Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 maggio 2004
Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa I. Ana Calapis, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;
Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;
Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992:
che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;
che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Licentiat in chimie si fizica» rilasciato il 20 agosto 1999 dalla Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania);
abilitazione all'insegnamento:
«Certificat de absolvire» rilasciato il 23 settembre 2003 dalla Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania);
certificat «Definitivatul» conseguito, con decorrenza 1° settembre 1994, presso il «Colegiul Banatean» di Timisoara, distretto di Timis, e rilasciato il 5 gennaio 1995 dalla Universitatea De Vest di Timisoara;
certificat «Gradul II» conseguito, con decorrenza 1° settembre 1998, presso il «Colegiul Banatean» di Timisoara, distretto di Timis, e rilasciato l'8 gennaio 1999 dalla Universitatea De Vest di Timisoara; posseduto da: cognome: Calapis; nome: I. Ana, nata a: Dudestii Vechi (Romania) il: 18 novembre 1967; cittadinanza comunitaria (italiana), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese lo ha rilasciato (Romania) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 13/A «Chimica e tecnologie chimiche»; 38/A «Fisica».
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 maggio 2004
Il direttore generale: Criscuoli
 
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