Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004
Decadenza di Genialloyd S.p.a. di assicurazioni, in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2258).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate a Genialloyd S.p.a. di assicurazioni (gia' Lloyd 1885 Assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, e i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste la comunicazione di Genialloyd S.p.a. di assicurazioni in data 9 marzo 2004 e l'allegata delibera del consiglio di amministrazione del 12 marzo 2003 di rinuncia alle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 7. Merci trasportate, 11. R.C. aeromobili, 14. Credito e all'esercizio della sola attivita' riassicurativa nel ramo 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali di cui al punto A dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995;
Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 175/1995 in relazione alla rinuncia da parte di Genialloyd S.p.a. di assicurazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami sopra indicati;
Dispone:
Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, Genialloyd S.p.a. di assicurazioni, con sede in Milano, viale Monza n. 2, e' decaduta dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 7. Merci trasportate, 11. R.C. aeromobili, 14. Credito e all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nel ramo 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali di cui al punto A dell'allegato al citato decreto.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2004
Il presidente: Giannini
 
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