Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2004, n. 133
Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 21 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1999;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani nonche' alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi sono prelevati secondo i metodi descritti nell'allegato I.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»
L'art. 1 e l'allegato B, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.».

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
- La direttiva 2002/70/CE e' pubblicata in GUCE L n.
209 del 6 agosto 2002.
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina
della preparazione e del commercio dei mangimi».
- Il decreto ministeriale del 20 aprile 1978,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno
1978, reca: «Modalita' di prelevamento dei campioni per il
controllo ufficiale degli alimenti per gli animali».
- Il decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998,
n. 241, reca: «Regolamento recante norme di attuazione
delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto del Ministro della sanita' in data
21 maggio 1999, reca: «Attuazione delle direttive 97/8/CE e
98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai
prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali».



 
Art. 2.

1. La preparazione dei campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonche' la determinazione dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi sono conformi ai criteri descritti nell'allegato II.
 
Art. 3.

1. I laboratori che effettuano il controllo ufficiale dei livelli di diossine e dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi devono essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999 da un organismo riconosciuto in conformita' alla Guida ISO 58, che certifichi l'applicazione della garanzia della qualita' dei metodi di analisi applicati.
 
Art. 4.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/70/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
La Loggia, Ministro degli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e'
riportato nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 2002/70/CE vedi note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della salute 23 dicembre
2002, n. 317, reca: «Regolamento interministeriale recante
norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202). L'art. 2,
comma 3, cosi' recita:
«3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».



 
ALLEGATO I
(previsto dall'art. 1, comma 1)

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E LA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN
TALUNI MANGIMI

1. Oggetto e campo d'applicazione

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli del contenuto di diossine (PCDD/PCDF), nonche' alla determinazione del contenuto di PCB diossina-simili (1) nei mangimi, sono prelevati secondo le disposizioni del decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978. I campioni globali cosi' ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati, Il rispetto dei livelli massimi fissati dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, e' stabilito in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

2. Conformita' della partita o della sottopartita alle specifiche

Il laboratorio di controllo procede a una doppia analisi del campione di laboratorio e calcola la media dei risultati, qualora il risultato ottenuto nella prima analisi ecceda il livello massimo o sia inferiore al livello massimo di un valore che non superi il 20%. La partita eaccettata se il risultato della prima analisi e' al di sotto del livello massimo di un valore superiore al 20% o, dove la doppia analisi e' necessaria, se la media e' conforme al corrispondente livello massimo indicato dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317.

(1) Tabella TEF per la valutazione dei rischi umani stabiliti dall'OMS sulla base delle conclusioni dell'incontro di Stoccolma del 15-18 giugno 1997

Tabella TEF ========================================================
Congenere Valore TEF ======================================================== Policlorodibenzodiossine (PCDD) | 2,3,7,8-TCDD |1 1,2,3,7,8-PeCDD |1 1,2,3,4,7,8-HxCDD |0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD |0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD |0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |0,01 OCDD |0,0001

Dibenzofurani (PCDF) |

2,3,7,8-TCDF |0,1 1,2,3,7,8-PeCDF |0,05 2,3,4,7,8-PeCDF |0,5 1,2,3,4,7,8-HxCDF |0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF |0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF |0,1 1,3,4,6,7,8-HxCDF |0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |0,01 OCDF |0,0001

PCB diossina-simili Non orto PCB + Mono orto PCB |

Non orto PCB |

PCB 77 |0,0001 PCB 81 |0,0001 PCB 126 |0,1 PCB 169 |0,01

Mono orto PCB PCB 105 |0,0001 PCB 114 |0,0005 PCB 118 |0,0001 PCB 123 |0,0001 PCB 156 |0,0005 PCB 157 |0,0005 PCB 167 |0,00001 PCB 189 |0,0001

Abbreviazioni: "T" tetra "Pe" = penta; "Hx" = esa; "Hp" = epta; "O"
= octa; "CDD" = clorodibenzodiossina; "DF" = cloro-
dibenzofurano; "CB" = clorobifenile.
 
ALLEGATO II
(previsto dall'art. 2, comma 1)

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E SPECIFICHE PER I METODI D'ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF)
E NELLA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI MANGIMI

1. Finalita' e campo d'applicazione

Queste specifiche si applicano all'analisi di materie prime e mangimi volta a determinare la presenza di diossine [policlorodibenzodiossine (PCDD) policlorodibenzofurani (PCDF)] e difenili policlorurati diossina-simili (PCB).
Il controllo della presenza di diossine nei mangimi puo' essere effettuato mediante una strategia che preveda un metodo di screening per selezionare i campioni con livelli di diossine e di PCB diossina-simili superiori al livello massimo consentito o inferiori di un valore al di sotto del 30-40 %. Occorre poi determinare/confermare la concentrazione di diossine nei campioni con livelli significativi tramite un metodo di conferma.
I metodi di screening sono impiegati per rilevare la presenza di diossine e PCB diossinasimili ai livelli massimi consentiti. Essi sono dotati di una grande capacita' di trattamento di campioni, il che consente di' passare al vaglio un'elevata quantita' di campioni per ricercare quelli che potrebbero rivelarsi positivi. Questi metodi sono specialmente concepiti in modo da evitare i falsi risultati negativi.
I metodi di conferma forniscono informazioni complete o complementari che consentono di individuare e quantificare in maniera inequivocabile le diossine e i PCB diossina-simili al livello massimo consentito.

2. Contesto

Poiche' i campioni ambientali e biologici (inclusi i campioni di materie prime/mangimi) generalmente contengono miscele complesse di diversi congeneri di diossine, per agevolare la valutazione dei rischi e' stato elaborato il concetto di "fattori di tossicita' equivalente" (TEF). I TEF consentono di esprimere concentrazioni di miscele di PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e, di recente, alcune forme di PCB non orto e orto clorosostituiti aventi proprieta' simili a quelle delle diossine in equivalenti tossici (TE) di 2,3,7,8-TCDD (cfr. nota 1 dell'allegato I).
Le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione vengono dapprima moltiplicate per il corrispondente TEF e poi sommate per ottenere la concentrazione totale dei composti diossina-simili espressa in TE.
Per il calcolo del "limite superiore", si suppone che il contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale alla soglia di determinazione.
Per il calcolo del "limite inferiore", si suppone che il contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale a zero.
Per il calcolo del "valore intermedio", si suppone che il contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale alla meta' della soglia di quantificazione.

3. Requisiti da applicare nella preparazione dei campioni per la garanzia della qualita'.

Si applicano le disposizioni generali sulla preparazione dei campioni destinati all'analisi indicate nell'allegato, punto 1, del decreto ministeriale in data 28 maggio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982.
Occorre inoltre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i campioni devono essere conservati e trasportati in appositi
contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, dopo
avere rimosso ogni traccia di polvere di carta dal contenitore. Gli
strumenti in vetro devono essere risciacquati con solventi
previamente sottoposti a un controllo volto a determinare la
presenza di diossine; - occorre fare un'analisi in bianco, ovvero effettuare l'intera
procedura analitica senza il campione; - il peso del campione utilizzato per l'estrazione deve essere tale
da rispondere ai requisiti relativi alla sensibilita' del metodo.

4. Requisiti applicabili ai laboratori

- I laboratori devono dimostrare la validita' del metodo
nell'intervallo di tolleranza del livello considerato, ad esempio,
0,5x, 1x e 2x il livello considerato, con un coefficiente di
variazione accettabile per analisi ripetute. Per ulteriori
informazioni sui criteri di validita', si veda il punto 5. - Il limite di quantificazione per un metodo di conferma non deve
essere superiore a un quinto del livello massimo consentito, per
garantire coefficienti di' variazione accettabili nell'intervallo
di cui al punto precedente; - Si devono costantemente effettuare controlli in bianco ed
esperimenti o analisi dei campioni di controllo con l'aggiunta di
indicatori (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento
certificato), quali misure interne di garanzia della qualita'. - La riuscita partecipazione a studi condotti in collaborazione con
altri laboratori che valutano la competenza del laboratorio e' il
modo migliore per dimostrarne la perizia nell'ambito di analisi
specifiche. Tuttavia, il buon esito della partecipazione a studi
condotti con altri laboratori, ad esempio, su campioni di terreno o
di acque residue, non dimostra necessariamente che il laboratorio
sia altrettanto competente a trattare campioni di prodotti
alimentari o mangimi, caratterizzati da livelli di contaminazione
minori. E' pertanto requisito imprescindibile la partecipazione
regolare a studi condotti in collaborazione con altri laboratori
sulla determinazione di diossina e di PCB diossina-simili nelle
corrispondenti matrici di prodotti alimentari/mangimi.

5. Requisiti applicabili alle procedure d'analisi per le diossine e i PCB diossina-simili

Requisiti di base di validita' delle procedure d'analisi:

- Elevata sensibilita' e limiti di rilevabilita' bassi. Per quanto
concerne le PCDD e i PCDF, le quantita' rilevabili devono essere
dell'ordine del picogrammo di TE (10-12 g), data l'estrema
tossicita' di alcuni di questi composti. E noto che i PCB si
presentano in quantita' piu' elevate rispetto alle PCDD e ai PCDF.
Per quanto concerne la maggior parte dei congeneri di PCB, una
sensibilita' dell'ordine del nanogrammo (10-9 g) e' sufficiente.
Tuttavia, per la determinazione dei congeneri piu' tossici di PCB
diossina-simili (in particolare i congeneri non orto sostituiti) si
deve ottenere la stessa sensibilita' delle PCDD e dei PCDF. - Alta selettivita' (specificita). Occorre distinguere le PCDD, i
PCDF e i PCB diossina-simili da una moltitudine di altri composti
che, estratti simultaneamente dal campione e suscettibili
d'interferire, sono presenti in concentrazioni di molto superiori a
quelle degli analiti da rilevare. Per quanto concerne i metodi di
gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS), e' necessario
distinguere tra vari congeneri, in particolare tra quelli tossici
(ad esempio, i diciassette PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni
2,3,7,8 e i PCB diossinasimili) e altri congeneri. Mediante biotest
dovrebbe essere possibile determinare selettivamente i valori di
TE, quale somma di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili. - Estrema accuratezza (esattezza e precisione). La determinazione
deve fornire una stima valida ed affidabile della concentrazione
reale presente in un campione. E' necessario porre estrema cura
(accuratezza della misurazione: grado di concordanza tra il
risultato di una misurazione e il valore reale o assegnato del
misurando) per evitare che i risultati dell'analisi di un campione
siano respinti a causa della scarsa affidabilita' della stima dei
TE. L'accuratezza e' la risultante di esattezza (differenza tra il
valore medio misurato per un analita in un materiale certificato,
espressa in percentuale ditale valore) e precisione (la precisione
viene generalmente calcolata sotto forma di scarto-tipo; essa
include la ripetibilita' e la riproducibilita' e indica il grado di
concordanza tra i risultati ottenuti applicando ripetutamente la
procedura sperimentale in determinate condizioni).

I metodi di screening possono comprendere biotest e metodi GC/MS, mentre i metodi di conferma sono costituiti dalla gascromatografia ad alta risoluzione e dalla spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRGC/HRMS). Si devono osservare i seguenti criteri per il valore totale in TE:

====================================================================
Metodi di Metodi di
screening conferma ==================================================================== Percentuale di falsi negativi < 1 % -------------------------------------------------------------------- Esettezza -20%a+20% -------------------------------------------------------------------- CV (coefficiente di <30 % <15 % variazione) --------------------------------------------------------------------

6. Requisiti specifici applicabili ai metodi GC/MS a fini di screening o di conferma

- Quale primo passo dell'analisi per convalidarne la procedura, da
effettuare, ad esempio, prima dell'estrazione, occorre aggiungere
standard interni di PCDD/F clorosostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e
marcati con 13C (e standard interni di PCB diossina-simile marcati
con 13C, se si devono determinare PCB diossina-simili). Va aggiunto
almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di PCDD/F da tetra a
octaclorati (e almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di
PCB diossina-simile, se si devono determinare PCB diossinasimili)
(in alternativa, e' possibile aggiungere almeno un congenere per
ciascuna funzione di registrazione di ioni selezionati tramite
spettrografia di massa utilizzata per il controllo di PCDD/F e PCB
diossina-simile). Si consiglia vivamente, soprattutto per i metodi
di conferma, di utilizzare l'insieme dei diciassette standard
interni di PCDD/F clorosostituiti alle posizioni 2,3,7,8 marcati
con 13C, nonche' la totalita' dei dodici standard interni di PCB
diossina-simile marcati con 13C (nel caso si debbano determinare
PCB diossina-simili).

Vanno inoltre determinati i fattori di risposta relativa per quei congeneri ai quali non e' stato aggiunto alcun analogo marcato con 13C, utilizzando soluzioni di taratura adeguate.

- Per i mangimi d'origine vegetale e per i mangimi d'origine animale
con un contenuto di grasso inferiore al 10 %, l'aggiunta di
standard interni prima dell'estrazione e' obbligatoria. Per i
mangimi d'origine animale con un contenuto di grasso superiore al
10 %, gli standard interni possono essere aggiunti o prima
dell'estrazione o dopo l'estrazione del grasso. Occorre convalidare
adeguatamente l'efficacia dell'estrazione, a seconda della fase in
cui sono stati introdotti gli standard interni e del modo in cui i
risultati sono riportati sulla base di un prodotto o del grasso. - Prima dell'analisi GC/MS, occorre aggiungere 1 o 2 standard di
recupero (surrogato). - E' necessario effettuare il controllo del recupero. Per i metodi di
conferma, i recuperi dei singoli standard interni devono essere
compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per
singoli congeneri, in particolare alcune dibenzodiossine e alcuni
dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purche' il loro
contributo al valore TE non superi il 10 % del valore totale TE
(tenendo conto unicamente di PCDD/F). Per quanto concerne i metodi
di screening, i recuperi devono essere compresi tra il 30 % e il
140 %. - E' opportuno separare le diossine dai composti clorurati
interferenti, quali i PCB e gli eteri clorurati di difenile,
ricorrendo ad adeguate tecniche cromatografiche (di preferenza
tramite una colonna di florisil, d'allumina e/o di carbone). - La separazione gascromatografica degli isomeri deve essere adeguata
(overlapping <25 % tra 1,2,3,4,7,8-HxCDD e 1,2,3,6,7 8-HxCDD). - Per la determinazione, si consiglia di fare riferimento al metodo
"EPA Method 1613, Revision B: Tetra- through Octachlorinated
Dioxins and Furans by Isotope Dilution HRGCHRMS", o ad un altro
metodo con criteri di rendimento equivalenti. - La differenza tra il livello massimo e il livello minimo non deve
essere superiore al 20 % per i mangimi con una contaminazione da
diossina pari o superiore il livello massimo. Per i mangimi che
presentano livelli di contaminazione di molto inferiori al livello
massimo, la differenza puo' essere dell'ordine del 25-40 %.

7. Metodi d'analisi di screening

7.1. Introduzione

Il metodo di screening consente di applicare vari approcci analitici: un approccio puramente di screening e un approccio quantitativo.

Approccio di screening

La risposta dei campioni e' confrontata con quella di un campione di riferimento al livello considerato. I campioni la cui risposta e' inferiore a quella del campione di riferimento sono considerati negativi, mentre quelli con risposta superiore sono ritenuti positivi. Requisiti:

- In ogni serie di prove si devono includere un campione di
riferimento e uno in bianco, estratti e analizzati allo stesso
tempo e alle medesime condizioni. Il campione di riferimento deve
presentare una risposta nettamente superiore a quella del bianco. - Si devono includere campioni di riferimento supplementari con
concentrazione pari a 0,5x e 2x il livello considerato, per
dimostrare l'efficacia del test nell'intervallo considerato per il
controllo del livello considerato. - Qualora si analizzino altre matrici, occorre dimostrare la
validita' dei campioni di riferimento, utilizzando di preferenza
campioni il cui livello di TE, stabilito tramite HRGC/HRMS, sia
equivalente a quello del campione di riferimento o di un bianco
arricchito. - Poiche' nei biotest non si possono utilizzare standard interni, i
test di ripetibilita' sono estremamente importanti per ottenere
informazioni sullo scarto-tipo nell'ambito di una serie di test. Il
coefficiente di variazione deve essere inferiore al 30 %. - Per quanto concerne i biotest, occorre definire quali sono i
composti-bersaglio, le potenziali interferenze e il valore massimo
tollerato per il bianco.

Approccio quantitativo

L'approccio quantitativo comprende obbligatoriamente una serie di diluizioni-tipo, un processo di purificazione e di misurazione doppio o triplo, nonche' analisi in bianco e controlli di recupero. Il risultato puo' essere espresso in TE, dando per scontato che i composti responsabili del segnale soddisfano il principio di TE. A tale fine, si puo' impiegare la TCDD (o una miscela-tipo di diossine/furani) per elaborare una curva di taratura che consenta di calcolare il livello di TE nell'estratto e di conseguenza, nel campione. Tale risultato e' poi corretto con il livello di TE calcolato per un campione in bianco (per tenere conto di impurezze derivanti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e per il recupero (quest'ultima quantita' e' calcolata a partire dal livello di TE in un campione di controllo qualita' la cui concentrazione e' equivalente a quella del livello massimo considerato). E' fondamentale tenere conto che una parte della perdita apparente del recupero puo' essere dovuta agli effetti della matrice e/o alle differenze tra i valori dei TEF nei biotest e i valori dei TEF ufficiali stabiliti dall'OMS.

7.2. Requisiti per i metodi d'analisi utilizzati per lo screening

- Lo screening puo' essere effettuato tramite metodi d'analisi GC/MS
e biotest. Ai metodi GC/MS si applicano le prescrizioni stabilite
al punto 6. Prescrizioni specifiche sono stabilite al punto 7.3 per
i biotest cellulari, e al punto 7.4 per i biotest realizzati con
kit. - Si devono fornire informazioni sul numero di risultati falsi
positivi e falsi negativi di un'ampia serie di campioni al di sopra
e al di sotto dei livelli massimi o dei valori delle soglie
d'intervento, raffrontati al contenuto di TE determinato tramite
metodo analitico di conferma. La percentuale reale di falsi
negativi deve essere inferiore all'1 %. Affinche' il metodo di
screening risulti vantaggioso, la percentuale di campioni falsi
positivi deve essere sufficientemente bassa. - I risultati positivi devono essere sempre convalidati tramite un
metodo analitico di conferma (HRGC/HRMS). I campioni corrispondenti
a una vasta gamma di TE devono inoltre essere confermati tramite
HRGC/HRMS (circa 2-10 % dei campioni negativi). Si devono fornire
dati sulle corrispondenze tra i risultati dei biotest e quelli
della HRGC/HRMS.

7.3. Requisiti specifici per i biotest cellulari

- Quando si effettua un biotest, si deve utilizzare in ogni prova una
serie di concentrazioni di riferimento di TCDD o una miscela di
diossine/furani (curva di risposta con un R2 > 0,95 per una dose
completa). Tuttavia, ai fini dello screening, si puo' utilizzare
nell'analisi dei campioni a bassa concentrazione una curva
dettagliata nei livelli bassi. - Per i risultati del biotest in un intervallo di tempo costante, e'
opportuno usare una concentrazione di riferimento di TCDD (circa 3x
il limite di determinazione) su un modulo di controllo della
qualita'. In alternativa, si puo' utilizzare la risposta relativa
di un campione di riferimento paragonata a una curva di taratura di
TCDD, dato che la risposta delle cellule puo' dipendere da
molteplici fattori. - Si raccomanda di compilare e verificare i grafici del controllo
della qualita' (QC) per ogni tipo di materiale di riferimento, per
garantire che il risultato sia conforme alle linee guida indicate. - L'induzione della diluizione utilizzata per il campione deve
situarsi nella parte lineare della curva di risposta, in
particolare per i calcoli quantitativi. I campioni che non
rientrano nella parte lineare della curva di risposta devono essere
diluiti e nuovamente analizzati. Si consiglia pertanto di
analizzare almeno 3 diluizioni alla volta. - Lo scarto percentuale-tipo non deve essere superiore al 15 % quando
si effettua una determinazione tripla per ogni diluizione del
campione, ne' superiore al 30 % fra tre esperimenti indipendenti. - E' possibile scegliere come limite di rilevamento un valore
equivalente a 3 volte lo scarto-tipo della soluzione di solvente in
bianco o della risposta di fondo. Un altro metodo consiste
nell'applicare una risposta che sia superiore alla risposta di
fondo (fattore d'induzione 5 volte il solvente in bianco) calcolata
dalla curva di taratura del giorno. E possibile scegliere come
limite di quantificazione un valore equivalente a 5-6 volte lo
scarto-tipo della soluzione di solvente in bianco o della risposta
di fondo oppure applicare una risposta che sia nettamente superiore
alla risposta di fondo (fattore d'induzione 10 volte il solvente in
bianco) calcolata dalla curva di taratura del giorno.

7.4. Requisiti specifici per i biotest effettuati con kit (1)

- Occorre seguire le istruzioni del fabbricante relative alla
preparazione dei campioni e alle analisi. - Il kit non deve essere utilizzato oltre la data di scadenza
indicata. - Non si devono utilizzare materiali o componenti previsti per altri
kit. - I kit vanno conservati e utilizzati alle temperature di
conservazione e di impiego indicate. - Il limite di rilevazione per gli immunodosaggi e' pari alla somma
della media e 3x lo scarto tipo, basandosi su 10 analisi ripetute
del bianco, diviso per il valore della pendenza dell'equazione di
regressione lineare. - E' opportuno impiegare standard di riferimento per le prove di
laboratorio, al fine di garantire che la risposta allo standard
rientri in un intervallo di valori accettabile.

8. Comunicazione dei risultati

A condizione che il metodo d'analisi impiegato io consenta, i risultati dell'analisi devono contenere i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e PCB, nonche' essere indicati come limite inferiore, limite superiore e valore intermedio, onde fornire la maggior quantita' di dati possibile e permettere cosi' d'interpretare i risultati in base alle prescrizioni specifiche.
La relazione deve inoltre menzionare il contenuto lipidico del campione e il metodo impiegato per l'estrazione del grasso.
I recuperi dei singoli standard interni devono essere forniti se si situano al di fuori dell'intervallo menzionato al punto 6 e qualora eccedano il livello massimo; negli altri casi, dietro richiesta.

(1) I kit per biotest attualmente in commercio non hanno dato prove sufficienti di sensibilita' e affidabilita', tali da poterli utilizzare per rilevare la presenza di diossine ai livelli richiesti nei campioni di prodotti alimentari e mangimi.
 
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