Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 marzo 2004
Non inclusione della sostanza attiva cinosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, e adeguamento degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Vista la decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, in particolare l'art. 1 che stabilisce l'elenco delle sostanze attive, tra cui il cinosulfuron, che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'allegato II della decisione in questione, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;
Considerato che la citata decisione 2004/129/CE della Commissione consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di cinosulfuron per il controllo di infestanti su riso (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;
Considerato che la decisione sopra citata consente di mantenere alla produzione ed al commercio sino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su riso (usi essenziali);
Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su riso (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli gia' autorizzati;
Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e' fissato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 3, terzo paragrafo, della decisione 2004/129/CE della Commissione;
Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE della Commissione;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva cinosulfuron non e' inclusa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cinosulfuron riportati in allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su riso (usi essenziali) e in conformita' alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.
 
Art. 3.
1. L'immissione sul mercato delle scorte dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, presenti nei magazzini dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, produttori o importatori, e' consentita fino al 30 giugno 2004.
2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze gia' presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cinosulfuron, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentita fino al 31 dicembre 2004.
3. E' fissato al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 4.
1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.
Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato PRODOTTI A BASE DI CINOSULFURON LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU RISO (USI
ESSENZIALI)
Prodotto Usi essenziali fitosanitario N. reg. Data reg. Impresa autorizzati
- - - - - Setoff 08026 16/03/92 Sygenta Crop riso
Protection
S.p.a.

----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 21 della G.U. <----
 
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