Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 settembre 2003
Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie materie del regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L235 del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L150 del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L237 del 21 settembre 2000;
Considerata la necessita' di adeguare le procedure nazionali in materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonche' il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Considerata altresi' la necessita' di provvedere, in un unico decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;

Adotta
il seguente decreto:

Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento
della direttiva 2000/56/CE

Art. 1.

1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
3 Allorche' il titolare di una patente di guida in corso di validita', rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validita' della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
 
Art. 2.

1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il modello di cui all'allegato I non puo' contenere dispositivi elettronici informatici.
 
Art. 3.

I. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacita' di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose e' solo accessoria.
3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.
 
Art. 4.

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente e' abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7 verra' effettuata a bordo di tali veicoli.
 
Art. 5.

1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E e' valida anche per guidare complessi della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E e' valida anche per la categoria D+E se il suo titolare e' gia' in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida e' richiesta la patente di categoria C.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti dall'art. 3, comma 2, possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente di guida categoria B.
 
Art. 6.

1. In materia di eta' minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a) 16 anni: per la sottocategoria A1;
b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2, per le categorie B, B+E; per le categorie C e C+E fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), e' subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non e' richiesta se il candidato e' di eta' non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacita' e dei comportamenti.
 
Art. 7.

1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana.
4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea.
 
Art. 8.

1. Nell'allegato I al presente decreto sono riportati i codici comunitari armonizzati, elaborati dalla Commissione europea con l'assistenza del «comitato per le patenti di guida»
 
Art. 9.

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, puo' ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validita'.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialita' delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunita' europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si puo' procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.
3. Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunita' europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4, Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, puo' essere negata la validita' di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea. Puo' rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunita' europea.
5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, in seguito a smarrimento o furto puo' essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorita' competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.
6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunita' europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione puo' essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo e' stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunita' europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.
 
Art. 10.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
 
Art. 11.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
decreto ministeriale 8 agosto 1994;
decreto ministeriale 26 giugno 1996;
decreto ministeriale 14 novembre 1997;
decreto ministeriale 16 luglio 1998;
decreto ministeriale 18 ottobre 1998;
decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
decreto ministeriale 29 marzo 1999.
 
Art. 12.

1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV al presente decreto.
 
Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 14.

Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 settembre 2003

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 169
 
ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformita' alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua
o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente; b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia
la patente; c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente,
stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici
stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B: Belgio DK: Danimarca D: Germania GR: Grecia E: Spagna F: Francia IRL: Irlanda I: Italia L: Lussemburgo NL:Paesi Bassi A: Austria P: Portogallo FIN: Finlandia S: Svezia UK: Regno Unito

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata,
numerate come segue:

1) cognome del titolare; 2) nome del titolare; 3) data e luogo di nascita del titolare; 4) a) data di rilascio della patente;

b) data di scadenza della validita' amministrativa della patente
oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata; c) designazione dell'autorita' competente che rilascia la patente
(puo' essere stampata nella seconda pagina); d)numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione
della patente (menzione facoltativa);

5) numero della patente; 6) fotografia del titolare; 7) firma del titolare; 8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);

9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

e) la dicitura "modello delle Comunita' europee" nella lingua o nelle
lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura
"patente di guida" nelle altre lingue della Comunita', stampate in
rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Patente di guida

f) colori di riferimento: - blu: Pantone Reflex Blue, - giallo; Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a) 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare;

10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore duplicato o conversione);
11) la data di scadenza della validita' per ciascuna categoria o sottocategoria;
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente: " - codici da 01 a 99; codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto
01.03. Occhiali protettivi
01.04. Lente opaca
01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01. Apparecchi acustici monoauricolari
02.02. Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi per gli arti
03.01. Protesi/ortesi per gli arti superiori
03.02. Protesi/ortesi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01. Guida in orario diurno (ad esempio; da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della citta/regione ...
05.03. Guida senza passeggeri
05.04. Velocita' di guida limitata a.... km/h
05.05. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06. Guida senza rimorchio
05.07. Guida non autorizzata in autostrada
05.08. Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocita' modificato
10.01. Cambio manuale
10.02. Cambio automatico
10.03. Cambio elettronico
10.04. Leva del cambio adattata
10.05. Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
10.03. Frizione automatica
15.04. Tramezzatura davanti al pedale della frizione soppresso o neutralizzabile
20. Dispositivi di frenatura modificabili
20.01. Pedale del freno modificato
20.02. Pedale del freno allargato
20.03. Pedale del freno adattato
20.04. Pedale del freno con piastra di appoggio
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno di servizio manuale (adattato)
20.07. Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08. Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09. Freno di stazionamento modificato
20.10. Freno di stazionamento a comandando elettrico
20.11. Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede
20.12. Tramezzatura davanti al pedale della freno soppresso o neutralizzabile
20.13. Freno azionato dal ginocchio
20.14. Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
25.02. Acceleratore ad asola
25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06. Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07. Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09. Tramezzatura davanti al pedale dell'acceleratore soppresso o neutralizzabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01. Pedali paralleli
30.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03. Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento
30.04. Acceleratore a freno a slitta per ortesi
30.05. Pedali dell'acceleratore e del freno soppressi o neutralizzati
30.06. Fondo rialzato
30.07. Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08. Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09. Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell' acceleratore
30.10. Sostegno per calcagno/gamba
30.11. Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata(interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01. Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03. Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04. Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sistema di direzione adattato
40.01. Servosterzo standard
40.02. Servosterzo rinforzato
40.03. Sterzo con sistema di sicurezza
40.04. Piantone del volante prolungato
40.05. Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06. Volante inclinabile
40.07. Volante verticale
40.08. Volante orizzontale
40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.10. Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11. Volante con impugnatura a manovella
40.12. Volante dotato di ortesi della mano
40.13. Con ortesi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01. Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro) o destro
42.02. Specchietto retrovisore posto sul parafango
42.03. Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04. Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05. Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06. Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01. Sedile conducente ad altezza ed alla normale distanza dal volante e dai pedali 43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.05. Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06. Cinture di sicurezza modificate
43.07. Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola lega
44.02. Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03. Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04. Leva dell'acceleratore
44.05. Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06. Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07. Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08. Altezza della sella da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n... rilasciata da . . . (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/ sigla ONU se si tratta di un paese terzo ad esempio: 71.98765432l.HR)
72. Limitata ai veicolo della categoria A con cilindrata non superiore a 125cc. e potenza non superiore a 11kw (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1+E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impegnato per il trasporto di persone (D1+E).
78. Limitata a veicoli con cambio automatico (Direttiva 91/439/CEE, allegato 11, punto 8.1.1, secondo capoverso)
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva

90.01: a sinistra
90.02: a destra
90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile.".

- codici 100 e superiori; codici nazionali, validi unicamente per la
circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la
patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali e' rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;
13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovra' essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente. Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle
pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a),
4b), 4c), 5, 10, 11 e 12). c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato
uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o
un altro dispositivo informatizzato equivalente.

3. Disposizioni particolari

a) Allorche' il titolare di una patente di guida rilasciata da uno
Stato membro in conformita' del presente allegato ha preso la sua
residenza normale in un altro Italia, le competenti autorita'
italiane possono indicare nella patente le menzioni indispensabili
alla gestione della stessa, secondo la procedura ordinariamente
seguita in Italia. b) E' consentito, previa consultazione della Commissione, aggiungere
colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e
elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del
presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non puo' contenere informazioni diverse da quelle che gia' figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

ALLEGATO II

I. REQUISITI MINI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA

Gli esami per il conseguimento della patente di guida sono svolti secondo le procedure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

- una prova di controllo delle conoscenze
- una prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. Modalita'

1.1. La prova teorica deve permettere di verificare che il candidato possieda le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.
1.2. I titolari di patente di guida della categoria A che intendono conseguire la categoria B devono sostenere solo l'esame pratico di guida su idoneo veicolo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico.
1.3. I titolari di patente di guida della categoria B che intendono conseguire la categoria A devono sostenere solo l'esame pratico di guida su idoneo motociclo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; secondo le procedure individuate dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2.1.1. Le norme che regolano la circolazione stradale:

- in particolare; segnaletica stradale verticale ed orizzontale,
segnalazioni, precedenze e limiti di velocita'.

2.1.2. Il conducente:

- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto
comportamento nei confronti degli altri utenti della strada; - osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di
reazione, nonche' cambiamenti nel comportamento al volante indotti
da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.

2.1.3. La strada:

- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di
sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di
strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada; - fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in
particolare il loro cambiamento in base alle condizioni
atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte; - caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di
comportamento.

2.1.4. Gli altri utenti della strada;

- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli
altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente
esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilita'
ridotta; - rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo
e relativo campo visivo del conducente.

2.1.5. Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

- formalita' amministrative e documenti necessari per la circolazione
dei veicoli, - regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione
dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali
misure di assistenza agli infortunati; - fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone
trasportate.

2.1.6. Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti piu' ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare; impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3. Disposizioni specifiche per la sottocategorie A1 e la categoria A

3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a;
3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;
3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C. C + E, D, D + E

4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a;
4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai sensi della direttiva (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio;
4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a seconda del caso;
4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;
4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di prima assistenza;
4.1,5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocita';
4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (opzionale);
4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E);
4.1.10. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E).
4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, C + E, D e D + E;
4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, sui liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di alimentazione del carburante, su quello elettrico, su quello di accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e acceleratore; nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, anche di ABS;
4.2.5. frizione; nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie C + E, D + E);
4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
4.2.8. responsabilita' del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, C + E).

B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni

5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocita' del motore e quella delle ruote puo' essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.

Categoria A:

- accesso graduale; un motociclo senza sidecar, di cilindrata non
inferiore a 120 cm cubici e capace di sviluppare una velocita' di
almeno 100 km/h; - accesso diretto; un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o
uguale a 35 kW.

Sottocategoria A1:
un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm cubici.

Categoria B:
un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h.

Categoria B + E:
un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio avente massa massima autorizzata di almeno 1000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone puo' anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purche', in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.

Categoria C:
un veicolo della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 10000 chilogrammi.

Categoria C + E:
un autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Tutti gli spazi di carico del rimorchio devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati con una massa effettiva di almeno 15000 chilogrammi.

Categoria D + E:
un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D + E:
un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di almeno 2 metri di altezza; il rimorchio deve avere una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.
I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E, che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento di entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati fino all'11 ottobre 2010.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione da' attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati entro l'11 ottobre 2010.
6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per la sottocategoria A1 e la categoria A
6.1. Categorie A ed A1; preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale. I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a;
6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
6.2. Categorie A ed A1; manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita' ridotta, fra cui uno slalom; cio' deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonche' la posizione dei piedi sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocita' piu' elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocita' di almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocita' minima di 50 km/h; cio' deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocita' minima di 50 km/h; cio' deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.
6.2.6. Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro l'11 ottobre 2005.
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni;
6.3.1. partenza da fermo; da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci; affrontare e superare incroci e raccordi;
6.3.5. cambiamento di direzione; svolta a destra ed a sinistra cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
6.3.7. sorpasso/superamento; sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso);

- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
6.4. La prova pratica d'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria A1 per i conducenti disabili, valida solo per la guida di tricicli o quadricicli a motore si effettua su un triciclo o quadriciclo che raggiunga la velocita' di almeno 60 km/h. I tricicli e quadricicli a motore utilizzati per le prove di guida possono essere esentati dall'obbligo dei doppi comandi. La prova pratica si effettua in due fasi:

a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del
veicolo da parte del candidato; b) su strada, per valutare l'idoneita' di guida del candidato nel
traffico.

7. Capacita' e comportamento oggetto di prova per le categorie B, B + E

7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e di altre eventuali dotazioni;
7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria B + E);
7.1.6. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti elettrici (solo per la categoria B + E).
7.2. Categoria B; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale.
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
7.2.4. frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza e' opzionale.
7.3. Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale;
7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);
7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva e' lasciato alla discrezione degli Stati membri;
7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili); ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):

- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C + E, D, D + E

8.1. Categorie C, C + E, D, D + E:
preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, C + E);
8.1.7. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti elettrici (solo per le categorie C + E, D + E);
8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, D + E);
8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).
8.2. Categorie C, C + E, D, D + E; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale;
8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trainante (solo per le categorie C + E, D + E; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);
8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva e' lasciato alla discrezione degli Stati membri;
8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, C + E);
8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E).
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
8.3.1. partenza da fermo; da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci; affrontare e superare incroci e raccordi;
8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra, cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili); ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento

9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumita' del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'istruttore abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacita' e comportamento debba o meno essere portata a termine. Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacita' dei candidati di guidare in sicurezza.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, dei seguenti elementi; stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i piu' esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del candidato in merito agli aspetti seguenti;
9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocita'; tenuta di strada, massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie B + E, C, C + E, D + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E) (nessuna accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E);
9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a media distanza, nonche' a distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
9.3.7. velocita': rispetto del limite massimo di velocita', adattamento della velocita' alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocita' che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocita' a quella di altri veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari:
corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione; effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita', frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E); riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).

10. Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacita' e dei comportamenti di cui alla lettera E del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, B, e B + E ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11. Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari puo' essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fiori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonche' sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocita' fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacita' del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto piu' vari possibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita'; - essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare
situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi
invece coinvolto, - rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni
volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico
scorrevole, - individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in
particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla
sicurezza, e porvi adeguato rimedio; - tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il
comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista,
ecc.), rimanendo cosi' nel pieno possesso di tutte le facolta'
necessarie per garantire la sicurezza della guida; - contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada,
soprattutto dei piu' esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto
rispetto per il prossimo.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA
DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi;
1.1. Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1
1.2. Gruppo 2
conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E
1.3. La legislazione nazionale potra' prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sara' rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI

3. Gruppo 1

i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalita' richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o piu' delle incapacita' menzionate nel presente allegato.

4. Gruppo 2
i candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.
5. Le norme del presente allegato devono essere applicate in combinato disposto con il D.M. del 28 giugno 1996, cosi' come modificato dal D.M. 16 ottobre 1998.

VISTA

6. Il candidato alla patente di guida dovra' sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilita' della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'e' motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovra' essere esaminato da una autorita' medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovra' essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi. Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1
6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo e' inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato e' colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potra' essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorita' medica competente.
6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorita' medica competente dovra' certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perche' l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio e' normale.

Gruppo 2
6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio piu' sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non puo' superare piu' o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se e' colpito da diplopia.

UDITO

7. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorita' medica competente; l'esame medico terra' conto, segnatamente, delle possibilita' di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1
8.1. La patente di guida con condizioni restrittive puo' essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorita' medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonche' della necessita' o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacita' e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non e' pericolosa.
8.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
La patente di guida senza controllo medico regolare puo' essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.

Gruppo 2
8.3. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9. Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1
9.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
9.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sara' valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.
9.4. In generale, la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio e' subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2
9.5. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2
10.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.
A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilita' funzionali e della loro evoluzione.
Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potra' in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.
12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1
12.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un'autorita' medica competente e controllo medico regolare. Quest'ultima valutera' la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2
12.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1
13.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente:

- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a
malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici; - colpito da ritardo mentale grave; - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da
turbe gravi della capacita' di giudizio, di comportamento e di
adattamento connessi con la personalita' salvo nel caso in cui la
domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed
eventualmente con un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2. L'autorita' medica competente terra in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita' del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1
14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.
La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.

Gruppo 2
14.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15. Abuso
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1
15.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacita' a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantita' assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneita' alla guida.

Gruppo 2
15.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1
16.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2
16.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1 17.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneita' alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Gruppo 2
17.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
18. In generale, la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacita' funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

====================================================================
CATEGORIE ITALIANE PRIMA DEL CATEGORIE EUROPEE
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
91/439/CEE -------------------------------------------------------------------
A A1 - A ==================================================================== A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 A1 - A (esclusa la guida di
al 25 aprile 1988) motocicli nei Paesi
comunitari, fuori
dall'Italia) ------------------------------------------------------------------- B (rilasciata prima del A1 - A - B
1 gennaio 1986) ------------------------------------------------------------------- B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 A1 - A (esclusa la guida di
al 25 aprile 1988) motocicli nei Paesi
comunitari fuori
dall'Italia) - B ------------------------------------------------------------------- B (rilasciata dal 26 aprile 1988) A1 - B ------------------------------------------------------------------- D (rilasciata entro il B - C - D
30 settembre 2003) ------------------------------------------------------------------- D (rilasciata dal 1 ottobre 2003) B - D -------------------------------------------------------------------
E E -------------------------------------------------------------------

Ai sensi del presente decreto, le patenti di guida di categoria D rilasciate fino al 30 settembre 2003 consentono di condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta la patente di guida della categoria C, mentre le patenti di categoria D rilasciate a partire dal 1 ottobre 2003 non consentono la guida di tali veicoli.

NOTA. In base alla sentenza n. 170 del 1984 della corte Costituzionale, il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento sono altresi' allineate, a questi, tutte le norme dell'ordinamento nazionale rientranti nel campo di applicazione delle direttive recepite.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone