Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 14 ottobre 2003
Disciplina sulle modalita' di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito ai sensi del comma 9-bis dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto in particolare il comma 9-bis che dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, e la riassegnazione delle stesse somme, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gia' Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, gia' Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma da realizzare nelle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale ovvero previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 111, con il quale, in attuazione della predetta norma, e' stato appositamente istituito nell'ambito dell'U.P.B. 4211 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il capitolo 7617;
Visto il comma 9-ter dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, di criteri e modalita' nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, con il quale e' stato approvato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni in materia di tutela dei corpi idrici;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, recante i criteri per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti.
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, disciplina le modalita' di funzionamento e di accesso al fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, previsto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individua i criteri e le priorita' per l'utilizzo delle somme che affluiscono al fondo e definisce le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
 
Art. 2.
Interventi ammessi al finanziamento
1. Il fondo, iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e' utilizzato per finanziare, anche in via di anticipazione:
interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
interventi di disinquinamento, ripristino dello stato dei luoghi, bonifica e ripristino ambientale con priorita' delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inserite nel programma nazionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 3.
Enti beneficiari del finanziamento
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente decreto:
gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto del fatto lesivo;
gli altri enti pubblici indicati nell'art. 5 del decreto 18 settembre 2001, n. 468;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei casi individuati dall'art. 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471.
 
Art. 4.
Modalita' di attivazione, funzionamento e accesso al fondo
1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fldejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'art. 1.
2. Salvo i casi di interventi per l'attuazione dei quali provvede il Ministero dell'ambiente e del territorio, ai sensi dell'art. 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, le domande di finanziamento sono presentate dagli enti di cui all'art. 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, corredate dalla seguente documentazione:
copia del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda nessun altro soggetto interessato per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 17 medesimo;
copia del progetto dell'intervento;
dichiarazione di congruita' del quadro economico di spesa da parte del dirigente del competente ufficio tecnico dell'ente che richiede il finanziamento qualora il progetto sia stato redatto da un professionista esterno;
relazione tecnico-economica, la quale deve comunque includere il cronoprogramma della realizzazione degli interventi, con l'indicazione della data di conclusione dei lavori.
3. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento presentate ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' richiedere, ove necessario, l'invio di ulteriore documentazione, indicando un termine per la relativa trasmissione.
4. Nella valutazione delle domande di finanziamento deve essere data priorita':
agli interventi di messa in sicurezza di emergenza di caratterizzazione e di bonifica delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, con precedenza degli interventi sulle aree e sui beni pubblici;
agli interventi della pubblica amministrazione nel caso in cui non siano individuati i soggetti responsabili del danno ambientale ovvero in danno dei soggetti inadempienti;
agli interventi di disinquinamento dei corpi idrici ricompresi nei programmi stralcio di cui all'art. 14, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. In caso di piu' domande relative agli interventi previsti al comma 4 e all'art. 2, si applica ai fini della graduatoria il criterio della gravita' delle situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente sulla base di analisi di rischio.
6. Sulla base delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce gli interventi da finanziare e il relativo importo nei limiti delle risorse di cui al comma 1, dandone comunicazione agli enti beneficiari.
7. Entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, l'ente attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che ridetermina la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso e assume il relativo impegno definitivo, tenendo conto del quadro economico al netto di eventuali cofinanziamenti.
8. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasferisce all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilita' e al costo definitivo dell'intervento, che non puo' essere superiore al 20% dell'impegno definitivo.
9. Le risorse ulteriori sono trasferite, in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore che evidenziano l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente. Il saldo del residuo nella misura del 5% avverra' ad avvenuta approvazione del collaudo finale.
10. Gli enti beneficiari, in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario, documentando i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
11. A seguito dell'erogazione del finanziamento, il monitoraggio sull'attuazione degli interventi puo' essere effettuato, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca di cui all'art. 5, dalla regione competente per territorio, nell'ambito delle ordinarie attivita', tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero avvalendosi dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali, istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
 
Art. 5.
Revoca del finanziamento
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento nei confronti degli enti attuatori per gravi inadempienze ovvero che non abbiano provveduto all'aggiudicazione degli interventi entro un anno dalla comunicazione della concessione del finanziamento o che non procedano alla consegna dei lavori entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai fini del del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.
 
Art. 6.
Utilizzo delle economie
1. Le eventuali economie che derivano dalle minori spese risultanti dai relativi quadri economici e le risorse che residuano dall'avvenuta realizzazione dell'intervento devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.
 
Art. 7.
Somme concesse per interventi di particolare emergenza
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, finalizzati all'eliminazione delle situazioni di rischio per l'ambiente e la salute umana, e degli interventi di caratterizzazione, finalizzati a verificare la tipologia dell'inquinamento e l'efficacia delle misure di messa in sicurezza, possono essere concesse anticipazioni nella misura massima dell'intera ammontare della somma richiesta e nei limiti del 25% delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 4, comma 1, a favore degli enti locali sul cui territorio si e' verificato un danno ambientale, a condizione che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio abbia promosso, in sede civile o penale, l'azione di risarcimento del danno.
2. Nel caso in cui le somme liquidate a titolo di risarcimento siano inferiori a quelle concesse a titolo di anticipazione l'ente beneficiario e' tenuto a restituire la quota dell'anticipazione che eccede l'ammontare del risarcimento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al fondo, ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui al medesimo art. 2.
3. In relazione agli stati di avanzamento dei lavori, gli enti beneficiari sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 9.
4. La revoca, previa diffida, dell'anticipazione ha luogo nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ravvisi gravi inadempienze da parte dell'ente beneficiario del finanziamento.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma, al fine dell'utilizzazione dei finanziamenti iscritti al fondo, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Roma, 14 ottobre 2003
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2004 Ufficio controllo atti Ministeri dell'infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 257
 
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