Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 aprile 2004
Riconoscimento alla sig.ra Rosillo Gonzalez Maria Yolanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Rosillo Gonzalez Maria Yolanda, nata a Santander (Spagna) il 13 novembre 1968, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito in Spagna, come attestato dal «Colegio Oficial de Psicologos de Madrid» cui e' iscritta dall'11 novembre 2003, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;
Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado en Psicologia» rilasciato dalla «Universidad Complutense de Madrid» in data 23 luglio 1991;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 2003;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 15 dicembre 2003;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Rosillo Gonzalez Maria Yolanda, nata a Santander (Spagna) il 13 novembre 1968, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi presso una azienda sanitaria locale; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: a) psicologia clinica; b) principi di deontologia professionale.
Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
 
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