Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004. (Ordinanza n. 3357).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale e' stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che nella notte fra il 28 ed il 29 febbraio 2004 il territorio del comune di Canossa, in provincia di Reggio Emilia, e precisamente l'abitato ed il borgo antico del comune di Canossa in localita' Rossena e rupe di Canossa e' stato interessato da un esteso movimento franoso, che ha danneggiato strade comunali, abitazioni civili, edifici e terreni agricoli, determinando, altresi', il distacco di alcuni massi dalle pareti rocciose della rupe di Rossena prospicienti l'abitato;
Considerato che a seguito del suddetto movimento franoso il sindaco del comune di Canossa ha provveduto all'immediato sgombero di tutti i residenti della localita' di Rossena nonche' all'adozione di tutte le misure urgenti a tutela dell'incolumita' pubblica e privata;
Considerato, altresi', che lo stesso movimento franoso, in atto anche nel territorio del comune di Baiso, localita' Ca' Lita e Corciolano, ha subito sostanziali aggravamenti in concomitanza con precipitazioni atmosferiche particolarmente intense, ponendo a rischio le infrastrutture viarie, gli insediamenti adiacenti e l'incolumita' pubblica e privata;
Considerato che le sfavorevoli condizioni meteorologiche, caratterizzate dalle prolungate nevicate invernali e dall'avvio della stagione primaverile, generalmente piovosa, fanno ragionevolmente presumere che i movimenti franosi sopra richiamati permarranno per lungo tempo in condizioni di forte evoluzione con possibili ulteriori danni alle infrastrutture ivi presenti ed agli abitati interessati, con il concreto pericolo di caduta massi e di dissesti delle pareti rocciose, con particolare riferimento alla stabilita' ed alla integrita' del castello di Rossena;
Viste le note della Prefettura di Reggio Emilia del 17 e 19 marzo 2004;
Vista la nota della regione Emilia-Romagna del 1° marzo 2004;
Viste le note del comune di Canossa del 4 e del 16 marzo 2004;
Visti gli esiti del sopralluogo effettuato nei territori interessati dal sopra descritto movimento franoso;
Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato per la situazione di emergenza di cui in premessa, e provvede, stanti le condizioni di somma urgenza, a disporre per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del rischio per persone e cose, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.
2. Per l'adozione delle iniziative di cui al comma 1, il commissario delegato provvede utilizzando le risorse che verranno assegnate allo scopo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 2 dell'art. 32-bis della legge n. 326/2003 citata in premessa.
3. Le risorse di cui al comma 2 verranno direttamente trasferite su una contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato.
4. Il commissario delegato trasmette trimestralmente alla regione Emilia-Romagna e al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2004

Il Presidente: Berlusconi
 
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