Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 aprile 2004
Riconoscimento al sig. Menajovsky Carlos Augusto di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Menajovsky Carlos Augusto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 30 marzo 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero civil», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros civiles» della provincia di Cordoba nell'ottobre 1984 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Considerato altresi' che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero civil» presso l'«Universidad nacional» di Cordoba nel settembre 1984, reso equipollente in Spagna;
Considerato inoltre che ha maturato ampia esperienza professionale;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;
Preso atto del parere espresso dal Consiglio nazionale degli ingegneri, con la nota scritta del 23 febbraio 2004;
Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore civile e ambientale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Menajovsky Carlos Augusto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 30 marzo 1959, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia:
1) urbanistica.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del candidato.
c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 
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