Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 28 aprile 2004, n. 130
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4197):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 23 luglio 2003.
Assegnato alla III Commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 settembre 2003, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, IX, X e XI.
Esaminato dalla III commissione il 24 settembre 2003 e
il 21 gennaio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2736):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 febbraio 2004, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 3 marzo 2004.
Relazione scritta presentata l'8 marzo 2004 (atto n.
2736/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
 
Allegato
CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo 1
Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1
SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili a immobili, le imposte sull'ammontare complessiva degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne la Siria:
(i) l'imposta sugli utili derivanti da attivita' commerciali, in-
dustriali e non-commerciali;
(ii) l'imposta sul reddito di stipendi e salari; (iii) l'imposta sul reddito dei non residenti;
(iv) l'imposta sul reddito derivante dal patrimonio mobiliare e
immobiliare;
(v) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle
imposte summenzionate, incluse le imposte addizionali appli-
cate dalle autorita' locali;

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta siriana").

(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II
Definizioni

Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Siria" designa la Repubblica Araba Siriana in senso
geografico, ovvero il territorio della Repubblica Araba Siriana
incluso le acque territoriali, la piattaforma continentale, il
sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante e tutte le altre zone al
di fuori del limite esterno del mare territoriale della Siria
sulle quali la Repubblica Araba Siriana, conformemente al diritto
internazionale e ai sensi della legislazione interna, esercita i
propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo
sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerarie
esistenti nelle acque, nel fondo e nel sottosuolo marini; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le
zone al di fuori del mare territoriale le quali possono essere
considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla
propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i
propri diritti sovrani per quanto concerne la ricerca e lo
sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo
marini, nonche' delle acque sovrastanti; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, la Siria o
l'Italia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa'
ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del
caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato con-
traente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni
costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno
Stato contraente;

(i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i) per quanto concerne la Siria, il Ministro delle Finanze od il
suo rappresentate autorizzato; (ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Articolo 4
RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

(a) detta persona e' considerata residente soltanto dello Stato nel
quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di
un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata
residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il
centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa econsiderata
residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e'
considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la
nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se
non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica eresidente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una
cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione, di montaggio o un progetto di
installazione la cui durata oltrepassa i sei mesi;

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di
esposizione di beni o di merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai
soli fini di deposito o di esposizione; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai
soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di
pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o
di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - E' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III
Imposizione dei redditi

Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili i non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della Presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorche'

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno
Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e,
nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate
o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma
che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono
essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in
conseguenza.

2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente, e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno essere determinate di comune accordo, in conformita' alle disposizioni sulla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 10
DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiano, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo
beneficiano e' una societa' che possiede almeno il 25% del
capitale della societa' che paga i dividendi; (b) il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni,.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11
INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e' residente il percipiente, se l'effettivo beneficiano degli interessi e' residente di detto Stato e' se e' soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il percipiente e' uno Stato contraente, un suo ente locale, o un
ente che svolga pubbliche funzioni, inclusa la Banca Centrale di
detto Stato; o gli interessi sono pagati da uno Stato contraente o
da un suo ente locale, o da un qualsiasi altro ente che svolga
pubbliche funzioni; b) gli interessi sono pagati ad un residente di uno Stato contraente
in virtu' di un prestito concesso, garantito o assicurato, da
detto Stato contraente o da altra persona che agisca per conto di
esso; c) gli interessi sono pagati in dipendenza della vendita a credito di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o in
dipendenza della vendita a credito di beni o della prestazione di
servizi da un' impresa ad un'altra impresa; d) gli interessi sono pagati in dipendenza di finanziamenti di
qualunque tipo concessi da una banca.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12
CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato ma, se l'effettivo beneficiario e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 18 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale sono pagati i canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per cui sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13
UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili previsti al paragrafo 2 dell'Articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente nel quale detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

a) qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di
una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso i
redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella
misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure b) qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o
periodi pari o superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un
periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno
fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili
nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono percepiti
in corrispettivo di attivita' esercitate in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15
LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiano soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo
di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale
considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista nonche' di sportiva, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18
PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego. Sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorche' il beneficiario dei redditi non e' assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui e' residente e in conformita' alla legislazione di detto Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
3. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'alto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE

1.a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la
persona fisica e' un residente di detto Stato che:
(i) ha la nazionalita' di detto Stato, senza avere la nazionalita'
del primo, o (ii) senza avere la nazionalita' del primo Stato, non e' divenuto
residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i ser-
vizi.

2.a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo
Stato e ne abbia la nazionalita', senza avere la nazionalita'
dello Stato dai quale proviene la pensione.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20
PROFESSORI E INSEGNANTI

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto analogo, e che, e' o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente Articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate non nell'interesse pubblico ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.

Articolo 21
STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22
ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiano di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attivita' da cui si ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attivita' eccede quello che sarebbe stato convenuto tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IV
Metodi per eliminare la doppia imposizione

Articolo 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
1. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Siria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Siria, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiano del reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Siria:

a) Se un residente della Siria ritrae redditi che, in conformita'
alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in
Italia, la Siria ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito
di tale residente un ammontare pari alla relativa imposta sul
reddito pagata in Italia. In nessun caso, tuttavia, tale
detrazione potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito,
calcolata prima che venga concessa la detrazione, che e'
attribuibile al reddito imponibile in Italia. b) Qualora, in conformita' alle disposizioni della presente
Convenzione, il reddito di un residente della Siria sia esente da
imposta in Siria, la Siria puo' comunque tener conto del reddito
esente, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sui restanti
redditi di detto residente.

Capitolo V
Disposizioni particolari

Articolo 24
NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'impoSizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle imposte considerate dalla presente Convenzione.

Articolo 25
PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
5. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria
all'ordine pubblico.

Articolo 27
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale a delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28
RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente Articolo.

Capitolo VI
Disposizioni finali

Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme
realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte
applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a
quello in cui la Convenzione entra in vigore.

3. La Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito derivante dall'esercizio di trasporti navali ed aerei, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973, verra' denunciata e cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 30
DENUNCIA

La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme
realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte
applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello
nel quale e' stata notificata la denuncia.

IN FEDE Dl CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Damasco, il 23 novembre 2000, in duplice esemplare, nella lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbia di interpretazione o applicazione il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Araba Siriana
(firma illeggibile) (firma illeggibile)

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante di detta Convenzione.

Resta intesa che:

1. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione.
2. Con riferimento all'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale di navi o di aeromobili comprendono:

(a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o
aeromobili, in traffico internazionale, (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container
qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto
agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico
internazionale di navi o di aeromobili.

3. Con ulteriore riferimento all'Articolo 8, le disposizioni di detto Articolo non includono gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente tramite commissioni sulla vendita, nell'altro Stato contraente, di biglietti di viaggio per aeromobili e navi appartenenti ad altre imprese.
4. Con riferimento ai paragrafo 4 dell'Articolo 10, al paragrafo 5 dell'Articolo 11, al paragrafo 4 dell'Articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
5. Con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 12, qualora il Governo della Siria, in qualunque Convenzione conclusa con altri Paesi dell'Unione Europea successivamente alla firma della presente Convenzione, concordi un'aliquota inferiore al 18 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, la Siria automaticamente applichera' detta aliquota inferiore ai canoni pagati ai residenti italiani.
6. Con riferimento agli articoli 18 e 19, nessun principio ivi contenuto potra' avere alcun effetto sulle disposizioni della legislazione di uno Stato contraente in materia di esenzione delle pensioni dall'imposizione.
7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo
Fatto a Damasco, il 23 novembre 2000, in duplice esemplare, nella lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Araba Siriana
(firma illeggibile) (firma illeggibile)

----> Vedere convenzione da pag. 26 a pag. 47 <----
 
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