Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2004 (vai al sommario)
LEGGE 14 aprile 2004, n. 105
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunita' degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia - EUROPOL, effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunita' degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia - EUROPOL, effettuato a Roma il 22 marzo 1999.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1755):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro, ad interim, degli affari esteri (Berlusconi) il 7
ottobre 2002.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 novembre 2002 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 12 novembre 2002, il
21 gennaio 2003 e il 25 febbraio 2003.
Relazione scritta presentata il 28 gennaio 2003 (atto
n. 1755/A - relatore sen. Forlani).
Presentata a integrazione nuova relazione (susseguente
al rinvio in commissione deliberato dall'assemblea) il 10
marzo 2003 (atto n. 1755/A/R - relatore sen. Forlani).
Esaminato in aula il 4 febbraio 2003 ed approvato l'11
marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3766):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 marzo 2003 con pareri delle commissioni I,
II, V e XIV.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
26 marzo 2003; 28 maggio 2003; 1° e 3 luglio 2003; 25 marzo
2004.
Esaminato in aula ed approvato il 1° aprile 2004.
 
Allegato

----> Vedere accordo da pag. 6 a pag. 13 <----
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Roma, 22 marzo 1999 Eccellenza, ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 22 marzo 1999, il cui testo e' il seguente: "Eccellenza, ho l'onore di fare riferimento all'articolo 41, paragrafo 2 della Convenzione, che si basa sull'Articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, sull'istituzione di un Ufficio Europeo di Polizia (Convenzione Europol del 26 luglio 1995) e di proporre che si concordi che i privilegi e le immunita' necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento presso l'Europol siano i seguenti: 1. Definizioni Nel presente Accordo: a) "Ufficiale di collegamento" indica: ogni ufficiale inviato all'Europol in base all'Articolo 5 dells Convenzione Europol; b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi; c) "autorita' dello Stato ospitante" indica le autorita' statali, municipali o altre autorita' del Regno dei Paesi Bassi. che possono essere preposte nel contesto di ed in conformita' con le leggi e le consuetudini applicabiii nel Regno dei Paesi Bassi; d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana; e) "Archivi dell'ufflciale di collegamento" indica tutti i fascicoli, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su computer o su altri mezzi di comunicazione, le fotografie, le pellicole, le registrazioni video o sonore che appartengono a o si trovino in possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo, fanno parte degli - archivi dell'ufficiale di collegamento. ------

Ambasciatore Christian Mark Johan Kroner, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, Via Michele Mercati, 8 00197 ROMA

2. Privilegi e immunita' 1) Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, l'ufficiale di collegamento e i membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e non siano di nazionalita' olandese, godranno nel e nei confronti del Regno dei Paesi Bassi degli stessi privilegi e delle stesse immunita' di cui godono i membri del personale diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. 2) L'immunita' concessa alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non coprira: i) le cause civili di una parte terza per danni, comprese lesioni personali o decesso, conseguenti ad un incidente stradale provocato da una qualsiasi di tali persone, e non pregiudica l'Articolo 32 della Convenzione Europol; ii) la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti al di fuori dei loro compiti ufficiali. 3) Gli obblighi degli Stati Invianti e del loro personale che si applicano ai sensi della Convenzione di Vienna ai membri del personale diplomatico si applicheranno alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Ingresso, permanenza, partenza 1) Il Governo, ove necessario, agevolera' l'ingresso, la permanenza e la partenza dell'ufficiale di collegamento e dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare. 2) Il presente Articolo non precludera' che vengano chieste prove ragionevoli per determinare se le persone che rivendicano il trattamento di cui al presente Articolo rientrano nelle categorie descritte al paragrafo 1 del presente Articolo. 3) I visti che potranno essere richiesti dalle persone di cui al presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il piu celermente possibile. 4. Occupazione I membri della famiglia che fanno parte del nucleo familiare dell'ufficiale di collegamento e che non siano in possesso della nazionalita di uno Stato Membro dell'Unione Europeal saranno esentati dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro per la durata del distacco dell'ufficiale di collegamento.

L'Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi
Roma, 22 marzo 1999 Eccellenza, ho l'onore di fare riferimento all'articolo 41, paragrafo 2 della Convenzione, che si basa sull'Articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, sull'istituzione di un Ufficio Europeo. di Polizia (Convenzione Europol del 26 luglio 1995) e di proporre che si concordi che i privilegi e le immunita' necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento presso l'Europol siano i seguenti: 1. Definizioni Nel presente Accordo: a) "Ufficiale di collegamento" indica: ogni ufficiale inviato all'Europol in base all'Articolo 5 della Convenzione Europol; b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi; c) "autorita' dello Stato ospitante" indica le autorita' statali, municipali o altre antorita' del Regno dei Paesi Bassi che possono essere preposte nel contesto di ed in conformita' con le leggi e le consuetudini applicabili nel Regno dei Paesi Bassi; d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana; e) "Archivi dell'ufficiale di collegamento" indica tutti i fascicoli, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su computer o su altri mezzi di comunicazione, le fotografie, le pellicole, le registrazioni video o sonore che appartengono a o si trovino in possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo, fanno parte degli archivi dell'ufficiale di collegamento. ------

Direttore Generale dell'Emigrazione e Degli Affari Sociali Min. Plen. Lorenzo Ferrarin Ministero degli Affari Esteri

2. Privilegi e immunita' 1) Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, l'ufficiale di collegamento e i membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e non siano di nazionalita' olandese, godranno nel e nei confronti del Regno dei Paesi Bassi degli stessi privilegi e delle stesse immunita' di cui godono i membri del personale diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. 2) L'immunita' concessa alle persone di cui al paragrafo I del presente Articolo non coprira: i) le cause civili di una parte terza per danni, comprese lesioni personali o decesso, conseguenti ad un incidente stradale provocato da una qualsiasi di tali persone, e non pregiudica l'Articolo 32 della Convenzione Europol; ii) la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti al di fuori dei loro compiti ufficiali. 3) Gli obblighi degli Stati Invianti e del loro personale che si applicano ai sensi della Convenzione di Vienna ai membri del personale diplomatico si applicheranno alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. 3 Ingresso, permanenza, partenza 1) Il Governo, ove necessario, agevolera' l'ingresso, la permanenza e la partenza dell'ufficiale di collegamento e dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare. 2) Il presente Articolo non precludera' che vengano chieste prove ragionevoli per determinare se le persone che rivendicano il trattamento di cui al presente Articolo rientrano nelle categorie descritte al paragrafo I del presente Articolo. 3) I visti che potranno essere richiesti dalle persone di cui al presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il piu celermente possibile. 4. Occupazione I membri della famiglia che fanno pane del nucleo familiare dell'ufficiale di collegamento e che non siano in possesso della nazionalita' di uno Stato Membro dell'Unione Europea saranno esentati dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro per la durata del distacco dell'ufficiale di collegamento. 5. Inviolabilita' degli archivi Gli archivi dell'ufficiale di collegamento, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili. 6. Protezione personale Le autorita' dello Stato Ospitante, qualora lo Stato Membro lo richieda, adotteranno' tutti i provvedimenti ragionevoli, in conformita' con le loro leggi nazionali, per garantire la sicurezza e la protezione necessarie dell'ufficiale di collegamento; nonche' dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare, la cui sicurezza a in pericolo per via dello svolgimento dei compiti dell'ufficiale di collegamento presso Europol. 7. Agevolazioni e immunita' nel settore delle comunicazioni 1) Il Governo consentira' all'ufficiale di collegamento di comunicare liberamente e senza necessita' di un permesso speciale, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggera' il diritto dell'ufficiale di collegamento ad agire in tal senso. L'ufficiale di collegamento avra' il diritto di usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali per corriere o in valige sigillate che saranno oggetto degli stessi privilegi e delle stesse immunita' dei corrieri e delle valige diplomatiche. 2) L'ufficiale di collegamento, nella misura in cui cio a compatibile con la Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni del 6 novembre 1982, godra' per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Regno dei Paesi Bassi a tutte le organizzazioni internazionali o ai govern per quanto riguarda le priorita' per le comunicazioni via posta, cavo, telegrafo, telex, radio, televisione, telefono, fax, satellite o altri mezzi. 8. Notifica 1) Lo Stato Membro comunchera' tempestivamente al Governo il nome dell'ufficiale di collegamento, il suo arrivo e la sua partenza definitiva, ovvero il termine del suo distacco, come pure l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della sua famiglia che fanno pane del nucleo familiare e; se del caso, il fatto che una persona non formi piu' parte del nucleo familiare. 2) Il Govemo rilascera' all'ufficiale di collegamento ed ai membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare una carta d'identita' corredata dalla fotografia del titolare. Tale carta servira' per identificare il titolare presso le autorita' dello Stato ospitante. 9. Composizione delle controversie 1) Tutte le controversie fra lo Stato Membro ed il Governo sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, ovvero tutte le questioni che riguardano l'ufficiale di collegamento o il rapporto fra Stato Membro e Governo, non composte in via amichevole, saranno rinviate alla sentenza definitiva di un tribunale composto da tre arbitri, su richiesta dello Stato Membro o del Governo. Ciascuna Parte nominera un arbitro. II terzo, che fungera da presidente del tribunale, sara scelto dai primi due arbitri. 2) Nel caso in cui una delle parti non nomini un arbitro entro i due mesi successivi alla richiesta dell'altra parte di provvedere a tale nomina, l'altra parte puo' chiedere al Presidente delta Corte di Giustizia delle Comunita' Europee o, in sua assenza, al Vice Presidente, di provvedere a tale nomina. 3) Qualora i primi due arbitri non concordino sul terzo entro due mesi dalla data della loro nomina, l'una o l'altra delle parti potra chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunita Europee o, in sua assenza, al Vice Presidente, di provvedere a tale nomina. 4) Tranne nel caso in cui le parti non concordino diversamente, il tribunale decidera' il suo regolamento interno. 5) Il tribunale adottera le sue decisioni a maggioranza dei voti. Il Presidente avra sl voto decisivo. La sentenza sara definitive e vincolante per le Parti alla controversia. 10. Ambito territoriale Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente Accordo si applichera' solo alla parte europea del Regno. Propongo altresi' che, al momento della ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituira un accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana, che entrera in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le due Parti si saranno comunicate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure legali per l'entrata in vigore. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. (F.to: Christiaan M. J. Kroner)
 
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