Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 30 marzo 2004
Disposizioni urgenti in materia di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato e di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 50/2004).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 4 relativo alla societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) a garanzia dei clienti vincolati;
gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato delle offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito: deliberazione n. 46/04);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/2004);
Considerato che:
l'Acquirente unico e' titolare della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato dal 1° gennaio 2004 ai sensi del decreto ministeriale 19 dicembre 2003; e che l'art. 4, commi 6 e 9, del decreto legislativo n. 79/1999, prevedono che siano definite direttive per la stipula di contratti di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, assicurando l'equilibrio economico del medesimo Acquirente e che sia determinato il corrispettivo per le attivita' di propria competenza;
la cessione di energia elettrica alle imprese distributrici riguarda tutte le partite di energia elettrica destinate al mercato vincolato e che i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato devono essere riconosciuti dalle imprese distributrici cessionarie della medesima energia;
l'art. 30 del testo integrato stabilisce che il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato pagato dalle imprese distributrici all'Acquirente unico e' determinato dal medesimo Acquirente al termine di ciascun mese e che tale prezzo e' pari, in tale mese, al costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
il costo unitario per l'approvvigionamento dell'energia elettrica di cui al precedente alinea e' pari alla somma del costo unitario di acquisto dell'energia elettrica, sia attraverso il sistema delle offerte che attraverso contratti di compravendita conclusi al di fuori del medesimo sistema, dei costi unitari sostenuti per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento e del corrispettivo unitario riconosciuto al medesimo Acquirente unico;
la deliberazione n. 48/04 prevede una fase di avvio del dispacciamento di merito economico definendo una disciplina aderente alle esigenze poste dall'operativita' del Sistema Italia 2004 senza partecipazione attiva della domanda, che trova applicazione sino al termine di tale fase, ossia per il solo anno 2004;
il Titolo 5 della deliberazione n. 48/04 prevede, tra i corrispettivi a carico dell'utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unita' di consumo, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico e il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001;
i corrispettivi indicati al precedente alinea concorrono alla determinazione dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento e, conseguentemente, alla determinazione del prezzo di cessione di cui all'art. 30 del testo integrato;
l'art. 5, comma 7, della deliberazione n. 5/04 stabilisce che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004 in deroga a quanto disposto dall'art. 31, comma 31.1, del testo integrato, la determinazione per ciascuna impresa distributrice della quantita' di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti e' effettuata a prescindere dal disposto della deliberazione n. 118/03; e che, pertanto, la disciplina posta dalla deliberazione n. 118/03 debba applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2004;
il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorita', con lettera in data 20 febbraio 2004, prot. GRTN/P2004003962, e, successivamente, per le vie brevi nel corso di incontri riguardo all'implementazione della disciplina definita nella deliberazione n. 118/03, che alcune imprese distributrici non hanno ancora provveduto agli adempimenti previsti nella sopra richiamata deliberazione;
il Gestore della rete, con lettera in data 30 marzo 2004, prot. AD/P2004000062 (di seguito: lettera del 30 marzo 2004), nel confermare il permanere di alcune delle situazioni rappresentate nella lettera di cui al precedente alinea, ha richiesto all'Autorita' di differire l'entrata in operativita' della disciplina della deliberazione n. 118/03 sino al 1° luglio 2004;
Ritenuto che sia:
necessario sopprimere l'art. 5 e la tabella 10 della deliberazione n. 46/04 in quanto il prezzo di cessione di cui all'art. 30 del testo integrato viene determinato al termine di ciascun mese;
opportuno prevedere che ai fini della determinazione del prezzo di cessione di cui all'art. 30 del testo integrato, per il periodo compreso tra la data di avvio del dispacciamento di merito economico ed il 31 dicembre 2004, il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sia pari al costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per il servizio di scambio di cui al Titolo 2 della deliberazione n. 48/04;
opportuno modificare, in conseguenza della sopravvenuta imprevista impossibilita' di attivare la disciplina di cui alla deliberazione n. 118/03, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004, la modalita' di calcolo dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti da un'impresa distributrice di cui all'art. 31 del testo integrato, atteso che la data del 30 giugno appare essere compatibile con la risoluzione delle problematiche rappresentate nella lettera 30 marzo 2004;
opportuno modificare la definizione delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, di cui all'art. 43 del testo integrato per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004.
Delibera:
Art. 1. Diposizioni transitorie in materia di prezzo di cessione dell'energia
elettrica alle imprese distributrici

1.1 Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 dicembre 2004, in deroga a quanto disposto dall'art. 30 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 approvato con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato), il costo unitario sostenuto dalla societa' Acquirente unico S.p.a. per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento di cui al comma 29.1, lettera a), punto i), del medesimo articolo e' assunto pari al costo unitario sostenuto dalla medesima societa' per il servizio di scambio di cui ai Titolo 2 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04.
1.2 L'art. 5 e la tabella 10 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 46/04, sono soppressi.
 
Art. 2. Disposizioni transitorie in materia di energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato serviti da un'impresa distributrice.

2.1 Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004, in deroga a quanto disposto dall'art. 31, comma 31.1, del testo integrato, la quantita' di energia elettrica destinata, da ciascuna impresa distributrice, ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti e' pari, per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:
a) l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice;
b) l'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice.
2.2 L'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice, di cui al comma 2.1, lettera a), e' pari alla somma dell'energia elettrica:
a) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessone, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato;
b) prelevata dai clienti del mercato vincolato connessi alla rete di trasmissione nazionale nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato;
c) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato;
2.3 L'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice, di cui al comma 2.1, lettera b), e' pari alla somma dell'energia elettrica:
a) prelevata dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato;
b) prelevata dai clienti del mercato libero connessi alla rete dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato.
 
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti dei
mercato vincolato.

3.1 Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004, in deroga a quanto disposto dall'art. 43 del testo integrato si applica quanto previsto nel presente articolo.
3.2 In ciascun mese del periodo di cui al comma 3.1, il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, CA, e' assunto pari al costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4, ed e' calcolato secondo la seguente formula:

----> Vedere formula a pag. 32 <----

con:
i indica ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4;
m indica ciascun mese del periodo di cui al comma 3.1;
pau (base)i, e' il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato di cui all'art. 30 del testo integrato, per ciascuna fascia oraria i del mese m;
q^«c,NM» m energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato della tipologia contrattuale c, non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4 nel mese m. Le quantita' di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f) del testo integrato, sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
q(elevato)«c,M» (base)«i,m», energia elettrica fornita in ciascuna fascia oraria i del mese m ai clienti del mercato vincolato della tipologia contrattuale c dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4. Le quantita' di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f) del testo integrato, sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
q(elevato)«imm» (base)«i,m», quantita' di energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice in ciascuna fascia ora ria i del mese m e destinata ai clienti del mercato vincolato calcolata ai sensi dell'art. 2 al netto della quantita' di energia elettrica destinata ad autoconsumo. Gli autoconsumi, corretti per le perdite, sono attribuiti a ciascuna fascia oraria in base al profilo dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
phi (base)«i,m», quota parte dell'energia elettrica acquistata dall'impresa distributrice in ciascuna fascia oraria i del mese m destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, calcolata secondo la seguente formula:

----> Vedere formula a pag. 33 <----

3.3 I ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato (RA), per ciascuna tipologia contrattuale c, sono assunti pari ai ricavi ottenibili dalla medesima tipologia contrattuale applicando la componente CCA per i clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, al netto della componente VE.
 
Art. 4.
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1° aprile 2004.
Milano, 30 marzo 2004
Il presidente: Ortis
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone