Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 aprile 2004
Scioglimento della societa' cooperativa edile «C.E.D.A.F. Cooperativa edilizia dipendenti azienda filotramviaria a r.l.», in La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di La Spezia
Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte;
Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimita', che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non e' piu' necessario acquisire di volta in volta il parere del Comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere,
Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici de Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;
Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2004, n. 28, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;
Decreta:
La societa' cooperativa edile «C.E.D.A.F. Cooperativa edilizia dipendenti azienda filotramviaria a r.l.», con sede in La Spezia, via del Canaletto, 22, costituita con rogito notaio dott. Giuseppe Carpena del 9 ottobre 1953, repertorio n. 16548, rea n. 29868, posizione provinciale n. 128, posizione nazionale n. 43218 e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtu' dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Spezia, 29 aprile 2004
Il direttore provinciale reggente
Mancino Floris
 
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