Gazzetta n. 100 del 29 aprile 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 15 aprile 2004
Valutazione dell'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica sottoscritto in data 26 gennaio 2004 da ADF, FEDERFARMA Servizi, CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. (Deliberazione n. 04/267).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Nel procedimento pos. n. 12912. Premesso.
1. Che in data 17 febbraio 2003 la Confeommercio inviava a questa Commissione di garanzia, per la valutazione di idoneita' di cui all'art. 13, n. 1, lettera a), legge n. 146/1990 e successive modifiche, un accordo sulla individuazione dei servizi minimi da garantire nel corso degli scioperi nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, sottoscritto in data 11 febbraio 2003 dalle associazioni datoriali Associazione distributori farmaceutici- ADF, Federfarma servizi, Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
2. Che la Commissione, con nota del 27 marzo 2003 prot. n. 3854, rimetteva il testo del predetto accordo alle associazioni degli utenti per l'eventuale parere ai sensi dell'art. 13, lettera a), legge n. 146/1990 e successive modifiche;
3. Che in data 10 aprile 2003 l'associazione degli utenti Unione nazionale consumatori esprimeva parere favorevole sull'accordo;
4. Che la Commissione, con delibera del 22 maggio 2003 n. 03/91, valutava tale accordo non idoneo in relazione alla individuazione delle prestazioni indispensabili, alla indicazione dei limiti di durata dello sciopero e delle franchigie, nonche' alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, invitando le parti stipulanti a rivedere ed integrare l'accordo;
5. Che successivamente la Commissione, allo scopo di approfondire unitamente alle parti le problematiche poste dal testo dell'accordo, con nota del 18 settembre 2003 prot. 10347 invitava in audizione i sottoscrittori delle intese;
6. Che l'audizione si svolgeva presso la sede della Commissione di Garanzia nella giornata del 25 settembre 2003, e nel corso della stessa la Commissione rappresentava alle parti i profili di problematicita' che era dato ravvisare nell'Accordo dell'11 febbraio 2003;
7. Che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di Garanzia nella audizione del 25 settembre 2003, le parti stipulanti convenivano di rettificare l'accordo dell'11 febbraio 2003;
8. Che, con nota dell'11 novembre 2003, la Confcommercio inviava alla Commissione, per le valutazioni di competenza, un testo emendato (articoli 4, 8, 9) dell'accordo 11 febbraio 2003 d'intesa tra Associazione distributori farmaceutici-ADF, Federfarma Servizi, Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
9. Che, con nota del 20 novembre 2003, prot. n. 14297, la Commissione rimetteva il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, assegnando loro il termine di giorni quindici per l'espressione di eventuale parere;
10. Che, entro il suddetto termine, e' pervenuto il parere favorevole dell'ADOC;
11. Che in data 5 febbraio 2004, su sollecitazione della Commissione, le parti inviavano alla Commissione il testo dell'accordo in questione, sottoscritto in data 26 gennaio 2004;
12. Che la Commissione, rilevato che il testo dell'accordo del 26 gennaio 2004 non risultava conforme al precedente testo rimesso in data 11 novembre 2003 in relazione alla previsione di cui all'art. 4 (durata della prima azione di sciopero), con nota del 19 febbraio 2004 chiedeva alle parti chiarimenti;
13. Che, con nota dell'8 aprile 2004, le parti, a definitiva modifica dei testi precedentemente comunicati, inviavano alla Commissione il testo dell'accordo del 26 gennaio 2004 sottoscritto da Associazione distributori farmaceutici ADF, Federfarma servizi, Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Considerato.
1. Che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. 1, comma 1, individua come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita e alla salute, e all'art. 1, comma 2, lettera a), richiama esplicitamente i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessita' tra cui, con ogni evidenza, i farmaci;
2. Che la Commissione gia' con le delibere del 22 dicembre 1994, numeri 8.2 e 17.7, del 2 febbraio 1995, n. 14.2, e del 17 ottobre 1996, n. 16.2, ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra pienamente tra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge n. 146/1990;
3. Che con le successive delibere dei 5 ottobre 1995, n. 11.9 e del 29 ottobre 1998, n. 12.1, la Commissione ha precisato che l'attivita' svolta dalle societa' intermedie di distribuzione del farmaco e' configurabile come servizio pubblico essenziale e, quindi, soggetta alla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, in quanto si tratta di un segmento del processo di tutela della salute che comprende tutte le fasi, dalla produzione del farmaco sino alla distribuzione al dettaglio;
4. Che l'Accordo del 26 gennaio 2004 risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica e da un insieme di organizzazioni sindacali che comprende le piu' significative sigle sindacali presenti nel settore;
5. Che nella premessa dell'Accordo e' puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, concernente la fornitura di farmaci a tutte le farmacie pubbliche e private del territorio nazionale, nonche' alle farmacie ospedaliere, alle ASL e ai loro presidi, agli ospedali, alle case di cura e di riposo e agli altri enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche;
6. Che, quanto alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero ai fini della tutela della salute delle collettivita', l'Accordo prevede all'art. 1 la garanzia delle «attivita' di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa assicurata alle farmacie da parte delle aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa», e all'art. 9 l'ulteriore garanzia delle «attivita' di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse»;
7. Che l'Accordo rinvia l'individuazione delle concrete modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili da parte delle singole aziende al «piano dei servizi delle prestazioni indispensabili», che ogni azienda dovra' predispone previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
8. Che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione dei piani aziendali delle prestazioni indispensabili, a garantire la continuita' dei servizi di cui al precedente punto 6;
9. Che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'art. 2 dell'Accordo 26 gennaio 2004 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperirsi preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero;
10. Che le parti, recependo un indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione, si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi novanta giorni «dalla conclusione della precedente procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento»;
11. Che all'art. 3 dell'Accordo 26 gennaio 2004 e' previsto che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni (dodici giorni in ipotesi di sciopero nazionale) e che tale previsione appare pienamente rispettosa di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche;
12. Che all'art. 4 dell'Accordo 26 gennaio 2004 sono stabiliti precisi limiti di durata delle astensioni dal lavoro, che non potranno superare le otto ore per ciascun turno di lavoro «sia per la prima che per le successive astensioni»;
13. Che per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, l'art. 5 dell'Accordo 26 gennaio 2004 prevede che tra l'effettuazione di una astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva sia assicurato un intervallo di almeno tre giorni, conformandosi alla previsione di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;
14. Che l'Accordo individua all'art. 8 adeguati periodi di franchigia nei quali non saranno proclamati scioperi, assicurando tra l'altro il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
15. Che, alla luce di quanto rilevato, l'accordo in esame appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, giusta quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive modifiche; Valuta idoneo.
L'accordo in esame;
Dispone la trasmissione della presente delibera ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'Associazione distributori farmaceutici (ADF), alla Federfarma Servizi, alla Confcommercio, alle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
Dispone altresi' la pubblicazione dell'accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2004
Il presidente: Martone
 
Allegato

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE
DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA FARMACEUTICA.
L'anno 2004, il giorno 26 del mese di gennaio in Roma
tra
L'Associazione Distributori Farmaceutici ADF;
La Federfarma Servizi
con l'assistenza della CONFCOMMERCIO
e
la FILCAMS - CGIL;
la FISASCAT-CISL;
la UILTUCS-UIL
si e' stipulata la presente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica.
Premesso:
che gia' con le delibere del 22 dicembre 1994, del 2 febbraio 1995 del 5 ottobre 1995 e 17 ottobre 1996 la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra primariamente fra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge, si veda l'art. 1, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 in cui si individuano come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento del diritto alla persona, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla salute ed all'art. 1.2. lettera b) della medesima legge dove vengono esplicitamente richiamati i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessita', tra cui con ogni evidenza, i farmaci;
che la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero con delibera del 17 settembre 1992, verb. n. 75 ha valutato idoneo l'accordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte Annonarie e Farmaceutiche (FIAMCLAF) e le organizzazioni sindacali: Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS-UIL il 31 marzo 1992, applicabile per le farmacie municipalizzate e che resta ancora da definire una regolamentazione dello sciopero per le farmacie private piu' volte auspicata dalla Commissione;
che la Commissione ha emanato una proposta di regolamentazione farmacie private con delibera n. 02/153
Le parti,
Preso atto che:
l'attivita' di distribuzione intermedia di prodotti medicinali e' riconosciuta dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero come pubblico servizio;
tale attivita' riguarda la fornitura dei farmaci a tutte le farmacie private e pubbliche dislocate capillarmente sul territorio nazionale, nonche' farmacie ospedaliere, ASL e suoi presidi, ospedali, case di cura e di riposo ed altri enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche;
le aziende distributrici farmaceutiche svolgono, ciascuna nel proprio ambito territoriale, un ruolo sociale in un settore primario quale la salute della collettivita';
Convengono che
il presente accordo e' applicabile alle aziende della distribuzione intermedia del farmaco che applicano ai propri dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi.
l'obiettivo del presente accordo e' quello di assicurare la possibilita' alle aziende distributrici di svolgere servizio minimale d'interesse vitale per la collettivita', senza voler ledere in alcun modo il diritto di sciopero dei lavoratori.
il presente accordo costituisce parte integrante del complesso normativo, unitario ed inscindibile rappresentato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi.
Art. 1.
Campo di applicazione
La presente regolamentazione si applica per l'attivita' di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa, assicurata alle farmacie da parte delle aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa.
Art. 2.
Tentativo preventivo di conciliazione
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell'allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente accordo.
Art. 3.
Proclamazione e preavviso
L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e' preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonche' l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta e' trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990. In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e' fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali nazionali alle associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno dodici giorni.
Art. 4.
D u r a t a
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare la durata di otto ore per ciascun turno di lavoro, sia per la prima che per le successive astensioni. Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alle otto ore di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.
Non sono consentiti scioperi articolati per reparto o per singole mansioni operative.
Art. 5.
Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva e' assicurato un intervallo di almeno tre giorni.
Art. 6.
Sospensione dello sciopero
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravita', dichiarati dall'autorita' competente, tali da richiedere la ripresa immediata del servizio.
Art. 7.
Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l'impresa, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
L'impresa ha altresi' l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti della legge n. 146/1990.
Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita' della ripresa del servizio, cosi' come indicati nella proclamazione dello sciopero.
Art. 8.
Franchigie
Lo sciopero non puo' essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festivita' ne' la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie.
Art. 9.
Prestazioni indispensabili
Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute della collettivita', le attivita' di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse.
Tali prestazioni, da erogare in caso di sciopero, saranno definite tra le parti a livello aziendale o territoriale entro sei mesi dalla delibera di idoneita' della commissione di garanzia.
Qualora le parti non raggiungano l'accordo in sede aziendale o territoriale, saranno automaticamente adottate le procedure di raffreddamento di cui al presente accordo.
Art. 10. Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni
indispensabili
A) Le prestazioni indispensabili di cui al precedente art. 9, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione. L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma entro venti giorni dall'accordo sulle prestazioni indispensabili.
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa e' oggetto di informazione e di confronto preventivo tra l'impresa stessa e la RSU, o, in mancanza, le RSA, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di venti giorni di cui al comma precedente.
In caso di rilevante dissenso, le parti potranno adire alle procedure di conciliazione di cui al presente accordo.
Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi all'individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro trenta giorni.
B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.
Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori o in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.
Non sono inseriti, altresi', nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i rappresentanti della RSU, ovvero, in mancanza, delle RSA e/o delle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 10.
L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione. I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano delle prestazioni indispensabili almeno cinque giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 9.
Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procedera' a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
L'impresa da' tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresi' alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
Art. 11.
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il personale di cui al precedente art. 10 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonche' la salvaguardia dell'integrita' degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
 
Allegato

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.
146/1990.
Art. 1.
Fermo restando che l'interpretazione delle norme del Contratto collettivo nazionale lavoro e degli accordi nazionali e' di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalita' specificate dal Contratto collettivo nazionale del lavoro medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Art. 2. A) Livello aziendale
La titolarita' dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, e' riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali, firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.
La richiesta di esame della questione che e' causa della controversia collettiva e' formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali, tramite la presentazione alla Direzione aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del Contratto collettivo nazionale lavoro o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA, unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali, per l'esame di cui al comma precedente.
Questa fase dovra' essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sara' rimesso in copia alla associazioni datoriali e sindacali territoriali per l'attivazione della commissione prevista dall'ente bilaterale territoriale. B) Livello bilaterale territoriale
Entro due giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, presso l'ente bilaterale, per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Tale fase dovra' terminare entro due giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sara' rimesso in copia al superiore livello nazionale. C) Livello nazionale
Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione datoriale convoca le competenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria presso l'ente bilaterale, per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Tale fase e' ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell'intera procedura.
Art. 3.
Al fine di garantire la continuita' del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorita' giudiziaria sulla questione oggetto della controversia ne' da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4.
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera a), lettera b), lettera c), la presente procedura e' ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 5.
I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva hanno comunque facolta', in coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Art. 6.
Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresi' facolta' di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura e' ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 7.
Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
Art. 8.
Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del Contratto collettivo nazionale lavoro nei casi di controversia collettiva di competenza delle organizzazioni sindacali nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 146/1990, e' la seguente:
1) entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle organizzazioni sindacali nazionali, le associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva;
2) questa fase si esaurisce entro i sette giorni successivi al primo incontro;
3) qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura e' ultimata;
4) qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura e' da considerarsi ultimata;
5) per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.
Ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza e da parte del medesimo soggetto, il periodo entro il quale la procedura di raffreddamento e di conciliazione puo' non essere riattivata si intende fissato in novanta giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento.
 
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