Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004. (Ordinanza n. 3358).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 1° al 5 settembre 2004;
Considerato che dal 28 agosto al 5 settembre 2004 nel territorio della regione Marche, ed in particolare nel territorio del comune di Loreto, e' previsto l'incontro nazionale dell'Azione cattolica;
Considerata la capillare diffusione sul territorio nazionale delle articolazioni locali dell'Azione cattolica italiana, per cui si prevede, a partire dal mese di agosto 2004, un pellegrinaggio di decine di migliaia di persone che, provenienti dalle varie regioni italiane, confluiranno nel territorio della regione Marche;
Considerato che nella giornata del 4 settembre e' previsto nel territorio della citta' di Ancona l'incontro di circa 25.000 ragazzi, dai sei ai tredici anni, accompagnati dai loro educatori;
Considerato, altresi, che nella giornata del 4 settembre, nel territorio del comune di Loreto, e' previsto il raduno di 20.000 pellegrini in piazza della Madonna e la veglia di oltre 30.000 giovani che passeranno la notte sul luogo in localita' Montorso;
Considerato che, in particolare, nella giornata del 5 settembre 2004 e' prevista, nello stesso comune di Loreto, presso la piana di Montorso, la celebrazione del Santo Padre per la cerimonia di beatificazione di tre nuovi beati per cui, in considerazione dell'eccezionale presenza di pellegrini, si rendera' necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;
Tenuto conto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento» comportano l'inderogabile necessita' del reperimento urgente di idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione, nonche' la necessita' dell'utilizzo del personale delle amministrazioni locali interessate;
Ravvisata la necessita' di porre in essere interventi straordinari ed urgenti finalizzati a consentire ed assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendo la funzionale mobilita', l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
D'intesa con la regione Marche;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato per il grande evento di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana in programma il 4 ed il 5 settembre 2004 nel territorio dei comuni di Ancona, Loreto e Porto Recanati, e delle connesse manifestazioni che si terranno a partire dal 28 agosto 2004 nel territorio degli altri comuni della regione Marche, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, e' istituita una «Commissione generale di indirizzo», coordinata dal presidente della regione Marche e composta dai prefetti e dai presidenti delle province di Ancona e Macerata, dai sindaci dei comuni di Ancona, Loreto e Porto Recanati, dal presidente dell'Azione cattolica italiana e dall'Arcivescovo di Loreto prelato della delegazione Pontificia;
4. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di un'apposita struttura operativa di supporto, composta da personale del Dipartimento della protezione civile e del servizio protezione civile e sicurezza locale della regione Marche, nonche' da personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali individuato dal commissario delegato medesimo, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro cinque giorni dalla richiesta.
5. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a proprio carico, un contratto a tempo determinato con persona da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario.
 
Art. 2.

1. Il commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
2. I sindaci dei comuni della regione Marche interessati dall'evento, per le finalita' connesse all'attuazione della presente ordinanza, sono autorizzati a disporre, con i poteri di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, per il reperimento urgente di sistemazioni alloggiative complementari, assicurando comunque adeguate condizioni di sicurezza e sanitarie.
3. L'Aeronautica militare, su richiesta del commissario delegato, e' autorizzata a porre a disposizione le proprie strutture ubicate presso il comune di Loreto e nei comuni limitrofi ed il proprio personale al fine di concorrere alle attivita' di accoglienza e di intervento in occasione delle manifestazioni oggetto della presente ordinanza.
 
Art. 3.

1. Il commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera b) e c), commi 2, 3, 4;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 50, comma 5, e 54, comma 2;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera d);
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di due milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, nonche' a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dalla regione Marche, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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