Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 marzo 2004
Recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Vista la direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 321 del 6 dicembre 2003;
Vista la decisione della Commissione europea 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica alle superfici frontali dei veicoli a motore, di cui all'art. 2 ed all'allegato II del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, di categoria M1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate e di categoria N1 derivata da M1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.
2. Il presente decreto ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con le superfici frontali dei veicoli di cui al comma 1.
 
Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 non e' consentito, per motivi concernenti la protezione dei pedoni:
a) rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, oppure
b)vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2005 non e' piu' consentito rilasciare:
a) l'omologazione CE, oppure
b) l'omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, per ogni tipo di veicolo, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto.
3. Il comma 2, non si applica ai veicoli che non differiscono, nelle caratteristiche essenziali di progettazione e costruzione degli elementi della carrozzeria situati anteriormente ai montanti A, dai tipi di veicolo che hanno ottenuto l'omologazione CE o l'omologazione nazionale prima del 1° ottobre 2005, e che non hanno ancora ottenuto l'omologazione in base al presente decreto.
4. A decorrere dal 1° settembre 2010 non e' consentito rilasciare:
a) l'omologazione CE, oppure;
b) l'omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, per ogni tipo di veicolo, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2, al presente decreto.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2012:
a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, non sono piu' considerati validi ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformita' a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto.
6. A decorrere dal 1° settembre 2015:
a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, non sono piu' considerati validi ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformita' a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2, al presente decreto.
 
Art. 3.

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 2, le prove di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto, devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni tecniche specificate nella decisione della Commissione europea n. 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004.
 
Art. 4.

1. L'autorita' competente per il rilascio delle omologazioni, trasmette ogni mese alla Commissione europea una copia della scheda di omologazione, il cui modello figura nell'appendice 2 dell'allegato II al presente decreto, relativa a ciascun veicolo da essa omologato, conformemente al presente decreto, nel corso del mese.
 
Art. 5.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) nell'allegato I sono inseriti i seguenti punti:
«9.23. Protezione pedoni;
9.23.1 E' fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti ed i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.»;
b) nell'allegato III, parte A, sono inseriti i seguenti punti:
«9.23. Protezione pedoni;
9.23.1 E' fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti ed i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.»;
c) nell'allegato IV, parte I, sono inserite la voce 58 e le note seguenti:

----> Vedere tabella a pag. 37 <----

d) nell'appendice 1 dell'allegato XI e' inserita la seguente voce 58:

----> Vedere tabella a pag. 37 <----

e) nell'appendice 2 dell'allegato XI e' inserita la seguente voce 58:

----> Vedere tabella a pag. 37 <----

f) nell'appendice 3 dell'allegato XI e' inserita la seguente voce 58:

----> Vedere tabella a pag. 37 <----
 
Art. 6.

1. Gli allegati I e II, e le appendici 1 e 2 all'allegato II, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 3, foglio n. 103
 
Allegato I

----> Vedere allegato da pag. 38 a pag. 39 <----
 
Allegato II

----> Vedere allegato da pag. 40 a pag. 44 <----
 
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