Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 dicembre 2003
Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione, prevista dall'art. 197, lettera c), del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;
Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione e' stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale e' stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attivita' programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 luglio 2003, la quale prevede, tra l'altro, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarra' della consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale ai fini della valutazione delle richieste di contributo per le attivita' di ricerca a valere sul Fondo speciale infortuni, di cui all'art. 197 sopracitato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 novembre 2003, n. 93692, con il quale e' stata disposta, sul capitolo 1277 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori), l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di Euro 1.410.654,00 per l'esercizio finanziario 2003;
Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2004, alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato;
Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di recente diffusione sia ad attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'esercizio finanziario 2004, i contributi all'art. 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:
a) analisi del fenomeno ed elaborazione di modelli prevenzionistici degli infortuni nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture;
b) analisi dei rischi nelle attivita' di lavoro in ambito aeroportuale ed aeronautico;
c) modelli formativi per la promozione della cultura della salute e sicurezza nelle scuole dell'obbligo;
d) linee guida per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori contro le cadute dall'alto;
e) analisi dei rischi infortunistici e di malattie professionali nel settore della produzione e della trasformazione dei prodotti agroalimentari;
f) linee guida per la prevenzione dei rischi nel lavoro in ambiente domestico; telelavoro e lavoro a progetto;
g) prevenzione dei rischi nelle attivita' dei lavoratori sportivi professionisti;
h) studi epidemiologici e statistici relativi alle incidenze del fattore anagrafico sul fenomeno infortunistico;
i) linee guida e buone prassi per la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali nelle piccole e medie imprese metalmeccaniche.
2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.
 
Art. 2.
1. Per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 del presente decreto e' stabilito lo stanziamento di Euro 1.410.600,00.
 
Art. 3.
1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovra' essere spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.
3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (Allegato a) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo «www.welfare.gov.it», dovranno essere indicati i seguenti elementi:
a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della Societa', Ente o persona richiedente;
b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della Societa', Ente o persona richiedente;
c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista, la quale non potra' essere superiore a ventiquattro mesi;
d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;
e) indicazione della tematica oggetto dello studio o ricerca proposta;
f) costo totale preventivato e contributo richiesto;
g) numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla Societa', Ente o persona richiedente;
h) numero del conto di Tesoreria unica - presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato (obbligatorio per gli Enti possessori).
4. La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o Societa' richiedente.
5. Dovra' inoltre essere allegata, in cinque copie (di cui quattro su supporto informatico), la seguente documentazione:
a) un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;
b) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;
c) il curriculum di eventuali collaboratori o consulenti;
d) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;
e) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della Societa' o Ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attivita' di studio o ricerca;
f) l'indicazione delle precedenti esperienze della Societa' o Ente proponente nel settore oggetto della ricerca;
g) un dettagliato preventivo di spesa.
6. Il preventivo di spesa dovra' essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:
a) le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;
b) dovra' essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;
c) e' possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta - delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potra' essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;
d) e' possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto.
7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;
b) spese di rappresentanza;
c) spese per l'effettuazione di convegni e seminari;
d) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attivita' di studio o ricerca.
 
Art. 4.
1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sara' effettuata dal «Comitato per l'esame e la valutazione delle richieste di contributo per le attivita' di ricerca a valere sul Fondo speciale infortuni» istituito presso l'Istituto italiano di medicina sociale».
2. Il Comitato valutera' preventivamente ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di studio e ricerca presentati, la congruita' della spesa preventivata in relazione all'attivita' proposta e agli obiettivi prefissati, nonche' la congruita' dei tempi di realizzazione.
3. Il Comitato valutera' i progetti di studi e ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:
a) originalita' tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
b) validita' degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non supenore a punti 10;
c) validita' della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
d) precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati della ricerca; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 5.
 
Art. 5.
1. La votazione complessiva sara' determinata - accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 4, comma 2 - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione.
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formera' la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo «www.welfare.gov.it».
3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2004 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.
 
Art. 6.
1. I contributi saranno erogati in due quote sulla base della seguente procedura:
a) la prima quota - pari al 40% - sara' erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione;
b) la seconda quota - pari al 60% - sara' erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita' - da parte degli Uffici centrali o periferici di questo Ministero - della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facolta' di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di ricerca approvato.
3. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 7.
1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.
2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.
 
Art. 8.
1. L'onere di Euro 1.410.600,00 derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 1277 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2003.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2003
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2004 Ufficio di controllo preventivo sui servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 278
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 19 - 20 <----
 
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