lettera b), ancora in loro possesso che avviene con le seguenti modalita':
a) immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro 1000;
b) per importi superiori ad euro 1000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al credito di gioco che viene riscosso secondo le disposizioni di cui al comma 4.
4. Riscossione di ricevute di importo superiore agli euro 1000:
a) la ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento, che puo' avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 39, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facolta' di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato. I partecipanti al gioco hanno facolta' di richiedere alla sala una distinta con i dettagli del gioco effettuato.
 
Art. 41.
Sistema di gestione dei flussi monetari
1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, e' effettuato da ciascuna sala, nei termini e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale versamento e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. AAMS presta i servizi per la gestione dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi prelevando l'importo versato da ciascuna sala su un conto corrente ai fini del versamento a favore delle sale nelle quali si sono realizzate le vincite. La sala versa sul conto corrente sopraindicato, entro due giorni successivi alla chiusura della giornata di gioco, ad esclusione delle festivita' e dei sabati, l'importo derivante, per la giornata stessa, dall'applicazione dei valori percentuali di cui all'art. 39, comma 2, lettere a), b) e c), dedotti i premi pagati in sala, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a).
3. Le sale versano, sul conto corrente di cui al comma 2, l'importo comunicato da AAMS antecedentemente all'attivazione del bingo nazionale, a garanzia del pagamento dei premi. L'importo e' utilizzato da AAMS, in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui all'art. 13, comma 2, entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi dell'art. 40, comma 4, lettera a).
 
Art. 42.
Gestione delle anomalie
1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle prima dell'orario previsto nel palinsesto, oppure lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai giocatori della sala stessa.
2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita, che non consentono lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita comportano:
a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi gia' realizzati nella sala stessa;
b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco;
c) il versamento dell'importo di cui all'art. 41, comma 2.
3. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore al quaranta per cento del totale numero di sale che aderiscono alla partita, la partita e' interrotta da AAMS e le sale procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.
4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.
 
Art. 43.
Soluzione delle controversie
1. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17, del regolamento di gioco.
 
Art. 44.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla data che sara' fissata con successivo decreto direttoriale.
Roma, 1° aprile 2004
Il direttore generale: Tino
 
Allegato 1
All'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato - Divisione
concessioni gioco bingo - Via
della Luce, 34/a-bis - 00153 Roma
Il sottoscritto .... nato a .... il .... rappresentante legale della .... con sede legale in .... (..........), Via .... n. ...... titolare della concessione n. .... stipulata in data .... chiede l'autorizzazione a svolgere le funzioni di sala-master di cui all'art. 16 del decreto direttoriale del ...................
A tal fine dichiara che:
1) il proprio circuito di bingo intersala e' costituito da n. ...... sale, e da n. ........ postazioni di gioco;
2) l'attivita' ha inizio il ...........................;
3) il referente della sala-master per tutte le ore di apertura e: ........ .... (Nome e cognome, recapito telefonico fisso e mobile, numero di fax, e mail) e allega la seguente documentazione:
4) descrizione del progetto del sistema utilizzato per il bingo simultaneo intersala e per il bingo accumulato intersala;
5) dichiarazioni di partecipazione alle partite di bingo intersala, sottoscritte dai rappresentanti legali delle sale;
6) dichiarazione dell'importo posto a garanzia del pagamento dei premi;
7) l'atto sottoscritto con le sale che partecipano al bingo intersala, con indicazione del rispettivo numero di postazioni di gioco.
.............. addi' ...................
Firma ....
 
Allegato 2
All'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato - Divisione
concessioni gioco bingo - Via
della Luce, 34/a-bis - 00153 Roma
Il sottoscritto .... nato a .... il .... rappresentante legale della .... con sede legale in .... (..........), Via .... n. ........ titolare della concessione n. .... stipulata in data .... dichiara di partecipare al circuito di bingo intersala costituito dalla sala-master della Societa' ...., titolare della convenzione di concessione n. ............. del ............................
Il relativo accordo di partecipazione al circuito e' trasmesso a codesta Amministrazione dalla sala-master.
.............. addi' ...................
Firma ....
 
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