Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 28 aprile 2004, n. 132
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4266):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 5 agosto 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 22 settembre 2003, con pareri delle
commissioni I, V, VI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 1° ottobre 2003 e il
21 gennaio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2738):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 febbraio 2004, con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 2004 e il
2 marzo 2004.
Relazione scritta presentata l'8 marzo 2004 (atto n.
2738/A - relatore sen. Sodano).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
 
Allegato

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 23 LUGLIO 1990 RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI
UTILI DI IMPRESE ASSOCIATE

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 23 LUGLIO 1990 RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI
UTILI DI IMPRESE ASSOCIATE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA

DESIDEROSE di applicare l'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunita' europea, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni,
IN RIFERIMENTO alla convenzione del 23 luglio 1990 (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.) relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (in seguito denominata "convenzione di arbitrato"),
IN RIFERIMENTO ALLA convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate(GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1.),
CONSIDERANDO che la convenzione di arbitrato e' entrata in vigore il 1 gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 18; che essa scadra' il 31 dicembre 1999, a meno che non sia prorogata,
HANNO DECISO di concludere il presente protocollo di modifica della convenzione di arbitrato e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO: Sig. Jean-Jacques VISEUR Ministro delle finanze;

IL REGNO DI DANIMARCA: Sig.ra Marianne JELVED Ministro dell'economia e Ministro per la cooperazione nordica;

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Sig. Hans EICHEL Ministro federale delle finanze

LA REPUBBLICA ELLENICA: Sig. Yannos PAPANTONIOU Ministro dell'economia;

IL REGNO DI SPAGNA: Sig. Cristobal Ricardo MONTORO MORENO Segretario di Stato per l'economia;

LA REPUBBLICA FRANCESE: Sig. Dominique STRAUSS-KAHN Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria;

L'IRLANDA: Sig. Charlie McCREEVY Ministro delle finanze;

LA REPUBBLICA ITALIANA: Sig. Vincenzo VISCO Ministro delle finanze;

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO: Sig. Jean-Claude JUNCKER Primo Ministro, "ministre d'Etat", Ministro delle finanze, Ministro del lavoro e dell'occupazione;

IL REGNO DEI PAESI BASSI: Sig. Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël (Willem) VERMEEND Sottosegretario di Stato alle finanze;

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA: Sig. Rudolf EDLINGER Ministro federale delle finanze;

LA REPUBBLICA PORTOGHESE: Sig. Antonio Luciano Pacheco DE SOUSA FRANCO Ministro delle finanze;

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Sig. Sauli NIINISTÖ Ministro aggiunto al Primo Ministro, Ministro delle finanze;

IL REGNO DI SVEZIA: Sig. Bosse RINGHOLM Ministro delle finanze;

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Stephen WALL, K.C.M.G., L.V.O. Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate viene modificata come segue:
L'articolo 20 viene redatto come segue:
"Articolo 20 La presente convenzione e' stipulata per un periodo di cinque anni. Essa viene di volta in volta prorogata di altri cinque anni, a meno che uno Stato contraente entro sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non sollevi per iscritto obiezioni presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.".

ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo necessita la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:

(a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o
approvazione; (b) la data di entrata in vigore del presente protocollo.

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalita'.
2. Il presente protocollo prende effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
3. Il periodo che inizia il 1 gennaio 2000 e termina alla data di entrata in vigore del presente protocollo non viene preso in considerazione nel determinare se un caso e' stato sottoposto entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione di arbitrato.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi facenti tutti ugualmente fede, viene depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Fatto a Bruxelles, il venticinque maggio millenovecentonovantanove.

Per la Repubblica italiana
Vincenzo Visco

ATTO FINALE della Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 25 maggio 1999

ATTO FINALE della Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 25 maggio 1999

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

RIUNITI in sede di Consiglio il 25 maggio 1999,
RICORDANDO le conclusioni del 19 maggio 1998 in merito alla proroga della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate ("convenzione di arbitrato") in cui avevano convenuto che la convenzione di arbitrato dovesse essere prorogata per un ulteriore termine di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza e che al termine di tale periodo essa venisse automaticamente prorogata per successivi periodi quinquennali a condizione che nessuna obiezione venisse sollevata dagli Stati contraenti,
HANNO CONVENUTO che e' necessario prorogare detta convenzione di arbitrato per un ulteriore termine di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2000;
HANNO PROCEDUTO alla firma del protocollo che modifica la convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate.
Fatto a Bruxelles, il venticinque maggio millenovecentonovantanove.

----> Vedere protocollo da pag. 72 a pag. 74 <----
 
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