Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 aprile 2004
Non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Viste le ordinanze ministeriali del 21 marzo 1990, 6 febbraio 1991, 8 marzo 1992, 23 marzo 1993 con le quali sono stati sospesi la vendita e l'impiego di tutti i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, nel quadro delle iniziative intraprese per il risanamento delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 1994, concernente la sospensione per due anni dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina;
Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1996 che ha prorogato il periodo di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, fino alla decisione della Commissione europea relativa alla sostanza attiva in questione;
Vista la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;
Ritenuto di dover attuare la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 che prevede la non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e la revoca dei prodotti fitosanitari tuttora sospesi per effetto del citato decreto ministeriale del 16 maggio 1996;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva atrazina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva atrazina, elencati nell'allegato I al presente decreto, sospese per effetto del decreto ministeriale del 16 maggio 1996, sono revocate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La stessa decorrenza, cosi come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato II, per i quali le autorizzazioni all'immissione in commercio sono state gia' revocate con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2003. Tale decreto ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.
 
Art. 3.
1. Per i prodotti fitosanitari riportati rispettivamente negli allegati I e II non e' prevista la concessione di un periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte, dal momento che le autorizzazioni all'immissione in commercio di tali prodotti sono state sospese in attuazione del decreto ministeriale del 16 maggio 1996 e quindi, non sono presenti sul mercato scorte dei prodotti in questione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato I: prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto:
Nome Numero di Data di prodotto registrazione registrazione Impresa
- - - - DITRAN 5306 16 marzo 1983 Sepran S.a.s. ALASIP COMBI 5455 14 settembre 1983 Sipcam S.p.a.
 
Allegato II: prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state gia' revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

Nome Numero di Data di prodotto registrazione registrazione Impresa
- - - - DISERBANE E 1547 25 giugno 1974 Chimiberg S.r.l. MAIZOR SC 7416 25 febbraio 1988 Dow Agrosciences
B.V. MAIZOR PB 7419 25 febbraio 1988 Dow Agrosciences
B.V. LASSO GD MICROTECH 7869 21 settembre 1989 Monsanto Agri-
coltura Italia
S.p.a.
 
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