Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 aprile 2004
Non iscrizione della sostanza attiva mefluidide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 1490/2002/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE;
Vista la decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva mefluidide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in quanto il notificante non ha presentato la documentazione richiesta per il controllo e la valutazione del dossier previsti dai regolamenti sopra citati;
Considerato che gli Stati membri non possono piu' concedere autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mefluidide che non e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in attuazione della decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria e considerato che in Italia non sono presenti attualmente registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mefluidide;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.

1. La sostanza attiva mefluidide non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.

1. Non possono essere concesse autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mefluidide.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 29 aprile 2004
Il direttore generale: Marabelli
 
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