Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 aprile 2004
Modificazione al disciplinare di produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela Franciacorta, del 29 marzo 2004 intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale prevista per le tipologie «Franciacorta» e «Franciacorta» Rose' del vino spumante «Franciacorta» previsto dall'art. 6, punto 1 del disciplinare di produzione di cui sopra da 5,5 grammi/litro a 5,0 grammi/litro per entrambe le tipologie;
Visto il parere favorevole della regione Lombardia protocollo, n. 10301 del 31 marzo 2004 sulla sopra citata domanda;
Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidita' tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo e che nel corso del prolungato periodo di elaborazione a cui deve essere sottoposto lo spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», possono verificarsi notevoli abbassamenti del valore dell'acidita' al di sotto dei valori minimi attualmente stabiliti nel disciplinare di produzione di che-trattasi;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino spumante «Franciacorta», in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato comitato;
Decreta:
Articolo unico
«Il limite minimo dell'acidita' totale del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», nelle tipologie «Franciacorta» e «Franciacorta» Rose' previsto dall'art. 6, comma 1) del disciplinare di produzione e ridotto da 5,5 grammi/litro a 5,0 grammi/litro»,
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2003 - 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore generale: Abate
 
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