Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «MEDITERRANEA» DI REGGIO CALABRIA
DECRETO RETTORALE 6 aprile 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalita' di revisione dello stesso;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimita' e di merito sugli statuti di autonomia delle universita' da parte del Ministro competente;
Esaminata la proposta di modifica dello statuto di autonomia relativa alla costituzione del collegio dei direttori di dipartimento formulata dal Senato accademico nella seduta del 5 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Senato accademico integrato, assunta in data 3 marzo 2004, recante l'approvazione della citata proposta di modifica dello statuto di autonomia;
Vista la nota rettorale - prot. 4289/MR del 15 marzo 2004 - di trasmissione della proposta di modifica di statuto al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 citata;
Vista la nota del 1° aprile 2004, prot. 763 Direz. Gen.per l'Universita' - uff. I, con la quale il Ministero competente comunica di non avere osservazioni da formulare in relazione al testo proposto;
Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la citata modifica da apportare allo statuto di autonomia;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995 e' modificato, in relazione alla costituzione del collegio dei direttori di dipartimento, come segue:
 
Art. 2.
Il testo dell'art. 21 - Organi Centrali - secondo comma e' modificato e integrato come segue:
Sono organi centrali dell'Universita':
il Collegio dei direttori di dipartimento;
il Collegio dei revisori dei conti;
il nucleo di valutazione interna;
il consiglio degli studenti.
 
Art. 3.
Il testo dell'art. 23 - Senato Accademico - quarto comma lettera d) e' modificato come segue:
4.
d) una rappresentanza, in numero uguale a quello dei presidi, dei direttori di dipartimento designata dal collegio dei direttori di dipartimento di cui al successivo art. 25.
 
Art. 4.
Il testo dell'art. 23 - Senato Accademico - quinto comma e' soppresso.
 
Art. 5.
Il testo dell'art. 23 - Senato Accademico - sesto comma e' soppresso e sostituito dal seguente:
6. I rappresentanti di cui alla lettera d) durano in carica tre anni e decadono comunque al termine del loro mandato di direttore di dipartimento. I rappresentanti elettivi di cui alla lettera e) durano in carica due anni.
 
Art. 6.
Dopo l'art. 24 e' inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, il seguente l'art. 25 - collegio dei direttori di dipartimento:
Articolo 25. Collegio dei direttori di dipartimento
1. E' costituito il collegio dei direttori di dipartimento con funzioni consultive di promozione e di coordinamento dell'attivita' di ricerca.
2. Il collegio dei direttori di dipartimento e' organo centrale ed e' composto dai direttori di tutti i dipartimenti attivati nell'Universita' «Mediterranea» di Reggio Calabria.
3. Il collegio dei direttori di dipartimento:
a) svolge funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore o altri Organi dell'Universita' «Mediterranea» intendano acquisire il suo parere;
b) su richiesta del Rettore designa, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti e assicurando la rappresentanza in Senato accademico delle aree disciplinari presenti nell'Ateneo (agraria, architettura, giurisprudenza, ingegneria), i rappresentanti dei direttori di dipartimento nel Senato accademico, che sono nominati con decreto rettorale. In caso di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta del rettore, la nomina viene disposta direttamente dal Senato accademico;
c) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i dipartimenti;
d) favorisce la collaborazione fra i Dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti il coordinamento delle attivita' di ricerca;
e) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il collegio dei direttori di dipartimento delibera un regolamento concernente le norme per il suo funzionamento che e' emanato con le procedure previste dallo statuto di autonomia.
5. Il collegio dei direttori di dipartimento designa il coordinatore con durata annuale e con possibilita' di conferma per un ulteriore anno.
 
Art. 7.
Il presente decreto rettorale sara' trasmesso al Ministero della giustizia ai fini della prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Reggio Calabria, 6 aprile 2004
Il rettore: Bianchi
 
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