Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 12 maggio 2004, n. 12
PAC Seminativi - Raccolto 2004 - Modifiche alla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale del
Corpo forestale dello Stato
Al Corpo forestale dello Stato della
Regione Siciliana
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati prov. autonome Trento
e Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA -
Organismo pagatore Lombardia
All'Ente Nazionale Risi
Alle organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura
- C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I.
- Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti
Alle Unioni Nazionali delle
organizzazioni di produttori
ortofrutticoli
Vista la Circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004 - PAC Seminativi - Raccolto 2004 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici - in particolare i capitoli 6, paragrafo 6.1. e 15;
Considerata la nota AGEA n. ACIU.2004.179 del 16 aprile 2004 con la quale e' stata richiesta la proroga al 15 maggio 2004 della data di presentazione della domanda relativa ai regimi di pagamenti diretti;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 aprile 2003, recante modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
La circolare n. 8 del 22 aprile 2004 e' modificata come segue:
il capitolo 6, paragrafo 6.1 e' modificato con il testo seguente: 6. Modalita' di presentazione delle domande 6.1. Termini di presentazione
Possono essere presentate all'AG.E.A. le domande di pagamento per superfici relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, regioni in cui operano organismi pagatori regioni (O.P.R.). Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 in un O.P.R. diverso rispetto a quello dalla sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso O.P.R. dove e' stata presentata nel 2003.
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare.
La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in via Palestro, 81, 00185 Roma, entro le ore 17 nei termini e nelle modalita' sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
AGEA
Domanda PAC seminativi 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA
I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP COMUNE (PROV)
Domanda PAC seminativi 2004
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.
In particolare, per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di organismo pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).
I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
Secondo quanto stabilito dal decreto MiPAF del 23 aprile 2004 «Modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori», le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2004 sono:
a) domande iniziali: 15 maggio 2004;
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2004;
c) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001, riferite alle colture del mais dolce e della canapa: 15 giugno 2004.
Le domande iniziali di cui al punto a) possono essere presentate entro lunedi' 17 maggio 2004, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel decreto MiPAF del 23 aprile 2004, cade in giorno prefestivo.
Per le domande iniziali di cui al punto a), e' consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione e' fissato al 9 giugno 2004. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2004 sono irricevibili.
Le domande di modifica di cui al punto b) pervenute oltre il termine del 31 maggio 2004 sono irricevibili.
La data limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2004.
Le domande di modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15 giugno 2004 sono irricevibili.
La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a piu' aziende.
Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere.
Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 «La domanda di aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorita' competente abbia gia' informato l'imprenditore circa le irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'.».
Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, l'AG.E.A. predisporra' un provvedimento.
Il capitolo 7, paragrafo 7.4.1., quarto capoverso e' modificato con il testo seguente: 7.4.4. Riordino fondiario - Caso particolare 1
Qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora in atti definitivi presso gli Uffici del territorio, il produttore dovra' indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino. La numerazione provvisoria e' desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovra' essere parte integrante del «fascicolo del produttore» secondo le modalita' previste e riportate nell'apposito capitolo.
Al fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovra' riportare il valore «1» nel campo previsto per i casi particolari. Nel campo «foglio» sul modello di domanda dovra' altresi' essere riportato il numero del foglio o, ove non previsto, il numero del comprensorio di riordino riportato nell'attestazione di proprieta' assegnata dall'ente; nel campo «particella» dovra' essere indicato il numero provvisorio di mappale (maglia o altro riferimento di dettaglio eventualmente descritto nella certificazione rilasciata dall'ente).
Qualora invece risulti dalla certificazione catastale (visura) che gli identificativi sono stati gia' validati in atti al catasto censuario, non dovra' essere indicato il suddetto «caso particolare». In questo caso le particelle vengono sottoposte ai controlli amministrativi che utilizzano il catasto censuario.
In merito alla ammissibilita' delle superfici ricadenti in zone interessate da «riordino fondiario», l'AGEA effettua preliminarmente un controllo di coerenza tra le superfici dichiarate e le aree individuate come effettivamente interessate da riordino fondiario. Al di fuori di tali riferimenti territoriali, l'AGEA provvede d'ufficio a rimuovere l'indicazione del caso particolare dalle particelle ritenute non compatibili con le suddette aree. Di seguito si riportano in dettaglio i soli Comuni interessati parzialmente o totalmente da operazioni di riordino per i quali e' consentito l'utilizzo del caso particolare «1»:
Provincia di Udine - Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento:

=====================================================================
istat prov | istat comune | Descrizione Comune =====================================================================
030 | 009 | Basiliano
030 | 031 | Coseano
030 | 032 | Dignano
030 | 039 | Flaibano
030 | 048 | Lestizza
030 | 058 | Mereto di Tomba
030 | 060 | Moimacco
030 | 062 | Mortegliano
030 | 074 | Pavia di Udine
030 | 079 | Pozzuolo del Friuli
030 | 083 | Premariacco
030 | 091 | Remanzacco
030 | 109 | Sedegliano

Provincia di Pordenone - Consorzio di Bonifica Cellina - Medusa:

=====================================================================
istat prov | istat comune | Descrizione Comune =====================================================================
093 | 027 | Montereale Valcellina
093 | 040 | San Quirino

Provincia di Oristano - Consorzio di Bonifica dell'Oristanese:

=====================================================================
istat prov | istat comune | Descrizione Comune =====================================================================
095 | 006 | Arborea
095 | 025 | Marrubiu
095 | 026 | Masullas
095 | 029 | Mogoro
095 | 050 | San Vero Milis
095 | 065 | Terralba
095 | 069 | Uras

Nell'ambito delle aree geografiche riconosciute l'AGEA, utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle attivita' di bonifica, effettua una serie di controlli amministrativi, tra i quali la titolarita' dell'appezzamento (calcolo dei superi).
Per particelle, individuate con numeri e mappe provvisori, e' necessario acquisire nel fascicolo aziendale la documentazione rilasciata dall'ente preposto al riordino (consorzi di bonifica) che individua la proprieta' assegnata al produttore.
La certificazione rilasciata dall'ente dovra' riportare le seguenti informazioni:
lista delle particelle (maglia, n. riordino, foglio, o altro riferimento utilizzato dall'ente) assegnate al produttore interessate da riordino - planimetria o estratto di mappa con l'indicazione delle particelle interessate da riordino.
Inoltre per le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario della provincia di Udine, e' possibile al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:
1) elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai futuri identificativi che saranno acquisiti dal catasto, con indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;
2) copia pagina del registro del consorzio relativa ad ogni singolo produttore che riporta i dati identificativi dell'intestatario della particella;
3) tabella di decodifica del numero di riordino.
Il capitolo 7, paragrafo 7.4.9 e' stato modificato nel seguente modo: 7.4.9. Particelle appartenenti ai territori con catasto ex austroungarico - Caso particolare 6
Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la disposizione commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:
codice istat provincia/comune;
codice dell'eventuale sezione censuaria;
in luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il «foglio logico»;
numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore);
subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero.
Nel caso di particelle per le quali si dispone dell'estratto del foglio di possesso non aggiornato, e' possibile al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:
1. estratto/stralcio planimetrico del foglio di possesso abbinato alla visura tavolare;
2. autocertificazione del produttore che confermi l'attualita' della intestazione della visura tavolare.
Il capitolo 7, paragrafo 7.4.14. e' stato modificato nel seguente modo: 7.4.14. Superi
La superficie richiesta a premio (superficie utilizzata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita «in supero» quando la somma delle superfici richieste a premio supera la superficie catastale di oltre un'ara.
Nel caso di particelle dichiarate su territori coperti dal catasto austroungarico, il calcolo dell'anomalia prevede che il confronto si estenda ai valori presenti nel subalterno.
La normativa vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra le sementi certificate (cod. ut. 57) e foraggiere (cod. utilizzo 13), ovvero tra le sementi certificate (cod. ut. 57) ed i foraggi essiccati (cod. utilizzo 15) (nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).
Per sanare tale irregolarita' e' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, e' assoggettata all'applicazione delle penalita' previste dalla normativa comunitaria.
Nel caso in cui una stessa superficie sia dichiarata da piu' produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del supero e' devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, nessun onere puo' essere posto in capo all'AG.E.A.
Per le particelle catastali, interessate da tale irregolarita', condotte in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprieta' certificate da autocertificazioni o contratti unilaterali del conduttore, alla documentazione giustificativa della conduzione prevista nel fascicolo dell'azienda (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo del produttore) e' necessario integrare una dichiarazione di assenso del proprietario. Tale documento, accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in fronte/retro del proprietario, deve contenere la seguente dichiarazione:
Il/la sottoscritto/a ..................................... in qualita' di proprietario dei terreni delle particelle sotto indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che i terreni delle particelle sotto indicate, per la relativa superficie utilizzata, sono stati da lui stesso dati in concessione al sig. ...................................... ai fini della presentazione della domanda di pagamento per superfici raccolto ......................................:

----------------------------------------------------------------- Prov. Comune sez. Foglio Particella Sub Sup. Cat. (ha) Superficie
Utilizzata ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Firma Fatto a data

Il capitolo 11 e' modificato con il testo seguente: 11. Frutta a guscio
L'art. 83 del reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:
mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
carrube di cui al codice NC 1212 10 10.
Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio e' differenziato in funzione della tipologia di prodotto.
Ai sensi dell'art. 11 del decreto MiPAF del 18 febbraio 2004 «In applicazione dell'art. 87 del Reg. CE 1782/2003 e dell'art. 20 del Reg. CE 2237/2003, gli eventuali fondi resi disponibili dalla legge 183/87, sono ripartiti in base agli ettari ammissibili all'aiuto comunitario».
L'aiuto e' corrisposto nel limite della SMG nazionale.
Se la superficie coltivata a frutta a guscio nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sara' effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, e' stata applicata una «compensazione» tra le superfici a nocciole e ad altra frutta a guscio, attraverso il passaggio di quote di superficie «disponibile» da parte delle superfici che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle superfici che lo hanno superato. Tale «compensazione» verra' applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna tipologia di prodotto (art. 85, Reg. (CE) n. 1782/2003).
L'art. 19, paragrafo 3 del Reg. 2237/2003 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto e' fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densita) non puo' essere inferiore a:
125 per le nocciole;
50 per le mandorle;
50 per le noci comuni;
50 per i pistacchi;
30 per le carrube.
Il comma 2 dell'art. 19 del Reg. CE 2237/2003 stabilisce che «sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio». La superficie minima e la densita' suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilita' dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilita' la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarieta' delle colture.
A tal fine occorre ricordare che (vedi reg. (CE) 2237/2003 cap. 5, art. 19) per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio che non e' attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuita' geografica. I frutteti si classificano in specializzati e consociati:
frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:
impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;
impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;
frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o piu' specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio fino ad un massimo del 10% del numero totale di piante. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:
impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;
impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;
impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;
impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.
Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture. Se le piante, pur rispettando la densita' minima, sono disposte lungo il perimetro di un appezzamento la superficie non e' ammissibile all'aiuto in quanto la disposizione delle piante non risponde ai criteri del paragrafo 1, art. 19 del Reg. CE 2237/2003.
Per gli impianti consociati, con presenza di piu' specie di frutta a guscio, occorrera' individuare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (specie predominante) e si applicheranno le condizioni di ammissibilita' proprie del tipo di frutta a guscio predominante. La densita' viene calcolata sommando il numero di alberi della specie predominante alle altre piante appartenenti alle diverse specie di frutta a guscio ammissibili all'aiuto. Ad esempio per un ettaro catastale con 90 piante di nocciolo e 36 di mandorle consociate la coltura predominante e' il nocciolo perche' presenta il maggior numero di alberi.
E' ammissibile a premio sia la superficie investita a nocciolo, sia a mandorlo per un totale complessivo di un ettaro e 126 piante, in quanto viene rispettata la densita' minima dell'utilizzo predominate (125 piante/ha).
Qualora, nel caso di frutteto consociato, il numero complessivo di piante non raggiunga la densita' minima per ettaro della prevista dal Reg. CE 2237/2003 la superficie non e' ammessa all'aiuto.
Se in un frutteto consociato il numero di piante e' lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente, il produttore puo' indifferentemente scegliere la coltura predominante purche' la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densita' minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta.
In deroga all'art. 19, comma 2 del Reg. CE 2237/2003 che prevede «la presenza di alberi diversi di frutta a guscio purche' il loro numero non superi il 10% del numero di alberi fissato al paragrafo 3» (densita' minime) e' autorizzata la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purche' il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. E', inoltre, autorizzata la presenza di alberi di castagno purche' sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro (vedi di sopra).
Tenuto conto che la consociazione tra il mandorlo e l'olivo in alcuni areali e' da sempre praticata per la peculiarita' delle due specie di adattarsi a caratteristiche pedoclimatiche, morfologiche e idrologiche simili - nei soli mandorleti consociati con olivo a sesto regolare e' ammessa la dichiarazione della superficie coltivata a mandorlo scorporando dalla superficie totale del frutteto (mandorlo e olivo) la superficie coltivata ad olivo. Ad esempio per un ettaro di frutteto consociato mandorlo-olivo a sesto regolare con 100 piante di mandorlo e 100 piante di olivo, la superficie ammissibile a premio dovra' essere ragguagliata nel modo seguente: [1ha/(100+100) x 100 = ha 0,50]; il numero di piante da indicare nella domanda e': 100 mandorli nella casella «frutta a guscio» e 100 olivi nella casella «altre piante». Il tipo d'impianto da indicare nella domanda e' il seguente: «codice 7 - impianto specializzato a mandorlo consociato con olivo, a sesto regolare».
Impianti di mandorleti consociati con olivo non a sesto regolare non sono ammissibili se non per la deroga prevista fino ad un massimo del 10% di piante diverse da quelle della frutta a guscio e castagno.
Il quadro E1 presente nella domanda di pagamento per superfici deve essere utilizzato esclusivamente per riportare tutte le particelle aziendali da dichiarare ai fini del pagamento per superficie per la frutta a guscio (tipo di utilizzo da 71 a 75).
Tipo di utilizzo = 71 - nocciole.
Tipo di utilizzo = 72 - mandorle.
Tipo di utilizzo = 73 - noci comuni.
Tipo di utilizzo = 74 - pistacchi.
Tipo di utilizzo = 75 - carrube.
Il produttore dovra' pertanto compilare ciascun quadro E1 indicando le superfici coltivate ad un unico «tipo di utilizzo» (71, 72, 73, 74, 75), riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla tabella 1 delle note esplicative della domanda di pagamento per superfici 2004.
Nell'ambito di uno stesso utilizzo, il produttore dovra' dichiarare piu' «occorrenze» (righe dichiarative) nel caso in cui:
il frutteto si estenda su piu' particelle catastali;
il frutteto si estenda su un'unica particella catastale ma non sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto di impianto;
il frutteto si estenda su un'unica particella catastale, sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto, ma sia costituito da piu' corpi.
Per ciascuna riga di dichiarazione (cfr. note esplicative della domanda di pagamento per superfici 2004 Quadro E1) deve essere rispettato il requisito della densita' minima per ettaro previsto dall'art. 19 del reg. CE 2237/2003.
Dovranno essere, inoltre, indicati:
il tipo di impianto; indicare la tipologia dell'impianto utilizzando la seguente decodifica:
1. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;
2. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;
3. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;
4. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;
5. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;
6. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare;
7. impianto specializzato a mandorlo consociato con olivo, a sesto regolare.
N.B.= In caso di impianti consociati:
| | con specie di frutta a guscio o castagno (tipo 3 o 4) e con
| | specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno (tipo 5 o 6), e' necessario indicare come tipologia di impianto il codice 5 o 6.
il sesto di impianto: in presenza di sesti regolari, dovra' essere riportata la distanza, espressa in centimetri, intercorrente tra piante consecutive sulla fila e tra le file delle piante; nel caso di impianti consociati, la distanza da considerare e' quella tra le piante consecutive senza tener conto della specie.
Esempio: impianto consociato a sesto regolare con specie diverse di frutta a guscio oppure tra frutta a guscio e castagno (ad esempio: noce e nocciolo oppure noce e castagno):

----> Vedere immagine di pag. 28 <----

Anno di impianto: si intende l'anno di impianto della coltura predominante. In caso di anni di impianto diversi dovra' essere indicato l'anno di impianto relativo al maggior numero di piante (della stessa specie).
Numero piante: indicare il numero delle piante presenti sulla particella nella maniera seguente:
frutta a guscio: indicare il numero totale degli alberi produttivi di frutta a guscio ammissibili (specie predominante e non); si ricorda che sono ritenute ammissibili le piante che producono frutta a guscio e che sono coltivate nel rispetto del principio dell'ordinarieta' delle colture;
castagno: indicare il numero di piante di castagno;
altre piante: indicare il numero di piante diverse dalla frutta a guscio e dal castagno.
Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della commercializzazione di cui all'art. 14-quinquies ex Regolamento CEE n. 1035/1972 possono, ai sensi dell'art. 86 paragrafo 2 Reg. CE 1782/2003 beneficiare del regime di aiuto alla frutta a guscio a partire la 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.
Non possono essere dichiarati gli impianti di frutta a guscio realizzati su particelle catastali legati e a misure di imboschimento con vocazione «legno» ad esempio Reg. CE 1257/1999 ex Reg. CEE 2080/1992, Reg. 2328/1992 ecc.
Non e' possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilita' con colture erbacee.
Le particelle dichiarate a colture energetiche (cod. ut. 71, 72, 73, 74, 75) non entrano nel calcolo della produttivita' aziendale, ne' della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside.
Il capitolo 15 e' modificato con il testo seguente: 15. Risone
Ai sensi del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
Le particelle dichiarate a risone (cod. ut. 19) non entrano nel calcolo della produttivita' aziendale, ne' della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Le particelle a risone destinate alla produzione di sementi certificate devono essere dichiarate nell'ambito dell'utilizzo risone (cod. ut. 19) e codice varietale 106.
Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 1.069,08 Euro/ha per la corrente campagna di commercializzazione (2004/2005). L'aiuto e' corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.
La suddetta superficie di base e' ripartita, sulla base dell'entita' degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

=====================================================================
Zone | Ettari =====================================================================
I | 219.148
II | 314
III | 126
TOTALE | 219.588

L'elenco dei comuni di appartenenza e' contenuto nell'allegato B del decreto MiPAF del 23 aprile 2004 «Modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori» che sostituisce l'allegato B del decreto MiPAF del 10 marzo 2004.
Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sara' effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, e' stata applicata una «compensazione» tra le superfici zone, attraverso il passaggio di quote di superficie «disponibile» da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale «compensazione» verra' applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, paragrafo 2 Reg. (CE) n. 1782/2003).
Il riproporzionamento viene effettuato secondo nelle modalita' previste nell'allegato I del Reg. CE 2237/2003.
In questo comparto continueranno ad applicarsi le norme di coordinamento tra AG.E.A. e l'Ente Nazionale Risi previste dal Titolo III della circolare del 21 dicembre 1996 n. D/617.
Il Capitolo 23.9. e' modificato con il testo seguente: 23.9. Rispetto dei requisiti ambientali.
Il Regolamento CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce «Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune» delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.
Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 settembre 2000 e successiva integrazione dell'8 marzo 2001 stabilisce che i pagamenti dei settori seminativi (Reg. 1251/1999 e successive modificazioni e integrazioni), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale:
manutenzione delle scoline;
manutenzione dei canali collettori permanenti;
attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza.
La circolare attuativa AG.E.A. n. 56 del 9 luglio 2001 definisce le modalita' di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in materia di protezione ambientale e il sistema di penalita'.
Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 28 aprile 2004, n. 948 stabilisce che i nuovi utilizzi colturali, introdotti dal titolo IV del Reg. CE 1782/2003, sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti in materia di protezione ambientale ed in particolare:
per la frutta in guscio: manutenzione delle scoline e manutenzione dei canali collettori permanenti;
per le colture energetiche: manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti ed attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza.
Le modalita' di controllo e il sistema di penalita' definiti dalla circolare A.G.E.A. n. 56 del 9 luglio 2001 vengono estesi anche agli utilizzi colturali «frutta a guscio» e «colture energetiche».
Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.
Roma, 12 maggio 2004
Il titolare dell'ufficio monocratico
Gulinelli
 
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