Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004), coordinato con la legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2004), recante: «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni previdenziali in agricoltura

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e' presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. (( Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, converitito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
- 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel
senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo
art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici
di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986,
n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della
tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la
disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di
assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova
applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,
indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta,
il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione
all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali
abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto
gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite
dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo
dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo
in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, il
pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli
interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei,
con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da
tali soggetti alla gestione commercianti rimangono
acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio
2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo
occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo
qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia
superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo
da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro
autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini
previsti per i collaboratori coordinati e continuativi
iscritti alla predetta gestione separata.
3. All'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) (omissis).
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli
accessori del credito in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art.
442 del codice di procedura civile, puo' essere proposta
solo dopo che siano decorsi centoventi giorni da quello in
cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede
tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici,
residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
necessari per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e
l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e
societa' che stipulano contratti di somministrazione di
energia elettrica o di forniture di servizi telefonici,
nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a
rendere disponibili agli enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di
fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il
rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura
dei dati. Gli enti previdenziali in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle
predette convenzioni, in qualita' di titolari del
trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13
agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il
trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti
dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici
mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa
presentazione ai fini della tutela previdenziale.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di
iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura delle imprese artigiane, nonche' di quelle
esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 1, comma
202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno
effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini
dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei
contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le camere
di commercio, industria artigianato e agricoltura integrano
la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per
l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti
previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, attraverso la struttura informatica di
Unioncamere, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati
concordate tra le parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal
1° gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma
sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita
richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro
l'anno 2004 gli enti previdenziali allineano i propri
archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in
riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e
variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2004. E'
abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo
dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo
1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti
adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4,
commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l'implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale
5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. (omissis).
9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro
per l'anno 2003». Al medesimo comma le parole: «di
10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per
l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000
euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007».
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro
per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375:
«Art. 5 (Denuncia aziendale). - 1. I datori di lavoro
agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali
dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi
previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e
della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la
denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei
terreni distintamente per titolo del possesso e per singole
colture praticate;
b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio
fiscale del datore di lavoro;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e
delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni
condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati,
distintamente per specie, e modalita' di allevamento;
e) attivita' complementari ed accessorie connesse con
l'attivita' agricola;
f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle
caratteristiche dell'azienda.
2. La denuncia aziendale e' compilata su modello
predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni
dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.
3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati
precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori
di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni
dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione
da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
4. Per il primo anno di applicazione del presente
decreto la denuncia iniziale e' presentata da tutti i
datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo
fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di
attestazione reticente o infedele degli elementi in esse
contenuti, il datore di lavoro e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375:
«2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali
accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata
acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli
uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo
visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di
lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale
dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di
lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di
esecuzione dei lavori, nonche' alle consuetudini locali,
previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il
nucleo familiare nei casi di aziende direttocoltivatrici,
mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro
svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso
periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non
eseguite del ciclo produttivo agrario.».



 
Art. 2.
Disposizioni in materia di quote latte

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, (( comprensivi degli interessi legali maturati, )) salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo e' autorizzata la spesa di (( 7 milioni )) di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a (( 7 milioni )) di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (( 2-bis. Per favorire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e' incrementata di 239 unita', di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.
2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi e' autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unita' di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' sostituito dai seguenti:
«36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 13, del
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118:
«13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali
concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il
trentesimo giorno precedente la scadenza del termine
fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste
dal presente articolo, non producono effetti sui risultati
complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi
nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei
quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso e'
stato accolto, il prelievo versato e' restituito per la
parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto
della normativa vigente. I relativi saldi contabili con
l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria
dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono
ripianati con i proventi delle penalita' per omesso o
ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e
relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle
determinazioni e delle pronunce favorevoli
all'amministrazione divenute definitive».
- L'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e' la
seguente:

migliaia di euro

=====================================================================
Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 =====================================================================
250.425 | 250.425 | 250.425}

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119: «4.
Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle politiche
agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle
Forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato,
che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni
in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui
al presente comma.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2002, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 2002, n. 299, e' relativo al «Regolamento
recante rideterminazione della dotazione organica del
personale appartenente alle aree funzionali
dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.». - Si
riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni: «Art. 39
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di
incentivazione del pari-time). - 1. Al fine di assicurare
le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse
per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente
con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi
di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'l,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo. di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle
circoscrizioni' territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
«47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998».
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996. n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e. comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni. le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale. in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli, il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, come modificato dal decreto
qui pubblicato: «Art. 10 (Adempimenti dei
trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota.
Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la
ristrutturazione della produzione lattiera. Altre
disposizioni per i primi due periodi di applicazione.
Periodi pregressi. Responsabilita' finanziaria delle
regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere
sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni). - 1. Il
latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da
specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di
quanto previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma 7, che
deve essere sottoscritta dal produttore, o da un suo
delegato secondo le modalita' definite dal decreto di cui
all'art. 1, comma 7, dal trasportatore e, all'arrivo,
dall'acquirente. 2. Per il riscontro dei quantitativi
di latte trasportato, gli organi di controllo competenti
effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione
della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso
le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la
lavorazione del latte stesso.
3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della
documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con
la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto
di cui all'art. 1, comma 7, e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le
ulteriori sanzioni di legge.
4. I produttori titolari di una quota per le vendite
dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla
provincia autonoma competente, nonche' all'AGEA, la
dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalita'
previste nell'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE)
n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se
non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'art.
6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta
l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle
regioni e delle province autonome, delle procedure e
sanzioni previste dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, del
medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.
6. Il latte o equivalente latte indicato nelle
dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno e'
integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la
parte eccedente la quota, anche in caso di mancato
superamento del quantitativo di riferimento nazionale
«vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti
saranno utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui
all'art. 9, comma 2.
7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non
veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il
quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione
pari al prelievo supplementare corrispondente alla
quantita' di prodotto dichiarato in piu' o in meno, fermo
restando il pagamento del prelievo supplementare sul
quantitativo prodotto oltre la quota.
8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al
quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato
all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue
la compensazione nazionale degli esuberi individuali in
favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota
con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19
del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di
tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo
stesso termine provvede a comunicare ai produttori
interessati i quantitativi non compensati.
9. Entro i termini previsti dall'art. 8 del regolamento
(CE) n. 1392/2001, il produttore e' tenuto a versare nel
conto corrente di cui all'art. 5, comma 2, l'importo del
prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di
inadempienza si applica una sanzione amministrativa non
inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo
restando il pagamento del prelievo supplementare.
10. In conformita' all'art. 8, lettera d), del
regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentito il
trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente
dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e
province autonome diverse.
11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone montane, di cui all'art. 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti
esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di
montagna; a tali trasferimenti non si applica la
limitazione di cui al comma 13.
12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti
esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o
svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la
limitazione di cui al comma 13.
13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra
aziende ubicate in regioni o province autonome diverse e'
consentito entro il limite massimo del 70 per cento del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito
al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende
ubicate nel territorio delle regioni insulari il
trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione
e' consentito entro il limite massimo del 50 per cento del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito
al periodo di commercializzazione 2003-2004.
14. Ai soci di cooperative di lavorazione,
trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai
soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e'
attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in
vendita da altri soci della stessa cooperativa o della
stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e
i termini stabiliti dal decreto di cui all'art. 1, comma 7.
15. In conformita' all'art. 6, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentita la stipula di
contratti di affitto della parte di quota non utilizzata,
separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al
periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle
province autonome per le relative verifiche, purche' il
contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno
prodotto e commercializzato nel corso del periodo.
16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui
ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato
nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del
produttore che acquisisce il quantitativo in questione.
17. In deroga a quanto previsto dal comma 13,
attraverso accordi tra regioni o province autonome, puo'
essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo
posseduto.
18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento
nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha
efficacia, con riferimento alla titolarita' della quota,
decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della
variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma
competente.
19. I contratti di affitto di azienda, comodato di
azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad
esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere
rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono
avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza
coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di
commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del
contratto ha efficacia sulla titolarita' della quota a
partire dal periodo di commercializzazione successivo a
quello in corso alla data di comunicazione della
risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma
competente.
20. Al fine di favorire la ristrutturazione della
produzione lattiera e il rientro della produzione nei
limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per
favorire la definizione della regolazione debitoria, e'
attivato un programma di abbandono totale ai sensi
dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92.
I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le
aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono
nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e
le province autonome con le modalita' di cui all'art. 3,
comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'art. 8,
lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in
conformita' al comma 4 dell'art. 3 con esclusione dei
produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in
parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero
produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da
una o piu' regioni entro novanta giorni dalla data di
ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per
essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome
in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero
nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di
abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le modalita'
definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni
parlamentari.
21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende
zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui
al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo
carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo
delle razze autoctone, incentivando marchi di qualita' e
introducendo sistemi di tracciabilita', e' definito un
apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di
sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n.
1257/1999.
22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del
quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra
le regioni e le province autonome in misura proporzionale
alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli
ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con
le seguenti priorita', con esclusione dei produttori che
hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la
propria quota:
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della
quota «B» ai sensi del decreto-leggge 23 dicembre 1994, n.
727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non
titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base
di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle
regioni e dalle province autonome, che assicurino il
mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti
sul territorio anche con la finalita' di riassorbire il
fenomeno della sovrapproduzione.
23. La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge
23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente
articolo, e' calcolata al netto delle assegnazioni
regionali integrative effettuate ai sensi dell'art. 1,
comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,
n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente
articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta
quota «B» ridotta.
24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20,
21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in
regola con gli obblighi di versamento del prelievo
supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e
successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme
previste dal presente decreto.
25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e
21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante riduzione, per 5 milioni di euro,
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui
all'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15
milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno
2003 di cui all'art. 4 della medesima legge n. 499 del 1999
come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari,
derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della
Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle
successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel
settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e'
autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517
milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. Al fine di consentire la graduale applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 5, in relazione al
progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione
conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi
due periodi di applicazione del presente decreto non si
attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'art. 9,
comma 4, e i versamenti mensili di cui all'art. 5, comma 2,
vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti
percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende
ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento
per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per
il secondo periodo;
b) per i produttori gia' titolari di quota «B»
ridotta ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il
primo periodo di applicazione e del 10 per cento neI
secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto
delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai
sensi dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo
1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1999, n. 118 e ai sensi dell'art. 3;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del
100 per cento.
28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del
presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di
restituzione del prelievo di cui all'art. 9 considera
versate e pertanto oggetto di restituzione le somme
trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il
singolo produttore puo' accedere alla restituzione solo in
caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui
al comma 27.
29. Nei soli primi due periodi di applicazione del
presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale
trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27,
possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le
modalita' previste dal decreto ministeriale 12 marzo 2002
del Ministro delle politiche agricole e forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno
2002.
30. Il Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia
denominata «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai
fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di
cui all'art. 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di
commercializzazione 2002-2003.
31. Per la prima campagna di applicazione del presente
decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre,
una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati
da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le
norme di cui all'art. 5.
32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di
cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta
l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art.
5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e' disposta la
revoca del riconoscimento.
33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le
comunicazioni regionali gia' effettuate sono valide ai fini
della determinazione e comunicazione della quota di cui
all'art. 2.
34. I produttori di latte, relativamente agli importi
imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare
latte, per i periodi di commercializzazione compresi fra
gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo
complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento
puo' essere effettuato in forma rateale in un periodo non
superiore a trenta anni.
35. Le somme versate dai produttori di latte
affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di
tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
36. I produttori interessati aderiscono al versamento
rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione
o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale
dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del
prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza
vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio
eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione
del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio
2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi
ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e
non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi
di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e
2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle
spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza
di rateizzazione da parte della regione o provincia
autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle
medesime al competente organo giurisdizionale.
37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma
34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di
versamento del prelievo supplementare per i periodi di
commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse
disposizioni stabilite dall'Unione europea.
38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla
presentazione da parte dell'interessato della
documentazione comprovante l'accettazione da parte della
regione o della provincia autonoma della richiesta di
rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero
svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di
cui al comma 34.
39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di
efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39,
sono definite le modalita' di attuazione delle predette
disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35
relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
34 a 39 e' subordinata al conseguimento di un preventivo
atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.
41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte
dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari
per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi
oneri.
42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
e forestali, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere
nominato un Commissario straordinario del Governo, che puo'
avvalersi di uno o piu' sub-commissari, per assicurare il
monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente
decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.
43. Il Commissario straordinario del Governo
nell'espletamento del proprio mandato puo' esercitare, nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di
leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti
delle amministrazioni pubbliche cui competono gli
adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le
modalita' di cui al comma 44.
44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del
presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione
competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni
dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso
inutilmente tale termine il Commissario, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, esercita il
potere sostitutivo.
45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano, ove non diversamente ed espressamente
specificato, a decorrere dal primo periodo di
commercializzazione successivo alla data di entrata in
vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti
relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla
normativa precedentemente in vigore.
47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di
applicazione del presente decreto, come individuato dal
presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito
elencati:
a) legge 26 novembre 1992, n. 468;
b) decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1993, n. 569;
c) decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762 del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d) art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46;
e) decreto ministeriale 25 ottobre 1995 del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1996, n. 642;
g) art. 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649;
h) art. 2, commi da 166 a 174, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
i) art. 1, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'art. 1
del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
l) decreto ministeriale 15 maggio 1997 del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998,
n. 5;
o) decreto ministeriale 17 febbraio 1998 del Ministro
per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
p) decreto ministeriale 22 giugno 1998 del Ministro
per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
q) art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15
giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 276;
r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1999, n. 118;
s) decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159, del
Ministro per le politiche agricole;
t) decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309, del
Ministro per le politiche agricole;
u) decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310, del
Ministro per le politiche agricole;
v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.
z) art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2000, n. 354;
aa) decreto ministeriale 19 aprile 2001 del Ministro
delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;
bb) art. 3 del decreto ministeriale 21 gennaio 2003
del Ministro delle politiche agricole e forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo
2003.
48. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento
(CE) n. 1392/2001.».



 
Art. 3.
Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.
2. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e' stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione (( dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, )) per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro. (( 3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale. ))
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, (( come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 81, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448:
«81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura
di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge
17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine e' stanziato l'importo
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
17 febbraio 1982, n. 41:
«Art. 3. (Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare). - Per
l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al
precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la
pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
963, si costituisce in "Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare"; a tal fine la Commissione e' integrata da:
a) un rappresentante del Ministro per la ricerca
scientifica e tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni
Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle altre regioni
designati dalla Commissione interregionale di cui all'art.
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal Comitato per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art.
6.
Il presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni
rappresentanti di associazioni e di organizzazioni
interessate alla materia.
Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi
di lavoro sono affidate al segretario della Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da
due impiegati di livello inferiore al VII.
Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta
dello stesso Comitato.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE)
n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002:
«Art. 22. (Condizioni di accesso alle acque e alle
risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca).
- 1. E' vietato esercitare le attivita' disciplinate dalla
politica comune della pesca, se non sono rispettati i
seguenti requisiti:
a) il peschereccio ha a bordo la licenza di pesca ed
eventualmente il permesso di pesca;
b) a bordo del peschereccio e' installato un sistema
funzionante che consente di localizzare e individuare la
nave mediante sistemi di controllo a distanza. Tale
requisito si applica alle navi di lunghezza superiore a
diciotto metri fuori tutto a decorrere dal 10 gennaio 2004
ed alle navi di lunghezza superiore a quindici metri fuori
tutto a decorrere dal 1° gennaio 2005;
c) il comandante registra e comunica tempestivamente
le informazioni relative alle attivita' di pesca, compresi
gli sbarchi e i trasporti. Copia delle registrazioni e'
messa a disposizione delle autorita'. Il Consiglio
decidera' nel 2004 riguardo all'obbligo di trasmettere tali
registrazioni per via elettronica. Per valutare la
tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in
collaborazione con la Commissione, realizzano progetti
pilota anteriormente al 1° giugno 2004;
d) il comandante accetta la presenza a bordo di
ispettori e coopera con loro; ove sia previsto un sistema
di osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a
bordo di osservatori e collabora con loro;
e) il comandante rispetta le condizioni e le
restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di
pesca in comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e
identificazione delle navi.
2. La commercializzazione dei prodotti della pesca e'
soggetta ai seguenti requisiti:
a) i prodotti della pesca sono venduti esclusivamente
da una nave da pesca ad acquirenti registrati o a centri
d'asta registrati;
b) l'acquirente di prodotti della pesca da una nave
da pesca alla prima vendita e' registrato presso le
autorita';
c) l'acquirente di prodotti della pesca alla prima
vendita presenta alle autorita' le fatture o note di
vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un centro
d'asta registrato che e' tenuto a presentare le fatture o
le note di vendita alle autorita';
d) tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati
nella Comunita' per i quali non sono state presentate alle
autorita' ne' fatture ne' note di vendita e che sono
trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o
d'importazione sono accompagnati, fino al momento della
prima vendita, da un documento redatto dal trasportatore;
e) i responsabili dei locali o dei veicoli di
trasporto accettano la presenza di ispettori e collaborano
con loro;
f) qualora sia stata stabilita una taglia minima per
una determinata specie gli operatori responsabili della
vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter
comprovare l'origine geografica dei prodotti.
L'acquirente di prodotti della pesca che non sono
successivamente commercializzati bensi' utilizzati
esclusivamente per il consumo privato e' esonerato dal
rispetto dei requisiti del presente paragrafo.
3. Le modalita' d'applicazione dei paragrafi i e 2
possono essere stabilite secondo la procedura di cui
all'art. 30, paragrafo 2.
Dette modalita' possono prevedere, in particolare,
obblighi in materia di documentazione, registrazione,
notifica e informazione per gli Stati membri, i comandanti
e le eventuali altre persone fisiche e giuridiche impegnate
in attivita' disciplinate dall'art. 1.
Le suddette modalita' possono inoltre prevedere
esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora
le esenzioni siano giustificate dall'impatto trascurabile
sulle risorse acquatiche vive o dall'onere sproporzionato
che tali obblighi creerebbero rispetto all'importanza
economica dell'attivita'.».
- L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' la
seguente:

Migliaia di euro

=====================================================================
Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 =====================================================================
30.358 | 30.358 | 30.358



 
Art. 4.
Credito agrario e contributi previdenziali

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate, )) nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 (( del testo unico di cui al )) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del (( testo unico di cui )) al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo. (( 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonche' agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2. ))

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli (( di cui al comma 1 e 2-bis, nonche' dalle imprese di autotrasporto di cui all'art. 5, comma 1, )) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di (( 1,327 milioni )) di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a (( 1,327 milioni )) di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, (( quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. )) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
«Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione
straordinaria). - 1. L'impresa che si trovi nelle
condizioni di cui all'art. 1 puo' richiedere al Ministro
delle attivita' produttive, con istanza motivata e
corredata di adeguata documentazione, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede
principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'art. 1.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1
all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di
amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario
straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38 del
decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri
fissati dal medesimo Ministro.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato
immediatamente al competente tribunale.».
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 45 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
«Art. 43 (Nozione). - 1. Il credito agrario ha per
oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attivita' agricole e
zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la
concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
alle attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle a
esse connesse o collaterali.
3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo,
la manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche'
le altre attivita' individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito
peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo,
rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca.
La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono,
nonche' il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale
agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto
di legge alla cambiale ordinaria.».
«Art. 45 (Fondo interbancario di garanzia). - 1. Le
operazioni di credito agrario possono essere assistite
dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di
garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma
e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali
si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti
degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle
contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in
rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla
garanzia.
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del
Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Presso il Fondo e' operante la sezione speciale
prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla
sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo e' altresi' operante una sezione di
garanzia per il credito peschereccio, avente personalita'
giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. Alla sezione si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3.».
- La legge 21 febbraio 1991, n. 52, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1991, n. 47, reca
«Disciplina della cessione dei crediti di impresa.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
«Art. 19-bis (Sospensione della riscossione per
situazioni eccezionali) - 1. Se si verificano situazioni
eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area
significativa del territorio, tali da alterare gravemente
lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici
mesi, con decreto del Ministero delle finanze.».



 
Art. 5.
Misure creditizie per le imprese di autotrasporto

1. Alle imprese di autotrasporto, (( alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/ CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, )) che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, )) nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto (( e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 13 aprile 1996, )) nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria (( dei fondi di garanzia )) di cui all'art. 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.».



Riferimenti normativi:
- La raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del
3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Comunita' europea 30 aprile 1996, n. L 107, e' relativa
alla definizione delle piccole e medie imprese.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 100, lettere
a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un Fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo
scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge
14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse,
sui fondi della manovra finanziaria per il triennio
1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67.».
Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



 
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