Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 aprile 2004
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio da applicarsi nella provincia di Arezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Arezzo
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994), recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;
Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale protocollo n. V/25157/70, riguardante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 51 del 18 aprile 1994;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;
Visto il decreto del 9 ottobre 2001, con cui la Direzione provinciale del lavoro di Arezzo ha provveduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio valide, per il successivo biennio, nel territorio provinciale;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonche' le associazioni del settore cooperativo;
Considerate tutte le osservazioni ed i rilievi fatti dalle parti interessate nel corso degli incontri svolti;
Decreta:
Art. 1.
Le tariffe minime di facchinaggio, che dovranno essere applicate nel territorio della provincia di Arezzo in sostituzione di quelle determinate con il regolamento del 9 ottobre 2001, sono le seguenti:
tariffe in economia: prestazione giornaliera (otto ore):
a) attivita' manuale di facchinaggio Euro 111,20;
b) attivita' di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici Euro 123,28;
prestazione giornaliera ad orario ridotto (quattro ore):
a) attivita' manuale di facchinaggio Euro 57,82;
b) attivita' di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici Euro 64,10;
prestazione oraria notturna:
a) attivita' manuale di facchinaggio Euro 19,46;
b) attivita' di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici Euro 21,57.
 
Art. 2.
Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Arezzo, 8 aprile 2004
Il direttore provinciale: Fedele
 
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