Gazzetta n. 107 del 8 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 febbraio 2004
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2003-2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri esterni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 14, recante criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2003-2004;
Decreta:
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, e' disciplinato, per l'anno scolastico 2003-2004, come segue.

Art. 1.
Candidati esterni
1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facolta' di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica. Ai predetti candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M. 22 novembre 2000, n. 261.
 
Art. 2. Validita' e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di
ordinamento e di struttura
1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico e' comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
3. Con il decreto, che ha individuato la materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto, che ha determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite dai relativi decreti autorizzativi.
 
Art. 3.
Sperimentazioni di solo ordinamento
1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che, relativamente alla seconda prova scritta, sono indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3 e che, per le restanti prove scritte e il colloquio, sono quelle individuate quali oggetto d'esame dai Consigli di classe, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 e dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4 e sui relativi programmi di insegnamento.
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.
 
Art. 4.
Documento del Consiglio di classe
Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonche' alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
 
Art. 5.
Aree disciplinari
Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 per i corsi ordinari, i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.
 
Art. 6.
Adempimenti preliminari delle commissioni
1.Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le commissioni si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.
 
Art. 7.
Prove d'esame
1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata puo' essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Per l'anno scolastico 2003-2004, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda, nel decreto autorizzativo, verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2003-2004, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima.
3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252, comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 citato nelle premesse. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame. L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.
4. Per l'anno scolastico 2003-2004, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.
 
Art. 8.
R i n v i o
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 9 febbraio 2004
Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 306
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone