Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 aprile 2004
Determinazione del costo orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale, a valere dai mesi di gennaio e luglio 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2002, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale a valere dal mese di luglio 2002;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, a valere da gennaio 2004 e luglio 2004, per intervento rinnovo contrattuale;
Esaminato il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti lavanderia industriale, stipulato il 16 dicembre 2003 tra AUIL e FEMCA, FILTEA e UILTA;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale, a valere dai mesi di gennaio 2004 e luglio 2004, e' determinato, distintamente per operai e impiegati in quattro separate tabelle.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennita', ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari; mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2004
Il Ministro: Maroni
 
Allegato

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. X

Determinazione costo medio orario dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale (CCNL 16
dicembre 2003)
----> Vedere allegato da pag. 20 a pag. 23 <----
 
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