Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 4 maggio 2004
Rideterminazione dei cali forfetari irrecuperabili per le lavorazioni di oro in regime di perfezionamento attivo.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle dogane
Visto l'art. 206 del registro n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 ai sensi del quale non sorge «alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l'interessato fornisca la prova che l'inadempienza degli obblighi» previsti dalla normativa vigente si sia verificata «per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con l'autorizzazione dell'autorita' doganale»;
Visto l'art. 862 del registro CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che prevede che «l'autorita' doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantita' mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce» e non da «inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorita' doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa;
Visto l'art. 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che attribuisce al Ministero delle finanze la facolta' di «stabilire coefficienti forfetari di rendimento, quando le circostanze lo giustificano e particolarmente quando si tratta di imprese che eseguono determinati trattamenti in condizioni tecniche generalmente uniformi, su merci aventi caratteristiche costanti con l'ottenimento di prodotti di specie, quantita' e qualita' costanti»;
Viste le delibere n. 45/2000 del 10 aprile 2000 e 57/2000 del 12 giugno 2000 del Comitato di coordinamento del Se.C.I.T che evidenziano la necessita' di rideterminare i cali forfetari irrecuperabili per le lavorazioni di oro in regime di perfezionamento attivo, ai fini della prevenzione di possibili frodi relative alle imposte dirette ed all'IVA sui prodotti di importazione;
Considerate superate le disposizioni impartite con telex ministeriale 3800/XI del 21 dicembre 1988 dall'allora Direzione generale delle dogane e II.II;
Valutate le complessive risultanze delle prove sperimentali condotte presso le aziende orafe piu' rappresentative per quanto riguarda la tecnologia impiegata;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta dell'8 marzo 2004;
Adotta
la seguente determinazione:
Art. 1.
Per le sottoindicate tipologie di prodotti vengono individuati i seguenti coefficienti medi, in sostituzione di quelli precedenti, validi per le autorizzazioni per le temporanee importazioni:
1. catene piene: calo forfetario irrecuperabile 2,2%;
2. catene vuote, anelli a molla: calo forfetario irrecuperabile 4,0%;
3. altri oggetti di oreficeria e gioielleria a carattere prevalentemente artigianale: calo forfetario irrecuperabile 6,3%;
4. monete; semilavorati quali lingotti, fili, lastre: calo forfetario irrecuperabile 1,0%;
5. fedi, cerchi, ciondoli, medaglie: calo forfetario irrecuperabile 3,0%.
 
Art. 2.
La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2004
Il direttore: Guaiana
 
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