Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 aprile 2004
Graduatoria di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernente le iniziative ammissibili delle domande per l'accesso alle agevolazioni, di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001, con le modalita' previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relative al primo protocollo aggiuntivo del contratto d'area di Gioia Tauro.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive tra le quali quelle del settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;
Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;
Viste le delibere CIPE:
1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area puo' essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 Meuro;
2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;
3) n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalita' previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;
Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;
Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 ed in particolare la n. 53 del 4 aprile 2001 che autorizzano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le predette finalita', fino alla concorrenza di 206,583 Meuro, una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;
Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;
Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2003, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro, concernente il settore «industria» e con il quale e' stato fissato in 30.987.000 euro l'importo massimo complessivo dei relativi contributi ammissibili;
Visti i decreti ministeriali del 16 aprile 2003 e 31 luglio 2003 con i quali e' stato prorogato al 28 settembre 2003 il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive che al capo II, art. 7, punto 4, lettera h), attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 che all'art. 2, punto 2, lettera a), ha disposto il trasferimento in via anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive;
Vista la nota in data 14 gennaio 2004, con la quale la societa' Interbanca S.p.A. - Milano ha trasmesso le relazioni istruttorie con esito positivo riferite alle iniziative proposte dalle ditte a valere sul detto decreto ministeriale 3 febbraio 2003;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Articolo unico
La graduatoria relativa al primo protocollo aggiuntivo al «Contratto d'area» di Gioia Tauro, concernente le iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalita' previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono quelle riportate nell'allegato n. 1 del presente decreto.
Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono le opportune note esplicative nell'allegato 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2004

Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 30 della G.U. <----
 
Allegato 2

Note esplicative.
La graduatoria di cui all'allegato 1 contiene le domande del settore «industria» ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando relativo al primo protocollo aggiuntivo del «contratto d'area di Gioia Tauro».
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei quattro indicatori, di cui al punto 5.c5) 1, 2, 3 e 5 del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, normalizzati.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel programma investimento ammissibile attualizzato;
indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma investimento ammissibile attualizzato;
indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
Colonna A (posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L.
Colonna B (numero di progetto): il numero di progetto della domanda.
Colonna C (ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.
Colonna D (prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove e' ubicata la sede operativa.
Colonna E (1 - capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.
Colonna F (2 - occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e' convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.
Colonna G (3 - agevolazione richiesta): non rilevante.
Colonna H (4 indicatore regionale): non rilevante.
Colonna I (5 - Indicatore Ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso e' compreso tra 0 e 10.
Colonna L (somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.
Colonna M (sett. serv.): il settore di attivita' del programma:
nulla = estrattivo, manifatturiero, costruzioni ed energia
S = servizi.
Colonna N (dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:
P = piccola impresa
M = media impresa
G = grande impresa.
Colonna O (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma:
1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno);
Colonna P (cofin.): l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
SI = ammissibile
nulla = non ammissibile.
Colonna Q (esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
A = agevolabile;
N = non agevolabile;
P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali);
Colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili;
2 = raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi;
3 = motivi 1 e 2 insieme;
4 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;
5 = motivi 1 e 4 insieme;
6 = motivi 1 e 5 insieme;
7 = motivi 1, 2 e 4 insieme.
Colonna S (agevolaz. concedibile LM): l'ammontare, in milioni di lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella colonna Q sia indicato «P»; e' pari a zero qualora nella colonna Q sia indicato «N».
 
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