Gazzetta n. 85 del 10 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 marzo 2004
Approvazione dello statuto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA, in Roma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo n. 454, del 29 ottobre 1999, che ha istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA, con sede in Roma;
Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 454/1999, il quale stabilisce, tra l'altro, che lo statuto del CRA e' approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sopramenzionato;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del CRA e da ultimo la delibera n. 2 del 14 gennaio 2004, concernente lo statuto dell'Ente;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 gennaio 2004;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura- CRA, con sede in Roma, nel testo allegato al presente decreto.
Roma, 5 marzo 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
Allegato

STATUTO DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN
AGRICOLTURA (C.R.A.)

TITOLO I

finalita' ed organizzazione

Art. 1.

Natura giuridica ed articolazione

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato «C.R.A», ente nazionale di ricerca e sperimentazione. istituito dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con sede in Roma, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale.
2. Il C.R.A. ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali (di seguito denominato MiPAF). Il C.R.A. e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.
3. Il C.R.A., in conformita' al provvedimento istitutivo, opera per il raggiungimento delle sue finalita', con autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
4. Il C.R.A. persegue le proprie finalita' attraverso le strutture scientifiche e organizzative definite dai processi di riorganizzazione della rete, le quali, nel quadro definito dal menzionato decreto n. 454/1999 e dalla legge n. 137/2002 operano in regime di autonomia scientifica e gestionale, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilita'.

Art. 2.

Finalita' e attivita'

1. Il C.R.A., nell'ambito delle finalita', delle attivita' e delle modalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 454/1999:
a) promuove, svolge e valorizza attivita' di ricerca di interesse nazionale ed internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualita', sostenibilita' e multifunzionalita', sensibile alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei ed all'integrazione delle aree marginali e svantaggiate;
b) sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificita' socio-economiche ed ecologiche delle realta' locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitivita' dei sistemi territoriali di impresa;
c) sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari ed agro-industriali;
d) presta, a richiesta, consulenza ai Ministeri, alle istituzioni della U.E. e ad altri organismi internazionali, alle regioni e province autonome, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
e) fornisce, a richiesta, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di competenza;
f) svolge, nei settori di competenza, attivita' di certificazione, prova e accreditamento;
g) favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attivita' di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al fine di assicurare tempestivita' nel trasferimento dei risultati;
h) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale;
i) promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali ed anche dell'associazionismo e del terzo settore.
2. Il C.R.A. svolge altresi', anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210; attivita' di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente; attivita' di formazione superiore non universitaria.
3. Le attivita' di cui ai precedenti commi sono svolte nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito denominato CNR), con altri enti pubblici di ricerca e con le Stazioni sperimentali per l'industria.
4. Il C.R.A. inoltre favorisce:
a) il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese anche grazie all'integrazione con i sistemi di servizio delle regioni;
b) la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati di ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'art. 3;
c) la comunicazione delle conoscenze derivanti dalle attivita' di ricerca istituzionali e il diritto all'informazione dei consumatori, con riferimento altresi' alla sicurezza alimentare e alla compatibilita' ambientale dei processi produttivi.
Per il conseguimento di tali obiettivi e per acquisire la domanda di ricerca proveniente dagli utenti e dalle realta' locali, il consiglio di amministrazione attiva tavoli di dialogo permanente con le regioni, con le organizzazioni dei produttori e del comparto agro industriale e con le associazioni dei consumatori, secondo modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione.
5. Per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il C.R.A. puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
6. Il C.R.A. collabora stabilmente, sulla base di specifiche convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici.

Art. 3.

Strumenti

1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente art. 2 e di ogni altra attivita' connessa, e per l'utilizzo economico dei risultati della propria attivita' di ricerca, il C.R.A., secondo criteri e modalita' determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al successivo art. 16, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Il C.R.A. puo' altresi' partecipare a centri di ricerca intemazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi. Al C.R.A. si applicano, in materia di consorzi, l'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 19999, n. 381, le norme su altri enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sull'istituzione di consorzi.
2. La costituzione, ad iniziativa del C.R.A., o la partecipazione del C.R.A. in societa' con apporto finanziario al capitale sociale superiore a euro 258.228,45 o con quota pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale e' soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministero delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze, il MiPAF puo' provvedere a concedere l'autorizzazione. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, l'autorizzazione si intende concessa.
3 . Nella relazione di cui al successivo art. 15, comma 4, il consiglio di amministrazione riferisce sull'attivita' svolta dai consorzi, fondazioni, societa' o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, illustrando gli obiettivi e i risultati raggiunti.
4. Per le finalita' di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), il C.R.A. attraverso le convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1 puo' concorrere all'applicazione anche di normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolti alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico. Puo' inoltre contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, regolando tra ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, i rapporti attinenti ai diritti di proprieta' intellettuale e all'eventuale utilizzo di strutture e attrezzature dello stesso C.R.A. A tal fine puo' essere utilizzato temporaneamente personale di ricerca del C.R.A.

Art. 4.

Piano triennale di attivita'

1. Il piano triennale di attivita', di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 454/1999, viene predisposto sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro delle attivita' produttive e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il «Tavolo agroalimentare» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Il consiglio dei dipartimenti, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), della legge n. 137/2002, elabora il Piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, tenuto conto anche dei programmi di ricerca nazionali e dell'U.E. e delle attivita' ed esigenze di ricerca e sperimentazione delle regioni.
3. Il consiglio dei dipartimenti nella predisposizione del Piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, adotta i seguenti criteri:
a) raccordo, integrazione e sviluppo rispetto a programmi e progetti di ricerca promossi, realizzati o in corso di realizzazione da parte di tutti i soggetti istituzionali che operano nel quadro della ricerca e sviluppo nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale ed in particolare gli altri istituti di ricerca afferenti al MiPAF, al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e alle regioni;
b) acquisizione e selezione della domanda di ricerca e sviluppo proveniente dal sistema delle imprese e dei portatori di interessi, ovvero autonomamente individuata ed espressa dalle regioni e province autonome.
Le procedure di programmazione sono definite dal C.R.A. nell'ambito del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 454/1999;
4. Il consiglio di amministrazione delibera, tenuto conto della compatibilita' finanziaria, il Piano triennale di attivita' e gli aggiornamenti annuali, determinando le priorita' e le risorse umane e finanziarie necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal consiglio dei dipartimenti per l'intero periodo.
5. Il Piano e gli aggiornamenti annuali sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
6. Il Piano e gli aggiornamento annuali diventano esecutivi decorso il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione senza che siano pervenute osservazioni da parte del Ministro.

Art. 5.

Sistemi di controllo interno

1. Il C.R.A. si dota di strumenti e strutture idonee a garantire:
a) l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di gestione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
b) l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa.
2. La funzione di valutazione e controllo strategico, di cui alla lettera a) del comma 1, e' assicurata da un organo collegiale composto da esperti nominati dal consiglio di amministrazione, secondo criteri e modalita' definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 286/1999.
3. Il direttore generale, di cui all'art. 13, e gli altri dirigenti, attivano il controllo di gestione di cui al comma 1, lettera b), al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra i costi e i risultati. Le procedure per il controllo di gestione sono definite nei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 454/1999, nel rispetto delle modalita' stabilite dal citato decreto n. 286/1999.

Art. 6.

Comitato di valutazione

1. Le attivita' scientifiche e i risultati conseguiti dalle strutture di ricerca e dai dipartimenti, di cui al successivo art. 20, vengono valutati da un comitato di valutazione secondo criteri e modalita' operative indicati nel regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A. e nel rispetto di quanto stabilito dal CIVR ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I criteri di valutazione, resi noti a priori, dovranno risultare coerenti con le finalita' e gli indirizzi assunti dal C.R.A.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi del C.R.A.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio dei dipartimenti;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione ed eventualmente uno o piu' sub-commissari per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica e professionale nei settori in cui opera l'ente, e' nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Il presidente, quale legale rappresentante dell'ente e' legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente.
3. Il presidente, in particolare:
a) predispone, sentito il direttore generale, l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione, disponendone la convocazione;
b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio dei dipartimenti, disponendone la convocazione.
c) sovrintende all'andamento dell'ente assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;
d) sottopone al consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, per quanto di sua competenza, la individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare nonche' gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali;
e) sottopone al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio e di consuntivo e le eventuali variazioni, con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative, sulla base di quanto proposto dal direttore generale;
f) riferisce al consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale, in merito alla rispondenza dei risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, rispetto agli indirizzi impartiti;
g) assicura al Ministro delle politiche agricole e forestali la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale, trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;
h) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal consiglio di amministrazione, dal consiglio dei dipartimenti e dal direttore generale.
4. Il presidente nomina, con conforme parere del consiglio di amministrazione, il direttore generale e puo' attribuire a singoli membri del consiglio di amministrazione compiti istruttori su specifiche questioni di competenza del presidente stesso e del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, da sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al successivo art. 13.
2. Il consiglio di amministrazione istituisce il comitato di valutazione della ricerca di cui al precedente art. 6.
3. Il consiglio di amministrazione indice le elezioni per la scelta dei componenti del consiglio dei dipartimenti da eleggersi da parte dei ricercatori e dei tecnologi dell'ente di cui al successivo art. 10 comma 1, lettera c).
4. Il consiglio di amministrazione determina, su proposta del presidente e del direttore generale, per quanto di sua competenza, gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali tenuto conto di quanto disposto dal piano triennale di cui al precedente art. 4 e al successivo art. 17.
5. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno otto giorni prima della riunione con apposita nota contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, fatti salvi i casi di urgenza in cui il termine e' ridotto a tre giorni.
6. Il presidente deve convocare il consiglio di amministrazione, entro il termine di tre giorni, ogni volta che ne facciano richiesta motivata almeno la meta' dei componenti.
7. Il consiglio di amministrazione, quale organo di programmazione, indirizzo e controllo in ambito amministrativo e finanziario, in particolare provvede a:
a) individuare e definire, su proposta del presidente, gli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare, adottando le direttive di carattere generale per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, definendo il fabbisogno finanziario;
b) deliberare, su proposta del presidente, sentito il direttore generale, il piano triennale di attivita' e gli aggiornamcnti annuali elaborati dal consiglio dei dipartimenti;
c) deliberare i bilanci con le modalita' indicate nel regolamento di amministrazione e contabilita';
d) deliberare sugli indirizzi afferenti alle politiche finanziarie dell'ente;
e) deliberare, su proposta del presidente, in ordine alla partecipazione a societa', enti, consorzi, nonche' riguardo alle convenzioni ed accordi con organismi nazionali, comunitari ed internazionali;
f) deliberare i criteri per l'affidamento nominativo e di incarichi ad esperti esterni per assicurare all'ente il necessario supporto per lo studio di specifiche problematiche, entro il numero di 70 unita';
g) adottare gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare;
h) esercitare il potere di indirizzo su ogni altra materia definendo il fabbisogno finanziario delle iniziative da porre in essere da parte dell'ente;
i) designa, nel suo ambito, il vicepresidente che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Art. 10.

Consiglio dei dipartimenti

1. Il consiglio dei dipartimenti e' composto da 15 esperti, oltre che dal presidente dell'ente, che lo presiede, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, secondo modalita' che assicurino una equilibrata presenza delle differenti discipline scientifiche di interesse del C.R.A, di cui:
a) uno designato dal presidente del C.R.A.;
b) due designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) uno designato dal presidente dell'INEA;
d) uno designato dal presidente dell'INRAN;
e) cinque designati, attraverso elezione, dai ricercatori e tecnologi di ruolo del C.R.A., con le modalita' definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 454/1999 e nel rispetto dei seguenti criteri:
costituzione di un numero di collegi elettorali pari al numero dei componenti da eleggere;
indicazione per ciascun collegio dei ricercatori e tecnologi del C.R.A. aventi diritto al voto;
elezione sulla base della presentazione di candidature, con allegato un curriculum del candidato;
dichiarazione degli eletti sulla base del maggior numero di voti riportati entro ciascun collegio elettorale.
2. I componenti del consiglio dei dipartimenti, con esclusione di quelli di cui alla lettera e) del comma precedente, sono scelti tra esperti esterni all'ente con elevata qualificazione nel settore della ricerca agraria, operanti presso le universita' o strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali e straniere.
3. Il consiglio dei dipartimenti e' l'organo di indirizzo e di coordinamento delle attivita' di' ricerca e sperimentazione del C.R.A. Elabora, con le modalita' indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 454/1999 e attenendosi ai criteri di cui al precedente art. 4, il Piano triennale di attivita' e gli aggiornamenti annuali. Svolge attivita' consultive e istruttorie su richiesta del consiglio di amministrazione, secondo le modalita' indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7 del citato decreto. Il parere del consiglio dei dipartimenti e' obbligatorio in merito a:
a) proposte di riorganizzazione della rete scientifica di cui all'art. 24 del presente statuto, e di soppressione, aggregazione e costituzione di strutture di ricerca e dipartimenti, di cui al successivo art. 21;
b) assunzione, per chiamata diretta, e nel limite del 2% dell'organico dei ricercatori, di figure professionali, anche straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attivita' di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
c) ll consiglio dei dipartimenti e' convocato dal presidente almeno otto giorni prima della riunione con nota contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare. Alle riunioni del consiglio dei dipartimenti possono partecipare, con funzioni consultive, i direttori di dipartimento di cui al successivo art. 20, comma 4.

Art. 11.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
2. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile.
3. I componenti del collegio dei revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.
4. Alle riunioni del collegio dei revisori assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 12.

Durata in carica e compensi dei componenti gli organi dell'ente

1. Il presidente e i componenti degli organi, di cui al precedente art. 7, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Le relative indennita', compresi i gettoni di presenza, e il compenso del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 13.

Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale che, oltre ad aver conseguito esperienza nell'ambito della ricerca, abbiano maturato esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il direttore generale e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
2. Il direttore generale, quale responsabile della gestione dell'ente, sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'ente, anche diffuse a livello territoriale, che l'unita' di indirizzo operativo e amministrativo, riferendone direttamente al presidente.
3. Il direttore generale, in particolare:
a) propone al consiglio di amministrazione l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari;
b) cura, avvalendosi dei competenti uffici dell'ente, l'istruttoria e l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
c) attende ai compiti espressamente attribuitigli dal presidente e dal consiglio di amministrazione;
d) adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuita' dell'esercizio dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della economicita', dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' istituzionali dell'ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza;
e) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali sulla base delle indicazioni fornite dal presidente e dal consiglio di amministrazione;
f) stipula le convenzioni deliberate dal consiglio di amministrazione;
g) attende agli altri compiti attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 454/1999.

Art. 14.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del C.R.A. e' costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 454/1999.
2. Il C.R.A. subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I del decreto legislativo 454/1999.
3. Le entrate del C.R.A. sono costituite da:
a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente statuto e per le spese del personale,
b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni;
c) i corrispettivi riscossi da ciascun istituto di cui all'allegato I del decreto legislativo 454/1999 per le attivita' di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;
d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali o da altre amministrazioni pubbliche;
e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
f) i contributi alla ricerca concessi dall'Unione europea;
g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle strutture di ricerca;
h) ogni altro introito.
4. L'applicazione di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 454/1999 e' demandata ai regolamenti di cui al successivo art. 16.

Art. 15.

Bilanci

1. Entro il 10 ottobre di ogni anno il direttore generale predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attivita' e dei conti preventivi delle singole strutture, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al presidente, per gli adempimenti del consiglio di amministrazione, e al collegio dei revisori. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il collegio dei revisori provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformita' del bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.
2. Entro il 31 ottobre il consiglio di amministrazione delibera, su proposta del presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, accompagnato dalle relazioni del direttore generale e del collegio dei revisori.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sulla base di una specifica relazione del direttore generale, delibera il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal collegio dei revisori, in merito alla regolarita' e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.
4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, con le relative relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al MiPAF e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei conti.
5. Al C.R.A. si applica l'art. 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 16.

Regolamenti

1. Il regolamento di amministrazione e contabilita' ed il regolamento di organizzazione e funzionamento sono deliberati dal consiglio di amministrazione nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 454/1999, e approvati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
2. I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati, modificati e integrati previa consultazione con le organizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) snellezza delle strutture centrali, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, e decentramento delle funzioni operative alle strutture di ricerca;
b) massima funzionalita' del C.R.A. rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita';
c) collegamento dell'attivita' dell'amministrazione centrale e delle strutture di ricerca e dei dipartimenti, promozione della comunicazione interna ed esterna, interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 419/1999, con i regolamenti saranno altresi' determinati, nell'ambito della dotazione organica, gli uffici di livello dirigenziale generale previsti nel numero massimo di due, nei quali si articola la struttura operativa che fa capo al direttore generale di cui all'art. 13, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'ente, coerentemente con quanto indicato alla lettera b) del comma precedente;
4. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico. Modalita' di costituzione, compiti e funzioni dell'ufficio saranno definite con il regolamento di organizzazione e funzionamento, di cui al comma 1.

Art. 17.
Ruolo organico

1. La dotazione organica del C.R.A. e' definita all'interno del regolamento di organizzazione e funzionamento deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base delle articolazioni professionali e profili stabiliti dalla disciplina fissata dai CCNL stipulati ai sensi del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni. Il regolamento, accompagnato dal parere delle organizzazioni sindacali, e' trasmesso dal presidente al Ministro delle politiche agricole e forestali ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 454/1999.
2. Con la dotazione organica, il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, le esigenze complessive di personale in rapporto alle attivita' e ai compiti istituzionali del C.R.A. con criteri di flessibilita' e coerenza con il piano triennale di attivita'. La dotazione organica puo' essere ridefinita periodicamente, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e con le modalita' di cui al comma 1, in relazione alle esigenze evidenziate dal piano triennale di attivita', nonche' a seguito della riorganizzazione delle strutture di ricerca, dei dipartimenti, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.

Art. 18.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento si atterra' all'art. 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 454/1999 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di definire procedure e criteri in materia di selezione, stipula dei contratti di lavoro e assegni di ricerca.
3. Il C.R.A. pianifica le attivita' di formazione e di aggiornamento professionale del personale in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale di attivita' e secondo le modalita' previste nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 19.

Mobilita' con le Universita' e con altri enti pubblici di ricerca

1. Il personale con profilo di ricercatore e tecnologo del ruolo organico del C.R.A., sulla base di apposito contratto stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, puo' assumere l'incarico di corsi ufficiali o integrativi di insegnamento.
2. Previa convenzione tra universita' e C.R.A., i professori e i ricercatori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso le strutture del C.R.A.
3. Previa convenzione con le universita', il personale di ricerca del C.R.A. puo' essere autorizzato per i periodi predeterminati a svolgere attivita' di ricerca presso gli istituti scientifici delle universita'.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso il C.R.A. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. Con l'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento, il C.R.A. puo' disciplinare, con il ricorso ad apposite convenzioni, le modalita' relative alla mobilita' del personale tra l'ente ed altri enti pubblici di ricerca, estendendo a questi ultimi, in quanto applicabili, le norme previste nei confronti dell'universita' dai precedenti commi 2, 3 e 4.

TITOLO II

disposizioni concernenti le strutture scientifiche e tecnologiche

Art. 20.

Strutture di ricerca e dipartimenti

1. Il C.R.A. definisce e organizza le proprie strutture di ricerca sulla base di una e levata capacita' operativa, caratterizzata da progettualita', concretezza realizzativa e prioritaria attenzione ai risultati da conseguire, attraverso criteri di flessibilita', funzionalita', di autonomia e responsabilizzazione dei singoli soggetti dell'organizzazione, assicurando al tempo stesso le piu' ampie sinergie delle stesse con le realta' territoriali in cui operano e con gli altri soggetti impegnati nella ricerca per il sistema agricolo, a livello nazionale e internazionale.
2. L'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica del C.R.A. si svolge nelle strutture di ricerca individuate dal Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui al successivo art. 24, e dal successivo art. 21, cosi' come definite nei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 454/1999, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente e nel rispetto della liberta' scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano, cosi' come definita dalla normativa vigente.
3. Ogni struttura puo' svolgere attivita' di ricerca ad essa affidata, sulla base di convenzioni, da soggetti esterni, pubblici e privati, nonche' fornire servizi ad alto contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato. I criteri generali per lo svolgimento di tali attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti.
4. I dipartimenti hanno funzioni di coordinamento e indirizzo scientifico per grandi aree tematiche al servizio delle Strutture di ricerca. Tali compiti vengono svolti attraverso il dialogo costante con i ricercatori e tecnologi afferenti, con esclusione di ogni attivita' strumentale di ricerca. I dipartimenti, che operano presso la sede centrale del C.R.A., sono diretti da un direttore, coadiuvato da un comitato di dipartimento, la cui composizione e' definita nel regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento dei dipartimenti, cosi' come precisate nei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 454/1999, sono finalizzate a:
favorire l'aggiornamento e l'approfondimento scientifico e tecnologico del personale di ricerca operante nelle aree tematiche di competenza;
promuovere lo sviluppo di grandi progetti e programmi di ricerca per le aree tematiche di competenza, anche a livello comunitario e internazionale;
accrescere le relazioni internazionali dei ricercatori e delle strutture di ricerca afferenti, anche promuovendo lo scambio di ricercatori e programmi comuni di ricerca tra strutture del C.R.A. e centri di ricerca stranieri;
favorire l'acquisizione in comune e all'ottimale utilizzazione di grandi apparecchiature scientifiche da parte delle strutture di ricerca e supportare l'attivita' brevettuale dei ricercatori e delle strutture di ricerca afferenti;
coordinare e integrare i contributi delle strutture di ricerca ai fini della elaborazione dei Piano triennale di attivita' e degli aggiornamenti annuali, massimizzando le sinergie inter e intra disciplinari.
5. I dipartimenti interdisciplinari per grandi aree tematiche, di cui al comma precedente individuati in numero non superiore a otto, sono definiti dal consiglio di amministrazione, previo parere del consiglio dei dipartimenti, nell'ambito del Piano triennale di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 454/1999, con le integrazioni e le modifiche previste dal successivo art. 21 o a seguito dell'applicazione dell'art. 7, comma 6 deI decreto legislativo 454/1999.
In prima applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 137/2002 e fatta salva la possibilita' di integrazione e modifica nei limiti e con le modalita' sopra indicate, vengono individuati i seguenti dipartimenti:
1. biologia e produzione vegetale;
2. biologia e produzioni animali;
3. trasformazione e valorizzazione dei prodotti agro-industriali;
4. agronomia, foreste e territorio;
5. qualita', certificazione e referenziazione.
6. D'intesa con i dipartimenti di afferenza, per quanto di competenza, e all'interno dei programmi formativi pluriennali definiti dal Piano triennale di attivita', le strutture di ricerca concorrono a svolgere attivita' di formazione, di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 - lettera a), del decreto legislativo 454/1999, secondo le modalita' indicate nei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 454/1999. Queste attivita', come pure quelle indicate al comma 3, possono essere svolte anche attraverso la partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti, nel rispetto delle modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
7. Nelle strutture di ricerca opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente dal C.R.A. e altro personale che partecipa alle attivita' delle strutture, secondo le modalita' indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, proveniente dalle universita', dagli enti di ricerca, nonche' da altri enti pubblici e privati.
8. Le strutture di ricerca localizzate nella stessa area territoriale, cosi' come definita dal consiglio di amministrazione, potranno dotarsi di servizi amministrativi, tecnici, informatici e logistici comuni, secondo modalita' stabilite dallo stesso consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Costituzione e aggregazione delle strutture di ricerca e dei
dipartimenti

1. Successivamente alla approvazione del Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui al successivo art. 24, e in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunita' della Ricerca scientifica e tecnologica in agricoltura in ambito nazionale, europeo e internazionale, il consiglio di amministrazione puo' proporre, nell'ambito del Piano triennale di attivita' e degli aggiornamenti annuali, e previo parere del consiglio dei dipartimenti, la soppressione o aggregazione di dipartimenti e di strutture di ricerca esistenti, la costituzione delle strutture di ricerca e dipartimenti, secondo le modalita' indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A. e con i limiti di cui al precedente art. 20, comma 5.

Art. 22.

Direttori delle strutture di ricerca e dei dipartimenti

1. I direttori delle strutture di ricerca e dei dipartimenti di cui al precedente art. 20 sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base dei risultati di una selezione pubblica che valuti l'attivita' scientifica e le capacita' manageriali, secondo le modalita' fissate dal regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A..
2. Il rapporto di impiego e' regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta sulla base della valutazione dei risultati conseguiti.
3. Il direttore e' responsabile dell'attivita' della struttura di ricerca o dipartimento sia sul piano scientifico che finanziario, in conformita' a quanto stabilito all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 454/1999.
4. I direttori delle strutture di ricerca individuate come centri di responsabilita' di secondo livello, entro il 31 luglio di ogni anno trasmettono al direttore generale il conto preventivo per l'esercizio successivo ed entro il mese di febbraio di ogni anno il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
5. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'ente, i direttori delle strutture di ricerca di cui al comma precedente, hanno i poteri di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive integrazioni e modificazioni. Il limite massimo di spesa, di cui al richiamato art. 5, comma 2, e alle successive modificazioni e integrazioni, e' aggiornabile periodicamente, con delibera del consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 23.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, della legge n. 137/2002 e, in difetto, le disposizioni normative in materia di ricerca scientifica.

TITOLO III

disposizioni transitorie e finali

Art. 24.

Riorganizzazione delle strutture scientifiche

1. Entro il termine di due mesi dall'approvazione del presente statuto il consiglio di' amministrazione promuove, avvalendosi anche dell'apporto di competenze esterne, un'indagine conoscitiva volta ad individuare:
a) il ruolo svolto, nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione, dagli istituti e dalle strutture di cui all'Allegato I del decreto legislativo 454/1999;
b) le misure da adottare per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio dell'azione di ricerca e di sperimentazione in agricoltura;
c) l'esigenza di promozione e/o potenziamento di poli di eccellenza;
d) le eventuali duplicazioni con l'attivita' svolta da altre strutture pubbliche operanti nel settore della ricerca in agricoltura;
e) i beni mobili e immobili di proprieta' degli Istituti e delle strutture di cui all'Allegato I del citato decreto legislativo con l'indicazione della loro utilizzazione ai fini istituzionali.
2. Sulla base dei risultati della indagine conoscitiva di cui al comma precedente, che dovra' concludersi entro sei mesi, il consiglio di amministrazione, entro il termine di tre mesi dalla sua conclusione, acquisito il parere del consiglio dei dipartimenti, delibera, su proposta del presidente, il «Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali», al fine dell'approvazione con il procedimento di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
3. Il «Piano» di cui al comma precedente prevede in particolare:
a) la eventuale fusione per incorporazione di due o piu' Istituti o Sezioni operative o strutture di cui all'allegato I del citato decreto legislativo;
b) la eventuale soppressione di singoli Istituti, Sezioni e/o strutture e la devoluzione ad altre strutture di ricerca o aggregazioni scientifiche delle funzioni da essi attualmente svolte, ovvero l'istituzione di nuove strutture;
c) l'articolazione territoriale dell'attivita' di ricerca e sperimentazione ed il ruolo di ciascuna struttura di ricerca o aggregazione scientifica risultante dall'attuazione del «Piano» stesso;
d) il numero e la denominazione dei dipartimenti, con l'indicazione per ciascuno di essi dei settori scientifico-disciplinari e tecnologici, dei ricercatori e tecnologi e delle strutture di ricerca parzialmente o totalmente afferenti;
e) le esigenze di aggregazione di altri Istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura ai fini della emanazione dei provvedimenti normativi previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
f) il coordinamento con altre istituzioni e strutture di ricerca;
g) la razionalizzazione e la condivisione di servizi comuni.
4. Il «Piano» e' trasmesso dal Presidente, unitamente al parere del Consiglio dei dipartimenti, al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454.
5. I singoli provvedimenti volti alla attuazione del «Piano» di cui al comma 2, sono deliberati, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di formale approvazione del Piano stesso da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui al comma precedente.

Art. 25.

Disposizioni finali

1 . A decorrere dalla data di approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 454/1999, le risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative al trattamento economico del personale, nonche' quelle relative alle attivita' istituzionali degli istituti e strutture indicati nell'allegato I del decreto legislativo n. 454/1999 sono trasferite al C.R.A. Si applica l'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il C.R.A., opera, in attesa del Piano di cui al precedente art. 24, attraverso gli Istituti scientifici e tecnologici, e le relative sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, ed attraverso le altre istituzioni e strutture di ricerca indicate nell'allegato I del decreto legislativo n. 454/1999.
3. Con effetto dalla data di approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 454/1999, sono soppressi gli organi di amministrazione, di gestione e di controllo, nonche' gli organi interni di consulenza, degli Istituti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 454/1999, e si attua quanto stabilito dall'art. 9, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo.
4. Nel regolamento di organizzazione e funzionamento saranno stabilite le modalita' e le procedure per il primo inquadramento del personale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 454/1999.
5. Per il primo anno, il bilancio preventivo del C.R.A. e' deliberato dal consiglio di amministrazione - in deroga al procedimento di cui al precedente art. 15, cornma 2, - entro il termine di tre mesi dall'approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui al precedente art. 16.
6. Al fine di avviare l'iter per la costituzione del primo consiglio dei dipartimenti e per l'elezione dei componenti interni del consiglio stesso, il cui insediamento deve necessariamente precedere l'assunzione della delibera relativa al Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui al precedente art. 24, entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, il consiglio di amministrazione individua i settori scientifico-disciplinari e tecnologici afferenti ai singoli collegi elettorali di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), del presente statuto.
7. In prima applicazione, i dipartimenti di cui al precedente art. 20, comma 5, vengono istituti con delibera del consiglio di amministrazione, previa verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie per la loro attivazione.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il direttore di ciascuna struttura, o chi ne esercita le funzioni, provvede all'inventario dei beni e propone motivamente al consiglio la loro utilizzazione ai fini istituzionali.
 
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