Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2004
Modifiche dei decreti 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 339 del 24 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2004, relativo alle «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio e del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, che reca modalita' di applicazione»;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2004, relativo alle «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori»;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio, n. 2316/99 della Commissione, n. 2461/99 della Commissione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione;
Vista la nota dell'AGEA n. ACIU 2004.179 del 16 aprile 2004 con la quale, in considerazione di oggettive difficolta' riscontrate in sede di ricezione delle domande, e' stata richiesta la proroga al 15 maggio 2004 della data di presentazione della domanda relativa ai regimi di pagamenti diretti;
Ritenuta la necessita' di prorogare i termini della presentazione della domanda di pagamenti diretti e di deposito del contratto di vendita o somministrazione, previsti dai decreti ministeriali 10 marzo 2004 e 18 febbraio 2004, rispettivamente per le superfici investite a seminativi e per quelle a frutta a guscio, nonche' di modificare l'art. 3 del decreto 10 marzo 2004 medesimo, a causa di alcuni errori materiali;
Considerato che la suddetta proroga della data di presentazione, per quanto concerne il settore della frutta a guscio, rende necessario adeguare le procedure di calcolo previsionale dell'aiuto, indicate all'art. 3 del decreto 18 febbraio 2004 e conseguenti importi, definiti nel relativo allegato 1, nonche' le procedure comunicazionali, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 2237/03, fissate all'art. 6 del decreto medesimo, tenuto conto anche del disposto dell'art. 5 del citato regolamento;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine del 30 aprile, indicato negli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 10 marzo 2004, per la sola campagna di commercializzazione 2004/2005, e' prorogato al 15 maggio 2004.
2. Il termine del 29 aprile, indicato nell'art. 18 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, per la sola campagna di commercializzazione 2004/2005, e' prorogato al 15 maggio 2004.
3. L'art. 3 - Aiuto specifico per il riso - comma 1 del decreto ministeriale 10 marzo 2004 e' sostituito dal seguente:
"1. La superficie di base attribuita all'Italia e' ripartita, sulla base dell'entita' degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999/2003, tra le seguenti sottosuperfici di base ed il relativo elenco dei Comuni di appartenenza figura nell'allegato B del presente decreto.

=====================================================================
ZONE | ETTARI =====================================================================
I | 219.148
II | 314
III | 126
Totale . . . | 219.588"

4. L'allegato B al decreto ministeriale 10 marzo 2004 e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.
 
Art. 2.
1. L'importo previsionale dell'aiuto comunitario, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, indicato alla colonna f) del relativo allegato 1, e' modificato, anche ai fini della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 2237/2003, nel modo seguente:

=====================================================================
| aiuto comunitario |superficie interessata
prodotto | previsionale medio/ha | ha ===================================================================== nocciole | 314,00 | 24.054 --------------------------------------------------------------------- altra frutta a guscio| 227,00 | 35.857

2. Il termine del 30 aprile 2004, indicato nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, e' prorogato al 15 maggio 2004.
3. L'art. 6 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, e' modificato nel modo seguente:
a) al comma 1, la data del 10 maggio 2004 e' prorogata al 31 ottobre 2004;
b) al comma 2, la data del 15 maggio 2004 e' prorogata al 15 novembre 2004 e, conseguentemente, sono soppresse le parole: «anche ai fini della comunicazione ai sensi dell'art. 22 del regolamento».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2004
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato B

----> Vedere allegato da pag. 35 a pag. 39 <----
 
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