Gazzetta n. 106 del 7 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMUNICATO
Convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (CFIMT): testo consolidato dell'allegato a detta convenzione a seguito degli emendamenti adottati nell'anno 2002.

Capitolo I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

A. Definizioni.
Ai fini delle disposizioni del presente allegato, ai termini elencati verranno attribuiti i significati seguenti:
Passeggero clandestino potenziale. Una persona nascosta a bordo di una nave, o nascosta nel carico a sua volta trasportato dalla nave, senza il consenso dell'armatore ovvero del capitano della nave, ovvero di ogni altra persona responsabile, e che viene scoperta a bordo della nave prima che quest'ultima lasci il porto.
Carico. Tutti i beni, le merci, le derrate e gli articoli di qualsiasi genere che sono trasportati su di una nave e che non siano la corrispondenza, le provviste della nave, i pezzi di ricambio della stessa, il suo armamento, gli effetti personali dell'equipaggio e il bagaglio a seguito dei passeggeri.
Effetti personali dell'equipaggio. Gli indumenti, gli oggetti di uso giornaliero e gli altri effetti, compreso eventualmente il denaro, appartenenti all'equipaggio e che sono a bordo della nave.
Membro dell'equipaggio. Chiunque sia effettivamente impiegato a bordo durante il viaggio e svolga delle mansioni relative al funzionamento della nave o al servizio di bordo e sia incluso nella lista dell'equipaggio.
Nave da crociera. Una nave che effettua un viaggio internazionale e trasporta passeggeri che fanno parte di un programma di gruppo e che sono saliti a bordo al fine di effettuare visite turistiche temporanee in uno o piu' porti diversi e che, durante il viaggio, (di regola:
(a) - non imbarcano o sbarcano passeggeri;
(b) - non caricano o scaricano alcun carico.
Documento. Contenitore di dati.
Contenitore di dati. Mezzo designato per contenere la registrazione di dati.
Corrispondenza. Le spedizioni di corrispondenza e di altri oggetti affidati da amministrazioni postali e destinati a essere consegnati a altre amministrazioni postali.
Passeggero in transito. Un passeggero che giunge via nave da un Paese straniero al fine di continuare il suo viaggio per nave o con altri mezzi di trasporto verso un Paese straniero.
Bagaglio che viaggia con i passeggeri. I beni, eventualmente compresa anche la valuta, che sono trasportati per conto di un passeggero che viaggia sulla stessa nave, siano essi suoi beni personali o non, purche' non vengano trasportati in conformita' a un contratto di trasporto o altro accordo del genere.
Porto. Ogni porto, terminal, terminal al largo, cantiere navale e cantiere di riparazione o luogo normalmente utilizzato per il carico, lo scarico, le riparazioni e l'ancoraggio delle navi, ovvero ogni altro luogo nel quale la nave puo' fare scalo.
Autorita' pubbliche. Gli anti o i funzionari di uno Stato, responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione delle leggi e dei regolamenti di tale Stato riguardo all'interpretazione delle norme e pratiche raccomandate di cui al presente allegato.
Misure di sicurezza. Misure concordate a livello internazionale per migliorare la sicurezza a bordo delle navi e nelle zone portuali, per impedire atti illeciti contro passeggeri e gli equipaggi a bordo delle navi.
Armatore. Chiunque possegga o gestisca una nave, sia che si tratti di una persona, di un ente o una persona giuridica, e ogni persona che agisca in nome del proprietario o del gestore della nave.
Armamento della nave. Gli oggetti, diversi dai pezzi di ricambio di una nave, che sono posti a bordo della stessa e che vengono usati su di essa, che siano rimovibili, ma non siano materiali di consumo, inclusi gli accessori quali le barche di salvataggio, gli apparecchi di salvataggio, i mobili e le attrezzature della nave e simili.
Pezzi di ricambio della nave. I materiali che servono per la riparazione o la sostituzione di parti della nave sulla quale sono trasportati.
Provviste della nave. Le merci usate sulla nave, inclusi i beni di consumo, le merci trasportate per essere vendute ai passeggeri o ai membri dell'equipaggio, il carburante ed i lubrificanti, escluso l'armamento della nave ed i pezzi di ricambio della stessa.
Permesso a terra. Il permesso per un membro dell'equipaggio di rimanere a terra durante il soggiorno della nave nel porto, entro determinati limiti geografici o di tempo, come deciso, se del caso, dalle autorita' pubbliche.
Passeggero clandestino. Una persona nascosta a bordo di una nave, o nascosta nel carico a sua volta trasportato dalla nave, senza il consenso del proprietario ovvero del capitano della nave, ovvero di ogni altra persona responsabile, e che viene scoperta a bordo della nave dopo che quest'ultima ha lasciato il porto, ovvero nel carico al momento nello scarico nel porto di arrivo, denunciata dal capitano alle autorita' competenti in quanto passeggero clandestino.
Orario di arrivo. L'ora in cui la nave si ferma in porto, sia all'ancora che attraccata alla banchina.
Documento di trasporto. Il documento che fornisce la prova di un contratto di trasporto fra una armatore e un committente, come una lista di passeggeri e delle merci, una polizza di carico marittima o un documento di trasporto multi-modale.

B. Disposizioni generali.
Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo V della Convenzione, le disposizioni del presente allegato non impediranno alle autorita' pubbliche di adottare le misure del caso, inclusa la richiesta di ulteriori informazioni, che possono essere ritenute necessarie nei casi di sospetta frode o per risolvere particolari situazioni in cui vi sia un grave pericole per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica, come gli atti illeciti contro la sicurezza del traffico marittimo e il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, o per prevenire l'introduzione o la diffusione di malattie o epidemie che mettono in pericolo la vita degli animali o delle piante.
1.1 Norma. Le autorita' pubbliche si limiteranno, in ogni caso, a chiedere che vengano fornite le informazioni essenziali, e ne ridurranno al minimo il numero.
Ove sia fissata in questo allegato una lista specifica di dettagli, le autorita' pubbliche non chiederanno che vengano forniti i particolari che non ritengono essenziali.
1.1.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero tenere conto delle facilitazioni che potrebbero risultare dall'introduzione del trattamento automatizzato dei dati e delle tecniche di trasmissione, e dovrebbero considerarle in collaborazione con gli armatori e tutte le altre parti interessate.
Gli attuali criteri relativi alle informazioni e alle procedure di controllo dovrebbero essere semplificati, e dovrebbe essere evidenziata l'opportunita' di ottenere la compatibilita' con altri sistemi informatici pertinenti.
1.2 Pratica raccomandata. Nonostante il fatto che, per particolari motivi, dei documenti possano essere prescritti o richiesti separatamente in questo allegato, le autorita' pubbliche, tenendo presenti gli interessi di coloro che devono presentare i documenti, nonche' gli scopi per i quali gli stessi devono essere usati, dovrebbero, invece di richiedere due o piu' documenti, richiederne uno solo tutte le volte che cio' sia possibile e che ne risulti un'apprezzabile semplificazione della procedura.
1.3 Pratica raccomandata. Le misure e le procedure imposte dai Governi contraenti a fini di sicurezza o di controllo dei narcotici dovrebbero essere efficienti e, ove possibile, dovrebbero avvalersi di tecnologie avanzate, compresa l'elaborazione informatica dei dati (ADP). Tali misure e procedure dovrebbero essere applicate in modo da causare il minimo possibile di interferenze e prevenire ritardi non necessari alle navi, alle persone o ai beni che si trovano a bordo.

C. Tecnologie elettroniche per l'elaborazione dei dati.
1.4 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
1.5 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
1.6 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
1.7 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
1.8 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].

D. Traffici illeciti di droga.
1.9 Pratica raccomandata. Le Autorita' pubbliche dovrebbero istituire accordi di cooperazione con gli armatori e le altre parti interessate, al fine di migliorare la loro capacita' di combattere il traffico di stupefacenti, fornendo mezzi e facilitazioni in tal senso. Tali arrangiamenti potrebbero essere basati sui Memoranda di Intesa del Consiglio di Cooperazione doganale (dal 1994 noto come «World Custom Organisation») e sulle relative direttive.
1.10 Norma. Nel caso in cui alle autorita' pubbliche, agli armatori e alle altre parti interessate, perche' parti degli accordi di cooperazione, fosse fornito l'accesso a informazioni commerciali riservate e ad altre informazioni, tali informazioni saranno trattate in modo confidenziale.
1.11 Prassi raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero avvalersi di analisi dei rischi al fine di migliorare la loro capacita' di identificare i traffici illeciti di stupefacenti, facilitando in tal modo la legittima circolazione di persone e merci.

Capitolo 2

ARRIVO, SOSTA E PARTENZA DELLA NAVE

Il presente capitolo contiene le disposizioni relative alle formalita' che sono richieste agli armatori dalle autorita' pubbliche all'arrivo, durante la sosta e alla partenza della nave, e non dovranno essere intese come suscettibili di compromettere l'esigenza di presentare all'esame delle competenti autorita' i certificati o gli altri documenti a bordo della nave e relativi alla immatricolazione della stessa, alla stazza, alla sicurezza, all'equipaggiamento e altre materie pertinenti.

A. Generalita'.
2.1 Norma. Le autorita' pubbliche non pretenderanno all'arrivo o alla partenza di navi alle quali si applica la presente Convenzione, la consegna di documenti diversi da quelli citati nel presente Capitolo.
I documenti in questione sono:
dichiarazione generale;
manifesto di carico;
dichiarazione delle provviste di bordo;
dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
lista dell'equipaggio;
lista dei passeggeri;
il documento richiesto in base alla Convenzione Postale Universale per la corrispondenza;
dichiarazione marittima di sanita'.
Nota: Sono stati predisposti i seguenti formulari FAL illustrati in Appendice 1:
dichiarazione generale - formulario FAL 1;
dichiarazione di carico - formulario FAL 2;
dichiarazione delle provviste di bordo - formulario FAL 3;
dichiarazione degli effetti dell'equipaggio - formulario FAL 4;
lista dell'equipaggio - formulario FAL 5;
lista dei passeggeri - formulario FAL 6;
manifesto delle merci pericolose - formulario FAL 7;
2.1.1 Norma. I. Governi contraenti non richiederanno formalita' consolari, oneri o spese in connessione con i documenti per la spedizione delle navi.

B. Contenuto e scopo dei documenti.

2.2 Norma. La dichiarazione generale sara' il documento di base che fornira' alle autorita' pubbliche all'arrivo e alla partenza le informazioni relative alla nave.
2.2.1 Pratica raccomandata. Lo stesso modulo di dichiarazione generale dovrebbe essere accettato sia all'arrivo che alla partenza della nave.
2.2.2 Pratica raccomandata. Nella dichiarazione generale, le autorita' pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre le seguenti:
nome e descrizione della nave;
nazionalita' della nave;
informazioni relative all'immatricolazione;
informazioni relative alla stazza;
nome del capitano;
nome e indirizzo del raccomandatario (ship's agent);
breve descrizione del carico;
numero dei membri dell'equipaggio;
numero dei passeggeri;
brevi ragguagli sul viaggio;
data e ora dell'arrivo o data di partenza;
porto di arrivo o di partenza;
posizione della nave in porto;
2.2.3 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.3 Norma. Il Manifesto di carico sara' il documento base che all'arrivo e alla partenza fornira' alle autorita' pubbliche le informazioni relative al carico. Tuttavia si potra' richiedere di fornire separatamente ulteriori particolari per ogni carico di natura pericolosa.
2.3.1 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.3.2 Norma. Per il carico che resta a bordo le autorita' pubbliche dovrebbero limitarsi a chiedere solo brevi dettagli e minime informazioni essenziali.
2.3.3 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno un manifesto di carico datato e firmato dal capitano, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal capitano stesso, o autenticato in modo accettabile per l'autorita' pubblica interessata.
2.3.4 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.3.4.1 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.3.5 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.4 Norma. La dichiarazione delle provviste di bordo sara' il documento di base che fornira' alle autorita' pubbliche all'arrivo e alla partenza della nave le informazioni relative alle provviste di bordo.
2.4.1 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno una dichiarazione delle provviste di bordo, datata e firmata dal capitano o da un altro ufficiale della nave, debitamente autorizzato dal capitano, che conosca personalmente cio' che riguarda le provviste di bordo, ovvero che sia autenticata in modo accettabile per l'autorita' pubblica interessata.
2.5 Norma. La dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio sara' il documento base che fornira' le informazioni richieste dalle Autorita' pubbliche relativamente agli effetti personali dell'equipaggio. Tale documento non verra' richiesto alla partenza.
2.5.1 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.5.2 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero richiedere delle informazioni soltanto per gli effetti personali dell'equipaggio che non sono esonerati da diritti e dazi doganali o che sono soggetti a divieti o limitazioni.
2.6 Norma. L'elenco dei membri dell'equipaggio sara' il documento base che fornira' alle autorita' pubbliche le informazioni relative al numero ed alla composizione dell'equipaggio, sia all'arrivo che alla partenza della nave.
2.6.1 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.6.2 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.6.3 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.6.4 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.7 Norma. La lista dei passeggeri sara' il documento base che fornira' alle autorita' pubbliche le informazioni sui passeggeri sia all'arrivo che alla partenza della nave.
2.7.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche non dovrebbero richiedere la lista dei passeggeri nel caso di brevi rotte marittime o di servizi misti nave-ferrovia tra Paesi vicini.
2.7.2 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche non dovrebbero esigere le carte di imbarco e di sbarco nel caso di passeggeri i cui nomi figurino in tali liste. Tuttavia, nel caso in cui le autorita' pubbliche debbano far fronte a speciali situazioni costituenti un grave pericolo per la salute pubblica, puo' venire richiesto a una persona che compie un viaggio internazionale di comunicare per iscritto il proprio indirizzo nel Paese di destinazione.
2.7.3 Pratica raccomandata. Nella lista dei passeggeri le autorita' pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:
nome e nazionalita' della nave;
cognome;
nome o nomi;
nazionalita';
data di nascita;
luogo di nascita;
porto di imbarco;
porto di sbarco;
porto e data di arrivo della nave.
2.7.4 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.7.5 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.8 Norma. Il manifesto delle merci pericolose costituira' il documento di base per le autorita' nella determinazione delle merci pericolose.
2.8.1 Norma. Nel manifesto delle merci pericolose le autorita' pubbliche non richiederanno ulteriori informazioni oltre le seguenti:
nome della nave;
numero I.M.O.;
nazionalita' della nave;
nome del capitano;
riferimento di viaggio;
porto di carico;
porto di scarico;
agente marittimo;
numero di prenotazione/riferimento;
marchi e numeri;
numero di identificazione del(i) contenuto(i);
numero di immatricolazione del(i) veicolo(i);
numero e tipo di colli;
designazione ufficiale del trasporto;
classe;
numero ONU;
gruppo di imballaggio;
rischi(o) sussidiari(o);
inquinante marino;
massa (Kg) - lordo/netto;
bollino di sicurezza;
luogo di stivaggio a bordo.
2.9 Norma. Le autorita' pubbliche non richiederanno all'arrivo o alla partenza di una nave dichiarazioni scritte relative alla corrispondenza che siano diverse da quelle prescritte dalla Convenzione Postale Universale.
2.10 Norma. La dichiarazione di sanita' marittima sara' il documento di base che fornira' alle autorita' sanitarie portuali informazioni sulle condizioni sanitarie a bordo della nave durante il viaggio e all'arrivo in un porto.

C. Documenti richiesti all'arrivo.
2.11 Norma. All'arrivo di una nave in porto, le autorita' pubbliche non richiederanno altri documenti oltre ai seguenti:
5 copie della dichiarazione generale;
4 copie del manifesto di carico;
4 copie della dichiarazione delle provviste di bordo;
2 copie della dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
4 copie della lista dell'equipaggio;
4 copie della lista dei passeggeri;
1 copia del manifesto delle merci pericolose;
1 copia della dichiarazione di sanita' marittima.

D. Documenti richiesti alla partenza.
2.12 Norma. Alla partenza di una nave da un porto, le autorita' pubbliche non dovranno richiedere altri documenti oltre ai seguenti:
5 copie della dichiarazione generale;
4 copie del manifesto di carico;
3 copie della dichiarazione delle provviste di bordo;
2 copie della lista dell'equipaggio;
2 copie della lista passeggeri;
1 copia del manifesto delle merci pericolose;
2.12. Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.12.2 Pratica raccomandata. Per le provviste di bordo che sono state oggetto di una dichiarazione all'arrivo della nave non dovrebbe essere richiesta una nuova dichiarazione alla partenza, come anche per le merci che sono state spedite nel porto, se coperte da altro documento doganale presentato in tale porto.
2.12.3 Norma. Ove le autorita' pubbliche richiedano alla partenza della nave delle informazioni relative all'equipaggio potra' essere accettata una copia della lista dell'equipaggio che era stata presentata all'arrivo, purche' detta copia sia nuovamente firmata e munita della indicazione di ogni cambiamento apportato nel numero o nella composizione dell'equipaggio o dell'indicazione che non sono avvenuti cambiamenti.
2.13 (Numeri del gruppo 2.13 riservati per un uso futuro).

E. Scali successivi in due o piu' porti nello stesso Stato.
2.14 Pratica raccomandata. Tenendo conto delle procedure che sono effettuate all'arrivo di una nave nel primo porto di scalo sul territorio di uno Stato, le formalita' e i documenti richiesti dalle autorita' pubbliche di ogni scalo successivo in detto Paese, ove non vi sia uno scalo intermedio in un porto di un Paese diverso, dovrebbero essere ridotti al minimo.

F. Completamento dei documenti.

2.15 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero, per quanto possibile, accettare i documenti previsti dal presente allegato, ad eccezione di quelli previsti dalla norma 3.7, indipendentemente dalla lingua in cui sono fornite le informazioni, restando inteso che, ove lo ritengano necessario, le autorita' pubbliche possono richiedere una traduzione scritta o orale in una delle lingue ufficiali del proprio Paese o dell'Organizzazione.
2.16 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.16.1 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
2.17 Norma. Le autorita' pubbliche del porto di arrivo, scarico o transito di un Paese non richiederanno che ogni documento relativo alla nave, al suo carico, alle sue provviste, ai passeggeri o all'equipaggio, di cui al presente capitolo, sia legalizzato, controllato e autenticato, da un loro rappresentante all'estero, ovvero che debba essergli sottoposto in precedenza. Tale disposizione non escludera' la necessita' della presentazione di un passaporto o di altro documento di identita' da parte di un passeggero o di un membro dell'equipaggio per il visto o per scopi analoghi.

G. Errori nella documentazione e relative penali.
2.18 Norma. Le autorita' pubbliche consentiranno, senza causare ritardi alla nave, la correzione degli errori in un documento previsto nel presente allegato dovuti a inavvertenza, di natura non grave, non dovuti a una negligenza ricorrente e non commessi nell'intento di violare leggi e regolamenti, a condizione che tali errori siano individuati prima che il documento sia interamente controllato e che le correzioni possano essere sollecitamente effettuate.
2.19 Norma. Se gli errori sono rilevati in documenti previsti dal presente allegato firmati da, o per conto, di un armatore o del capitano, o diversamente autenticati, nessuna penale sara' imposta fintanto che non sia stata fornita l'opportunita' alle autorita' pubbliche di constatare che gli errori erano dovuti a inavvertenza, di natura non grave, non dovuti a una negligenza ricorrente e non commessi nell'intento di violare leggi e regolamenti.

H. Particolari agevolazioni per le navi che fanno scalo nei porti al fine di sbarcare membri dell'equipaggio o passeggeri feriti, nonche' altre persone per trattamenti medici di emergenza.

2.20 Norma. Le autorita' pubbliche richiederanno la cooperazione degli armatori per assicurare che, quando le navi intendono far scalo nei porti per il solo scopo di sbarcare membri dell'equipaggio o passeggeri feriti, nonche' altre persone per trattamenti medici di emergenza, il capitano avvisi quanto prima le autorita' pubbliche di questa intenzione, con dettagli completi, per quanto possibile, circa la malattia o il ferimento e l'identita' e lo status delle persone.
2.21 Norma. Le autorita' pubbliche, ove possibile via radio, ma in ogni caso tramite i canali piu' rapidi disponibili, informeranno il capitano, prima dell'arrivo della nave, sulla documentazione e le procedure richieste per sbarcare rapidamente le persone malate o infortunate e per la partenza immediata della nave.
2.22 Norma. Per quanto riguarda le navi che fanno scalo nei porti per questo scopo, e che intendono ripartire immediatamente, le autorita' pubbliche daranno loro priorita' per l'attracco alla banchina, se lo stato della persona malata o le condizioni del mare non consentono lo sbarco in sicurezza nelle zone di avvicinamento al porto.
2.23 Norma. Per quanto riguarda le navi che fanno scalo nei porti per questo fine e che intendono ripartire immediatamente, le autorita' pubbliche di regola non esigono i documenti menzionati alla Norma 2.1 ad eccezione della dichiarazione marittima di sanita' e, se indispensabile, della dichiarazione generale.
2.24 Norma. Se le autorita' pubbliche esigono la dichiarazione generale, essa non conterra' altre informazioni oltre a quelle menzionante nella pratica raccomandata 2.2.2 e, ove possibile, ne conterra' meno.
2.25 Norma. Se le autorita' pubbliche applicano misure di controllo in relazione all'arrivo di una nave prima che le persone malate o infortunate siano state condotte a terra, il trattamento medico di emergenza e le misure per la tutela della salute pubbliche avranno la precedenza rispetto a tali misure di controllo.
2.26 Norma. Se sono necessarie garanzie o impegni per quanto riguarda i costi del trattamento o l'eventuale allontanamento o rimpatrio delle persone in questione, il trattamento medico di emergenza non dovrebbe essere ritardato mentre sono in corso le procedure per l'ottenimento di tali garanzie o impegni.
2.27 Norma. Il trattamento medico di emergenza e le misure per la tutela della salute pubblica avranno precedenza su qualsiasi misura di controllo cui le autorita' pubbliche possano sottoporre le persone malate o infortunate condotte a terra.

Capitolo 3

ARRIVO E PARTENZA DELLE PERSONE

Il presente capitolo contiene le disposizioni relative alle formalita' richieste dalle autorita' pubbliche all'equipaggio e ai passeggeri all'arrivo o alla partenza di una nave.

A. Condizioni e formalita' di arrivo e di partenza.
3.1 Norma. Un passaporto in corso di validita' costituira' il documento di base che fornira' alle autorita' pubbliche le informazioni relative a ogni passeggero all'arrivo e alla partenza di una nave.
3.1.1 Pratica raccomandata. I Governi contraenti dovrebbero, per quanto possibile, convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, di accettare documenti di identita' ufficiali in luogo dei passaporti.
3.2 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero adottare dei provvedimenti in virtu' dei quali i passaporti dei passeggeri o documenti ufficiali di identificazione accettati in luogo di questi siano controllati dalle autorita' di immigrazione una sola volta sia all'arrivo che alla partenza. Inoltre, all'arrivo e alla partenza, potra' venire richiesta la presentazione di detti passaporti o documenti ufficiali di identificazione ai fini di controllo o di identificazione, nell'ambito delle formalita' doganali o altro.
3.3 Norma. Dopo la presentazione individuale dei passaporti o dei documenti ufficiali di identificazione accettati in luogo dei primi, le autorita' pubbliche dovrebbero restituire immediatamente tali documenti dopo averli esaminati, anziche' trattenerli a fini di controllo supplementare, se non vi sia un qualche ostacolo all'ammissione di un passeggero nel territorio.
3.3.1 Norma. Ciascun Governo contraente assicurera' che le autorita' pubbliche confischino i documenti di viaggio fraudolenti, falsificati o contraffatti di persone non ammissibili. Tali documenti saranno eliminati dalla circolazione e rinviati alle autorita' competenti, ove possibile. In luogo di un documento confiscato, sara' rilasciata dallo Stato eliminante una lettera di accompagnamento, alla quale sara' allegata una fotocopia dei documenti di viaggio contraffatti, se disponibile, come pure ogni informazione rilevante. La lettera di accompagnamento e il suo allegato saranno consegnati all'operatore responsabile dell'allontanamento della persona non ammissibile. Esso servira' a fornire informazioni alle autorita' sul luogo di transito e/o sul punto originale d'imbarco.
Nota: La precedente norma non sara' interpretata nel senso di escludere il diritto delle autorita' pubbliche dei Governi contraenti per determinare se - a seconda dei casi individuali - il possesso di documenti fraudolenti sia (o meno) di per se', un motivo per il diniego dell'ammissione e l'immediato allontanamento dal territorio dello Stato interessato. Nulla nella presente norma sara' interpretato in senso contrario alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e al Protocollo delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, concernenti i divieti di espulsione o di rimpatrio di un rifugiato.
3.3.2 Norma. I Governi contraenti accetteranno, per esaminarla, ogni persona rimandata indietro dal suo punto di sbarco, dopo essere stata ritenuta non ammissibile, se tale persona si era imbarcata nel loro territorio. I Governi contraenti non rinvieranno questa persona nel Paese dove e' stata previamente considerata non ammissibile.
Nota 1: La presente disposizione non intende impedire alle autorita' pubbliche di esaminare ulteriormente una persona non ammissibile al fine di determinare la sua eventuale accettazione nello Stato, o di prendere provvedimenti in vista del suo trasferimento, allontanamento o deportazione nello Stato di cui questa persona e' cittadina o dove ella potrebbe essere accettata. Se una persona che si e' rivelata non ammissibile ha smarrito o distrutto il proprio documento di viaggio, ogni Governo contraente accettera', in luogo di quest'ultimo, un documento che attesti le circostanze dell'imbarco e dell'arrivo, rilasciato dalle autorita' pubbliche del Governo contraente dove la persona e' stata considerata non ammissibile.
Nota 2: Nulla nella presente norma o nota 1 dovra' essere interpretato in senso contrario alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e al Protocollo delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, concernenti i divieti di espulsione o di rimpatrio di un rifugiato.
3.3.3 Norma. Prima che i passeggeri e l'equipaggio vengano accettati per essere esaminati riguardo alla loro ammissibilita' nello Stato, la responsabilita' della loro custodia e del loro trattamento rimane affidata all'armatore.
3.3.4 Pratica raccomandata. Dopo l'accettazione dei passeggeri e dell'equipaggio in vista di sottoporli a esame, condizionale o incondizionato, e se le persone interessate sono sotto il controllo fisico delle autorita' pubbliche, queste ultime dovrebbero essere responsabili della loro custodia e cura fino al momento in cui si ammette il loro ingresso o fino a quando esse sono ritenute non ammissibili.
3.3.5 Norma. L'obbligo di un armatore di trasportare qualsiasi persona al di fuori del territorio di uno Stato avra' fine nel momento in cui tale persona e' stata definitivamente ammessa in detto Stato.
3.3.6 Norma. Se una persona si rivela inammissibile, le autorita' pubbliche, senza indebiti ritardi, informeranno l'armatore e lo consulteranno riguardo ai provvedimenti presi per l'allontanamento. L'armatore e' responsabile dei costi dell'allontanamento di una persona non ammissibile e, qualora questa persona sia di nuovo trasferita alla custodia dell'armatore, quest'ultimo sara' responsabile dell'attuazione del suo rapido allontanamento:
nel Paese d'imbarco; oppure,
in qualsiasi altro luogo in cui la persona e' ammissibile.
3.3.7 Norma. I Governi contraenti e gli armatori coopereranno, ove possibile, per determinare la validita' e l'autenticita' dei passaporti e dei visti.
3.4 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche non dovrebbero richiedere ai passeggeri ai momento dell'imbarco o dello sbarco, o agli armatori per loro conto, informazioni scritte supplementari o ripetitive di quelle gia' contenute nei loro passaporti, o documenti ufficiali di identita', salvo se necessario per integrare i documenti previsti nel presente allegato.
3.5 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche che richiedono ai passeggeri, allo sbarco e all'imbarco, informazioni supplementari per iscritto diverse da quelle necessarie per completare i documenti previsti al presente allegato, dovrebbero limitare le proprie domande ai fini di una migliore identificazione dei passeggeri alle voci figuranti alla pratica raccomandata 3.6 (carta di imbarco o di sbarco). Le predette autorita' dovrebbero accettare una carta di imbarco o di sbarco compilata dal passeggero, senza pretendere che quest'ultima sia completata o controllata dall'armatore. Detta carta compilata in corsivo, in calligrafia leggibile, dovrebbe essere accettata, tranne il caso in cui nel formulario sia richiesto di scrivere in stampatello. Dovrebbe essere richiesta a ogni passeggero una sola copia della carta di imbarco e sbarco, che puo' comprendere piu' copie a carta carbone.
3.6 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche non dovrebbero richiedere per le carte di imbarco o sbarco altre informazioni oltre alle seguenti:
cognome;
nome o nomi;
nazionalita';
numero del passaporto o di altro documento ufficiale di identificazione;
data di nascita;
professione;
porto di imbarco e di sbarco;
sesso;
indirizzo nel Paese di destinazione;
firma.
3.7 Norma. Ove sia richiesto alle persone che si trovano a bordo di una nave di provare che esse sono immunizzate contro la febbre gialla, le autorita' pubbliche accetteranno il certificato internazionale di vaccinazione o di rivaccinazione nelle forme previste dai regolamenti sanitari internazionali.
3.8 Pratica raccomandata. La visita medica delle persone che si trovano a bordo di una nave o che ne sbarcano dovrebbe di norma essere limitata alle persone provenienti da una regione nella quale sia in corso un'epidemia di una delle malattie per cui e' prevista la quarantena per il periodo di incubazione di tale malattia, come previsto dai regolamenti sanitari internazionali.
3.9 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero normalmente effettuare il controllo doganale dei bagagli a seguito dei passeggeri a campione o in modo selettivo. Le dichiarazioni scritte riguardo al bagaglio a seguito dei passeggeri dovrebbero essere evitate per quanto possibile.
3.9.1 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
3.9.2 Pratica raccomandata. Allorche' il controllo dei bagagli a seguito dei passeggeri in partenza non possa essere completamente evitato, detto controllo dovrebbe, di norma, limitarsi a essere selettivo o per campione.
3.10 Norma. Il libretto di navigazione in corso di validita' o il passaporto costituiranno il documento base che fornira' alle autorita' pubbliche, all'arrivo o alla partenza della nave, le informazioni relative a ciascun membro dell'equipaggio.
3.10.1 Norma. Per quanto riguarda il libretto di navigazione, le autorita' pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:
cognome;
nome;
data e luogo di nascita;
nazionalita';
connotati fisici;
fotografia (autenticata);
firma;
data di scadenza (ove vi sia);
autorita' pubblica che ha rilasciato il documento.
3.10.2 Norma. Quando un marinaio deve recarsi in un Paese o allontanarsene in qualita' di passeggero con un qualsiasi mezzo di trasporto:
a) per raggiungere la propria nave o per trasferirsi su di un'altra;
b) per transitare, al fine di raggiungere la propria nave in un altro Paese, o tornare nel proprio Paese, o per ogni altro scopo approvato dalle autorita' del Paese in questione, le autorita' accetteranno il libretto di navigazione in corso di validita', in luogo del passaporto, allorche' detto documento garantisca la riammissione del portatore nel Paese che ha rilasciato il documento in questione.
3.10.3 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche non dovrebbero normalmente richiedere per i membri dell'equipaggio la presentazione di documenti individuali di identificazione, ne' altre informazioni supplementari a quelle contenute nel libretto di navigazione, all'infuori di quelle che sono contenute nella lista dell'equipaggio. B. Provvedimenti intesi a facilitare lo svolgimento delle formalita' relative al carico, ai passeggeri, all'equipaggio e al bagaglio.
3.11 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero con il concorso degli armatori e delle amministrazioni portuali adottare tutti i provvedimenti necessari per accelerare lo svolgimento delle formalita' sia per quanto riguarda i passeggeri che per quanto concerne l'equipaggio e il bagaglio, nonche' provvedere a tale scopo il personale necessario e le attrezzature sufficienti, curando particolarmente i dispositivi di carico, scarico e inoltro dei bagagli (compresa l'utilizzazione di sistemi meccanizzati) specialmente nei punti in cui i passeggeri rischiano di attendere piu' a lungo. Dovrebbero inoltre essere adottati provvedimenti per approntare, ove occorra, un passaggio coperto tra la nave e il luogo di controllo dei passeggeri e dell'equipaggio. Tali provvedimenti e installazioni dovrebbero essere flessibili e avere una capacita' di espansione in modo da fare fronte a misure di maggiore sicurezza durante le situazioni di pericolo.
3.11.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero:
a) con il concorso degli armatori e delle amministrazioni portuali, adottare provvedimenti opportuni quali:
i) metodo di inoltro individuale e continuo di passeggeri e bagagli;
ii) un sistema che permetta ai passeggeri di identificare e ritirare rapidamente i loro bagagli controllati non appena questi vengano posti nella zona ove possono venir reclamati;
iii) assicurare che siano disponibili agevolazioni e servizi per venire incontro ai bisogni dei passeggeri anziani e invalidi.
b) assicurare che le amministrazioni portuali prendano tutti i provvedimenti necessari:
iii) perche' sia facilitato, ai passeggeri e al loro bagaglio, un rapido accesso ai mezzi di trasporto locali;
ii) se gli equipaggi devono sostenere controlli per ragioni ufficiali, i locali nei quali su devono eseguire tali controlli dovrebbero essere facilmente accessibili e il piu' vicino possibile gli uni agli altri, nella misura del possibile.
3.11.2 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero prendere in considerazione, come mezzo per facilitare lo svolgimento delle formalita', l'introduzione di un sistema a doppio canale per il controllo dei passeggeri e del loro bagaglio, nonche' degli autoveicoli privati.
3.12 Norma. Le autorita' pubbliche richiederanno agli armatori di accertarsi che il personale della nave prenda tutti i provvedimenti necessari per favorire un rapido svolgimento delle formalita' all'arrivo per i passeggeri e per l'equipaggio. Tali provvedimenti potranno consistere:
a) nell'invio alle autorita' pubbliche di un messaggio che segnali in anticipo l'ora prevista per l'arrivo, nonche' le informazioni per ogni cambiamento dell'orario, compreso l'itinerario del viaggio, ove tale informazione sia suscettibile di influenzare le formalita' di controllo;
b) nel tenere pronti i documenti di bordo per un rapido esame;
c) nel preparare scale e altri mezzi di imbarco e sbarco prima che la nave attracchi al molo o getti l'ancora;
d) nel predisporre una rapida e ordinata adunata delle persone a bordo per il controllo dei documenti, lasciano liberi, a turno, i membri dell'equipaggio dai loro compiti essenziali nella sala macchine e altrove.
3.13 Pratica raccomandata. Il cognome o i cognomi dovrebbero figurare per primi sui documenti concernenti i passeggeri e l'equipaggio; quando vengono usati tanto il cognome del padre che quello della madre, il cognome del padre dovrebbe figurare per primo. Quando, per le donne sposate, si fa uso del cognome del marito e di quello della moglie, il cognome del marito dovrebbe figurare per primo.
3.14 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
3.15 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
3.15.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero invitare gli armatori a prendere tutte le misure necessarie affinche' i passeggeri siano in possesso di tutti i documenti richiesti dai Governi contraenti ai fini del controllo.
3.15.2 Norma. Quando una persona e' considerata non ammissibile ed e' allontanata dal territorio dello Stato, l'armatore avra' tuttavia facolta' di ottenere da tale persona i costi derivanti dalla sua non ammissibilita'.
3.15.3 Pratica raccomandata. Per le indicazioni nei terminal marittimi e a bordo delle navi, al fine di agevolare e rendere piu' rapido il traffico marittimo internazionale, le autorita' pubbliche dovrebbero adottare, o - se la questione non e' di loro competenza - raccomandare alle parti responsabili nei loro Paesi, i segnali e simboli standardizzati internazionali, sviluppati o accettati dall'organizzazione in cooperazione con le organizzazioni internazionali appropriate e che sono comuni, per quanto possibile, a tutti i modi di trasporto. C. Particolari agevolazioni per il trasporto marittimo di passeggeri anziani e invalidi. 3.16 Pratica raccomandata. Dovrebbero essere presi provvedimenti per garantire che tutte le necessarie informazioni sul trasporto e la sicurezza siano prontamente disponibili per i passeggeri che hanno problemi di vista e di udito.
3.17 Pratica raccomandata. Per i passeggeri anziani e invalidi condotti al terminal, e da qui accompagnati, i punti d'incontro dovrebbero essere ubicati il piu' vicino possibile agli ingressi principali. Essi dovrebbero essere chiaramente contrassegnati con segni appropriati. I percorsi di accesso dovrebbero essere sgombri da ostacoli.
3.18 Pratica raccomandata. Quando l'accesso ai servizi pubblici e' limitato, ogni sforzo dovrebbe essere fatto in modo da fornire servizi di trasporto pubblico a prezzi ragionevoli e accessibili, adattando i servizi attuali e programmati o fornendo arrangiamenti speciali per i passeggeri che hanno problemi di deambulazione.
3.19 Pratica raccomandata. Nel terminal e sulle navi occorrerebbe collocare installazioni adeguate, come appropriato, per consentire ai passeggeri anziani e invalidi un imbarco e uno sbarco sicuro. D. Agevolazioni per le navi che intraprendono crociere e per i passeggeri in crociera. 3.20 Norma. Le autorita' pubbliche autorizzeranno l'utilizzo della radio per le comunicazioni destinate a una nave da crociera quando, sulla base delle informazioni ricevute dalla stessa nave prima del suo arrivo, l'autorita' sanitaria del porto di arrivo previsto ritiene che l'arrivo di quest'ultima non dara' luogo all'introduzione o alla diffusione di una malattia da quarantena.
3.21 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
3.22 Norma. Per le navi da crociera, la dichiarazione delle provviste di bordo della nave e la dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio saranno richieste solo nel primo porto di arrivo in un Paese.
3.23 Norma. I passaporti o gli altri documenti ufficiali di identita' rimarranno costantemente in possesso dei passeggeri della crociera.
3.24 Pratica raccomandata. Se una nave da crociera si ferma nel porto per meno di settantadue ore, non dovrebbe essere necessario per i passeggeri avere i visti, tranne che in speciali circostanze stabilite dalle autorita' pubbliche interessate.
Nota: L'intento di questa pratica raccomandata e' che ciascuno Stato contraente possa rilasciare a tali passeggeri, o accettare da essi al momento del loro arrivo, un qualche modulo indicante che essi hanno il permesso di entrare nel territorio.
3.25 Norma. I passeggeri della crociera non saranno indebitamente ritardati dalle misure di controllo esercitate dalle autorita' pubbliche.
3.26 Norma. In generale, tranne che per gli scopi di sicurezza e al fine di determinare l'identita' e l'ammissibilita', i passeggeri della crociera non saranno soggetti a esame personale dalle autorita' pubbliche responsabili del controllo dell'immigrazione.
3.27 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
3.28 Pratica raccomandata. Per facilitare il loro rapido sbarco, il controllo interno dei passeggeri su una nave da crociera sara', ove possibile, effettuato a bordo prima dell'arrivo al posto di sbarco.
3.29 Pratica raccomandata. I passeggeri in crociera che sbarcano in un porto e raggiungono la stessa nave in un altro porto nello stesso Paese dovrebbero beneficiare delle stesse agevolazioni di cui beneficiano i passeggeri che sbarcano e ritornano sulla nave da crociera nello stesso porto.
3.30 Pratica raccomandata. La dichiarazione marittima di sanita' dovrebbe essere il solo controllo sanitario necessario per i passeggeri in crociera.
3.31 Norma. I negozi «duty-free» saranno permessi a bordo della nave per i passeggeri in crociera durante la permanenza della nave nel porto.
3.32 Norma. Di regola non sara' richiesto ai passeggeri della crociera di fornire una dichiarazione scritta per i loro effetti personali. Tuttavia, nel caso di articoli che implicano un ammontare considerevole di dazi doganali e di altre tasse e oneri potrebbe essere richiesta una dichiarazione scritta nonche' una garanzia.
3.33 Pratica raccomandata. I passeggeri della crociera non dovrebbero essere assoggettati a alcun controllo valutario.
3.34 Norma. Le carte d'imbarco e di sbarco non saranno necessarie per i passeggeri in crociera.
3.35 Pratica raccomandata. Tranne quando il controllo passeggeri si basa solo sulla lista dei passeggeri, le autorita' pubbliche non dovrebbero insistere sul completamento dei seguenti dati iscritti nella lista dei passeggeri:
nazionalita' (colonna 6);
data e luogo di nascita (colonna 7);
porto di imbarco (colonna 8);
porto di sbarco (colonna 9). E. Misure speciali di facilitazione per i passeggeri in transito.
3.36 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
3.37 Pratica raccomandata. Ai passeggeri in transito dovrebbe essere permesso di tenere con se' il passaporto o altro documento di identita'.
3.38 Pratica raccomandata. Ai passeggeri in transito non dovrebbe essere richiesto di completare una carta di sbarco/imbarco.
3.39 Pratica raccomandata. Al passeggero in transito il cui viaggio continua sulla stessa nave e dallo stesso porto dovrebbe di regola essere concesso, se lo desidera, un permesso temporaneo di recarsi a terra durante la permanenza della nave nel porto.
3.40 Pratica raccomandata. Al passeggero in transito che continua il suo viaggio dallo stesso porto sulla stessa nave, non dovrebbe essere richiesto di avere un visto, tranne che in particolari circostanze determinate dalle autorita' pubbliche interessate.
3.41 Pratica raccomandata. A un passeggero in transito il cui viaggio continua sulla stessa nave dallo stesso porto non dovrebbe normalmente essere richiesta una dichiarazione doganale scritta.
3.42 Pratica raccomandata. Il passeggero in transito che scende dalla nave in un porto e si imbarca sulla stessa nave in un altro porto nello stesso Paese dovrebbe poter beneficiare delle stesse agevolazioni del passeggero che arriva e riparte sulla stessa nave nello stesso porto. F. Agevolazioni per le navi impegnate in servizi scientifici.
3.43 Pratica raccomandata. Una nave impegnata in servizi scientifici trasportera' personale necessariamente impegnato sulla nave per gli scopi scientifici del viaggio. A questo personale, dopo che e' stato identificato, saranno concesse agevolazioni altrettanto favorevoli di quelle concesse ai membri dell'equipaggio di tale nave. G. Ulteriori misure di facilitazione per gli stranieri che appartengono agli equipaggi delle navi che intraprendono viaggi internazionali - Permesso a terra. 3.44 Norma. I membri degli equipaggi stranieri saranno autorizzati a sbarcare a terra dalle autorita' pubbliche mentre la nave sulla quale arrivano si trova in porto, a condizione che le formalita' relative all'arrivo della nave siano state espletate e che le autorita' pubbliche non abbiano motivo di rifiutare il permesso di sbarcare per ragioni di salute pubblica, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
3.45 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
3.46 Pratica raccomandata. I membri dell'equipaggio, prima di sbarcare a terra per un congedo o al rientro da un congedo a terra, non dovrebbero di regola essere assoggettati a controlli personali.
3.47 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
3.48 Pratica raccomandata. Se i membri dell'equipaggio sono tenuti a portare con se' documenti di identita' quando si trovano in congedo a terra, questi documenti dovrebbero limitarsi a quelli menzionati alla norma 3.10.
3.49 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].

Capitolo 4
PASSEGGERI CLANDESTINI

A. Principi generali.

4.1 Norma. Le disposizioni del presente capitolo dovranno essere applicate in conformita' ai principi sulla protezione internazionale enunciati negli strumenti normativi internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 ed il Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati ed in conformita' alla legislazione nazionale pertinente.
4.2 Norma. Le autorita' pubbliche, le autorita' portuali, gli armatori ed i loro rappresentanti insieme ai capitani dovranno cooperare il piu' possibile al fine di prevenire e di regolare rapidamente i casi di imbarco clandestino e di assicurare il rapido rinvio o rimpatrio dei clandestini. Saranno adottate tutte le misure adeguate affinche' i passeggeri clandestini non rimangano a bordo delle navi a tempo indefinito. B. Misure preventive.

4.3 Misure preventive a bordo della nave/in porto.
4.3.1 Autorita' portuali/responsabili del Terminal.
4.3.1.1 Norma. I Governi contraenti assicureranno che sia-io istituite, in considerazione della grandezza dei porti e del tipo di carico in essi trasportato, le infrastrutture e le misure operative e a garanzia della sicurezza volte ad evitare che le persone che tentano di salire clandestinamente a bordo di una nave accedano alle istallazioni portuali o alle navi. Cio' dovra' avvenire in stretta cooperazione con le autorita' pubbliche, gli armatori e le autorita' presenti a terra, al fine di impedire imbarchi clandestini nei porti in questione.
4.3.1.2 Pratica raccomandata. Le disposizioni operative e/o di sicurezza dovrebbero, tra l'altro, comprendere i seguenti elementi:
a) pattugliamento regolare delle aree portuali;
b) messa in opera di istallazioni di carico specifiche per i carichi ai quali i passeggeri clandestini possono accedere facilmente ed il monitoraggio continuo delle persone e dei carichi che entrano in tali aree;
c) ispezione dei magazzini e delle zone di carico delle merci;
d) ricerca del carico stresso, laddove la presenza di passeggeri clandestini sia manifesta;
e) cooperazione tra autorita' pubbliche, armatori, capitani e le autorita' competenti a terra al momento della messa in opera delle misure operative;
f) cooperazione tra autorita' portuali ed altre autorita' competenti (di polizia, doganali, per l'immigrazione) al fine di prevenire il traffico di esseri umani;
g) l'elaborazione e la adozione di accordi con gli addetti allo stivaggio ed altri enti a terra che operano nei porti nazionali al fine di assicurare che solo il personale autorizzato da tali enti partecipi alle operazioni di stivaggio/disistivaggio o carico/scarico delle navi o ad altre funzioni legate alla permanenza della nave nel porto;
h) l'elaborazione e la adozione di accordi con gli addetti allo stivaggio ed altri enti a terra al fine di garantire che il personale che ha accesso alla nave possa essere facilmente identificato e che esista una lista di persone autorizzate a salire a bordo per svolgere le proprie funzioni;
i) l'incoraggiamento degli addetti allo stivaggio e delle alte persone che lavorano nell'area portuale affinche' segnalino alle autorita' portuali la presenza di ogni persona apparentemente non autorizzata a trovarsi nell'area portuale.
4.3.2 Armatori/Capitani.
4.3.2.1 Norma. I Governi contraenti devono esigere dagli armatori e dai loro rappresentanti in porto, come anche dai capitani e dalle altre persone responsabili, che essi adottino dispositivi di sicurezza che, nei limiti del possibile, impediscano ai potenziali clandestini di salire a bordo di una nave, e che, in mancanza, permetta di scoprirli prima che la nave lasci il porto.
4.3.2.2 Pratica raccomandata. Nel momento il cui le navi fanno scalo in un porto o vi permangono ed esiste un rischio di imbarco di clandestini, i dispositivi di sicurezza devono ricomprendere almeno le seguenti misure:
Tutte le porte, i boccaporti e vie di accesso ai magazzini non utilizzati durante la permanenza della nave dovranno essere chiusi a chiave.
le vie di accesso alla nave dovranno essere limitate al minimo ed adeguatamente protette;
le zone della nave orientate sul lato del mare dovranno essere adeguatamente protette;
dovra' essere assicurato un servizio adeguato di guardia del molo;
i membri dell'equipaggio o, con l'accordo del capitano, altre persone dovranno, per quanto possibile, tenere una lista delle persone che salgono e che scendono dalla nave;
dovranno essere assicurati mezzi di comunicazione adeguati;
durante la notte dovra' essere assicurata un'illuminazione adeguata a bordo della nave e lungo lo scafo.
4.3.2.3 Norma. I Governi contraenti devono richiedere che, nel momento in cui lasciano un porto in cui vi e' un rischio di imbarco di clandestini, le navi autorizzate a battere la loro bandiera, con l'eccezione delle navi passeggeri, seguano un percorso prestabilito sulla base di un programma specifico, che tenga conto dei luoghi in cui possono verificarsi possibili imbarchi clandestini. Non saranno intraprese rotte che mettano a rischio la vita di potenziali clandestini.
4.3.2.4 Norma. I Governi contraenti devono richiedere che a bordo delle navi autorizzate a battere la loro bandiera nessun luogo sia disinfettato per fumigazione o ermeticamente sigillato prima che sia stata svolta una ispezione approfondita volta a garantire che nessun clandestino si trovi a bordo.
4.3.3 Sanzioni nazionali.
4.3.3.1 Norma. Se del caso, i Governi contraenti dovranno, in base alla loro legislazione nazionale, perseguire i passeggeri clandestini, i potenziali passeggeri clandestini e tutti coloro che abbiano concorso a garantire il loro accesso alla nave.

C. Trattamento del passeggero clandestino a bordo della nave.
4.4 Principi generali - Trattamento umano.
4.4.1 Norma. I casi di imbarchi clandestini saranno trattati in conformita' ai principi umanitari, compresi quelli richiamati alla Norma 4.1. Sara' tenuta in giusta considerazione la sicurezza della nave e del passeggero clandestino.
4.4.2 Norma. I Governi contraenti esigeranno che i capitani di nave autorizzati a battere la loro bandiera prendano le misure necessarie per garantire la sicurezza del passeggero clandestino come anche, piu' in generale, la sua salute, il suo benessere e la sua sicurezza durante la sua permanenza a bordo, in particolare fornendogli viveri, alloggio, cure mediche ed attrezzature sanitarie adeguate.
4.5 Lavoro a bordo.
4.5.1 Norma. Non dovra' essere richiesto ai passeggeri clandestini di lavorare a bordo della nave, salvo che in situazioni di urgenza ovvero in relazione a mansioni ricollegate alla loro presenza a bordo.
4.6 Interrogatori e notifiche da parte del capitano della nave.
4.6.1 Norma. I Governi contraenti richiederanno ai capitani di nave di fare ogni sforzo possibile per determinare l'identita' dei passeggeri clandestini, in particolare la loro cittadinanza, il porto del loro imbarco, e di notificare alle autorita' pubbliche del primo porto di scalo la loro esistenza oltre ad ogni altra pertinente informazione. Tali informazioni dovranno altresi' essere comunicate all'armatore, alle autorita' pubbliche del porto di imbarco, allo Stato di bandiera ed a tutti i successivi porti di scalo, se del caso.
4.6.2 Pratica raccomandata. Per raccogliere tutte le informazioni utili per la notifica, il capitano della nave utilizzera' lo specifico formulario di cui all'appendice 3.
4.6.3 Norma. I Governi contraenti offriranno ai capitani di nave autorizzati a battere la loro bandiera le istruzioni necessarie, affinche', nel caso in cui un passeggero clandestino dichiari di essere un rifugiato, tali informazioni siano trattate quali informazioni confidenziali nella misura necessaria a garantire la sicurezza di quest'ultimo.
4.7 Notifiche da indirizzare all'organizzazione marittima internazionale.
4.7.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche notificheranno tutti i casi di imbarco clandestino al segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.

D. Modifica della rotta prevista.
4.8 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
E. Sbarco e ritorno di un passeggero clandestino.
4.9 Scalo in cui si trova il primo porto di scalo secondo il piano di rotta.
4.9.1 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.9.2 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.9.3 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.10 Porti di scali successivi.
4.10.1 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.11 Stato di cittadinanza o di diritto di stabilimento del passeggero clandestino.
4.11.1 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.11.2 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.12 Stato di imbarco.
4.12.1 Norma. Qualora sia stato determinato in modo ritenuto sufficientemente caratterizzato che dei passeggeri clandestini sono saliti a bordo di una nave in porto dello Stato, le autorita' pubbliche di tale Stato accetteranno di interrogare i clandestini che siano stati rimandati al punto del loro sbarco dopo essere stati ritenuti non in regola per l'ammissione. Le autorita' pubbliche dello Stato di imbarco non rimanderanno tali passeggeri clandestini nel Paese in cui e' gia' stato deciso che essi non erano in regola per l'ammissione.
4.12.2 Norma. Qualora sia stato determinato in modo ritenuto sufficientemente caratterizzato che dei potenziali passeggeri clandestini sono saliti a bordo di una nave in porto dello Stato, le autorita' pubbliche dello Stato accetteranno lo sbarco dei potenziali passeggeri clandestini e dei passeggeri clandestini che sono stati scoperti a bordo della nave fintantoche' questa si trovava ancora nelle acque territoriali dello Stato in questione, ovvero, se cio' e' previsto dalla legislazione nazionale, nella zona rientrante nella giurisdizione del servizio per l'immigrazione. Nessuna sanzione sara' imposta all'armatore, ne' a lui sara' richiesta alcuna somma per coprire le spese di detenzione o di rinvio.
4.12.3 Norma. Qualora un potenziale passeggero clandestino non sia stato sbarcato al porto di imbarco, egli sara' trattato come passeggero clandestino in conformita' alle regole del presente capitolo.
4.13 Stato di bandiera.
4.13.1 Norma. Le autorita' pubbliche dello Stato di bandiera della nave coopereranno con il capitano/armatore o con l'autorita' competente del porto di scalo al fine di:
identificare i passeggeri clandestini e determinare la loro nazionalita';
intervenire presso le autorita' pubbliche competenti per facilitare lo sbarco dei passeggeri clandestini alla prima occasione possibile; e
disporre gli arrangiamenti necessari per il rinvio o rimpatrio del passeggero clandestino.
4.14 Rinvio dei passeggeri clandestini.
4.14.1 Pratica raccomandata, (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.14.2 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.14.3 Pratica raccomandata. Qualora uno Stato del porto abbia rifiutato lo sbarco ad un passeggero clandestino, tale Stato notifichera' le ragioni a motivo di tale rifiuto senza eccessivo ritardo allo Stato di bandiera della nave a bordo della quale si trova il passeggero clandestino.
4.15 Spese di rinvio e di soggiorno dei passeggeri clandestini.
4.15.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dello Stato in cui un passeggero clandestino e' stato sbarcato informeranno di norma l'armatore della nave a bordo della quale il passeggero e' stato trovato, ovvero un suo rappresentante, circa l'ammontare delle spese di detenzione e di ritorno del passeggero clandestino, se l'armatore deve farsi carico di tali spese. In aggiunta se le spese dovranno essere coperte dall'armatore le autorita' pubbliche le ridurranno al minimo, per quanto possibile e in conformita' alla legge nazionale.
4.15.2 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.15.3 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
4.15.4 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche cercheranno, in conformita' alla legislazione nazionale, di ridurre tutte le altre spese che fossero ritenute esigibili se gli armatori avranno offerto alle autorita' incaricate dei controlli una cooperazione ritenuta soddisfacente nella adozione di misure volte ad impedire il trasporto di passeggeri clandestini.

Capitolo 5
ARRIVO, SOSTA E PARTENZA DEL CARICO E DI ALTRI ARTICOLI

Il presente capitolo contiene le disposizioni relative alle formalita' che sono richieste dalle autorita' pubbliche all'armatore, al suo agente o al capitano della nave.

A. Disposizioni generali.
5.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero, con la collaborazione degli armatori e delle amministrazioni portuali, provvedere affinche' il periodo di sosta della nave nel porto sia ridotto allo stretto necessario, adottando tutti i provvedimenti necessari per accelerare lo svolgimento delle formalita', per quanto riguarda i flussi del traffico portuale. Esse dovranno inoltre riesaminare con frequenza tutte le procedure relative all'arrivo e alla partenza delle navi, incluse le disposizioni concernenti l'imbarco, lo sbarco, il carico e lo scarico e le operazioni di rifornimento e simili. Esse dovranno inoltre prendere le misure necessarie affinche' le formalita' relative alle navi da carico e al loro carico possano essere iniziate e concluse, per quanto possibile, nella zona di attivita' della nave.
5.2 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero, in collaborazione con gli armatori e le amministrazioni portuali, adottare misure appropriate per le diverse operazioni, cosi' da semplificare e facilitare le operazioni di carico e scarico e le formalita' per lo sdoganamento delle merci. Tali disposizioni dovrebbero concernere tutte le operazioni dall'attracco della nave alla banchina: scarico, sdoganamento e, ove occorra, magazzinaggio e rispedizione del carico. Dovrebbe esistere una comunicazione diretta e comoda tra magazzino e area doganale ed entrambi dovrebbero essere situati in prossimita' della banchina e, ove possibile, dovrebbe essere disponibile anche un sistema di convogliamento meccanico.
5.3 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero incoraggiare i proprietari e/o gli operatori dei terminal per i carichi marittimi a equipaggiare, per quanto possibile, tali strutture con impianti di magazzinaggio per carichi speciali (per esempio merci di valore, spedizioni deperibili, resti umani, sostanze radioattive, merci pericolose, nonche' animali vivi); gli spazi dei terminal dei carichi marittimi in cui sono immagazzinati i carichi generali e la posta generale prima della spedizione via mare dovrebbero essere protetti in qualsiasi momento dall'accesso di persone non autorizzate.
5.4 Norma. Un Governo contraente che richieda tuttora licenze di esportazione, di importazione e di trasbordo, o permessi per alcune categorie di merci, istituira' semplici procedure mediante le quali tali licenze o permessi possono essere ottenute e rinnovate rapidamente.
5.5 Pratica raccomandata. Quando la natura di una spedizione e' tale da interessare varie agenzie di sdoganamento, per esempio agenti doganali, veterinari o sanitari, i Governi contraenti dovrebbero delegare allo svincolo l'autorita' preposta allo sdoganamento o una delle altre agenzie, oppure, se cio' non e' fattibile, prendere le misure necessarie per garantire che lo sdoganamento sia effettuato simultaneamente in uno stesso luogo e con il minimo ritardo possibile.
5.6 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero prevedere procedure semplificate per il rapido sdoganamento di pacchi dono e di campioni commerciali che non eccedano un determinato valore o quantita' da determinare al massimo livello possibile.

B. Sdoganamento del carico.
5.7 Norma. Le autorita' pubbliche, fatta salva l'osservanza di qualsiasi divieto o limitazione nazionale e di qualsiasi misura connessa alla sicurezza del porto o al controllo degli stupefacenti, garantiranno sdoganamento prioritario agli animali vivi, alle merci deperibili, e a altre spedizioni di carattere urgente.
5.8 Pratica raccomandata. I Governi contraenti dovrebbero facilitare l'ammissione temporanea di attrezzature speciali per la movimentazione dei carichi che giungono via nave e che sono utilizzati a terra nei porti di scalo per il carico, lo scarico e la movimentazione del carico.
5.9 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
5.10 Pratica raccomandata. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
5.11 Norma. Le autorita' pubbliche limiteranno gli interventi fisici allo stretto necessario per garantire l'osservanza della legge, utilizzando un sistema di valutazione dei rischi per identificare il carico da esaminare.
5.12 Pratica raccomandata. Nella misura in cui le risorse lo permettano, le autorita' pubbliche dovrebbero, sulla base di una domanda valida, effettuare un esame materiale del carico ove necessario, nel punto in cui esso viene caricato nel suo mezzo di trasporto e, mentre l'operazione di carico e' in atto, in banchina o, trattandosi di un carico unico, nel luogo in cui il contenitore viene caricato e sigillato.
5.13 Norma. Le autorita' pubbliche si accerteranno che i criteri per la raccolta di statistiche non riducano in modo significativo l'efficienza del traffico marittimo.
5.14 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero utilizzare tecnologie per l'interscambio elettronico dei dati (EDI) al fine di ottenere informazioni per accelerare e semplificare le procedure di sdoganamento.

C. Container e palette.
5.15 Norma. Le autorita' pubbliche, fatta salva l'osservanza dei loro rispettivi regolamenti, permetteranno l'importazione temporanea di container e palette senza dover pagare dazi doganali ne' altre tasse e oneri, e faciliteranno il loro uso nel traffico marittimo.
5.16 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero prevedere nei loro regolamenti di cui a norma 5.15 l'accettazione di una semplice dichiarazione al fine della riesportazione dei container e delle palette temporaneamente importati nei limiti di tempo stabiliti dallo Stato interessato.
5.17 Norma. Le autorita' pubbliche permetteranno che i container e le palette entrate nel territorio di uno Stato in conformita' alle disposizioni della Norma 5.15 oltrepassino i limiti del porto di arrivo per lo scarico di importazioni e/o il carico di esportazioni secondo procedure di controllo semplificate e con un minimo di documentazione.
5.18 Norma. I Governi contraenti permetteranno l'importazione temporanea di componenti di container senza dover pagare dazi doganali ne' altre tasse e oneri, quando queste parti sono necessarie per la riparazione di container gia' ammessi sulla base della norma 5.15.

D. Carico non sbarcato al porto di destinazione previsto.
5.19 Norma. Quando un carico elencato sulla dichiarazione di carico non e' scaricato nel porto di destinazione previsto. Le autorita' pubbliche permetteranno la correzione della dichiarazione di carico e non imporranno penali se accertano che di fatto il carico non era stato caricato sulla nave o, se lo era, era stato poi sbarcato in un altro porto.
5.20 Norma. Se, per errore o per un altro motivo valido, un carico e' scaricato in un porto diverso dal porto di destinazione previsto, le autorita' pubbliche faciliteranno il suo nuovo inoltro verso la destinazione prevista. Questa disposizione non si applica ai carichi pericolosi, proibiti o limitati.

E. Limitazione della responsabilita' dell'armatore.
5.21 Norma. Le autorita' pubbliche non richiederanno ad un armatore di fornire speciali informazioni in un documento di trasporto o in una sua copia, salvo che l'armatore sia, o agisca, per conto dell'importatore o dell'esportatore.
5.22 Norma. Le autorita' pubbliche non considereranno l'armatore responsabile della presentazione o dell'accuratezza dei documenti che sono richiesti dall'importatore o dall'esportatore in connessione con lo sdoganamento del carico, salvo se l'armatore e' o agisce per l'importatore o l'esportatore.

Capitolo 6 SANITA' PUBBLICA E QUARANTENA, INCLUSE LE MISURE SANITARIE PER GLI
ANIMALI E LE PIANTE

6.1 Norma. Le autorita' pubbliche di uno Stato non parte dei regolamenti sanitari internazionali faranno ogni sforzo per applicare le disposizioni rilevanti di tali regolamenti alla navigazione internazionale.
6.2 Pratica raccomandata. I Governi contraenti che hanno taluni interessi in comune circa la salute, le situazioni geografiche, sociali o economiche dovrebbero concludere intese particolari secondo l'art. 85 dei regolamenti sanitari internazionali, quando tali arrangiamenti facilitano l'applicazione di quei regolamenti.
6.3 Pratica raccomandata. Qualora siano richiesti certificati sanitari o documenti analoghi riguardo alla spedizione di taluni animali, piante e prodotti, questi certificati e documenti dovrebbero essere semplici e ampiamente pubblicizzati e i Governi contraenti dovrebbero cooperare in vista di uniformare tali requisiti.
6.4 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero, ogni qualvolta cio' sia possibile, autorizzare le comunicazioni via radio a una nave se, sulla base di informazioni ricevute dalla stessa nave prima del suo arrivo, l'autorita' sanitaria del porto di arrivo previsto ritiene che il suo arrivo non dara' luogo all'introduzione o alla diffusione di una malattia da quarantena. Le autorita' sanitarie dovrebbero per quanto possibile essere autorizzate a raggiungere una nave prima della sua entrata in porto.
6.4.1 Norma. Le autorita' pubbliche richiederanno la cooperazione degli armatori per garantire l'osservanza di qualsiasi requisito che prescrive che una malattia su una nave deve essere rapidamente notificata via radio alle autorita' sanitarie del porto verso il quale detta nave e' diretta, al fine di facilitare la presenza del personale medico speciale e delle attrezzature necessarie per le procedure sanitarie all'arrivo.
6.5 Norma. Le autorita' pubbliche prenderanno provvedimenti affinche' tutte le agenzie di viaggio e altri interessati possano mettere a disposizione dei passeggeri con sufficiente anticipo prima della partenza, le liste di vaccinazioni richieste dalle autorita' pubbliche dei Paesi interessati, come pure i moduli per i certificati di vaccinazione conformi ai regolamenti internazionali sanitari. Le autorita' pubbliche prenderanno tutti i provvedimenti richiesti affinche' i vaccinatori utilizzino i certificati internazionali di vaccinazione o di rivaccinazione, al fine di assicurare un'accettazione uniforme.
6.6 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero fornire facilitazioni per la compilazione dei certificati internazionali di vaccinazione e di rivaccinazione, nonche' agevolazioni per la vaccinazione in tutti i porti ove cio' sia praticabile.
6.7 Norma. Le autorita' pubbliche si accerteranno che le misure sanitarie e le formalita' inerenti alla salute siano immediatamente iniziate, completate senza indugio, e applicate senza discriminazione.
6.8 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovranno mettere in tutti i porti ove cio' sia possibile strutture adeguate per l'amministrazione della sanita' pubblica, nonche' misure di quarantena animale e agricola.
6.9 Norma. Saranno mantenute immediatamente in tutti i porti ove cio' sia possibile tutte le strutture mediche ritenute ragionevoli e praticabili per il trattamento di emergenza degli equipaggi e dei passeggeri.
6.10 Norma. Tranne nel caso di emergenza costituente un grave pericolo per la salute pubblica, a una nave che non e' infettata ne' sospettata di essere infettata da una malattia da quarantena, le autorita' sanitarie di un porto non impediranno, a causa di qualsiasi altra malattia epidemica, di scaricare o caricare un carico o provviste, o il rifornirsi di carburante o di acqua.
6.11 Pratica raccomandata. Le spedizioni di animali, di parti grezze di animali, di prodotti animali crudi, di mangimi per animali e di prodotti di piante sottoponibili a quarantena dovrebbero essere autorizzate in circostanze specifiche quando accompagnati da certificato di quarantena nelle forme concordate dagli Stati interessati.

Capitolo 7
DISPOSIZIONI VARIE

A. Obbligazioni e altre forme di garanzia.
7.1 Pratica raccomandata. Se le autorita' pubbliche richiedono obbligazioni o altre forme di garanzia agli armatori per far fronte alle responsabilita' derivanti da dogane, immigrazione, salute pubblica, quarantena agricola, o da leggi e regolamenti analoghi di uno Stato, esse dovrebbero permettere l'uso di una singola obbligazione comprensiva o di altre forme di garanzia ove possibile.

B. Servizi nei porti.
7.2 Pratica raccomandata. I servizi normali delle autorita' pubbliche in un porto dovrebbero essere forniti senza oneri durante l'orario di lavoro normale. Le autorita' pubbliche dovrebbero stabilire un orario di lavoro normale per i loro servizi nei porti compatibile con i periodi usuali di carico e scarico.
7.3 Norma. I Governi contraenti adotteranno tutte le misure pratiche per organizzare i servizi normali delle Autorita' pubbliche nei porti al fine di evitare inutili ritardi delle navi dopo il loro arrivo o quando esse sono pronte per la partenza, e ridurre allo stretto necessario il tempo per lo svolgimento delle formalita', a condizione che l'arrivo o la partenza presunti siano stati notificati in tempo utile alle autorita' pubbliche.
7.4 Norma. Nessun onere sara' imposto da un'autorita' sanitaria per qualsiasi esame medico o esame supplementare, sia batteriologico che di altra natura, effettuato in qualsiasi momento del giorno o della notte, se tale esame e' richiesto per controllare la salute della persona esaminata, ne' per visitare e ispezionare una nave per fini di quarantena, tranne l'ispezione di una nave per un problema di derattizzazione, e nessun onere sara' imposto per la vaccinazione di qualsiasi persona che giunge via mare, ne' per il relativo certificato. Tuttavia quando misure diverse da queste ultime sono necessarie riguardo a una nave o ai suoi passeggeri o all'equipaggio e gli oneri imposti per questi ultimi sono a carico di un'autorita' sanitaria, tali spese saranno effettuate in conformita' a una singola tariffa che sara' uniforme in tutto il territorio interessato, e tali oneri saranno riscossi senza distinzione riguardo alla nazionalita', al domicilio o alla residenza di qualsiasi persona interessata, o riguardo alla nazionalita', bandiera, registrazione o proprieta' della nave.
7.5 Pratica raccomandata. Quando i servizi delle autorita' pubbliche sono forniti al di fuori dell'orario di lavoro regolare di cui alla pratica raccomandata 7.2, essi devono essere forniti a termini adeguati e che non eccedano il costo attuale dei servizi resi.
7.6 Norma. Quando il volume di traffico in un porto lo esige, le autorita' pubbliche accetteranno che tali servizi siano forniti per l'adempimento delle formalita' relative al carico e al bagaglio, a prescindere dal valore e dal tipo.
7.7 Pratica raccomandata. I Governi contraenti faranno in modo di prendere provvedimenti con i quali un Governo consente a un altro Governo alcune facilitazioni prima o durante il viaggio per esaminare navi, passeggeri, equipaggi, carico e documentazione per la dogana, immigrazione, sanita' pubblica, piante e animali soggetti a quarantena, se tale azione facilitera' le pratiche di sbarco nel secondo Stato.

C. Assistenza di emergenza.
7.8 Norma. Le autorita' pubbliche faciliteranno l'arrivo e la partenza delle navi impegnate in un'opera di soccorso per calamita' naturali, per combattere o prevenire l'inquinamento marino, o altre operazioni di emergenza necessarie per garantire la sicurezza marittima, la sicurezza della popolazione o la protezione dell'ambiente marino.
7.9 Norma. Le autorita' pubbliche faciliteranno, alla massima estensione possibile, l'ingresso e lo sdoganamento di persone, carichi, materiale e attrezzature richieste per fronteggiare le situazioni descritte nella norma 7.8.
7.10 Norma. Le autorita' pubbliche assicureranno il rapido sdoganamento delle attrezzature specializzate necessarie per mettere in opera le misure di sicurezza.

D. Comitati nazionali di facilitazione.
7.11 Pratica raccomandata. Ciascun Governo contraente dovrebbe, qualora consideri tale azione necessaria e appropriata, istituire un programma nazionale per la facilitazione del trasporto marittimo, basato sui requisiti di facilitazione del presente allegato, e dovrebbe accertarsi che l'obiettivo del suo programma di facilitazione sia di adottare tutte le misure pratiche per facilitare il movimento di navi, carico, equipaggi, passeggeri, corrispondenza e provviste, eliminando gli ostacoli e i ritardi non necessari.
7.12 Pratica raccomandata. Ciascun Governo contraente dovrebbe istituire un comitato nazionale per la facilitazione del trasporto marittimo o un ente di coordinamento simile, per incoraggiare l'adozione ed introdurre le misure di facilitazione fra i dipartimenti governativi, le agenzie e le altre organizzazioni interessate o responsabili dei vari aspetti del traffico marittimo internazionale, come pure fra le Autorita' del porto e gli armatori.
Nota: nell'istituire un comitato di facilitazione del traffico marittimo o un simile ente di coordinamento, i Governi contraenti sono invitati a tenere conto delle linee guida stabilite in FAL. 5/circ.2.

Elenco delle norme o pratiche raccomandate non conformi alla legislazione italiana:
1.4 Norma. Nell'introdurre le tecnologie per l'interscambio di dati elettronici (EDI) in vista di facilitare le procedure di sdoganamento, i Governi contraenti dovranno incoraggiare le autorita' pubbliche e le altre parti interessate (armatori, spedizionieri, autorita' portuali, e/o agenti marittimi) a effettuare l'interscambio di dati in conformita' alle norme pertinenti delle Nazioni Unite, ivi comprese le Norme concernenti l'interseambio elettronico dei dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto (UN/EDIFACT).
La norma 1.4 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non e' possibile modificare la situazione fino all'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
1.5 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno tutti i documenti richiesti per le procedure di sdoganamento in forma cartacea, che siano prodotti mediante tecnologie di elaborazione dei dati su carta semplice, a condizione che siano leggibili, conformi all'impostazione dei documenti nella Convenzione FAL e che contengano le informazioni richieste.
La norma 1.5 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non e' possibile modificare la situazione fino all'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
1.6 Norma. Le autorita' pubbliche, nell'introdurre le tecnologie per l'interscambio elettronico di dati (EDI) per le procedure di sdoganamento, limiteranno le informazioni da richiedere agli armatori e alle altre parti interessate a quelle richieste dalla Convenzione FAL.
La norma 1.6 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non e' possibile modificare la situazione fino all'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
1.7 Pratica raccomandata. Nel programmare, introdurre o modificare le tecnologie per l'interscambio elettronico di dati (EDI) per le procedure di sdoganamento, le autorita' pubbliche dovrebbero:
(a) consentire a tutte le parti, sin dall'inizio, l'opportunita' di consultazioni;
(b) valutare le procedure esistenti e eliminare quelle che non sono necessarie;
(c) determinare le procedure che devono essere computerizzate;
(d) avvalersi delle raccomandazioni UN e delle relative norme ISO in tutta la misura possibile;
(e) adattare queste tecnologie per le applicazioni multi-modali; e
(f) fare i passi necessari per minimizzare il costo per l'applicazione di queste tecnologie per gli operatori e le altre parti private.
La pratica raccomandata 1.7 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non e' possibile modificare la situazione fino all'adattamento nella normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
1.8 Norma. Le autorita' pubbliche, nell'introdurre le tecnologie in materia d'interscambio elettronico di dati (EDI) per le procedure di sdoganamento, incoraggeranno il loro uso da parte degli operatori marittimi e delle altre parti interessate, ma non ridurranno i livelli di servizio disponibili per gli operatori che si avvalgono di tali tecnologie.
La norma 1.8 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non e' possibile modificare la situazione fino all'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.2.3 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno una dichiarazione datata e firmata dal comandante, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal comandante stesso, o autenticata in modo accettabile dall'autorita' pubblica interessata.
La norma 2.2.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto il «raccomandatario» non rientra tra le persone debitamente autorizzate a firmare la «dichiarazione generale». La situazione potra' essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.3.1 Pratica raccomandata. Nel manifesto di carico, le autorita' pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:
(a) all'arrivo:
nome e nazionalita' della nave;
nome del capitano;
porto di provenienza della nave;
porto ove viene redatta la dichiarazione;
identificazione del container, ove appropriato; marche e numeri; numero e tipo dei colli; quantita' e descrizione delle merci;
numeri dei documenti di trasporto per il carico da scaricare nel porto in questione;
porti nei quali il carico che resta a bordo sara' scaricato;
porti di origine di imbarco delle merci spedite con documenti di trasporto multi-modali o con polizza di carico;
(b) alla partenza:
nome e nazionalita' della nave;
nome del capitano;
porto di destinazione;
relativamente alle merci caricate nel porto in questione: identificazione dei container, ove appropriato; marche e numeri; numero e tipo dei colli; quantita' e descrizione delle merci;
numero dei documenti di trasporto per il carico imbarcato nel porto in questione.
Nota: Per descrivere adeguatamente il numero e il tipo dei colli nella dichiarazione del carico, gli armatori e le parti interessate dovrebbero assicurare che venga utilizzata l'unita' esterna d'imballaggio delle merci. Se le merci sono su palette, occorre dichiarare il numero ed il tipo di colli su palette. Se le merci su palette non sono imballate, dovrebbe essere indicata la quantita' e la descrizione delle merci su palette.
In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, la pratica raccomandata 2.3.1 non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto la dichiarazione di carico contiene ulteriori informazioni e non e' conforme al formulario FAL I.M.O. La situazione potra' essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.3.4 Norma. Le autorita' pubbliche dovrebbero accettare, in luogo del manifesto di carico, una copia del Manifesto della nave, purche' contenga almeno le informazioni richieste in conformita' alla pratica raccomandata 2.3.1 e alla norma 2.3.2 e sia firmata e autenticata e datata, in conformita' alla norma 2.3.3.
La norma 2.3.4 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto questa regolamentazione richiede informazioni supplementari e non ammette che la dichiarazione generale e la dichiarazione di carico siano considerate come norme. La situazione potra' essere ampiamente modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.3.4.1 Pratica raccomandata. In alternativa alla norma 2.3.4 le Autorita' pubbliche possono accettare una copia del documento di trasporto firmato o autenticato in conformita' alla norma 2.3.3, o una copia certificata conforme, se la natura e la quantita' del carico lo rendono possibile, e purche' ogni informazione in base alla procedura consigliata 2.3.1 e alla norma 2.3.2 che non appaiono in tali documenti sia fornita altrove e sia debitamente certificata.
In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, la pratica raccomandata 2.3.4.1 non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto l'Italia riconosce soltanto il Manifesto di carico nazionale. La situazione potra' essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.3.5 Norma. Le autorita' pubbliche dovrebbero permettere che i colli in possesso del capitano, non inclusi nel manifesto di carico, vengano omessi dalla dichiarazione di carico, purche' i particolari di tali colli siano forniti separatamente.
Nota: I dettagli dei colli non inclusi dovrebbero essere forniti su un modulo separato e dovrebbero comprendere le parti rilevanti dell'informazione solitamente indicata nella dichiarazione di carico. Potrebbe essere utilizzato il modulo I.M.O. per la dichiarazione di carico, con un titolo modificato, a esempio «Lista dei colli non inclusi».
In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, la norma 2.3.5 non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto l'Italia riconosce soltanto il manifesto di carico nazionale. La situazione potra' essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.5.1 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno una dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio datata e firmata dal capitano o da altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal capitano stesso, o autenticata in modo accettabile per l'autorita' pubblica interessata. Le autorita' pubbliche possono altresi' richiedere a ogni membro dell'equipaggio di apporre la propria firma o, nel caso in cui ne sia impedito, il suo segno sulla dichiarazione relativa ai propri effetti personali.
In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, ed in considerazione della non accettazione italiana del formulario FAL I.M.O. 2, la norma 2.5.1 non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto la dichiarazione degli effetti dell'equipaggio e' attualmente contenuta nel manifesto di carico italiano, che non e' conforme alla dichiarazione di carico e al formulario I.M.O. FAL 2. La situazione potra' essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.6.1 Norma. Nell'elenco dei membri dell'equipaggio le autorita' pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre le seguenti:
nome e nazionalita' della nave;
cognome;
nome o nomi;
nazionalita';
categoria o grado;
data e luogo di nascita;
natura e numero del documento di identita';
porto e data dell'arrivo;
provenienza.
La norma 2.6.1 non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto esistono problemi di allineamento alla stessa.
2.6.2 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno una lista dell'equipaggio datata e firmata dal capitano o da altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal capitano stesso, o autenticata in modo accettabile per l'autorita' pubblica interessata.
La norma 2.6.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto al momento e' accettata solo la lista dell'equipaggio firmata dal capitano. La situazione potra' essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.6.3 Norma. Le autorita' pubbliche non dovrebbero di regola esigere che la lista dell'equipaggio sia presentata a ogni approdo nei casi in cui una nave, che effettua un determinato itinerario, fa nuovamente scalo nello stesso porto almeno una volta in 14 giorni e quando non vi siano stati cambiamenti nell'equipaggio, nel qual caso la dichiarazione di «nessun cambiamento» sara' presentata in modo accettabile per le autorita' pubbliche interessate.
La norma 2.6.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto poiche' il capitano di ogni nave e' obbligato a fornire, all'arrivo in un porto italiano una lista dell'equipaggio ai servizi di controllo doganale competenti, non e' possibile allinearsi a questa norma.
2.6.4 Pratica raccomandata. In base alle circostanze menzionate nella norma 2.6.3, ma ove siano accaduti cambiamenti di poco conto nell'equipaggio, le autorita' pubbliche non dovrebbero di regola esigere che una nuova e completa lista dell'equipaggio sia sottoposta, ma dovrebbero accettare la lista esistente dell'equipaggio con i cambiamenti indicati.
In connessione con la norma 2.6.3, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, la pratica raccomandata 2.6.4 non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto dovendo essere presentata la lista completa dell'equipaggio in ogni porto, non e' possibile allinearsi a questa pratica raccomandata.
2.7.4 Pratica raccomandata. Una lista compilata dalle compagnie di navigazione per proprio uso dovrebbe essere accettata in luogo della lista dei passeggeri, purche' detta lista contenga almeno le informazioni richieste in base alla pratica raccomandata 2.7.3 e sia datata e firmata o autenticata in conformita' alla norma 2.7.5.
La pratica raccomandata 2.7.4 non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto non essendo possibile la presentazione di una lista prestabilita per l'armatore ma solo la lista ufficiale, non e' possibile allinearsi a questa pratica raccomandata.
2.7.5 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche accetteranno una lista dei passeggeri datata e firmata dal capitano, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal capitano stesso, o autenticata in modo accettabile per l'autorita' pubblica interessata.
La pratica raccomandata 2.7.5 non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto poiche' al momento non e' previsto un formulano italiano per la lista dei passeggeri sara' necessario attendere l'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.12.1 Norma. Alla partenza di una nave da un porto non dovrebbe essere richiesto un manifesto di carico per il carico che e' stato oggetto di una dichiarazione all'arrivo in quel porto e che e' rimasto a bordo.
La norma 2.12.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto quest'ultima richiede che tutte le merci costituenti un carico siano numerate nei documenti in uscita e che le merci straniere e le merci rimaste a bordo siano oggetto di una lista distinta da quella delle merci che sono state caricate o ricevute a seguito di trasbordo. Non e' dunque possibile allinearsi a questa normativa.
2.16 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno le informazioni trasmesse con qualsiasi mezzo leggibile e comprensibile, inclusi i documenti manoscritti, a inchiostro o matita indelebile, o prodotte mediante l'elaborazione informatica dei dati.
In connessione con le Norme 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e con la pratica raccomandata 1.7 per cui l'Italia ha notificato una riserva al Segretario generale dell'I.M.O., la norma 2.16 non e' accettabile ai sensi dell'attuale legislazione italiana. La situazione potra' essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
2.16.1 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno una firma, ove richiesta, manoscritta, facsimile, perforata, stampata, in simboli o apposta con qualsiasi altro mezzo meccanico o elettronico, purche' tale accettazione non sia incompatibile con le leggi nazionali. L'autentica delle informazioni presentate con mezzi non cartacei dovra' essere fatta in modo accettabile per l'autorita' pubblica interessata.
In connessione con le norme 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e con la pratica raccomandata 1.7 per cui l'Italia ha notificato una riserva al Segretario generale dell'I.M.O., la norma 2.16.1 non e' accettabile ai sensi dell'attuale legislazione italiana. La situazione potra' essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
3.9.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero, quando sia possibile, rinunciare alle formalita' relative al controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri in partenza, tenuto conto della possibile necessita' di imporre opportune misure di sicurezza.
La pratica raccomandata 3.9.1 non e' accettabile per la legislazione italiana per motivi di sicurezza nazionale.
3.14 Norma. Le Autorita' pubbliche dovranno procedere senza ingiustificati ritardi al controllo dei passeggeri e dell'equipaggio in vista della loro ammissione nel territorio dello Stato.
La norma 3.14 non e' accettabile per la legislazione italiana essendovi problemi di adeguamento, dato che i controlli sulla ammissibilita' di una persona sono effettuati sulla piattaforma, di preferenza all'interno del terminale passeggeri, e non a bordo della nave.
3.15 Norma. Le Autorita' pubbliche si asterranno dall'infliggere sanzioni agli armatori nei casi in cui ritengano insufficienti i documenti che un passeggero presenta al controllo o quando un passeggero non puo' venire ammesso, per tale motivo, sul territorio dello Stato.
La norma 3.15 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto e' vietato per una compagnia di trasporto ovvero per un armatore, trasportatore o agente marittimo, avere a bordo uno straniero non munito di passaporto o visto valido, nel caso in cui il visto sia richiesto, come anche ogni persona perseguitata dalle autorita' frontaliere di un altro Stato o che viaggi come clandestino.
3.21 Norma. Per le navi da crociera la dichiarazione generale, la lista dei passeggeri e la lista dell'equipaggio saranno richieste solamente nel primo porto di arrivo e nel porto finale di partenza in un Paese, a condizione che non vi siano stati cambiamenti nelle circostanze del viaggio.
La norma 3.21 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto in Italia la lista dell'equipaggio e la dichiarazione generale devono essere presentate in ogni porto.
3.27 Norma. Se una nave da crociera fa scalo successivamente in piu' di un porto in uno stesso Paese, i passeggeri saranno in generale esaminati dalle autorita' pubbliche solamente nel primo porto di arrivo e nel porto di partenza finale.
La norma 3.27 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto i passeggeri sono sottoposti a controlli di polizia in ogni scalo per prevenire il contrabbando.
3.36 Norma. Un passeggero in transito che rimane a bordo della nave sulla quale e' arrivato e che riparte con la stessa, non sara' di regola assoggettato a controlli di routine da parte delle autorita' pubbliche, tranne che per scopi di sicurezza.
La norma 3.36 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto tutti i passeggeri in transito che lasciano la nave anche temporaneamente sono soggetti alla stessa regolamentazione in materia di polizia riservata ai passeggeri che entrano o escono dal Paese.
3.45 Norma. I membri dell'equipaggio non sono tenuti ad avere un visto per il congedo a terra.
La norma 3.45 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto i membri dell'equipaggio devono essere muniti di un visto valido secondo quanto stabilito negli accordi bilaterali con i diversi Stati.
3.47 Norma. I membri dell'equipaggio non sono tenuti ad avere un permesso speciale, ad esempio un lasciapassare per il permesso a terra, ai fini del congedo a terra.
La norma 3.47 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto alcune convenzioni consolari possono richiedere, sulla base della reciprocita', la apposizione di un visto sui passaporti dei marinai, sui certificati di navigazione o su documenti analoghi.
3.49 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero fornire un sistema di controllo preliminare all'arrivo per consentire all'equipaggio delle navi che fanno regolarmente scalo nei loro porti di ottenere in anticipo l'approvazione per un congedo temporaneo a terra. Se la nave non ha precedenti negativi d'immigrazione ed e' localmente rappresentata da un armatore o da un agente fidato dell'armatore, le autorita' pubbliche dovrebbero di regola, se ritengono soddisfacente l'esame di tutti i dettagli preliminari all'arrivo che esse possano richiedere, autorizzare la nave a dirigersi direttamente alla sua banchina senza dover assoggettarsi a ulteriori formalita' immigratorie di routine, salvo se diversamente richiesto dalle autorita' pubbliche.
La pratica raccomandata 3.49 non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto non e' sufficiente il controllo cartaceo sui documenti inviati preliminarmente ma e' necessaria una verifica successiva dei dati e della corrispondenza della persona.
4.8 Norma. Le autorita' pubbliche richiederanno immediatamente a tutti gli armatori che utilizzano navi autorizzate a battere la loro bandiera di offrire ai capitani di nave istruzione di non modificare la rotta prevista per tentare di sbarcare un passeggero clandestino scoperto a bordo della nave dopo che quest'ultima ha lasciato le acque territoriali del Paese di imbarco del passeggero clandestino, a meno che:
le autorita' pubbliche dello Stato del porto verso il quale la nave e' dirottata abbiano autorizzato lo sbarco del passeggero clandestino;
sia stato organizzato il rimpatrio verso un altro Paese, siano stati adottati i documenti richiesti e sia stata presentata la dichiarazione di sbarco, ovvero
cio' sia giustificato da eccezionali considerazioni di sicurezza, salute o umanita'.
La norma 4.8 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.9.1 Norma. Le autorita' pubbliche del Paese in cui si trova il primo porto di scalo previsto successivo al ritrovamento di un passeggero clandestino decideranno se, in conformita' alla normativa nazionale, tale passeggero possa essere ammesso nel loro Stato.
La norma 4.9.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.9.2 Norma. Le autorita' pubbliche del Paese in cui si trova il primo porto di scalo previsto successivo al ritrovamento di un passeggero clandestino autorizzeranno il suo sbarco nel caso in cui egli sia in possesso di documenti di viaggio in corso di validita' per il suo ritorno e se le autorita' pubbliche si sono assicurate che sono gia' state o saranno adottate entro il piu' breve termine possibile le disposizioni per il rimpatrio, sempre che tutte le condizioni richieste per il transito siano soddisfatte.
La norma 4.9.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.9.3 Norma. Se del caso ed in conformita' alla legislazione nazionale, le autorita' pubbliche del Paese in cui si trova il primo porto di scalo previsto dopo il ritrovamento di un passeggero clandestino autorizzeranno lo sbarco del clandestino dopo essersi assicurate che esse o l'armatore saranno in grado di ottenere documenti di viaggio validi, prendere disposizioni per il rimpatrio del passeggero clandestino entro il piu' breve tempo possibile e realizzare tutte le condizioni richieste per il suo transito. In aggiunta, le Autorita' pubbliche considereranno favorevolmente lo sbarco del passeggero clandestino laddove non sia praticabile prenderlo a bordo della nave in arrivo o laddove esistano altri fattori che impediscano la sua presa a bordo. Tali fattori possono includere ma non si limitano alle situazioni seguenti:
un caso non e' ancora risolto al momento in cui la nave sta salpando;
la presenza a bordo di un passeggero clandestino rischia di compromettere la sicurezza operativa della nave, la salute dell'equipaggio o quella del passeggero clandestino.
La norma 4.9.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.10.1 Norma. Se lo sbarco di un passeggero clandestino non ha potuto avere luogo nel primo porto di scalo previsto dopo il ritrovamento del passeggero clandestino, le autorita' pubbliche dei porti di scalo successivi considereranno il suo sbarco secondo le norme 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3.
La norma 4.10.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.11.1 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno, in conformita' al diritto internazionale, il ritorno di passeggeri clandestini che dispongano a pieno titolo dello stato di cittadino ovvero accetteranno il ritorno di passeggeri clandestini che, sulla base della loro legislazione nazionale, hanno il diritto di stabilirsi in questo Stato.
La norma 4.11.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.11.2 Norma. Le autorita' pubbliche faciliteranno, se possibile, l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' dei passeggeri clandestini che asseriscano di essere cittadini o di avere il diritto di stabilimento nel loro Stato.
La norma 4.11.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.14.1 Pratica raccomandata. Qualora un passeggero clandestino sia in possesso di documenti inadeguati, le autorita' pubbliche consegneranno, se possibile e nella misura in cui cio' sia compatibile con la legislazione nazionale e la sicurezza, una lettera esplicativa allegando una fotografia del passeggero clandestino oltre a tutte le altre pertinenti informazioni. Tale lettera che autorizza il ritorno del passeggero clandestino nel suo Paese di origine ovvero nel luogo in cui ha cominciato il suo viaggio, a seconda dei casi, con qualunque mezzo di trasporto, dovra', specificando tutte le condizioni richieste dalle autorita' pubbliche, essere consegnata all'incaricato del rinvio del passeggero clandestino. Fornira' le informazioni richieste dai servizi competenti dei luoghi di transito e/o di sbarco.
La pratica raccomandata 4.14.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.14.2 Pratica raccomandata. Le Autorita' pubbliche dello Stato di sbarco del passeggero clandestino contatteranno le competenti autorita' ai punti di transito nel corso del ritorno del passeggero al fine di informarle circa la situazione di quest'ultimo. Inoltre le Autorita' pubbliche dei Paesi attraversati nel corso del ritorno autorizzeranno i passeggeri clandestini che viaggiano secondo le istruzioni o gli ordini di rinvio dati dalle Autorita' pubbliche del Paese del porto di sbarco a transitare attraverso i loro porti ed aeroporti, salvo che i visti normalmente richiesti siano gia' stati accordati e tenuto conto delle esigenze di sicurezza nazionale.
La pratica raccomandata 4.14.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.15.2 Pratica raccomandata. Il periodo durante il quale gli armatori sono ritenuti responsabili della presa a carico delle spese di soggiorno di un passeggero clandestino fatto sbarcare dalle Autorita' pubbliche dovrebbe essere ridotto al minimo.
La pratica raccomandata 4.15.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
4.15.3 Norma. Le Autorita' pubbliche, in conformita' alla normativa nazionale, considereranno l'opportunita' di attenuare le sanzioni imposte alle navi qualora il capitano della nave abbia dovutamente dichiarato la presenza di un passeggero clandestino alle Autorita' competenti del porto di arrivo e qualora abbia provato che erano state adottate tutte le ragionevoli misure preventive volte ad impedire ai passeggeri clandestini di accedere alla nave.
La norma 4.15.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
5.9 Pratica raccomandata. Le Autorita' pubbliche dovrebbero elaborare procedure per utilizzare informazioni preliminari all'arrivo in vista di facilitare il processo della dichiarazione doganale e consentire lo sdoganamento prima dell'arrivo del carico.
La pratica raccomandata 5.9 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con il Codice comunitario che prevede che lo sdoganamento delle merci possa avere luogo solo dopo l'arrivo a destinazione delle merci stesse.
5.10 Pratica raccomandata. Le Autorita' pubbliche dovrebbero elaborare procedure per lo sdoganamento dei carichi basati sulle disposizioni rilevanti e le relative direttive della Convenzione Internazionale sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali - Convenzione di Kyoto.
La pratica raccomandata 5.10 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con il principio di trasparenza e certezza delle norme, poiche' essa contiene un generico riferimento ad una convenzione internazionale.
 
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