Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 marzo 2004, n. 94
Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento del compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9, nei quali e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dai menzionati corsi;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», estesa alla Guardia di finanza con legge 15 dicembre 1959, n. 1089;
Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, recante «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, con il quale e' stato adottato il «Regolamento di disciplina militare»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze 12 aprile 2001 recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»;
Viste le disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1151 in data 13 dicembre 1994), e successive modifiche;
Viste le disposizioni per lo svolgimento del corso per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai marescialli della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1152 in data 13 dicembre 1994);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3595/03, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-1899 del 9 febbraio 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Compiti istituzionali

1. L'Accademia della Guardia di finanza, istituto di formazione militare e di studi superiori a carattere universitario, organizza i corsi in modo tale da sviluppare le qualita' etiche e la formazione militare degli allievi e per far acquisire loro la preparazione professionale necessaria per ben assolvere la funzione di ufficiale della Guardia di finanza.
2. A tal fine, si avvale delle dotazioni organiche stabilite dal Comandante generale, il quale individua altresi' le autorita' che esercitano le funzioni di Comandante di corpo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante:
«Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n.
98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, recante: «Norme per la determinazione della
struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999,
n. 44.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
«Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il
testo dell'art. 4:
«Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo
della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la
non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed
avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il
numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo
d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere,
l'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', per
i generali di Corpo d'armata e di Divisione, equiparando
correlativamente anche quello del comandante generale in
carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita'
del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti
gradi; conseguentemente verranno assicurati la
sovraordinazione gerarchica del comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad
attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino
della normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a sessantacinque anni del limite di
eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8».
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. Si riporta il testo
degli articoli 6, 7, 8 e 9:
«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli
ufficiali del ruolo normale del Capo della guardia di
finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da
coloro che hanno completato, con esito favorevole, il
secondo anno di corso dell'Accademia.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per
l'ammissione all'Accademia non puo' essere inferiore a 17
anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di
concorso. Il termine massimo e' elevato a 28 anni per gli
ispettori e i sovrintendenti del Corpo.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale
in servizio permanente e' articolato in :
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da
frequentare per due anni nella qualita' di allievo
ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di applicazione, di durata biennale, da
frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un
anno nel grado di tenente.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 2 sono
ammessi alla frequenza del primo anno del corso di
Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo
l'ordine della graduatoria stilata al termine del secondo
anno del corso di Accademia. Al termine del corso di
applicazione viene determinata la nuova anzianita' relativa
dei tenenti.
5. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di
applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al
corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini indispensabili per bene
assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano.
6. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre
che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 5, e' consentito ripetere, nell'ambito
dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di
Accademia o del corso di applicazione. Il frequentatore
che, per la seconda volta, non supera gli esami e' rinviato
dal corso, fatta salva la possibilita', per coloro che
hanno gia' conseguito la nomina ad ufficiale, di
transitare, a domanda e previo parere favorevole della
commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale,
anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del
grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il
grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta,
dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita'
assoluta. Eventuali situazioni di parita' sono risolte
sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli
interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima
sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per
cause documentate e indipendenti dalla loro volonta' o per
effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli
articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1024,
sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere
considerati ripetenti.
7. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di
applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni
disciplinari.
8. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei
corsi di Accademia e di applicazione, ivi comprese quelle
di formazione delle graduatorie a norma del comma 4,
nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del
comma 5, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 7.
Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti
con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza.
9. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 8, l'art. 40, della legge 10 aprile 1954, n. 113, non
si applica agli ufficiali frequentatori dei corsi previsti
dagli articoli 6, 7 e 9, del presente decreto.
10. Gli allievi o ufficiali rinviati o espulsi non
possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione
all'Accademia. Essi vengono restituiti alla Forza armata
per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva.
Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in
servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la
precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro
confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il
periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado».
«Art. 7 (Ufficiali del ruolo aeronavale). - 1. Gli
ufficiali del ruolo aeronavale del Corpo della guardia di
finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da
coloro che hanno completato, con esito favorevole, il
secondo anno di corso aeronavale dell'Accademia della
Guardia di finanza.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per
l'ammissione all'Accademia non puo' essere inferiore a 17
anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di
concorso. Tale limite di eta' e' elevato a 28 anni per gli
ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo
aeronavale in servizio permanente, reclutato ai sensi del
comma 1, e' corrispondente a quello dell'ufficiale del
ruolo normale di cui all'art. 6. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 4, dell'art. 6.
4. Sono rinviati al corso di Accademia e dal corso di
applicazione i frequentatori che:
a) si trovano in una delle condizioni di cui all'art.
6, comma 5;
b) perdono in via definitiva l'idoneita' psicofisica
al volo o alla navigazione.
5. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre
che non ricorrano alle condizioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 4, e' consentito ripetere, nell'ambito
dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di
Accademia o del corso di applicazione. Il frequentatore
che, per la seconda volta, non supera gli esami e' rinviato
dal corso, fatta salva la possibilita', per coloro che
hanno gia' conseguito la nomina ad ufficiale, di
transitare, a domanda e previo parere favorevole della
commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale,
anche in eccedenza alla consistenza organica del grado.
L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado,
l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i
pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
Eventuali situazioni di parita' sono risolte sulla base
dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.
Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di
esami utili dell'anno di corso frequentato per cause
documentate e indipendenti alla loro volonta' o per effetto
delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e
7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a
ripetere l'anno di corso senza essere considerati
ripetenti.
6. L'ufficiale frequentatore dei corsi, rinviato ai
sensi del comma 4, lettera b), transita, a domanda e previo
parere favorevole della commissione ordinaria di
avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza
rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione
in tale ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianita' e
la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in
possesso della stessa anzianita' assoluta. Eventuali
situazioni di parita' sono risolte sulla base dell'ultima
classifica finale riportata dagli interessati.
7. Ai frequentatori dei corsi di Accademia e di
applicazione del ruolo aeronavale si applica la disciplina
di cui all'art. 6, commi 7 e 10.
8. Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono anche
tratti, previo concorso per titoli ed esami, in numero pari
al 25% dei posti da mettere a concorso per l'ammissione
allo specifico ruolo, dal personale del Corpo appartenente
al ruolo ispettori in possesso del diploma di laurea
previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che non
abbia superato il quarantaduesimo anno di eta', che abbia
frequentato specifici corsi di specializzazione, sia stato
gia' impiegato per almeno un quinquennio nella relativa
specialita' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a superiore alla media o
equivalente.
9. I requisiti di cui al comma 8, devono essere
posseduti alla data indicata nel bando di concorso.
10. I candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito dei concorsi di cui al comma 8, vengono ammessi
alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un
anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del
ruolo aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla
conclusione di tale attivita' addestrativa, ma comunque
posteriore a quella con la quale, nello stesso anno solare,
sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di
Accademia del ruolo aeronavale.
11. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono
disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi previsti
dal presente articolo, ivi comprese quelle formazioni delle
graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di
espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i
relativi programmi sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale della Guardia di finanza».
«Art. 8 (Ufficiali del ruolo speciale). - 1. Gli
ufficiali del ruolo speciale del Corpo della guardia di
finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, nei
limiti delle seguenti percentuali dei posti
complessivamente messi a concorso.
a) previo concorso per titoli ed esami riservato:
1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del
Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
2) per il 40 per cento agli altri ispettori del
Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianita'
nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art.
35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 35, comma 1,
lettera. b), del medesimo decreto legislativo;
b) previo concorso per titoli ed esami riservato per
il 10 per cento, ai militari del Corpo in servizio
permanente in possesso del diploma di laurea previsto dal
decreto di cui all'art. 5, comma 2.
2. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1
deve aver compiuto il trentaquattresimo anno di eta' e non
aver superato il quarantaduesimo anno di eta' e aver
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a superiore alla media o equivalente. I requisiti
per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono
essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data
indicata nei rispettivi bandi di concorso.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla
frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno,
al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo
speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla
conclusione di tale attivita' addestrativa.
4. Ai frequentatori del corso speciale e' attesa, in
quanto applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi
5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma
8, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso,
ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie,
nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei
frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi
sono stabiliti con determinazione del comandante generale
della Guardia di finanza.
5. Al concorso di cui al comma 1, non puo' partecipare
il personale del ruolo ispettori in possesso di
specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del
servizio navale».
«Art. 9 (Ufficiali del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo). 1. L'accesso al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini in possesso del diploma di laurea in
discipline attinenti alla specializzazione per la quale
concorrono, previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma
2, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta';
b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli
ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in
possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla
specializzazione per la quale concorre, previsto dal
decreto di cui all'art. 5, comma 2, che abbia compiuto il
trentatresimo anno di eta' e che non abbia superato il
quarantaduesimo anno di eta' ed abbia riportato nell'ultimo
biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla
media o equivalente.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alla data
indicata nel bando di concorso. A parita' di merito
costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza
demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo
della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1,
sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della
graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso
della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale
l'anzianita' relativa e' rideterminata in base al punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso
tecnico-logistico-amministrativo e' estesa, in quanto
applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi 5, 6, 7
e 10.
4. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono
disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi
comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le
cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei
frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi
sono stabiliti con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
«Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)».
- La legge 10 aprile 1954, n. 113, recante: «Stato
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica», e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n. 98.
- La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante: «Stato e
avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1959,
n. 311.
- La legge 3 agosto 1961, n. 833, recante: «Stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della
Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 30 agosto 1961, n. 214.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1986, n. 545, recante: «Approvazione del regolamento di
disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma,
della legge 11 luglio 1978, n. 382», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1986, n. 214.
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante: «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 ottobre 1999, n. 255; si riporta il testo dell'art. 1,
comma 2:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze, dei
trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica,
sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno
1990, n. 164, uno o piu' decreti legislativi per
disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle
pari opportunita' uomo-donna, nel reclutamento del
personale militare, nell'accesso ai diversi gradi,
qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e
maschile la normativa vigente per il personale dipendente
delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e
paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto
dello status del personale militare .
(Omissis)».
- Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
recante: «Disposizioni in materia di reclutamento su base
volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale
militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della
guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2000, n. 38.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante: «testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96.
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60; si riporta il testo
dell'art. 15:
«Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire
organicita' e sistematicita' alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' deliberato dal Consiglio dei ministri ed e' trasmesso,
con apposita relazione cui e' allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
2, disposizioni correttive del testo unico».
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 1995, n. 302; si riporta il testo dell'art. 1,
comma 1:
«Art.1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti
a:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e
territoriali e delle altre strutture periferiche della
difesa, anche a livello di regione militare, di
dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi
comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e
di istituti di formazione, garantendo una loro piu'
efficace articolazione, composizione, ubicazione ed
attribuzione delle competenze;
(Omissis).
d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle
attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela
ambientale;
(Omissis).
h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore
interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di
Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito,
dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra
aerea».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze
12 aprile 2001, recante: «Determinazione delle classi delle
lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle
scienze della difesa e della sicurezza» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno
2001, n. 128.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
9 maggio 2001, n. 106.



 
Art. 2.

Bandiera d'Istituto

1. L'Accademia della Guardia di finanza ha in dotazione la bandiera d'Istituto militare, il cui alfiere e' il tenente del secondo anno di applicazione piu' anziano.
 
Art. 3.

Comandante dell'Accademia

1. Allo svolgimento dei corsi di formazione sovrintende il Comandante dell'Accademia, che esercita l'alta direzione di tutte le attivita' dell'Istituto. In particolare, egli:
a) emana le disposizioni relative al comportamento degli allievi, ne regolamenta le attivita' e determina l'orario giornaliero delle operazioni;
b) propone, previa intesa con i competenti organi universitari, le attivita' didattiche, ed i relativi programmi, ricomprese nei corsi di studio per la formazione degli ufficiali attivati dalle universita' convenzionate con l'Accademia, la cui titolarita' e' affidata a docenti universitari;
c) propone le attivita' didattiche a carattere tecnico-operativo ed i relativi docenti, le attivita' addestrative ed il calendario generale dell'anno accademico;
d) pianifica le attivita' didattiche, addestrative e le prove di valutazione in conformita' all'ordinamento didattico-addestrativo approvato e ne controlla il puntuale adempimento promuovendo il pieno coinvolgimento dei docenti nel progetto formativo dell'Istituto;
e) emana le norme per lo svolgimento delle prove scritte d'esame in modo da garantirne il corretto, imparziale e trasparente svolgimento;
f) promuove, nell'ambito dei programmi dei corsi di formazione dell'Istituto, attivita' di studio e di ricerca nei settori d'interesse istituzionale;
g) determina l'indirizzo didattico degli insegnamenti concernenti l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze tecnico-professionali relative agli ambiti operativi della Guardia di finanza;
h) assume le piu' idonee iniziative per valutare la qualita' del processo formativo operando, per le attivita' di cui alla lettera b), d'intesa con i competenti organi universitari;
i) su proposta dei docenti, stabilisce i libri di testo e le dispense da adottare per gli insegnamenti a carattere universitario e propone quelli relativi agli insegnamenti dell'area tecnico-operativa;
j) autorizza l'organizzazione di lezioni di sostegno nel caso di lacune generalizzate ovvero individuali;
k) indirizza le relazioni esterne dell'Accademia ed assume le piu' idonee iniziative per promuovere l'immagine dell'Istituto.
 
Art. 4.

Comandante dei corsi di Accademia e Comandante dei corsi di
applicazione e speciali

1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia ed il Comandante dei corsi di applicazione e speciali, quali responsabili dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia:
a) dirigono le azioni di sviluppo delle qualita' morali, di carattere, etiche e militari degli allievi;
b) coordinano lo svolgimento delle attivita' addestrative e ginnico-sportive;
c) forniscono elementi di valutazione in ordine alle attivita' addestrative e tecnico-operative svolte;
d) seguono l'andamento degli allievi nelle attivita' didattiche e propongono, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno;
e) seguono il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del dirigente del servizio sanitario.
 
Art. 5.

Ufficiale superiore dell'Esercito addetto al comando dell'Accademia

1. Per lo svolgimento delle attivita' di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, i comandanti dei corsi si avvalgono della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito addetto al Comando dell'Accademia, il quale partecipa alle esercitazioni militari interne ed esterne.
2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto e' posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale puo' essere sentito sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari.
 
Art. 6.

Denominazione di allievo

1. La denominazione di «allievo», utilizzata nel presente regolamento senza alcuna specificazione, e' riferita ai frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali.
 
Art. 7.

Doveri dell'allievo

1. L'allievo, con l'appartenenza al mondo militare e l'ammissione all'Accademia, profonde ogni energia nello svolgimento delle attivita' formative proposte dall'Istituto e partecipa responsabilmente al processo di sviluppo delle proprie qualita' morali, di carattere, etico-militari, culturali e professionali, necessarie per ben assolvere alla funzione di ufficiale della Guardia di finanza, al servizio del Paese e delle sue istituzioni.
2. Salva l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la disciplina militare, l'allievo e' tenuto a rispettare le norme di comportamento dell'Istituto e non puo' svolgere attivita' incompatibili con la regolare partecipazione alle attivita' previste dall'orario delle operazioni giornaliere.
3. Gli allievi, salvo deroghe di carattere eccezionale concesse dal Comandante dell'Accademia in ragione di motivate esigenze, hanno l'obbligo di alloggiare in caserma.
 
Art. 8.

Effetti dell'arruolamento

1. I vincitori di concorso ammessi a frequentare i corsi di Accademia di durata triennale per la formazione di ufficiali del ruolo normale e del ruolo aereonavale, all'atto dell'arruolamento assumono la qualifica di «allievo ufficiale», previa rinuncia al grado eventualmente rivestito nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza.
2. La qualifica di allievo ufficiale e' conservata fino alla nomina a sottotenente. L'allievo ufficiale e' equiparato per stato e grado all'allievo finanziere.
3. I frequentatori dei corsi sono iscritti, con oneri a carico della Guardia di finanza, ai corsi per la formazione degli ufficiali del Corpo eventualmente attivati dalle universita' convenzionate con l'Accademia.
 
Art. 9.

Licenze

1. Nei periodi di interruzione delle attivita' formative, l'allievo fruisce di licenza ordinaria per la durata stabilita dal calendario di massima dell'anno accademico. Per l'allievo che durante la frequenza dei corsi conserva il grado rivestito nella Guardia di finanza, detti periodi sono computati nel calcolo dei giorni di licenza ordinaria eventualmente spettanti in relazione alla propria anzianita' di servizio.
2. Sono osservate le norme unificate per la concessione di licenze straordinarie ai militari del Corpo e le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, il personale femminile frequentatore dei corsi e' immediatamente posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di congedo di maternita' di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dal momento della comunicazione e' fatto obbligo all'interessata di presentare la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza.
4. L'allievo ammesso a ripetere l'anno ai sensi dell'articolo 25 e' posto in licenza straordinaria con assegni dalla data di termine degli esami di seconda sessione sino alla data di inizio del nuovo anno accademico.
5. L'allievo ammesso a recuperare l'anno per superamento del limite massimo di giorni di assenza consentito ai sensi dell'articolo 26 e' posto in licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente tra la data nella quale e' cessata la causa che ha determinato l'assenza e quella di inizio del nuovo anno accademico. Qualora il periodo di assenza sia determinato da malattia dipendente da causa di servizio, l'allievo e' collocato in licenza straordinaria con il trattamento economico previsto per il grado rivestito.
6. L'allievo sottoposto a procedura di rinvio o di espulsione e' posto in licenza straordinaria con assegni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento sino alla data di perfezionamento dei relativi provvedimenti.



Note all'art. 9:
- Per l'argomento del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, v. note alle premesse; si riporta il testo
dell'art. 58, comma 3:
«Art. 58 (Personale militare). - (Omissis).
3. Il personale militare che si assenta dal servizio
per congedo parentale e per la malattia del figlio e' posto
in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a
tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47.
Il periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai
fini della progressione di carriera, nei limiti previsti
dalla disciplina vigente in materia di documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di
assenza che determina la fine del servizio».
- Per l'argomento del decreto legislativo 31 gennaio
2000, n. 24, v. note alle premesse; si riporta il testo
dell'art. 2, comma 3:
«Art. 2 (Reclutamento). - (Omissis).
3. Il personale femminile che frequenta i corsi
regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di
formazione e' posto in licenza speciale a decorrere dalla
comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione
della certificazione medica attestante lo stato di
gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204.
(Omissis)».
- Per l'argomento del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, v. note alle premesse; si riporta il testo
degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e
27:
«Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'art. 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto».
«Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il divieto e'
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo
decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro
e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o
fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e
all'art. 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata
sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti
motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico
ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere
emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza
della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di
vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno
luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai
presente articolo sono definitivi».
«Art. 18 (Sanzioni). - 1. L'inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con
l'arresto fino a sei mesi».
«Art. 19 (Interruzione della gravidanza). - 1.
L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria,
nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti gli effetti
come malattia.
2. Ai sensi dell'art. 17 della legge 22 maggio 1978, n.
194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna,
per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto
prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso con la
violazione delle norme poste a tutela del lavoro».
«Art. 20 (Flessibilita' del congedo di maternita). - 1.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di
maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi
dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta
del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanita' e per la
solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce
con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si
applicano le disposizioni del comma 1».
«Art. 21 (Documentazione). - 1. Prima dell'inizio del
periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lettera
a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e
all'istituto erogatore dell'indennita' di maternita' il
certificato medico indicante la data presunta del parto. La
data indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445».
«Art. 22 (Trattamento economico e normativo). - 1. Le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
del congedo di maternita', anche in attuazione degli
articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni
altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con
le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi
criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
3. I periodi di congedo di maternita' devono essere
computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del
raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di
mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, fermi restando i limiti temporali di fruizione
dell'indennita' di mobilita'. I medesimi periodi si
computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter
beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della
progressione nella carriera, come attivita' lavorativa,
quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai
sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la
lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita',
rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi
di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di
formazione professionale».
«Art. 23 (Calcolo dell'indennita). - 1. Agli effetti
della determinazione della misura dell'indennita', per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero
relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima
mensilita' e agli altri premi o mensilita' o trattamenti
accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della
determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennita' economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si
intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta
l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo
lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto per interruzione
del rapporto stesso o per recente assunzione si applica
quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario
medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di
carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle
ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo
delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso».
«Art. 24 (Prolungamento del diritto alla corresponsione
del trattamento economico). - 1. L'indennita' di maternita'
e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto
di lavoro previsti dall'art. 54, comma 3, lettere b) e c),
che si verifichino durante i periodi di congedo di
maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio
del periodo di congedo di maternita', sospese, assenti dal
lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono
ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di
maternita' purche' tra l'inizio della sospensione,
dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni,
non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad
infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti
gestori delle relative assicurazioni sociali, ne' del
periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia
del figlio fruito per una precedente maternita', ne' del
periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento, ne' del periodo di mancata prestazione
lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio
trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di
lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di
congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennita'
di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di
maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di
disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni
indicate nel comma 4, ma che non e' in godimento della
indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non
soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di
maternita', purche' al momento dell'inizio del congedo di
maternita' non siano trascorsi piu' di centottanta giorni
dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo
biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo
favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennita'
di maternita', ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di
maternita' iniziato dopo sessanta giorni dalla data di
sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo
stesso, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione
guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento,
all'indennita' giornaliera di maternita'.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai casi di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223».
«Art. 25 (Trattamento previdenziale). - 1. Per i
periodi di congedo di maternita', non e' richiesta, in
costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita'
contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei
contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la
determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di
maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di
fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai
fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far
valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La
contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione
pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita'
e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico
dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio
lavorativo richiesto nel medesimo comma».
«Art. 26 (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di
maternita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 16
puo' essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato,
o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non
superiore a sei anni all'atto dell'adozione o
dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre
mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia della lavoratrice».
«Art. 27 (Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali). - 1. Nel caso di adozione e di affidamento
preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, il congedo di maternita' di cui al comma 1
dell'art. 26 spetta anche se il minore adottato o affidato
abbia superato i sei anni e sino al compimento della
maggiore eta'.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo
internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a
fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e
l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne'
retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del
congedo di cui al comma 1 dell'art. 26, nonche' la durata
del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo
previsto al comma 2 del presente articolo».



 
Art. 10.

Uditorato

1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza, in licenza straordinaria per motivi privati ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero in licenza speciale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, che ne faccia richiesta, puo' essere ammesso all'uditorato. Non e' ammesso all'uditorato il personale femminile in congedo per maternita' ai sensi degli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Il relativo provvedimento e' adottato dal Comandante dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Comandante dei corsi competente in relazione al corso frequentato dall'allievo e del dirigente del servizio sanitario dell'Istituto.
3. L'allievo ammesso all'uditorato partecipa alle attivita' didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene nel contempo eventuali interrogazioni, prove scritte ed esami, con esenzione di qualsiasi tipo di attivita' fisica.
4. Il periodo di uditorato non puo' avere durata superiore a centoventi giorni, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. Per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno la durata dell'uditorato non puo' superare il termine indicato nell'articolo 26, comma 1.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 58, comma 3, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, v. note all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, v. note all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, v. note all'art. 9.



 
Art. 11.

Documentazione caratteristica

1. E' compilato nei confronti di ciascun allievo un unico rapporto informativo relativo all'intero anno di corso, con l'osservanza delle disposizioni regolamentari sui documenti caratteristici applicabili agli ufficiali del Corpo frequentatori di corsi di istruzione, per quanto attiene alle qualita' da valutare ed alle cause di redazione con riferimento al cambio del compilatore.
2. Qualora nel corso dell'anno siano state svolte attivita' esterne o di tirocinio pratico di servizio, per la compilazione e la revisione del rapporto informativo le autorita' giudicatrici tengono conto degli elementi di informazione richiesti al Comando che ha impiegato l'allievo.
 
Art. 12.

Cariche, diplomi di merito e distintivi

1. Nel rispetto delle tradizioni militari dell'Istituto, il Comandante dell'Accademia individua, con proprie determinazioni, denominazione, requisiti e modalita' per il conferimento agli allievi delle cariche dei corsi, dei diplomi di merito e dei distintivi, tenuto conto del complesso delle qualita' morali e del rendimento dimostrato negli studi, nelle esercitazioni militari e nelle altre attivita' formative e, per gli allievi del primo anno di corso, della graduatoria di merito del concorso di ammissione.
 
Art. 13.

Corsi di formazione

1. I corsi per la formazione degli ufficiali della Guardia di finanza sono organizzati e svolti dall'Accademia con carattere di unitarieta' ed esclusivita'.
2. In ciascun anno accademico sono programmati i corsi di formazione previsti dal Comando generale della Guardia di finanza in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni reclutativi del Corpo.
3. Lo svolgimento di ogni corso e' progettato ed organizzato secondo un proprio calendario di massima, in base a quanto disposto dal relativo ordinamento didattico-addestrativo approvato dal Comandante generale della Guardia di finanza.
 
Art. 14.

Programma dei corsi

1. Il programma di ciascun corso e' definito dall'ordinamento didattico-addestrativo in relazione agli obiettivi formativi da perseguire, che tengono conto dell'esigenza di garantire un'adeguata preparazione tecnico-professionale e formazione militare dell'ufficiale della Guardia di finanza.
2. Il documento di cui al precedente comma comprende, specificandone i relativi programmi, le attivita' didattiche, le attivita' addestrative interne ed esterne e le attivita' tecnico-applicative, la pratica ginnico-sportiva e le ulteriori attivita' necessarie al conseguimento dei previsti scopi formativi.
3. L'ordinamento didattico-addestrativo indica altresi' le aree di valutazione ai sensi dell'articolo 16, nonche' gli insegnamenti ad esame finale ed a scrutinio di ciascun corso.
4. Le attivita' didattiche sono affidate a docenti civili ed a docenti militari in servizio. Le attivita' addestrative e ginnico-sportive sono affidate ad istruttori qualificati ed a personale militare.
5. Per lo svolgimento delle attivita' tecnico-applicative, ed in particolare per i tirocini pratici di servizio, l'Accademia puo' avvalersi di enti e comandi anche esterni al Corpo e di organismi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea.
 
Art. 15.

Consiglio dei docenti

1. Per ciascun corso e' istituito un «consiglio dei docenti», presieduto dal Comandante dell'Accademia e composto dagli insegnanti titolari delle attivita' didattiche.
2. Il consiglio, fatte salve, ove previste, le attribuzioni dei competenti organi universitari:
a) fornisce indicazioni in ordine all'indirizzo didattico degli insegnamenti e valuta l'adeguatezza dei relativi programmi ed il loro coordinamento;
b) formula proposte sull'organizzazione e qualita' delle attivita' didattiche e sui criteri di valutazione;
c) stabilisce, per gli insegnamenti ad esame finale, le modalita' di accertamento del profitto ed il calendario delle prove;
d) esprime pareri non vincolanti in merito alle proposte di modifica dell'ordinamento didattico.
3. Il consiglio viene convocato ogni volta che il Comandante dell'Accademia lo ritenga necessario, ovvero a richiesta di un docente titolare del corso, per prendere in esame questioni concernenti le suddette competenze e, comunque, almeno una volta al semestre entro i primi quindici giorni dall'inizio del semestre stesso.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio il capo dell'ufficio addestramento e studi. L'ufficiale preposto all'ufficio addestramento e studi espleta le funzioni di segretario.
5. Gli argomenti trattati dal consiglio sono fatti constare in apposito verbale.
 
Art. 16.

Oggetto della valutazione

1. Formano oggetto di valutazione, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinamento didattico-addestrativo di ciascun corso e le modalita' riportate nei successivi articoli, l'attitudine militare o professionale, il profitto negli studi, ivi compresa la conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche, il rendimento nelle esercitazioni militari e l'efficienza fisica.
2. Il rendimento nelle diverse aree di valutazione di cui al comma 1 e' espresso in voti da 1 a 30, ovvero con un giudizio di idoneita' per la conoscenza delle lingue straniere e l'efficienza fisica.
3. E' altresi' espresso un giudizio di idoneita' per la valutazione delle competenze informatiche al primo e secondo anno di Accademia dei corsi ordinari.
 
Art. 17.

Valutazione dell'attitudine militare e professionale

1. La valutazione dell'attitudine militare e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed e' riferita al complesso delle qualita' morali e di carattere dell'allievo ed alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva alla vita militare desunta dal senso della disciplina e dal senso del dovere e della responsabilita'.
2. La valutazione dell'attitudine professionale e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo speciale e dei corsi straordinari per la formazione di ufficiali del ruolo aereonavale. La valutazione e' riferita al complesso delle qualita' morali e di carattere dell'allievo ed alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva all'esercizio delle funzioni proprie dell'ufficiale della Guardia di finanza desunta dalla preparazione professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando e dal rendimento nelle attivita' tecnico-applicative.
3. La valutazione dell'attitudine militare e dell'attitudine professionale e' espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.
4. La commissione che valuta l'attitudine militare e professionale si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera a).
 
Art. 18.

Valutazione del profitto negli studi

1. Le modalita' di accertamento del profitto negli studi hanno luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettivita' e l'equita' della valutazione in rapporto con la disciplina seguita e con quanto esplicitamente richiesto dai programmi d'esame.
2. La valutazione del profitto negli studi e' improntata al principio della continuita' ed il risultato finale e' espressione anche della partecipazione in aula dell'allievo e del suo rendimento nelle interrogazioni, nelle prove intermedie eventualmente previste e nella eventuale prova scritta d'esame.
3. Il profitto negli studi e' accertato in apposite sessioni d'esame ovvero in scrutini, in conformita' alle prescrizioni dell'ordinamento didattico del corso.
4. Per gli insegnamenti con esame finale, sia nel caso di esami a prova unica sia in quello di esami a prove successive, sono garantite la pubblicita' delle stesse, se orali, e la possibilita' di verifica dal momento in cui i risultati vengono resi noti agli allievi, se scritte. Nel caso di esami a prove successive, dell'esito di ciascuna prova e' data comunicazione agli allievi prima della prova successiva.
5. Per gli insegnamenti a scrutinio, ogni allievo e' sottoposto almeno a due valutazioni con espressione del relativo voto.
 
Art. 19.

Sessioni d'esame

1. Per ciascun anno accademico sono previste due sessioni d'esame, la prima al termine delle attivita' didattiche, la seconda prima della conclusione dell'anno accademico.
2. Supera l'esame ovvero lo scrutinio l'allievo che riporti un voto non inferiore a 18 trentesimi ovvero abbia conseguito gli obiettivi formativi relativi alla conoscenza delle lingue straniere od alle competenze informatiche. Nel caso di insegnamenti a scrutinio, il voto dello scrutinio e' dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti durante l'anno. Nel caso di insegnamenti con esami a prove successive, l'esame si conclude con l'attribuzione di un unico voto che tiene conto del rendimento nelle singole prove d'esame.
3. L'allievo che non supera l'esame ovvero lo scrutinio fino ad un massimo di tre materie d'insegnamento in prima sessione e' rimandato alla seconda sessione per le materie non superate. Nel computo delle tre materie rientrano anche le lingue straniere e le competenze informatiche.
4. L'allievo che, senza giustificato motivo, non si presenti all'esame, viene considerato non idoneo nella relativa materia d'insegnamento e, agli effetti del computo del punto di classificazione annuale, gli e' attribuito un voto pari a 1 trentesimo.
5. L'allievo che, per malattia od altra causa indipendente dalla sua volonta', non abbia potuto essere scrutinato per insufficiente numero di valutazioni conseguite nell'anno o non abbia potuto fruire in tutto o in parte della prima sessione d'esame, e' ammesso a sostenere le prove, nelle materie nelle quali non abbia potuto sostenere l'esame o lo scrutinio, in seconda sessione. Tali materie non sono computate nel calcolo di cui al comma 3.
6. Nei casi in cui l'impedimento a sostenere gli esami e' determinato da malattia, questa e' di volta in volta accertata dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia. Per gli esami portati a termine il successivo accertamento di malattia non costituisce motivo di impedimento all'attribuzione del voto d'esame ovvero del giudizio di idoneita', nonche' di annullamento della valutazione eventualmente gia' espressa.
7. L'allievo assente che non possa, per malattia o per altra causa indipendente dalla sua volonta', rientrare in Accademia per sostenere gli esami, deve far constare l'impedimento mediante idonea documentazione.
 
Art. 20.

Prova scritta d'esame

1. Durante lo svolgimento dell'eventuale prova scritta d'esame e' presente in aula una commissione di vigilanza nominata dal Comandante dell'Accademia.
2. L'allievo che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), o che comunque abbia copiato in tutto o in parte l'elaborato della prova scritta, viene allontanato dall'aula ed allo stesso e' assegnato un voto pari a 1 trentesimo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono, per quanto applicabili, anche alle eventuali prove scritte intermedie.
 
Art. 21.

Commissioni d'esame

1. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti affidati a docenti universitari sono nominate dal Comandante dell'Accademia e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno e' il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza.
2. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti a carattere tecnico-operativo sono nominate dal Comandante dell'Accademia, e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno e' il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza.
3. Qualora gli insegnamenti prevedano piu' prove d'esame, la relativa commissione provvede alla valutazione delle singole prove, compresa l'eventuale prova scritta.
4. Il voto d'esame e' attribuito dalla commissione collegialmente. L'attribuzione della lode e' subordinata alla valutazione unanime della commissione stessa.
 
Art. 22.

Valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari

1. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed e' riferita alle capacita' ed all'impegno dimostrati nell'istruzione formale, nella pratica d'armi e nell'addestramento al tiro, nelle esercitazioni militari esterne, nonche' durante la partecipazione a cerimonie militari e ad attivita' applicative a contenuto tecnico-operativo.
2. Nei confronti degli allievi del ruolo aereonavale la valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari e' espressa in ciascun anno del ciclo formativo e tiene conto, in particolare, dei risultati conseguiti nel corso delle attivita' addestrative di specializzazione.
3. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari e' espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.
4. La commissione che valuta il rendimento nelle esercitazioni militari si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento.
 
Art. 23.

Valutazione dell'efficienza fisica

1. L'efficienza fisica e' valutata secondo parametri e modalita' determinati con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza.
2. Detta determinazione fissa le soglie minime di idoneita' nelle prove di resistenza, forza ed agilita', ovvero in altri idonei indicatori. Tali soglie tengono conto dell'eta' degli allievi e dell'efficienza operativa necessaria per ben assolvere i compiti di servizio demandati al Corpo.
 
Art. 24.

Valutazione della conoscenza delle lingue straniere

1. La conoscenza delle lingue straniere e' valutata secondo parametri e modalita' determinati con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, sulla scorta delle competenze necessarie per ben assolvere agli incarichi connessi all'attivita' internazionale del Corpo a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Detta determinazione fissa:
a) per i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno, i relativi livelli di idoneita';
b) per i corsi di formazione di durata pluriennale, livelli di idoneita' annuali.
3. Per il terzo anno del corso di Accademia e per il secondo anno del corso di applicazione, la determinazione individua altresi':
a) ulteriori e piu' avanzati livelli di conoscenza linguistica;
b) le maggiorazioni del punto di classificazione annuale calcolato al termine dei corrispondenti anni di corso da attribuire, con le modalita' indicate all'articolo 27, comma 4, agli allievi che abbiano acquisito piu' avanzati livelli di conoscenza linguistica.
 
Art. 25.

Ripetizione dell'anno di corso

1. Ripete l'anno di corso l'allievo che, nell'ambito delle aree di valutazione previste dall'ordinamento didattico-addestrativo del corso:
a) non ha superato piu' di tre esami ovvero scrutini in prima sessione;
b) non ha superato anche un solo esame ovvero un solo scrutinio in seconda sessione;
c) al termine dell'anno di corso ha conseguito una media complessiva inferiore a 18 trentesimi nel profitto degli studi.
Tra gli esami ovvero gli scrutini di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano anche quelli relativi alle lingue straniere ed alle competenze informatiche.
2. Gli esami e gli scrutini superati dall'allievo nell'anno in cui si e' verificata almeno una delle cause di ripetizione di cui al comma 1 e le relative votazioni sono privi di effetto ai fini del corso di studi universitari al quale e' iscritto ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno non supera l'anno di corso ed e' rinviato dall'Accademia ai sensi dell'articolo 29.
 
Art. 26.

Recupero dell'anno di corso

1. L'allievo che, per malattia o altra causa documentata ed indipendente dalla propria volonta', compreso lo stato di gravidanza ovvero la maternita' o paternita', sia assente o non idoneo a svolgere tutte le attivita' di servizio dell'Istituto per un periodo, anche non continuativo, complessivamente superiore a settantacinque giorni dell'anno accademico o che, per le stesse ragioni, non abbia potuto fruire in tutto o in parte le due sessioni d'esame, ovvero che abbia superato il limite di giorni stabilito dall'articolo 10, comma 4, e' ammesso a recuperare l'anno di corso. Nel computo del periodo di assenza sono esclusi soltanto i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attivita', stabilite per gli allievi dello stesso anno di corso. In tale evenienza, l'allievo, una volta ultimato il ciclo formativo quinquennale, viene immesso in servizio con la medesima anzianita' dei colleghi del corso cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione. Per gli allievi frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno il periodo di assenza non puo' essere superiore a un terzo della durata del corso stesso.
2. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi del comma 1 partecipa a tutte le attivita' accademiche con l'esonero dal sostenimento degli esami e degli scrutini eventualmente gia' superati.
3. Ove ricorrano le circostanze di cui al comma 1, l'allievo del corso di durata annuale o inferiore all'anno e' ammesso alla frequenza del primo corso utile della medesima natura di quello nel quale si e' verificata l'assenza o l'inidoneita'. L'ammissione e' disposta, a domanda dell'interessato, dal Comandante generale della Guardia di finanza, sempreche' ricorrano i requisiti previsti per la partecipazione al relativo concorso.
 
Art. 27.

Classificazione annuale

1. Al termine dell'anno accademico e' assegnato ad ogni allievo un punto di classificazione per la formazione della graduatoria.
2. Il punto di classificazione e' dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti riportati nell'attitudine militare o professionale, negli esami finali e negli scrutini delle materie di insegnamento e nelle esercitazioni militari in base alle prescrizioni dell'ordinamento didattico-addestrativo del corso. Il voto di attitudine militare o professionale partecipa alla formazione del punto di classificazione annuale con coefficiente tre. Per gli insegnamenti superati in seconda sessione, il voto preso in considerazione per la formazione del punto di classificazione annuale e' dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti in prima ed in seconda sessione.
3. Tale media, espressa in trentesimi, e' convertita in centesimi ed e' ricavata sino alla frazione di millesimo.
4. Le eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), sono applicate al punto di classificazione annuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3. Per effetto dell'applicazione di tali maggiorazioni, il numero di posizioni sopravanzate nella graduatoria determinata ai sensi del comma 6 non puo' essere superiore al numero corrispondente al calcolo del 10% del numero dei frequentatori del corso. Tale numero di posizioni e' arrotondato all'unita' inferiore, per decimali fino a 4, ovvero all'unita' superiore per decimali uguali o superiori a 5. Qualora l'applicazione delle maggiorazioni determini il superamento di tale limite massimo, esse sono ridotte in misura tale da attribuire all'allievo che ne beneficia un punto di classificazione complessivo uguale a quello riportato dall'allievo collocato nella posizione massima raggiungibile. In tal caso, l'allievo che beneficia delle maggiorazioni e' iscritto in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.
5. Il punto di classificazione annuale degli allievi frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno e' dato dalla media aritmetica ponderata tra il punto ottenuto ai sensi dei commi 2 e 3, con frequenza 70, ed il punteggio, convertito in centesimi e ricavato sino alla frazione di millesimo, ottenuto nel concorso di ammissione al corso, con frequenza 30.
6. Al termine di ciascun anno accademico, l'ufficio addestramento e studi forma la graduatoria degli allievi sulla base del punto di classificazione annuale.
7. A parita' di punto di classificazione e' data la precedenza al frequentatore con il voto piu' alto in attitudine militare o professionale. In caso di ulteriore parita', e' data precedenza al frequentatore meglio classificato nella graduatoria del precedente anno ovvero, per la formazione della graduatoria del primo anno di accademia, in quella redatta al termine del concorso di ammissione.
 
Art. 28.

Formazione della graduatoria annuale

1. L'anzianita' relativa dei frequentatori in ciascun anno di corso e' determinata come segue:
a) la graduatoria degli allievi del 1° anno del corso di Accademia e' data dalla graduatoria di ingresso;
b) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di Accademia e' data dalla graduatoria formata al termine del 1° anno del corso di Accademia;
c) la graduatoria degli allievi del 3° anno del corso di Accademia e' data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del 1° e del 2° anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;
d) la graduatoria degli allievi del 1° anno del corso di applicazione e' data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica tra i punti di classificazione annuale conseguiti al termine del 1°, del 2° e del 3° anno del corso di Accademia;
e) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di applicazione e' data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera d) ed il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione. La nomina a tenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;
f) la graduatoria degli allievi al termine del 2° anno del corso di applicazione e' data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera d), il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione ed il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione. Al termine del ciclo formativo quinquennale i tenenti sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine di tale graduatoria.
2. L'allievo che ripete ovvero recupera l'anno e' inserito nel corso che deve ripetere ovvero recuperare in base al punto:
a) riportato nel concorso di ammissione, per la ripetizione ovvero il recupero del 1° anno di Accademia e per il recupero del corso di durata annuale o inferiore all'anno;
b) di classificazione annuale conseguito nel precedente anno accademico, per la ripetizione ovvero il recupero degli altri anni di corso.
3. L'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno all'atto della nomina ad ufficiale e' iscritto in ruolo in base alla graduatoria al termine del corso. Qualora abbia frequentato il corso da ufficiale, l'anzianita' relativa viene rideterminata in base alla graduatoria al termine del corso.
 
Art. 29.

Rinvio

1. Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Sono considerati tali gli allievi che:
a) non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'attitudine militare o professionale, la cui valutazione e' effettuata in qualsiasi fase dell'anno di corso ovvero del corso e comunque al termine dello stesso;
b) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nelle esercitazioni militari;
c) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non hanno superato le prove di efficienza fisica.
2. Sono altresi' rinviati dall'Accademia gli allievi che:
a) non sottoscrivono il previsto obbligo di servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) dichiarano di rinunziare al corso, se allievi ufficiali, durante la frequenza dei primi due anni del corso di Accademia, ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione, entro il sessantesimo giorno dall'inizio del corso;
c) riportano una inidoneita' permanente al servizio. E' equiparata ad essa l'inidoneita' incondizionata al servizio per un periodo ininterrotto superiore ad un anno o per diversi periodi che, sommati, superino l'anno, determinata da malattie non diagnosticate alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il limite di un anno e' ridotto ad un periodo pari a un terzo della durata del corso stesso. Nel computo degli anzidetti periodi non si considerano i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attivita';
d) perdono in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo aeronavale. I relativi requisiti sono individuati con determinazione del Comandante generale, avuto riguardo alle prescrizioni stabilite in ambito militare e tenuto conto della tipologia e dell'impiego dei mezzi aeronavali del Corpo;
e) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 25 per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale;
f) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 26 per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale;
g) non superano i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 25, comma 3, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 26, comma 3.
3. Il provvedimento di rinvio e' adottato con determinazione del Comandante generale al verificarsi di una delle cause di cui ai commi 1 e 2.
4. Ove sia applicabile il disposto di cui all'articolo 6, comma 6, ed all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sull'eventuale domanda dell'interessato la competente commissione di cui all'articolo 17 esprime un parere non vincolante sull'accoglimento dell'istanza.



Note all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 6, comma 5, lettera b) del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. note alle
premesse.
- Per l'argomento del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, v. note alle premesse; si riporta il testo
dell'art. 11:
«Art. 11 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi
dell'Accademia del ruolo normale e del ruolo aeronavale
hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione ai
corsi, una ferma di tre anni. All'atto della nomina a
sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma
di dieci anni, che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati ai sensi degli articoli 8, 9
e 40, comma 7, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione.
3. Per gli ufficiali di cui all'art. 3, della legge
28 febbraio 2000, n. 42, si applicano i periodi di ferma
previsti dalla medesima legge, che assorbono quella da
espletare.
4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale
o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti
all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad
una ferma di cinque anni che decorre dalla data:
a) di conclusione dei corsi stessi o da quella di
cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;
b) del provvedimento di rinvio o espulsione dai
corsi;
c) di presentazione della domanda di dimissione dal
corso.
5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto
alla ferma eventualmente in atto.
6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4, sono
individuati con decreto del Ministero delle finanze».
- Per il testo dell'art. 6, comma 6, e dell'art. 7,
comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v.
note alle premesse.



 
Art. 30.

Espulsione

1. L'allievo che si sia reso colpevole di una o piu' gravi infrazioni disciplinari per le quali e' stata irrogata la sanzione della consegna di rigore di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, puo' essere espulso dall'Accademia. Per l'ufficiale allievo lo stesso provvedimento puo' essere assunto anche ove nei suoi confronti sia stata irrogata la sospensione disciplinare di cui all'articolo 30 della legge 10 aprile 1954, n. 113.



Note all'art. 30:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, v. note alle premesse;
si riporta il testo dell'art. 65:
«Art. 65 (Consegna di rigore). - 1. La consegna di
rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate
nell'allegato C al presente regolamento.
2. Il proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge
di principio puo' essere sia quello privato sia quello di
servizio.
3. Il comandante di corpo puo' far scontare, per
particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in
apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale
provvisto di alloggio privato o di servizio.
4. Il superiore che ha inflitto la punizione puo'
disporre che la consegna di rigore venga scontata con le
stesse modalita' previste per la consegna, quando lo
richiedano particolari motivi di servizio.
5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore
devono avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri
locali della caserma adibiti ad alloggio.
6. La vigilanza e' affidata a superiori o pari grado
del punito e viene esercitata secondo le disposizioni di
ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere
puniti:
a) fatti previsti come reato, per i quali il
comandante di corpo non ritenga di richiedere il
procedimento, nell'ambito delle facolta' concessegli dalla
legge penale;
b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a
seguito del quale sia stato instaurato un procedimento
disciplinare.
8. Il provvedimento relativo alla punizione viene
subito comunicato verbalmente all'interessato e
successivamente notificato mediante comunicazione scritta.
Esso e' trascritto nella documentazione personale.
9. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della
comunicazione verbale all'interessato».
- Per l'argomento della legge 10 aprile 1954, n. 113,
v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 30:
«Art. 30. - La sospensione disciplinare dall'impiego e'
inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il
preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la
sua durata non puo' essere inferiore a due mesi ne'
superiore a dodici».



 
Art. 31.

Procedura di espulsione

1. Il Comandante dei corsi dell'allievo interessato, qualora ritenga che il verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 30 denoti grave insufficienza delle qualita' morali e di carattere necessarie per completare l'iter formativo, ovvero arrechi pregiudizio al prestigio del Corpo od all'immagine dell'Istituto od al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione.
2. Il Comandante dell'Accademia, effettuato il controllo di legittimita':
a) avvia, con immediatezza, il procedimento dandone comunicazione all'interessato avvisandolo, nel contempo, della facolta' a lui riconosciuta, entro quindici giorni, di prendere visione degli atti e di presentare memorie;
b) nomina una commissione, composta dal Comandante dei corsi non gerarchicamente sovraordinato all'allievo, quale presidente, e da altri due ufficiali.
3. L'allievo e' avvisato della facolta' di partecipare alla seduta della commissione, di farsi assistere da un militare di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione e di produrre memorie e rilasciare dichiarazioni.
4. La commissione prende cognizione degli atti e delle eventuali memorie e dichiarazioni rese dall'allievo e predispone una relazione finale contenente valutazioni e proposte, obbligatorie ma non vincolanti. Il Comandante dell'Accademia ed il Generale Ispettore esprimono in merito il loro motivato parere.
 
Art. 32.

Provvedimento di espulsione

1. Il provvedimento finale e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
2. La procedura si conclude nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
 
Art. 33.

Effetti dei provvedimenti di rinvio e di espulsione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il rinvio o l'espulsione dall'Accademia comporta il proscioglimento della ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto.



Nota all'art. 33:
- Per il testo dell'art. 6, comma 10, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. note alle premesse.



 
Art. 34.

Determinazione della graduatoria al termine del ciclo formativo
quinquennale: regime transitorio

1. Per il novantasettesimo corso, l'ordine di iscrizione in ruolo al termine del ciclo quinquennale di formazione e' dato dalla media aritmetica tra:
a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1997-1998 e 1998-1999);
b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 1999-2000);
c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2000-2001);
d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2001-2002).
2. Per il novantottesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 e' dato dalla media aritmetica tra:
a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1998-1999 e 1999-2000);
b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2000-2001);
c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2001-2002);
d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2002-2003).
3. Per il novantanovesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 e' dato dalla media aritmetica tra:
a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1999-2000 e 2000-2001);
b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2001-2002);
c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2002-2003);
d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2003-2004).
4. Per l'ordine di precedenza interno valgono le disposizioni di cui all'articolo 28, in quanto applicabili.
 
Art. 35.

Norme abrogate

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 27 ottobre 1994, registrati ai numeri 1151 e 1152 del 13 dicembre 1994, e successive modificazioni, recanti rispettivamente «disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza» e «disposizioni per lo svolgimento del corso per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai marescialli della Guardia di finanza».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 marzo 2004
Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399
 
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