Gazzetta n. 100 del 29 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 aprile 2004
Modificazione della tabella «A» allegata al decreto 9 marzo 1999, concernente l'individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica «E», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica «E» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che prevede disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;
Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;
Visto il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;
Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;
Vista la determinazione 3 aprile 2002 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, recante «istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica «E», relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali e' ubicata la sede comunale;
Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si e' inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica «E» e' da ritenere non metanizzato se non lo e' il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, con il quale si e' provveduto alla individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona «E» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 25 ottobre 1999, 27 giugno 2000, 30 aprile 2001 rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 256 del 30 ottobre 1999, n. 168 del 20 luglio 2000, n. 148 del 28 giugno 2001 e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002 e 20 marzo 2003, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 162 del 12 giugno 2002 e n. 81 del 7 aprile 2003, con i quali sono state apportate modificazioni alla tabella «A» allegata al citato decreto 9 marzo 1999;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2003, che, tra l'altro, ha previsto per il comune di Rocca d'Arce la sostituzione della zona climatica di appartenenza da «D» ad «E», di cui alla tabella allegato «A» al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Ritenuto pertanto che occorre integrare la tabella «A» allegata al citato decreto 9 marzo 1999, con l'inserimento del comune di Rocca d'Arce;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella «A» allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, e' inserito il seguente comune non metanizzato ricadente nella zona climatica «E»:

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Codice ISTAT | Comune | Provincia =====================================================================
60059 | Rocca d'Arce | Frosinone

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2004
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
 
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