Gazzetta n. 105 del 6 maggio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 117
Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 27, commi 8, lettera b), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 9 settembre 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali:
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e del 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adattata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
b) carta di identita' elettronica: la carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) indice nazionale delle anagrafi: il sistema del Ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
d) dati identificativi del titolare: il nome, il cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza al momento del rilascio della carta nazionale dei servizi e il codice fiscale;
e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei servizi emesse che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi;
g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei servizi che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi come emesse e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), e' il seguente:
«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 36 (Carta d'identita' e documenti elettronici). -
1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della
carta d'identita' elettronica, del documento d'identita'
elettronico e della carta nazionale dei servizi sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d'identita' e il documento elettronico
possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
4. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto
cartaceo, puo' essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
- Il testo dell'art. 27, commi 8, lettera b), e 9,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e'
il seguente:
«8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) (omissis);
b) diffusione e uso della carta nazionale dei
servizi;
c)-i) (omissis).
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante:
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
26 giugno 1931, n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 giugno 1940, n. 149.
- Il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge
27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 (Disposizioni urgenti
in materia di enti locali), e' il seguente:
«Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta
d'identita' elettronica). - 1. All'art. 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono
aggiunti i seguenti: "E' istituito, presso il Ministero
dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per
un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di
gestione dei dati anagrafici. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica sentiti l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e' adottato il regolamento per la
gestione dell'INA".
2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui
all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione
delle amministrazioni locali regionali e centrali del
22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri
per la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla
realizzazione del sistema di accesso ed interscambio
anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
nonche' alla sperimentazione della carta d'identita'
elettronica, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, in deroga a quanto previsto
dal comma 2 del citato art. 103.
3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001,
dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al
sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed
alla carta d'identita' elettronica e all'unita'
previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti
finalizzati, da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi
secondo le procedure di cui al comma 2.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 1999, n. 437, recante: Regolamento recante
caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di
identita' elettronica e del documento di identita'
elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma
4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, n. 277.

Note all'art. 1:
- Per quanto concerne il testo dell'art. 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) e dell'art.
2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di enti
locali), si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
«4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa
depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi
ed individuali in base alle disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».



 
Art. 2
Rilascio della carta nazionale dei servizi

1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identita' elettronica, e' emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.
2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo le modalita' e le caratteristiche definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta di identita' elettronica. In caso di corrispondenza dei dati identificativi e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identita' elettronica, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinche' la interdica.
5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.
6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono.
 
Art. 3.

Caratteristiche della carta nazionale dei servizi

1. La carta nazionale dei servizi contiene un certificato di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticita' delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi, rilasciato da un certificatore accreditato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le caratteristiche del certificato di autenticazione sono stabilite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
3. La carta nazionale dei servizi contiene:
a) i dati identificativi del titolare;
b) il codice numerico di identificazione della carta, nonche' le date del suo rilascio e della sua scadenza.
4. La carta nazionale dei servizi riporta impresso in modo leggibile, sul dorso, la dicitura: «CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» ed il nome della pubblica amministrazione che l'ha emessa.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1,
lettera z), del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
unico si intende per:
a)-v) (Omissis);
z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero
in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi
dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE,
nonche' ai sensi del presente testo unico; ».



 
Art. 4.

Dati eventuali della carta nazionale dei servizi

1. La carta puo' contenere eventuali informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attivita' amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si puo' accedere tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in rete il titolare della carta nazionale dei servizi e per verificare la sua legittimazione al servizio, secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.



Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali», e' stato pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174.



 
Art. 5.

Validita' temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi

1. La carta nazionale dei servizi ha la validita' temporale determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni.
2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio.
 
Art. 6.

Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi

1. Le procedure di interdizione dell'operativita' della carta nazionale dei servizi, in caso di smarrimento, di furto o di variazione dei dati identificativi del titolare, sono definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
2. Dopo l'interdizione l'amministrazione puo', a richiesta, rilasciare una nuova carta nazionale dei servizi.
 
Art. 7.

Ulteriori attivita' connesse al rilascio della carta nazionale dei
servizi

1. Le liste di revoca sono accessibili in via telematica secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA, definisce le iniziative atte a migliorare il sistema dei servizi, accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed effettua controlli di qualita' sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle carte nazionali dei servizi e, se del caso, richiede all'amministrazione emittente eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della
direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per
le firme elettroniche), e' il seguente:
«1. La conformita' dei dispositivi per la creazione di
una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III
della direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base
allo schema nazionale per la valutazione e certificazione
di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri
delle comunicazioni, delle attivita' produttive e
dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua
l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di
valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.
Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione
e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri
europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi
e prodotti afferenti al settore suddetto.».



 
Art. 8
Disposizioni transitorie

1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi e' rilasciata secondo le modalita' di cui al presente articolo.
2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi.
3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza e all'amministrazione fiscale perche' convalidino i dati di rispettiva competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, segnala all'amministrazione emittente la necessita' di attivarsi nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinche' la interdica.
5. Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la procedura di accertamento preventivo del possesso della carta d'identita' elettronica e' effettuata, dalle amministrazioni che emettono la carta nazionale dei servizi, limitatamente ai residenti nei comuni che diffondono la carta d'identita' elettronica, previo accordo con i comuni interessati.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 4,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente):
"4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e' adottato il regolamento per la gestione dell'INA.".



 
Art. 9.

Regole tecniche

1. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite le regole tecniche contenenti le specifiche di carattere tecnico e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relativa alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta nazionale dei servizi.
2. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale dei servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400



Nota all'art. 9:
- Per quanto concerne il testo dell'art. 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), si vedano le
note alle premesse.



 
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