Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 14 aprile 2004
Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2004. (Deliberazione n. 3/04/CIR).

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 aprile 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed in particolare gli articoli 19 e 44;
Vista la delibera n. 2/00/CIR, recante «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 73 del 28 marzo 2000;
Vista la delibera n. 10/00/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 2000;
Vista la delibera n. 13/00/CIR, recante «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000;
Vista la delibera n. 14/00/CIR, recante «Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001;
Vista la delibera n. 15/00/CIR, recante «Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2001;
Vista la delibera n. 15/01/CIR, recante «Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001;
Vista la delibera n. 18/01/CIR «Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
Vista la delibera 24/01/CIR, recante «Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2001, n. 292;
Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2002;
Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 8 aprile 2003;
Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
Vista la delibera n. 4/03/CIR, recante «Integrazione delle disposizioni in materia di Carrier Preselection: norme in materia di disattivazione della prestazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003;
Vista la delibera n. 6/03/CIR, recante «Offerte di servizi x-DSL all'ingrosso da parte della societa' Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalita' flat», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2003;
Vista la delibera n. 160/03/CONS recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2003;
Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2003;
Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
Vista la delibera n. 12/03/CIR, recante «Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 440/03/CONS, recante «Approvazione delle nuove offerte di linee affittate Retail e Wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 2004;
Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
Considerato che Telecom Italia ha reso pubblica la propria offerta di riferimento per l'anno 2004 in data 31 ottobre 2003;
Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e ritenuto che l'intervento dell'Autorita' di approvazione, con eventuali modifiche, dell'offerta di riferimento 2004 di Telecom Italia abbia un impatto rilevante in tale mercato di riferimento;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2003, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorita' memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento;
Considerati i contributi ricevuti dagli organismi di telecomunicazioni ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento;
Vista la delibera n. 16/03/CIR, recante «Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2004 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2004, con la quale i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B della sopra citata delibera;
Considerati i contributi ricevuti dagli operatori di telecomunicazione Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, H3G, KPNQwest, Telecom Italia, Tele 2, Tiscali, Welcome Italia e Wind e dalle associazioni AIIP ed Adiconsum in risposta alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 16/03/CIR.
Considerato quanto segue: Considerato quanto segue:
1) IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
1. In data 31 ottobre 2003 Telecom Italia ha pubblicato le condizioni di offerta relative ai servizi di interconnessione ed accesso applicabili a partire dal 1° gennaio 2004. Successivamente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, l'Autorita' ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla sua valutazione ed approvazione, eventualmente con modifiche. La comunicazione di avvio del procedimento con la relativa richiesta di contributi e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 11 novembre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2003.
2. Nel corso della prima fase del procedimento e' stata svolta un'analisi dell'Offerta 2004, con particolare riferimento alle tematiche segnalate dagli organismi di telecomunicazioni interessati. Alcune delle questioni oggetto di segnalazione sono state oggetto di un approfondimento con Telecom Italia nel corso di una riunione tenutasi in data 24 novembre 2004.
3. L'Autorita' ha quindi effettuato la propria valutazione sulle condizioni di offerta dei servizi segnalati, ed ha sottoposto a consultazione pubblica i propri orientamenti in merito all'approvazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, contenuti nella proposta di provvedimento di cui all'allegato B della delibera n. 16/03/CIR. La predetta delibera e' stata pubblicata sul sito dell'Autorita' in data 29 dicembre 2003 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell'8 gennaio 2004. Considerato che la stessa delibera disponeva un periodo di 30 giorni per l'invio delle risposte alla consultazione pubblica, questa si e' conclusa in data 9 febbraio 2004.
4. Entro il predetto termine sono stati ricevuti contributi dai seguenti operatori di telecomunicazioni: Albacom, Eutelia, Fastweb, KPNQwest, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind e dalle associazioni AIIP ed Adiconsum. Gli operatori Atlanet, H3G e Tele2 hanno fatto pervenire i propri contributi in data 10 febbraio 2004, provvedendo tuttavia ad anticipare i contributi tramite posta elettronica il 9 febbraio 2004.
5. Gli operatori Albacom, Fastweb, KPNQwest, Telecom Italia, Welcome Italia e Wind hanno, inoltre, richiesto, nei termini previsti dalla delibera n. 16/03/CIR, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni sulla base di un documento scritto. A tal fine le predette societa' sono state convocate in audizione in data 3 febbraio (Wind), 4 febbraio (Welcome Italia e Telecom Italia) e 5 febbraio (KPNQwest, Fastweb ed Albacom).
2) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
6. Il Codice delle Comunicazioni (D. Leg. n. 259/03) prevede che (articolo 19, comma 9) "Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento"
Viene inoltre previsto, all'articolo 44, comma 1, che "Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorita', relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente".
7. Alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, il procedimento di valutazione ed approvazione con eventuali modifiche, dell'Offerta 2004 e' stato svolto sulla base degli obblighi regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del Codice delle comunicazioni.
8. Nel proprio contributo alla consultazione pubblica, Telecom Italia, nel condividere il mantenimento degli obblighi in capo agli operatori notificati fino al completamento delle analisi di mercato, ritiene, sulla base dell'art. 50, comma, 3 del Codice delle Comunicazioni, che "l'Autorita' non abbia il potere di modificare le condizioni economiche ma solo di richiedere a Telecom Italia di giustificare l'orientamento al costo e presentare nuovi valori coerenti con le osservazioni, motivate, dell'Autorita' stessa".
9. A tale riguardo, l'Autorita', rilevando che ovviamente la formulazione dell'Offerta di Riferimento rimane nella responsabilita' di Telecom Italia, osserva che lo stesso Codice delle Comunicazioni dispone, all'art. 50, comma 2, che "L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.", e che all'art. 50, comma 3, l'Autorita' puo' esigere un adeguamento dei prezzi. Sussistono pertanto i presupposti normativi affinche' l'Autorita' eserciti i poteri di intervento sui meccanismi di recupero dei costi ovvero sui metodi di determinazione dei prezzi per tutti i servizi soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi.
3) LE CONDIZIONI DI OFFERTA
10. Nel corso del procedimento l'Autorita' ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di cap, nonche' il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi, anche alla luce delle segnalazioni ricevute direttamente dagli operatori.
Le valutazioni dell'Autorita' sono riportate nel seguito.
I servizi inclusi nel network cap
11. I vincoli di cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dall'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR sono di seguito riportati:
servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;
servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;
servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;
servizi accessori: IPC-IPC
La variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2003 (calcolata a partire da giugno 2002) ed utilizzata da Telecom Italia nella definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, e' pari al 2,5%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di price cap, e' stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.
Le variazioni percentuali fra la spesa ottenuta applicando ad ogni singolo paniere di riferimento i prezzi previsti nell'OIR 2003 e la spesa ottenuta applicando ai medesimi panieri i prezzi previsti dall'OIR 2004 sono risultate le seguenti (come maggiormente dettagliati nell'allegato A alla presente delibera):
per i servizi di interconnessione a livello SGU (paniere A): 5,5%
per i servizi di interconnessione a livello SGD e SGT (paniere B): -3,5% per i servizi di interconnessione a livello doppio SGT (paniere C): -1,22% per i servizi accessori (paniere D): -0,03%.
Per cio' che riguarda il paniere C, l'Autorita' ha rilevato che la relativa riduzione della spesa conseguita nell'OIR 2003 e' risultata superiore a quella imposta. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 3/03/CIR, la differenza tra la riduzione imposta e quella effettivamente conseguita nell'OIR 2003, pari a 0,03%, puo' essere computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'OIR 2004.
L'Autorita' ha, inoltre, rilevato che, cosi' come previsto dal comma 5, art. 5, della citata delibera, le condizioni economiche relative ai servizi di kit e collegamenti trasmissivi di interconnessione non hanno subito incrementi rispetto a quelli pubblicati lo scorso settembre nell'OIR 2003 e che, inoltre, cosi' come previsto dal successivo comma 6, art. 5, le riduzioni dei prezzi garantite ai servizi di raccolta in modalita' forfetaria a livello SGU, SGD e SGT non sono inferiori a quelle previste per i servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.
Pertanto, l'Autorita' ritiene che i vincoli di riduzione imposti dalla delibera n. 3/03/CIR sono stati rispettati per i panieri A, B e C.
12. Per quanto riguarda il paniere D, nel corso della prima fase del procedimento erano emersi alcuni aspetti relativi alle condizioni economiche di alcuni servizi segnalati dagli operatori e di seguito descritti. In primo luogo, alcuni operatori hanno segnalato che l'incremento dell'ordine del 30% dei contributi una tantum dei servizi di accesso disaggregato e del contributo di qualificazione xDSL all'interno del medesimo paniere, relativo ai servizi accessori, potrebbe avere un rilevante impatto sotto il profilo competitivo e non essere coerente con i corrispondenti prezzi retail. Tale variazione, a
detta degli operatori, puo' costituire un disincentivo all'uso dell'accesso disaggregato ed alla realizzazione di infrastrutture alternative, con effetti di natura anticompetitiva.
A tale proposito Telecom Italia ha evidenziato che l'aumento di tale voce di spesa per gli operatori e' riconducibile all'analisi dei costi dei servizi per il 2003, che risultano superiori anche ai valori proposti per il 2004 e che la variazione e' avvenuta nel rispetto del vincolo di cap per lo specifico paniere, tenuto conto che altre voci, in particolare la quota di attivazione per la CPS, sono diminuite.
13. Relativamente al paniere D, l'Autorita' aveva espresso, al punto 3.a della proposta di provvedimento, l'orientamento di modificare le condizioni economiche dei contributi di attivazione per il servizio di unbundling e per la CPS, ponendoli uguali, per l'anno 2004, a quelli approvati nell'Offerta di Riferimento 2003.
14. In merito all'orientamento formulato dall'Autorita', alcuni operatori (Albacom, Eutelia, Tele 2 e Welcome Italia) ritengono non accettabile un intervento volto al ripristino dei valori approvati per il 2003, in quanto comporterebbe un aumento della quota di attivazione della CPS, con conseguenti impatti sugli operatori, tenuto conto della notevole importanza che tale servizio ancora riveste nel mercato della telefonia fissa. Gli stessi operatori ritengono che l'Autorita' dovrebbe tuttavia intervenire per la riduzione dei soli servizi il cui prezzo e' stato incrementato da Telecom Italia, in particolare il contributo di attivazione dell'unbundling lasciando inalterato il valore proposto da Telecom Italia per l'attivazione della CPS.
15. Telecom Italia, sul punto, fa rilevare che i prezzi proposti per i servizi nel paniere D rispettano il vincolo IPC - IPC imposto dalla delibera n. 3/03/CIR e che, pertanto, al fine del pieno rispetto del vincolo di cap imposto, la modifica proposta per i due servizi nel paniere esigerebbe il ricalcolo e l'approvazione dei valori di tutti gli altri servizi dello stesso paniere.
16. In relazione ad altri servizi del paniere D, si rileva che i contributi di attivazione dei circuiti parziali a 256Kbps, 384Kbps, 512Kbps, 768Kbps, 34Mbps e 155Mbps e i contributi per l'accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso (cosiddetto shared access), per i quali e' stato registrato un volume nullo nel corso del periodo di riferimento (1 luglio 2002 30 giugno 2004), presentano un incremento pari rispettivamente al 10% ed al 31,25%.
Il comma 2, dell'articolo 2, della delibera n. 11/03/CIR aveva previsto che le condizioni economiche dei servizi caratterizzati da un volume nullo dovessero variare in misura pari al vincolo di controllo generale del paniere cui tali servizi appartengono che, nel caso in esame, e' pari allo 0% (IPC-IPC). L'Autorita', pertanto, ha rilevato, nella propria proposta di provvedimento, che le condizioni economiche proposte per i suddetti servizi risultano non coerenti con quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR ed ha espresso l'orientamento di riportare tali valori a quelli del 2003.
17. Con riferimento ai contributi di attivazione dei circuiti parziali alle velocita' sopra indicate, Telecom Italia ha fatto rilevare che i circuiti da 256Kbps a 768Kbps sono basati sulla medesima componente impiantistica dei circuiti a 128Kbps ed a 2Mbps e che pertanto, le attivita' di predisposizione sono le stesse.
18. L'Autorita' rileva che l'adeguamento di solo alcuni dei prezzi dei servizi (i cui volumi di vendita non siano risultati nulli nel periodo di riferimento) contenuti nel paniere D comporterebbe l'imposizione di un vincolo differente da quello disposto dalla delibera n. 2/03/CIR (IPC - IPC). La modifica delle regole del sistema programmato di controllo dei prezzi non puo' pero' essere effettuata nel corso dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento e pertanto il vincolo IPC-IPC non puo' essere variato in questa sede.
19. L'Autorita' ha preso atto che un numero rilevante di operatori ha richiesto che il prezzo di attivazione della CPS non venga incrementato e che il prezzo del contributo di attivazione dell'unbundling venga ridotto ed, altresi', che gli stessi operatori hanno giudicato come anticompetitiva la manovra proposta da Telecom Italia, manovra che puo' in effetti risultare in un disincentivo per lo sviluppo della larga banda.
20. Considerato che numerose sono le combinazioni di prezzi, sulla base dei volumi di riferimento, che portano al rispetto di un determinato vincolo di cap e che, nell'ambito delle scelte possibili di prezzi nel paniere D, e' stata operata una scelta che puo' penalizzare gli operatori infrastrutturati, l'Autorita' richiede a Telecom Italia di riformulare i prezzi del paniere D, nel rispetto del vincolo IPC-IPC e considerando quanto espresso al successivo paragrafo 21 in merito ai servizi a volume nullo. L'Autorita' ritiene opportuno che la nuova proposta di Telecom Italia, che dovra' essere pubblicata entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, abbia effetto dalla predetta data di pubblicazione, fermo restando che fino a tale ultima data rimarranno in vigore i prezzi del paniere D proposti in data 31 ottobre 2003.
21. In merito alle variazioni di prezzo dei servizi a volume nullo, l'Autorita', fa rilevare che quanto previsto all'art. 2, comma 2, della delibera n. 11/03/CIR si applica a tutti i servizi dell'Offerta di Riferimento, i cui volumi di vendita risultino nulli per il periodo di riferimento. L'Autorita', pertanto, richiede a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento 2004, mantenendo i prezzi approvati per l'Offerta di Riferimento 2003 dei seguenti servizi risultati a volume nullo:
- contributi di attivazione dei circuiti parziali per le velocita' 256 Kbit/s, 384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s;
- contributi di attivazione per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);
- contributi di qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio xDSL;
- contributo di attivazione per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared
access);
- contributo di qualificazione della linea ADSL per l'accesso condiviso alla rete di
distribuzione (shared access).
22. L'Autorita', considerato quanto premesso, si riserva di valutare, nell'ambito delle revisione del network cap, l'adeguamento delle regole relative al paniere D da applicare per la predisposizione dell'Offerta di Riferimento 2005.
Quota supplementare per il servizio di raccolta in Carrier Preselection
23. Nell'Offerta di Riferimento 2004 Telecom Italia ha incrementato la quota minutaria supplementare applicata alla raccolta del traffico in modalita' Carrier Pre-selection, finalizzata al recupero degli investimenti effettuati per l'adeguamento (System Setup) della rete alla Carrier Preselection. Alcuni operatori hanno segnalato che tale incremento, che e' valutabile nella misura di oltre il 200 %, rappresenta un reale ostacolo alla concorrenza e comporta un notevole incremento dei costi degli operatori stessi. Telecom Italia, d'altra parte, ha comunicato all'Autorita' di aver recuperato, sino ad ora, circa un terzo dei costi di adeguamento sostenuti e che l'incremento apportato le consentira' di recuperare tali costi entro il mese di Ottobre 2004.
24. La delibera n. 10/00/CIR, nell'approvare l'applicazione di tale quota supplementare per il servizio di raccolta in CPS finalizzata al recupero dei costi sostenuti per l'adeguamento di sistema per la fornitura del servizio stesso, ha fissato in quattro anni e mezzo il periodo di riferimento entro il quale Telecom Italia avrebbe dovuto recuperare tali costi, definendo tale periodo sulla base del numero di attivazioni previsto e del relativo traffico sviluppato nel medesimo arco temporale. In particolare, era previsto, da Telecom Italia, un piano di attivazioni con 12.000 attivazioni al giorno (per giorno lavorativo) nel primo anno, 9.000 nel secondo e 6.000 nel terzo e quarto anno, per un totale di circa 7 milioni di linee. L'analisi del reale andamento del mercato della carrier pre-selection dimostra che, rispetto all'andamento ipotizzato alla base del piano di rientro approvato, il processo di provisioning e' andato a regime con notevole ritardo ed il numero di 12.000 attivazioni si e' raggiunto solo alla fine del secondo anno. Inoltre, all'inizio del terzo anno eventi quali l'avvio con volumi rilevanti del servizio di accesso disaggregato ed il significativo numero di rientri in Telecom Italia hanno contribuito a ridurre il traffico dalla carrier preselection, concorrendo al ritardo nel piano di rientro dei costi.
25. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita', nella proposta di provvedimento, aveva espresso l'orientamento di modificare il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema sostenuti da Telecom Italia, estendendolo di un anno rispetto alle ipotesi iniziali per tenere conto del fatto che l'avvio effettivo della prestazione e' avvenuto con lo stesso periodo di ritardo. Pertanto l'Autorita', valutati i dati di attivazione e di traffico realizzati nel periodo 2000-2003 e ipotizzato, sulla base dei valori pregressi, un incremento annuo del traffico in CPS di circa il 10%, ha ritenuto che il valore della quota supplementare approvato per il 2003 permetta l'effettivo recupero dei costi entro l'anno 2005.
26. Diversi operatori, tra cui Albacom, Tele 2 e Welcome Italia, hanno segnalato che, a loro avviso, Telecom Italia avrebbe gia' recuperato la maggior parte dei costi di adeguamento e che l'eventuale mancato rientro della parte rimanente sarebbe esclusivamente imputabile a comportamenti anticoncorrenziali praticati negli anni dall'incumbent sul servizio di CPS, con particolare riferimento ai ritardi nell'attivazione del servizio. In considerazione di cio', tali operatori richiedono che sia mantenuta la quota supplementare ai valori approvati per il 2003 fino alla scadenza prefissata con la delibera n. 10/00/CIR e che non sia riconosciuta la eventuale quota di costi di adeguamento di sistema non ancora recuperati.
27. Telecom Italia ritiene, d'altra parte, che non siano imputabili alla stessa Societa' le differenze tra le previsioni di traffico sulle quali era basato il piano di rientro dei costi ed il traffico effettivamente consuntivato e, pertanto, evidenzia la propria indisponibilita' ad ulteriori proroghe dei tempi di recupero dei costi sostenuti. In subordine, Telecom Italia ha richiesto, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati ed a fronte di una eventuale ulteriore estensione del periodo di rientro, che il credito residuo venga rivalutato impiegando un adeguato tasso di interesse.
28. L'Autorita' sottolinea, in primo luogo, che i ritardi rispetto al piano di recupero previsto dalla delibera n. 10/00/CIR sono imputabili al ritardo di Telecom Italia nella messa a regime di un sistema di provisioning adeguato al numero delle richieste di attivazione ed al successivo fenomeno di rallentamento della crescita del traffico in CPS, dovuto ai processi di rientro in Telecom Italia dei clienti in CPS. Inoltre l'Autorita' rileva che, con la delibera n. 4/03/CIR, i processi di attivazione e disattivazione di CPS sono stati posti su di un piano di parita', rilevando che il sistema di attivazione della CPS, per il quale viene richiesto il recupero dei costi, viene utilizzato anche per la disattivazione della prestazione stessa.
29. L'Autorita' osserva, inoltre, che le strategie commerciali di Telecom Italia, finalizzate al rientro della clientela che mediante la CPS aveva scelto un altro operatore, potrebbe avere come ulteriore conseguenza negativa sullo sviluppo di una effettiva concorrenza il possibile mutamento della quota supplementare. Infatti, all'aumentare del numero dei rientri in Telecom Italia, si decrementa la crescita del traffico in CPS e conseguentemente il piano di recupero dei costi diverge dalle iniziali previsioni, con il conseguente incremento della quota di sovrapprezzo in presenza di una durata costante del periodo di rientro. Tale apparente paradosso e' risolto dall'evidente considerazione che, avendo Telecom Italia usufruito del sistema di attivazione e disattivazione della CPS, lo stesso operatore deve contribuire al recupero dei costi. A tale riguardo appare quindi opportuno considerare anche il traffico prodotto dalla clientela che ha disattivato la CPS. Pertanto l'Autorita', nel confermare la decisione di richiedere a Telecom Italia di mantenere, per il 2004, la quota di sovrapprezzo al valore approvato per il 2003, ritiene opportuno procedere ad una valutazione dell'effettivo recupero dei costi di adeguamento tenendo anche conto la stima del mancato traffico in CPS relativo ai clienti rientrati in Telecom Italia. Tale verifica dovra' completarsi in tempo utile per predisposizione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia dell'anno 2005. Infine l'Autorita', qualora si rilevasse necessario estendere ulteriormente il periodo di applicazione della quota supplementare, si riserva di valutare gli effetti, per il calcolo del valore della quota di sovrapprezzo, dell'eventuale applicazione di un criterio di attualizzazione degli investimenti effettuati.
Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione
30. Nell'Offerta di Riferimento 2004 le condizioni economiche applicate da Telecom Italia per la prestazione di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" sono determinate in misura variabile in funzione dell'importo medio minutario fatturato al cliente chiamante. Infatti, il valore della percentuale del fatturato, dovuta per il servizio, e' pari al minimo tra: 3,3 x pmm +4,2 e 10; dove pmm e' il prezzo medio minutario, espresso in euro al minuto, dello specifico servizio oggetto della prestazione richiesta dall'operatore.
Alcuni operatori hanno segnalato una duplice criticita': da un lato l'introduzione della dipendenza della percentuale applicata dal prezzo finale e dall'altro il notevole incremento di tale percentuale rispetto al valore 2003 (pari al 2,9% fisso).
31. Con riferimento all'Offerta 2003, l'articolo 1, comma 1, lettera d, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR e l'articolo 3, comma 2, lettera d, della delibera n. 11/03/CIR, hanno definito, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato, indipendentemente dal valore di prezzo applicato.
In merito Telecom Italia ha evidenziato che la percentuale del 2,9%, valutata per l'Offerta 2003, non risulta piu' orientata ai costi in quanto gli stessi sono cambiati, in particolare, in conseguenza dell'incremento delle attivita' dovute agli accertamenti e prevenzioni delle eventuali attivita' illecite ed alle contestazioni presentate dagli utenti. Per far fronte a tale situazione, Telecom Italia ha dichiarato di aver dovuto potenziare i sistemi di prevenzione e di gestione del cliente. Secondo Telecom Italia, la formula proposta (con valori compresi tra 4,2% e 10%) oltre a essere piu' rappresentativa dei costi reali, favorisce le numerazioni a basso prezzo (e quindi intrinsecamente meno rischiose). Infatti, in alternativa, si sarebbe dovute applicare a tutte le numerazioni lo stesso valore medio che risulta molto maggiore del 2,9% precedentemente applicato.
32. L'Autorita', sul punto, rileva innanzitutto che la modifica della modalita' di applicazione del prezzo di fatturazione ha un significativo impatto sul mercato dei servizi a valore aggiunto, qualora si consideri l'incertezza indotta negli operatori interconnessi che, seppur confidando nella stabilita' del prezzo di tale servizio di interconnessione, si trovano a dover rinegoziare per il 2004 le condizioni economiche con i centri servizi dei propri clienti. Inoltre, tenuto conto che il servizio di fatturazione e' soggetto all'orientamento al costo, risulta necessario valutare gli effettivi costi sottostanti al servizio al fine di determinarne il valore per l'anno 2004. A tale proposito, Telecom Italia ha fornito i dati di costo che apparentemente non si discostano da quelli sottostanti la fissazione del valore approvato con la delibera n. 2/03/CIR. Pertanto l'applicazione all'anno 2004 della metodologia gia' approvata fa registrare un valore, per il 2004, prossimo a quello approvato per l'anno 2003.
L'Autorita' ritiene inoltre che l'applicazione di un unico valore percentuale, che scorreli il costo della fatturazione dal prezzo fatturato, risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi.
33. Pertanto, l'Autorita', nella proposta di provvedimento, aveva espresso l'orientamento di modificare le condizioni proposte da Telecom Italia per il servizio di fatturazione per l'accesso dei propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori nel senso di approvare un unico valore percentuale, indipendente dal valore fatturato al cliente finale, determinato sulla base dei dati di costo forniti da Telecom Italia, applicando la metodologia descritta nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR.
34. Nel corso della consultazione pubblica, Telecom Italia ha ribadito l'opportunita', a suo avviso, di mantenere la proposta formulata nell'Offerta di Riferimento 2004. Le principali argomentazioni utilizzate per giustificare tale posizione sono relative, in primo luogo, ad una maggiore rispondenza della nuova modalita' ai criteri di separazione del prezzo del servizio erogato per le numerazioni a basso rischio rispetto a quelle ad alto rischio, in coerenza con quanto previsto dalla delibera n. 6/02/CIR. In secondo luogo, relativamente alla metodologia applicata per il calcolo dei costi sottostanti, Telecom Italia ritiene maggiormente rispondente al principio di causalita' dei costi l'attribuzione integrale dei costi relativi alla "gestione reclami e prevenzione frodi" ai servizi di traffico non geografico ad alto rischio, anziche' la distribuzione su tutti i servizi a traffico, secondo quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR. La societa', infatti, ritiene che la principale causa dei costi in esame sia proprio il traffico non geografico ed il suo elevato livello di insolvenza.
35. Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'Autorita' non ritiene fondate le motivazioni sottostanti alle modalita' di allocazione di tali costi ai servizi, cosi' come proposte da Telecom Italia. Infatti, gia' con la delibera n. 2/03/CIR, l'Autorita' aveva ritenuto maggiormente in linea con il principio di causalita' dei costi il criterio di attribuzione degli stessi a tutti i servizi a traffico in misura proporzionale alle perdite associate. Infatti, dal dettagliato esame delle attivita' sottostanti la voce "gestione reclami e prevenzioni frodi", fornito da Telecom Italia, e' possibile determinare che i costi del servizio in esame sono riconducibili ai seguenti processi:
1) gestione del contatto con il cliente (identificazione, gestione contatto,...)
2) gestione dati del cliente (inserimento, aggiornamento, ....)
3) gestione esigenze del cliente (acquisizione esigenza, assegnazione e lavorazione, ...)
4) azioni di prevenzione frodi (esecuzione controlli parametrici su storia, morosita', analisi delle situazioni a rischio, definizione ed esecuzione azioni quali il recupero credito,...)
5) monitoraggio consumi di traffico anomalo (analisi dati di traffico, generazione allarmi, esecuzione di verifiche, contatto con il cliente, disabilitazione linea,
Al fine di eliminare i costi non pertinenti relativi all'attivita' di gestione commerciale del cliente di competenza della sola Telecom Italia, il costo complessivo di tali attivita' viene ridotto a un "driver" di allocazione basato sull'incidenza percentuale dei costi del personale impiegato nelle attivita' 4) e 5). L'Autorita' ritiene che l'ammontare dei costi cosi' determinato sia riconducibile a tutto il traffico che genera un'insolvenza e quindi una perdita. Per tale ragione la corretta applicazione del principio di causalita' dei costi non puo' prevedere l'integrale attribuzione di tali costi ai soli servizi non geografici ad alto rischio (che generano circa il 20% della totale perdita dei servizi a traffico) ma la loro attribuzione a tutti i servizi in misura proporzionale alla perdita generata da ciascun servizio. A riprova di tale valutazione, l'Autorita' osserva che, come comunicato dalla stessa Telecom Italia, successivamente all'approvazione della delibera n. 9/03/CIR, con la quale sono state introdotte soglie di prezzo massimo su alcune numerazioni per servizi a sovrapprezzo, si e' assistito ad una migrazione dei servizi ad alto rischio di alcune numerazioni non geografiche che, con la metodologia proposta da Telecom Italia di allocazione dei costi, non si ritroverebbero attribuite alcun costo relativo alla "gestione reclami e prevenzione frodi".
36. Relativamente alla possibilita' di definire un prezzo del servizio differente al variare del prezzo pagato dal consumatore finale per l'accesso al servizio, l'Autorita' osserva che l'iniziale separazione in alto e basso rischio introdotta dalla delibera n. 6/02/CIR e' stata modificata dalla nuova modalita' di trattazione, adottata con la successiva delibera n. 2/03/CIR, dei servizi di fatturazione e rischio di insolvenza ed in particolare dalla decisione di non determinare ex-ante la percentuale di remunerazione relativa alle perdite generate dal servizio. L'Autorita', con tale ultima delibera, ha, infatti, stabilito che venga considerata nell'Offerta di Riferimento la sola quota afferente il servizio di fatturazione e di prevenzione e gestione crediti mentre la quota relativa alle perdite su credito venga determinata ex post tra Telecom Italia e gli operatori sulla base delle fatture effettivamente non pagate. Per tali motivi, la quota dei costi relativa al servizio incluso nell'Offerta di Riferimento non ha piu' ragione di essere attribuita in maniera differente tra alto e basso rischio in quanto e' relativa ad attivita' che vengono svolte ai fini dell'emissione della fattura nel suo complesso indipendentemente dalle particolari tipologie di traffico ivi contenute. L'Autorita', pertanto, ritiene che l'applicazione di un unico valore percentuale risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi.
37. In merito ai costi sottostanti al servizio, Telecom Italia ha dichiarato che la valorizzazione dei costi utilizzata e' quella relativa ai dati di consuntivo 2001 e che, inoltre, tale base di costo e' da ritenersi adeguata anche per le valutazioni relative agli anni successivi al 2002, in quanto il prezzo del servizio e' definito in misura percentuale dei valori di costo rispetto ai ricavi. L'Autorita' condivide tale valutazione relativa alla base di costo di riferimento, in quanto, laddove si riscontra una crescita sia dei costi che dei ricavi, l'effetto percentuale non viene ad essere alterato.
Considerato che la metodologia da applicarsi e' quella stabilita dalla delibera n. 2/03/CIR e che la base dei costi risulta quella relativa all'esercizio contabile 2001 , utilizzato anche all'atto dell'adozione della precitata delibera, l'Autorita' ritiene che non sussistano motivazioni per approvare la proposta di Telecom Italia e, pertanto, richiede allo stesso operatore di adeguare l'Offerta di Riferimento prevedendo un'unica percentuale che, allo stato ed alla luce delle informazioni contabili a disposizione non supera il valore previsto all'art. 1, comma 1, lettera d., sub 1 della delibera n. 2/03/CIR, ovvero 2,9%, valore determinato applicando la metodologia applicata ai dati di contabilita' 2001.
38. In merito al servizio di configurazione dei prezzi richiesti dagli operatori interconnessi, Telecom Italia richiede, per il 2004, un importo una tantum pari a ca. € 30.000,00 per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio. Inoltre, sia per la configurazione di numerazioni con prezzi gia' pubblicati nelle griglie tariffarie, sia per la configurazione prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie, Telecom Italia garantisce tempi massimi di fornitura del servizio pari a 90 giorni.
Alcuni operatori hanno segnalato che un costo di configurazione eccessivamente elevato puo' costituire un disincentivo allo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto e, congiuntamente ai lunghi tempi di configurazione, potrebbe rappresentare un freno alla concorrenza.
Telecom Italia ha precisato di aver calcolato i costi di configurazione ipotizzando un'ora di lavoro su ogni SGU ed alcuni costi di predisposizione degli impianti. Infatti, l'attivita' di configurazione, secondo la stessa Telecom Italia, consiste nella predisposizione di una procedura software riguardante la nuova configurazione del prezzo, nonche' nel successivo aggiornamento locale di ciascuna centrale SGU con i relativi test. Tali operazioni, sempre secondo Telecom Italia, sono svolte presso ciascuna centrale SGU al fine di aggiornare il c.d. "cartellino", generato per ogni chiamata.
39. La delibera n. 11/03/CIR prevede che gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie siano inclusi nell'Offerta di Riferimento a condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo. La verifica delle condizioni economiche proposte non puo' che essere svolta, pertanto, alla luce di costi esposti da Telecom Italia in contabilita' regolatoria e della pertinenza delle attivita' remunerate al servizio offerto. Sulla base delle informazioni fornite da Telecom Italia, l'Autorita', allo stato, non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i valori proposti da Telecom Italia.
Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni sulla rete di Telecom Italia, l'Autorita' non ritiene motivato che gli stessi siano fissati in 90 giorni indipendentemente dal fatto che il prezzo ad esse associato sia o meno presente nelle griglie tariffarie.
40. L'Autorita' osserva, infine, che l'introduzione delle griglie di prezzo e degli oneri di configurazione dei prezzi "fuori griglia" e' coerente solo qualora i livelli di prezzo presenti nelle griglie siano disponibili agli operatori indipendentemente dalla numerazione scelta per il servizio finale (compatibilmente con i vincoli di prezzo massimo fissati dalla normativa vigente). Pertanto non risulta necessario associare ad ogni numerazione un sottoinsieme di prezzi disponibili ma e' sufficiente disporre di un solo elenco di prezzi "gia' configurati" che sia tempestivamente aggiornato e reso disponibile da Telecom Italia.
L'Autorita' aveva, pertanto, espresso, nella proposta di provvedimento, l'orientamento di modificare le condizioni tecniche del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche in capo agli operatori interconnessi, nel senso di richiedere a Telecom Italia di:
- fissare il periodo di configurazione, nel caso di prezzi gia' configurati all'interno delle griglie, in una misura inferiore o uguale a 30 giorni;
- rendere disponibili per tutte le numerazioni i livelli di prezzo gia' configurati e quelli ulteriori che saranno attivati su richieste degli operatori, ivi inclusa la direzione commerciale di Telecom Italia su specifiche numerazioni.
41. In merito alle condizioni economiche, alcuni operatori interconnessi, nel confermare che tali livelli di prezzo possono costituire un disincentivo alla concorrenza, ritengono che gli stessi risultino eccessivamente alti rispetto ai costi di configurazione delle proprie reti.
L'Autorita', tuttavia, dalla analisi dei dati e delle giustificazioni fornite da Telecom Italia sui costi sottostanti, non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i valori proposti da Telecom Italia per la configurazione di prezzi fuori griglia. L'Autorita' intende precisare, comunque, che i livelli di prezzo gia' configurati e quelli ulteriori che saranno attivati sulle varie numerazioni, sia per richiesta degli operatori, sia per richiesta della direzione commerciale di Telecom Italia, debbano essere resi disponibili per tutte le numerazioni.
42. Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni, in sede di consultazione, Telecom Italia ha affermato di poter configurare alcune numerazioni non geografiche in 90 giorni ed altre in 30 giorni indipendentemente dal livello di tariffazione ad esse associato. Secondo l'operatore, quindi, la differenza non e' legata alla presenza o meno nella griglia dello scaglione tariffario ma e' riconducibile alla diversa modalita' di configurazione sulla rete dei vari servizi e delle numerazioni agli stessi associati, in quanto per motivi storici alcuni servizi non geografici fanno uso esclusivamente della rete intelligente mentre altri sono configurati su tutte le centrali.
43. L'Autorita', considerato che la scelta di configurare differentemente alcune numerazioni e' stata unilateralmente effettuata da Telecom Italia e che tale scelta comporta per tali numerazioni un differente e minore livello di efficienza non giustificato da motivazioni tecniche, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento al fine di garantire per tutte le numerazioni un tempo massimo di configurazione efficiente pari a 30 giorni dalla richiesta. In considerazione delle eventuali modifiche tecniche da apportare, l'Autorita' ritiene congruo che tale adeguamento sia realizzato entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento.
44. Relativamente ai servizi in decade 7, gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia prevede nelle condizioni dell'offerta di inibire i servizi offerti su un dato arco di numerazione o su di una specifica numerazione nel caso in cui la qualita' del servizio risulti troppo bassa.
Telecom Italia ha evidenziato che la loro previsione e' finalizzata unicamente a tutelare l'integrita' della rete da fenomeni degradanti, quali i continui tentativi di chiamata da parte degli utenti finali, e non vuole essere un'interferenza nelle attivita' commerciali degli altri operatori.
45. Alla luce di quanto disposto dall'art. 5 della delibera n. 9/02/CIR, relativamente agli obblighi di comunicazione in capo agli operatori titolari delle numerazioni per servizi Internet, l'Autorita' ritiene che l'operatore deve comunicare ai propri clienti le informazioni relative alla qualita' del servizio offerto ma che tali informazioni non siano necessarie a Telecom Italia per configurare il servizio di fatturazione.
L'Autorita' aveva pertanto espresso l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio in questione, nel senso di eliminare le clausole sopra indicate introdotte da Telecom Italia.
46. Nel corso della consultazione, Telecom Italia ha osservato che la previsione contenuta nell'Offerta di Riferimento e' finalizzata, oltre che alla tutela dell'integrita' di rete, alla tutela della propria clientela in riguardo alla qualita' della connessione.
Sul punto si e' espressa anche l'associazione dei consumatori Adiconsum evidenziando la necessita' che l'operatore titolare della numerazione offra servizi di un adeguato livello qualitativo assumendosi impegni precisi nei confronti dei consumatori.
L'Autorita', nel condividere il principio di tutela dei cliente, ritiene che gli operatori titolari delle numerazioni non geografiche, con particolare riferimento alle numerazioni per servizi di accesso ad Internet, debbano comunicare in maniera trasparente e puntuale ai propri clienti il livello di qualita' che il proprio servizio garantisce, cosi' da consentire ai clienti di scegliere se aderire o meno. Laddove, invece, il livello di servizio offerto rischi di compromettere l'integrita' della rete, devono essere predisposti e concordati tra tutti gli operatori i necessari meccanismi di tutela della rete nell'ambito delle modalita' tecniche concordate per l'interconnessione.
Relativamente alle clausole poste da Telecom Italia per attivare le numerazioni non geografiche, pertanto, l'Autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare le condizioni di offerta del servizio in questione, eliminando la richiesta di informazioni non necessarie alla configurazione del servizio.
Accesso al servizio 12
47. L'Autorita' ha rilevato che Telecom Italia ha escluso dall'Offerta di Riferimento 2004 il servizio di accesso in interconnessione al servizio 12 (informazione elenco abbonati nazionali).
Telecom Italia ha giustificato l'esclusione ai sensi dell'art. 55 del Codice delle Comunicazioni ove tale servizio e' stato espunto da quelli soggetti ad obbligo di servizio universale. Pertanto Telecom Italia ha ritenuto che questo servizio non sia piu' soggetto agli obblighi di pubblicazione e di orientamento al costo a cui soggiacciono gli altri elementi dell'Offerta di Riferimento. Telecom Italia ha comunque evidenziato che per il 2004 il prezzo del servizio e' rimasto immutato e che la sua offerta e' disponibile sul proprio sito web.
48. L'Autorita' ha svolto una verifica di tali condizioni, da cui e' emerso che l'offerta per l'accesso da rete fissa al servizio 12 prevede l'applicazione del modello di terminazione; cio', peraltro, contrasta con la delibera n. 4/02/CIR che prevede l'equiparazione del servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici, per i quali la tariffa viene definita dall'operatore cui e' assegnata la numerazione e per i quali si applica il modello di raccolta. L'Autorita' aveva pertanto ritenuto, nella propria proposta di provvedimento, che l'esclusione dall'Offerta di Riferimento 2004 del servizio di accesso al 12 non risulti coerente con quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche e che gli obblighi e le condizioni di fornitura di tale servizio debbano dunque permanere sulla base della normativa preesistente sino al completamento del riesame degli obblighi.
49. Telecom Italia, in merito alla proposta di decisione dell'Autorita', ha fatto rilevare che la delibera n. 4/02/CIR ha fondato la decisione di equiparare il servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici sul presupposto, ormai decaduto, che tale servizio sia parte degli obblighi di servizio universale. Venuto meno, con il Codice delle comunicazioni tale obbligo, a parere di Telecom Italia, la decisione della delibera n. 4/02/CIR risulterebbe abrogata.
50. L'Autorita' ritiene che la giustificazione addotta da Telecom Italia non rilevi in quanto il modello di interconnessione di terminazione non puo' in ogni caso essere applicato ad una numerazione non geografica quale il "12".
L'Autorita' ritiene opportuno richiedere, pertanto, a Telecom Italia di adeguare nell'Offerta di Riferimento 2004 le condizioni di interconnessione al servizio informazione abbonati su numerazione 12 con le modalita' previste dalla delibera n. 4/02/CIR e successive integrazioni, trattando quindi la numerazione associata al pari delle numerazioni non geografiche in capo all'operatore medesimo.
Offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps
51. Telecom Italia ha introdotto nell'Offerta di Riferimento 2004, l'offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps in ottemperanza all'art. 1, comma 1, lett. a), sub 1) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 3, comma 2, lett. b) della delibera n. 11/03/CIR.
In merito alle condizioni di offerta proposte da Telecom Italia, alcuni operatori hanno segnalato che le stesse contemplano condizioni economiche e tecniche che, a loro avviso, potrebbero impedire o limitare la fruizione del servizio.
Altri operatori hanno anche segnalato che le modalita' di offerta risulterebbero incomplete, con particolare riferimento ai casi di accesso alla rete di Telecom Italia con estensione del collegamento ove non e' inclusa la possibilita' di utilizzo di collegamenti a 34Mbps.
52. L'Autorita' ha svolto un approfondimento sulla struttura di tale offerta, anche in relazione alle disposizioni di cui alle delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR ed ai costi delle componenti impiantistiche previste ed ha ritenuto, nella propria proposta di provvedimento, che, al fine di rimuovere le criticita' segnalate dagli operatori, le condizioni di offerta del servizio in questione dovessero essere integrate prevedendo la possibilita' di utilizzo di interfacce a 155Mbps, l'eliminazione dell'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia e l'introduzione del servizio di estensione del collegamento a 34Mbps.
53. Telecom Italia, sul punto, fa rilevare che i flussi di interconnessione hanno per finalita' il rilegamento delle porte degli autocommutatori PSTN, disponibili a velocita' di 2Mbps e155Mbps. La consegna di un flusso a 34 Mbps su terminazione a 155 Mbps richiederebbe in ogni caso operazioni di demultiplazione che, a parere di Telecom Italia, comporterebbero inutili incrementi di costo per gli operatori interconnessi. Per tali motivi, Telecom Italia non ritiene giustificata l'introduzione di nuove modalita' di consegna del servizio di flussi a 34 Mbps. In merito alle condizioni economiche del servizio, Telecom Italia, ha giustificato la propria proposta con una valorizzazione effettuata sulla base della struttura produttiva impiegata, analogamente a quanto gia' fatto per i flussi a 155 Mbps. Tale valorizzazione prevede in particolare l'uso di componenti trasmissive e di raccordo in tecnologia SDH a 2,5 Gbps.
54. Gli operatori Wind e Tiscali, nel condividere l'orientamento dell'Autorita', segnalano che l'attuale offerta, che prevede interfacce in tecnologia PDH, risulta inefficiente e non consentirebbe, tra l'altro, l'uso dei flussi di interconnessione a tale velocita' per altre tipologie di traffico. Secondo questi operatori, un'offerta di interfacce in tecnologia SDH (ad esempio TUG-3 - Tributary Unit Group-3), consentirebbe un'utilizzazione maggiormente efficiente dei flussi di interconnessione a 34 Mbps, anche in relazione al servizio di estensione del collegamento a tale velocita'. Wind, inoltre, segnala che il prezzo proposto da Telecom Italia non risulta del tutto in linea con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR, relativamente al mantenimento delle relazioni di prezzo previste per i circuiti diretti numerici alle differenti velocita'.
55. L'Autorita', valutata la fondatezza delle segnalazioni degli operatori, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento introducendo il servizio di flusso di interconnessione a 34Mbps con interfacce SDH a 155Mbps, nonche' l'introduzione dell'estensione del collegamento a 34 Mbps con le stesse modalita'. L'Autorita' ritiene altresi' opportuno raccomandare l'utilizzazione di interfacce in modalita' TUG-3, al fine di minimizzare le tipologie di apparati e interfacce presenti e garantire la massima efficienza anche in presenza di usi condivisi delle portanti trasmissive.
56. In merito alle condizioni economiche del servizio di flussi a 34 Mbps, l'Autorita', coerentemente con quanto gia' previsto da Telecom Italia nella formulazione dell'offerta di linee affittate wholesale approvata con la delibera n. 440/03/CONS e considerato che un flusso a 155Mbps puo' multiplare fino a tre flussi a 34Mbps, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare i prezzi della componente trasmissiva (intesa come "collegamento trasmissivo di interconnessione" e relativo "canone anno trasmissivo") adottando valori non superiori ad un terzo di quelli gia' proposti per i flussi a 155Mbps.
Flussi di interconnessione: restrizioni d'uso
57. Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta di Riferimento 2004, che i circuiti di interconnessione tra i propri nodi e quelli degli operatori interconnessi siano forniti solo congiuntamente alle funzionalita' di commutazione di centrale dei propri autocommutatori. Tale aggregazione di offerta impedisce, secondo quanto segnalato da alcuni operatori, l'uso del servizio di circuiti di interconnessione per servizi diversi da quelli di fonia vocale commutata. Inoltre, Telecom Italia non ha previsto eventuali servizi aggiuntivi necessari all'utilizzo dei circuiti di interconnessione per destinazioni d'uso diverse dalla fonia vocale, ne' ha predisposto modalita' di migrazione economica dalle offerte che utilizzano le medesime componenti impiantistiche dei flussi di interconnessione.
58. Le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia preveda la possibilita' di utilizzare i circuiti di interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati, etc.), purche' gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli apparati degli operatori. Nelle suddette delibere viene inoltre disposto, in via generale, che nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere offerte, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatti salvi eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.
Tale conclusione e' supportata dalla considerazione che se un operatore ha gia' attive infrastrutture di interconnessione per il traffico fonia, allo stato e' impossibile per lo stesso condividere le medesime risorse trasmissive anche per il trasporto di altre tipologie di traffico, quali il traffico raccolto in unbundling o in ADSL wholesale nel medesimo sito. Tale limitazione oltre ad avere come effetto l'incremento di costi per l'operatore che e' costretto ad attivare nuovi flussi per erogare i servizi tipici del mercato dell'accesso (unbundling e ADSL wholesale), rappresenta un utilizzo inefficiente delle risorse di rete gia' a disposizione. Pertanto l'Autorita', nella propria proposta di provvedimento, aveva ritenuto che le condizioni di offerta dei servizi di cui al presente paragrafo non risultassero coerenti con la regolamentazione vigente ed ha espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei flussi di interconnessione.
59. In merito a tale proposta, KPNQWest e AIIP hanno evidenziato che gli ISP, generalmente non sottoscrittori di contratti di interconnessione per servizi fonia con Telecom Italia, non possono accedere alle condizioni economiche dei flussi di interconnessione per il trasporto del traffico xDSL verso le proprie sedi. Essi pertanto richiedono l'applicazione delle condizioni economiche dei flussi di interconnessione ai rilegamenti per il traffico xDSL anche nel caso in cui non siano pre-esistenti circuiti di interconnessione in fonia.
60. Telecom Italia, in merito all'orientamento espresso dall'Autorita', fa osservare che i flussi di interconnessione sono stati realizzati per il trasporto del traffico commutato tra le centrali di Telecom Italia e quelle degli operatori interconnessi al fine di soddisfare specifici obblighi regolamentari. Pertanto, qualora si confermasse l'orientamento dell'Autorita' di eliminare le restrizioni d'uso di tali flussi per altre tipologie di traffico, tale decisione dovrebbe essere accompagnata da misure specifiche atte a garantire un uso dei servizi di flussi di interconnessione in maniera coerente con il fine originario per il quale tali servizi sono stati inclusi nell'Offerta di Riferimento. A tal riguardo, Telecom Italia ritiene che l'eventuale uso per altre tipologie di traffico possa essere ammesso solo in presenza di un'infrastruttura di interconnessione tra il nodo di Telecom Italia e quello dell'OLO realizzata da Telecom Italia stessa e di flussi di interconnessione gia' attivi su tale infrastruttura.
61. L'Autorita' osserva che l'esistenza di un circuito di interconnessione e' un'evidente condizione necessaria e sufficiente per la condivisione dei flussi di interconnessione medesimi, consentendo, tra l'altro, le modalita' di utilizzo condiviso di seguito riportate:
- unbundling presso lo stadio di linea co-locato all'SGU/SGT interconnesso. In tale caso l'operatore puo' impiegare la componente trasmissiva del flusso di interconnessione PSTN per la raccolta del traffico ULL;
- collegamento di POP ATM a nodi ATM di Telecom Italia co-locati in centrali
SGU/SGT, per usufruire di servizi CVP o ADSL wholesale. In tale caso
l'operatore, qualora interconnesso a tale nodo, puo' impiegare la componente
trasmissiva del flusso di interconnessione per il trasporto di tale traffico.
L'Autorita' rileva, infine, che Telecom Italia ha allineato le condizioni economiche dell'offerta commerciale per i rilegamenti dei circuiti tra le proprie centrali ATM e quelle degli operatori OLO alle condizioni previste in Offerta di Riferimento per i flussi di interconnessione.
62. L'Autorita' ritiene pertanto che, fermo restando quanto previsto dalle delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR, debbano essere specificate nell'Offerta di Riferimento, in linea con quanto indicato al paragrafo precedente, le modalita' attraverso le quali puo' essere realizzato, a partire da uno o piu' circuiti di interconnessione, l'uso condiviso dei flussi di interconnessione, realizzati per il traffico commutato, per altre tipologie di traffico.
Circuiti parziali: restrizioni sull'utilizzo, SLA e condizioni di offerta
63. Con riferimento al servizio di circuiti parziali, alcuni operatori hanno segnalato che nell'Offerta di Riferimento viene esclusa la possibilita' di impiego di tali circuiti al fine di realizzare una linea affittata tra un proprio punto di presenza ed un cliente finale. Inoltre, secondo gli operatori i parametri di disponibilita' e il Service Level Agreement (SLA) presenti nell'Offerta di Riferimento risultano non adeguati a competere con l'offerta di linee affittate retail di Telecom Italia.
64. La delibera n. 11/03/CIR ha previsto che i circuiti parziali siano utilizzabili a prescindere dalla tipologia di utenza attestata nei punti terminali ed indipendentemente dal fatto che POLO acquisti o meno una seconda coda di terminazione da Telecom Italia. Nelle condizioni riportate nell'Offerta di Riferimento 2004, Telecom Italia invece, da un lato, pone restrizioni alla tipologia d'utenza (l'utente attestato non puo' essere un altro operatore di telecomunicazioni), dall'altro consente, l'utilizzazione del circuito parziale solo nell'ambito della realizzazione di una linea affittata che unisce due sedi di utenti finali. Alla luce della normativa vigente, l'Autorita' ha ritenuto che debba essere espressamente previsto nell'Offerta di Riferimento che i circuiti parziali siano un servizio essenziale necessario per la realizzazione di un servizio di linee affittate ed ha pertanto proposto che Telecom Italia modifichi le condizioni di offerta in esame eliminando le restrizioni all'utilizzo dei circuiti parziali.
65. Sul punto, Telecom Italia ha dichiarato che i circuiti parziali, definiti come collegamenti tra nodo dell'operatore interconnesso e sede di un proprio cliente finale di rete fissa (purche' sede cliente e nodo operatore siano situati all'interno dello stesso distretto), vengono forniti all'operatore al fine di realizzare un servizio di linee affittate per la propria clientela finale.
66. In merito, KPNQWest, ha richiesto che il circuito parziale possa essere utilizzato, oltre che per i collegamenti dedicati fra sedi operatore e sedi di propri clienti, anche per i collegamenti con altri operatori, indipendentemente dal servizio erogato e dalla destinazione d'uso del collegamento stesso.
67. L'Autorita' rileva che la regolamentazione vigente prevede l'obbligo di fornitura del servizio di linee affittate wholesale, secondo le condizioni da ultimo approvate con la delibera n. 440/03/CONS. Tale servizio puo' essere utilizzato per tutte le applicazioni, tra cui la realizzazione di circuiti di rilegamento tra operatori. Inoltre, secondo quanto indicato nelle premesse alla delibera n. 10/00/CIR, gli obblighi relativi all'offerta del servizio di circuito parziali sono imposti al fine di consentire all'operatore che richiede un circuito parziale di fornire un servizio "end-to-end" di linee affittate alla clientela finale. In merito a tale ultimo aspetto, si ritiene utile ribadire il principio per cui la presenza di due code di terminazione realizzate da Telecom Italia non puo' essere condizione rilevante per la fornitura di un circuito parziale in quanto la seconda coda di una linea affittata potrebbe essere realizzata con infrastrutture non di Telecom Italia o co-locata, nel caso in cui la linea affittata rilega la sede di un operatore con la sede del cliente finale. Pertanto l'Autorita' ritiene necessario richiedere a Telecom Italia di adeguare le condizioni di offerta del servizio di circuito parziale al fine di eliminare le limitazioni in merito alla presenza di due code di terminazione, precisando anche che la linea affittata cosi' realizzata puo' essere utilizzata per il trasporto di tutte le tipologie di servizio, ivi inclusi i servizi dati e a larga banda.
68. L'Autorita' considerato che il sistema di regolamentazione delle linee affittate (al dettaglio ed all'ingrosso) e dei circuiti parziali e' il risultato di un processo che si e' evoluto nel tempo presentando sia elementi di sovrapposizione, sia di divaricazione non sempre riconducibili ad effettive differenze impiantistiche, ritiene comunque necessario operare una razionalizzazione del sistema degli obblighi di fornitura e delle relative condizioni economiche che, tuttavia, dovra' essere successivo al completamento delle analisi di mercato ed all'identificazione degli operatori con significativo potere di mercato nei mercati retail e wholesale individuati sulla base della Raccomandazione C(2003) 497 sui mercati rilevanti.
69. Relativamente alla segnalazione sull'adeguatezza dello SLA, la delibera n. 11/03/CIR ha previsto che Telecom Italia formuli un'offerta dello SLA che fornisca garanzie, sui tempi di disponibilita' dei circuiti parziali, migliorative rispetto ai valori applicati alle linee affittate retail, al fine di permettere la completa replicabilita' del servizio di linee affittate retail.
70. Alla luce della normativa vigente e considerando l'analogo utilizzo dei servizi di circuiti parziali e di linee affittate wholesale, l'Autorita' ritiene opportuno indicare che lo SLA dei circuiti parziali (inteso come tempi e penalita' applicate, nonche' le modalita' operative di comunicazione) sia coerente con i valori approvati per il servizio di linee affittate wholesale, con l'unica eccezione del parametro di disponibilita' per il quale devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail a partire da almeno due circuiti parziali.
71. Inoltre, in merito alle penali di provisioning (per ritardi oltre 30 giorni) ed assurance (per ritardi oltre le 10 ore), Wind ha fatto rilevare, nel proprio contributo alla consultazione pubblica, che esse risultano, nell'Offerta di Riferimento 2004, peggiorative rispetto a quelle previste nell'Offerta di Riferimento 2003.
72. In merito a tale punto, l'Autorita' osserva che, con la delibera n. 440/03/CONS, sono state indicate le condizioni di provisioning ed assurance per le linee affittate wholesale. Tali condizioni riguardano in particolare gli orari per la segnalazione dei disservizi, le procedure di chiusura concordata dei guasti, le opzioni di SLA premium nonche' il sistema delle penali. Pertanto, l'Autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare lo SLA dei circuiti parziali ai valori approvati per il servizio di linee affittate wholesale, di cui alla predetta delibera. Inoltre, per il parametro di disponibilita', dovranno essere fornite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che include due circuiti parziali. Infine, relativamente alle garanzie sui tempi di disponibilita', l'adeguamento degli SLA dei circuiti parziali dovra' avvenire entro il mese di giugno 2004, coerentemente con il calendario previsto dalla predetta delibera, prevedendo il calcolo della disponibilita' a partire dalla data di effettiva attivazione del circuito.
73. In merito alle condizioni di cessazione per il servizio di circuiti parziali, diversi operatori hanno segnalato che le stesse prevedono che l'operatore paghi i ratei a scadere per la restante parte dell'anno, anche dopo il primo anno di rinnovo del contratto.
74. L'Autorita' ritiene che le condizioni di cessazione del servizio in oggetto debbano essere allineate a quelle previste per i flussi di interconnessione prevedendo un opportuno periodo di preavviso trascorso il quale nulla sia dovuto da parte dell'operatore e pertanto richiede a Telecom Italia di adeguare l'offerta al fine di allineare le condizioni di cessazione del servizio di circuito parziale a quelle previste per i servizi di flussi di interconnessione.
Raccordi interni di centrale: restrizioni all'utilizzo e condizioni di offerta
75. Alcuni operatori hanno segnalato difficolta' nella messa a disposizione del servizio di raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia nel caso in cui tali circuiti connettano apparati di OLO in co-locazione con altri apparati (anche di altri operatori in housing commerciale) e siano impiegati per servizi diversi da quelli di fonia vocale.
76. Sul punto, l'Autorita' rileva che le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che tale servizio sia offerto agli operatori in co-locazione indipendentemente dagli operatori rilegati e dalla tipologia di traffico. L'Autorita' ribadisce tale obbligo per Telecom Italia di adeguare le condizioni dell'offerta al fine di garantire la possibilita' di utilizzare raccordi interni a partire da sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dalla finalita' del raccordo stesso.
Considerato che il servizio in esame e' accessorio al servizio di co-locazione e che lo stesso risulta applicabile in tutti i casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un operatore co-locato, l'Autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento prevedendo l'utilizzo di raccordi interni, a condizioni trasparenti ed orientate al costo, verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.
77. In merito alle condizioni di offerta del servizio, alcuni operatori hanno richiesto di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra, con specifico riferimento all'introduzione di raccordi con 32 fibre per capacita' di 2Mbps e di 8 fibre per capacita' di 155Mbps.
78. L'Autorita', considerato che una configurazione minima ragionevolmente ridotta puo' aumentare l'efficienza dell'uso del servizio da parte degli operatori, richiede a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento eliminando le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.
Servizio di Canale Virtuale Permanente
79. L'Autorita' ha rilevato in primo luogo, anche sulla base delle segnalazioni di numerosi operatori, che Telecom Italia non ha inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'Offerta di Riferimento 2004, ma che l'offerta di tale servizio e' stata pubblicata separatamente. Sul punto, l'Autorita' ritiene, come gia' evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, che l'offerta CVP faccia parte dei servizi di interconnessione, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR ed indipendentemente dalla modalita' di valutazione dell'orientamento al costo (retail minus piuttosto che cost plus). Pertanto, l'offerta va ripubblicata integralmente e periodicamente, completa di caratteristiche tecniche ed economiche di fornitura, e comunicata all'Autorita' contestualmente alle altre offerte del listino di interconnessione.
80. In merito alle condizioni di offerta CVP, diversi operatori hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato retail di servizi di connettivita' dati, inclusivi di accesso xDSL, risulterebbe avere caratteristiche economiche, tecniche e dello SLA non replicabili a partire dall'offerta wholesale CVP.
Servizio CVP: condizioni economiche
81. Relativamente alle condizioni economiche, nel corso del procedimento gli operatori hanno inviato all'Autorita' documentazione finalizzata a dimostrare la difformita' delle offerte effettivamente proposte da Telecom Italia sul mercato retail da quelle utilizzate dall'Autorita' in sede di approvazione dell'offerta wholesale CVP. In particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia applicherebbe, in funzione del valore dell'offerta retail, sconti differenziati in funzione dei budget assegnati alle proprie divisioni commerciali, da applicarsi piu' frequentemente in aree in cui siano presenti infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche la fornitura di prestazioni aggiuntive "a titolo gratuito".
82. La delibera n. 15/00/CIR ha disposto che gli eventuali sconti praticati da Telecom Italia devono essere oggetto di esplicita approvazione preventiva da parte dell'Autorita' anche ai fini della valutazione degli impatti sulle condizioni economiche del servizio intermedio di CVP. Infatti l'orientamento al costo dei servizi CVP e' ottenuto applicando il criterio di retail minus introdotto con la delibera n. 2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n. 15/00/CIR e 6/03/CIR, e pertanto ogni variazione delle effettive condizioni retail di riferimento comporta l'adeguamento delle condizioni CVP applicate agli operatori. Alla luce di tali considerazioni l'Autorita' ha ritenuto necessario, nella propria proposta di decisione, che i prezzi retail, sulla base dei quali applicare la prevista percentuale di riduzione per definire il prezzo wholesale tengano conto del valore di sconto medio applicato da Telecom Italia ai propri prezzo retail. L'Autorita' pertanto ha ritenuto necessario che si proceda alla revisione delle condizioni economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni economiche dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano ed interurbano.
83. L'Autorita', nella propria proposta di decisione, ha espresso l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di:
- riformulare le condizioni economiche dell'offerta wholesale CVP, al fine di considerare il valore di sconto medio applicato dalla medesima societa' nei confronti della propria clientela finale;
- comunicare all'Autorita' i valori di sconto applicati nei contratti retail al fine di giustificare il valore di sconto medio applicato.
84. In merito alla proposta di decisione dell'Autorita', diversi operatori, tra cui Fastweb, KPNQWest ed AIIP, hanno osservato che le condizioni economiche dell'offerta CVP andrebbero riviste non in base allo sconto medio praticato da Telecom Italia, ma in base allo sconto massimo applicato, considerando gli operatori autorizzati alla stregua dei migliori clienti di Telecom Italia. Cio' anche al fine di garantire la replicabilita' di tutte le offerte retail di Telecom Italia.
85. Telecom Italia ha affermato che gli sconti praticati nelle proprie offerte retail riguardano le sole componenti non regolamentate del servizio e pertanto devono considerarsi non pertinenti nella definizione del prezzo wholesale. In particolare Telecom Italia considera regolamentati il modem e le sole componenti di accesso e trasporto metropolitano (unicamente per le aree di Roma e Milano).
86. Telecom Italia ha inoltre comunicato che le offerte Hyperway e Datawan sono le uniche, attualmente commercializzate, che prevedono componenti di accesso in tecnologia xDSL o SDH analoghe a quelle analizzate nel corso del procedimento relativo alla delibera n. 15/00/CIR.
87. L'Autorita', avendo preso atto delle posizioni degli operatori e rilevato che Telecom Italia si e' impegnata a ridurre del 50% l'Offerta di trasporto interurbano ATM agli operatori, ritiene opportuno che Telecom Italia riformuli le condizioni economiche del servizio di accesso CVP applicate a partire dal 1 gennaio 2004, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari definite dalle delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR. In particolare le delibere n. 2/00/CIR e n. 15/00/CIR hanno definito il livello di disaggregazione dell'offerta CVP ed il criterio di applicazione del principio del retail minus mentre la delibera n. 6/03/CIR ha precisato la composizione dei costi evitabili nel calcolo del minus con riferimento alle singole offerte retail di Telecom Italia.
88. La delibera n. 15/00/CIR, sulla scorta di quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR, ha disposto, all'art. 1, commi 1 e 5, che il servizio CVP sia fornito in maniera disaggregata nelle seguenti componenti base:
1) modem in sede d'utente;
2) raccolta dalla sede utente al DSLAM;
3) connettivita' wholesale dal DSLAM alla rete ATM di Telecom Italia;
4) connettivita' tra nodo ATM di Telecom Italia e nodo dell'operatore; ed inoltre che deve essere prevista un'offerta a condizioni wholesale per il servizio opzionale di trasporto ATM di tipo geografico ed un'offerta per il servizio opzionale di collegamento tramite CDN a 2, 34, 155, 622Mbps fra nodi ATM di Telecom Italia e nodi degli OLO.
89. In merito alle componenti del servizio di cui ai punti 2) e 3), l'art. 1 della delibera n. 15/00/CIR, nel definire le modalita' di formulazione delle condizioni economiche del servizio, dispone che l'offerta wholesale sia formulata sia in modalita' flat sia in modalita' a consumo. La medesima delibera dispone inoltre che l'offerta wholesale sia formulata a parita' di condizioni tecniche e di componenti accessorie rispetto all'offerta retail di Telecom Italia utilizzata a riferimento. Tra le componenti che devono essere fornite nell'offerta wholesale sono anche presenti:
a) la connettivita' in ambito urbano (ove presente);
b) la porta ATM al nodo di raccolta di Telecom Italia.
La delibera n. 15/00/CIR dispone inoltre che le condizioni di offerta wholesale devono essere aggiornate applicando il minus ad ogni offerta migliorativa di Telecom Italia, fatta salva la possibilita' per Telecom Italia di dimostrare all'Autorita' una diversa composizione dei costi evitabili nelle nuove offerte.
90. La delibera n. 15/00/CIR dispone che la componente di accesso deve essere fornita agli operatori in modo disaggregato dalle componenti accessorie eventualmente presenti nell'offerta retail. Il prezzo della componente di accesso, in coerenza con l'art. 2, comma 2, della delibera n. 6/03/CIR, e' determinato sulla base del prezzo dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali da Telecom Italia, depurato del valore dei servizi, forniti alla clientela, aggiuntivi rispetto a quelli necessari per la sola connettivita' e sottraendo dal valore cosi' determinato una percentuale (minus) corrispondente ai costi non pertinenti, quali costi di commercializzazione dell'offerta, costi di gestione del cliente, costi delle infrastrutture di rete aggiuntive a quelle di cui all'offerta all'ingrosso e necessarie per fornire al cliente finale un servizio di qualita' equivalente.
91. L'Autorita' osserva che in quest'ultima voce rientrano anche, e non esclusivamente, il costo del trasporto ATM interurbano (ove presente nell'offerta retail), una quota del costo della porta ATM sul nodo di raccolta di Telecom Italia ed una quota del costo dei flussi di collegamento tra il nodo ATM di Telecom Italia e gli apparati ATM dell'operatore interconnesso.
92. L'art. 4 della delibera n. 15/00/CIR ha, infine, disposto per Telecom Italia obblighi di comunicazione preventiva all'Autorita' di qualsiasi offerta retail con accesso in tecnologia xDSL corredata delle relative condizioni economiche; cio' al fine di valutare l'applicazione del principio di non discriminazione all'offerta wholesale. Il medesimo articolo dispone che qualsiasi politica di sconto praticata da Telecom Italia alla clientela finale deve essere oggetto di esplicita valutazione da parte dell'Autorita', anche ai fini della eventuale revisione delle offerte wholesale. Inoltre l'art. 2, comma 3, della delibera n. 6/03/CIR dispone che Telecom Italia, nel comunicare all'Autorita' le condizioni economiche delle offerte retail, dia contestualmente evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, fornendo anche i criteri di valutazione utilizzati ed indicando la natura dei dati utilizzati con il previsto livello di dettaglio; cio' al fine di permetterne l'analisi di replicabilita' a partire dai servizi wholesale gia' presenti e l'eventuale revisione di questi ultimi.
93. Cio' premesso l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia riformuli l'offerta wholesale CVP tenuto conto di tutte le offerte retail in commercio ed in particolare:
- delle condizioni economiche applicate nei servizi retail, tra cui Hyperway e Datawan;
- delle condizioni economiche migliorative praticate nell'ambito di offerte retail inserite in convenzioni nazionali con associazioni di aziende;
- delle condizioni economiche migliorative derivanti dall'applicazione di sconti
massimi applicati alla propria clientela, anche su componenti non regolamentate
ed accessorie al servizio di connettivita', ma fornite in bundle nelle offerte retail.
Per consentire la valutazione delle nuove condizioni economiche, Telecom Italia dovra' fornire una nuova comunicazione delle condizioni economiche e di fornitura (componenti accessorie, SLA e penali) delle suddette offerte retail attualmente in commercio basate su componenti di accesso xDSL ed SDH, a consumo e flat e, per ciascuna capacita' prevista, dando contestualmente evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 6/03/CIR.
94. In ottemperanza alla normativa vigente l'Autorita' si riserva di verificare la coerenza delle condizioni economiche del servizio CVP sulla base dei dati di dettaglio forniti da Telecom Italia e, ove necessario, di richiederne la modifica.
Servizio CVP: condizioni tecniche e di fornitura
95. Relativamente alle condizioni tecniche gli operatori hanno segnalato che sarebbero presenti sul mercato alcune offerte di Telecom Italia con caratteristiche tecniche e di fornitura non replicabili a partire dall'offerta CVP vigente. I principali problemi segnalati sono in relazione alle garanzie sui tempi di disponibilita' minima, al mancato supporto delle classi di servizio ATM (quali la CBR e la VBR-rt) ed alle garanzie di tempi massimi di provisioning ed assurance.
In merito alle offerte di disponibilita' ed ai tempi di provisioning ed assurance, Telecom Italia sostiene che i parametri dichiarati nelle proprie offerte retail di base sono solo dati nominali garantiti. In merito al mancato supporto delle classi di servizio ATM, gli operatori segnalano che queste ultime sarebbero necessarie al fine di replicare le offerte integrate voce e dati di Telecom Italia.
A tale proposito, Telecom Italia sostiene di non impiegare classi di servizio ATM differenziate, ma solo la classe ABR senza la notifica di congestione prevista per il CVP. Nel caso delle proprie offerte retail voce e dati, le differenti classi di servizio sarebbero gestite a livello IP interessando solo il terminale d'utente ed i nodi di core network, dunque una tale architettura risulterebbe replicabile dagli OLO. Telecom Italia ha inoltre pubblicato, in data 28 novembre 2003, un'offerta di accesso a banda larga a volume che contempla l'uso della classe VBR-rt nell'ambito dei servizi CVP.
96. Sul punto, l'Autorita' rileva, in primo luogo, che anche i parametri tecnici, dello SLA e di qualita' del servizio concorrono alla valutazione di replicabilita' delle offerte di connettivita' a banda larga di Telecom Italia. Pertanto l'Autorita' ritiene che, nell'analisi della replicabilita' debbano essere tenute in considerazione le modalita' tecniche di realizzazione adottate da Telecom Italia, i parametri di configurazione e le condizioni di Service Level Agreement, inclusivi delle condizioni di provisioning, assurance e delle disponibilita' annue, sia nominali che garantite e dei corrispondenti livelli di penali.
Per tali motivi, al fine di permettere la piena replicabilita' delle offerte retail di Telecom Italia, l'Autorita', nella propria proposta di decisione, ha ritenuto necessario che Telecom Italia indichi, come parte integrante dell'offerta CVP tutti i parametri proposti nelle proprie offerte retail, quali ad esempio i tempi di disponibilita', di provisioning ed assurance, i tempi massimi di latenza e di jitter, ed i tassi di perdita di celle.
97. L'Autorita', nella propria proposta di decisione, ha ritenuto necessario che Telecom Italia riformuli le condizioni tecniche indicando nell'offerta wholesale CVP, in modo esaustivo, i parametri tecnici proposti nelle proprie offerte retail.
98. Telecom Italia ha ribadito di non fare uso di classi di servizio ATM differenziate ed ha dichiarato che i livelli di qualita' relativi ai servizi offerti alla propria utenza finale sono solo prestazioni non garantite da penali. I suddetti livelli di qualita' sarebbero da considerarsi soltanto come valori "obiettivo", osservabili su tempi sufficientemente lunghi di funzionamento normale del circuito virtuale permanente. Telecom Italia ha infine comunicato all'Autorita' i livelli di prestazioni di provisioning ed 1'assurance previsti per il servizio CVP dichiarando che tali dati sono identici a quelli delle proprie offerte retail.
99. L'Autorita', osservando che i parametri tecnici, dello SLA e di qualita' del servizio (anche se non garantiti) concorrono alla valutazione di replicabilita' delle offerte, ritiene opportuno che Telecom Italia integri le condizioni tecniche del servizio CVP, sulla base del principio di non discriminazione, prevedendo nello SLA sia i tempi di provisioning ed assurance, sia i livelli offerti nei propri servizi finali all'utenza business di
- disponibilita' minima annua per singolo circuito;
- massima latenza;
- massimo jitter e massimo tasso di perdita.
100. Al fine della verifica della reale parita' di trattamento tra offerte wholesale e retail ed in considerazione del fatto che Telecom Italia dichiara di non prevedere penali a garanzia dei livelli di qualita', l'Autorita' ritiene inoltre che Telecom Italia debba comunicare i livelli di qualita' di servizio e di SLA di provisioning ed assurance offerti ai propri utenti business per le offerte di connettivita' a banda larga e, su base periodica, i livelli di servizio effettivamente conseguiti. Appare utile precisare, a tale ultimo riguardo, che le informazioni dovranno includere i valori misurati per il parametro di disponibilita' ed i livelli di provisioning ed assurance effettivamente conseguiti, dando evidenza disaggregata delle prestazioni del servizio CVP con accessi xDSL ed SDH ed evidenza disaggregata delle prestazioni delle proprie offerte business con accessi xDSL ed SDH.
101. Alcuni operatori hanno segnalato inoltre numerose criticita' nel rispetto degli SLA attualmente vigenti da parte di Telecom Italia in merito a specifici aspetti delle procedure di provisiong ed assurance. Ad esempio, e' stato segnalato che, nel corso del 2003, Telecom Italia ha consegnato agli operatori un numero rilevante di circuiti CVP non funzionanti o non correttamente configurati (errato provisioning iniziale). Cio' provoca un innalzamento dei costi per gli operatori.
102. In merito alla consegna di circuiti non funzionanti o non correttamente configurati, l'Autorita', ritiene opportuna l'introduzione dello SLA di garanzia sulla percentuale massima di circuiti con errato provisioning, al fine di incentivare Telecom Italia a correggere le criticita' sopra segnalate.
103. L'Autorita' nella propria proposta di decisione, ha ritenuto di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di introdurre, nell'ambito dello SLA, adeguate garanzie sulla percentuale massima di circuiti con errato provisioning.
104. In merito agli SLA ed alla elevata percentuale di guasti di prima attivazione, gli operatori, in sede di consultazione pubblica hanno ribadito di avere riscontrato criticita' nel rispetto dei livelli di servizio previsti per provisioning e assurance, sottolineando che le penali, ove presenti, non rappresentano un disincentivo adeguato ai comportamenti anticompetitivi di Telecom Italia.
105. Con riferimento ai guasti di prima attivazione, Telecom Italia ha fatto rilevare di aver avviato un periodo di sperimentazione di sei mesi durante il quale il rilascio del CVP e' previsto solo a valle di test con un router di prova. Telecom Italia ritiene che l'introduzione di tale procedura possa abbattere sensibilmente il tasso circuiti rilasciati non funzionanti, rendendo non necessaria l'introduzione di un meccanismo di penali. Telecom Italia ha proposto di rimandare la definizione della percentuale massima di guasti di prima attivazione, da includere in un eventuale SLA, solo a seguito delle risultanze del suddetto periodo di sperimentazione; in subordine, Telecom Italia ha richiesto che tale percentuale sia fissata al 10%.
106. L'Autorita', preso atto di quanto espresso dalle parti, ritiene opportuno che Telecom Italia introduca nello SLA di provisioning garanzie sulla percentuale annua massima di circuiti consegnati erroneamente. Nelle more delle risultanze della sperimentazione prevista da Telecom Italia, la percentuale massima di circuiti con errata consegna dovra' risultare inferiore al 10% del totale annuo; le penali relative dovranno risultare proporzionate ai canoni dei circuiti consegnati erroneamente ed al tempo totale di mancato funzionamento degli stessi. L'Autorita' si riserva di modificare i livelli di SLA, con le relative penali, a valle dell'analisi degli esiti della sperimentazione condotta da Telecom Italia.
107. In merito alle criticita' sul rispetto degli SLA di assurance e sull'applicazione delle penali segnalate dagli operatori, l'Autorita' ritiene che la modalita' di chiusura concordata dei guasti, recentemente introdotta per il servizio di linee affittate con la delibera n. 440/03/CONS, debba essere estesa anche al servizio CVP. Tale procedura infatti, consente un piu' corretto conteggio del numero di guasti serviti e dei tempi di disservizio sia al fine del calcolo delle penali sia del tempo di disponibilita'.
Provisioning dei servizi di configurazione delle numerazioni
108. Alcuni operatori hanno segnalato diverse criticita' in merito ai tempi massimi di configurazione delle numerazioni non geografiche, nonche' dei codici e routing number loro assegnati. Difatti, il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento per la configurazione delle numerazioni non geografiche non sarebbe ritenuto adeguato alla gestione competitiva di servizi a valore aggiunto. Gli stessi operatori fanno rilevare che Telecom Italia offrirebbe ai propri clienti la configurazione di numerazioni 899 in soli 15 giorni, mentre garantirebbe agli OLO, con servizi dello SLA plus su base commerciale, la riduzione dei tempi massimi di configurazione a 30 ed a 60 giorni.
Inoltre apparentemente a causa di differenze nelle scelte impiantistiche di Telecom Italia, le configurazioni di numerazioni 700, 701, 702 e 709 sono offerte con tempi massimi di configurazione inferiori a 30 giorni.
Gli operatori ritengono che il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento non sia commisurato alle reali attivita' connesse alla fornitura del servizio, ma abbia lo scopo di indirizzare gli stessi verso le offerte dello SLA plus commerciali.
109. L'Autorita' rileva che la differenziazione dei tempi di configurazione per le diverse numerazioni non risulti giustificata. L'Autorita' ritiene pertanto che l'uso di particolari scelte impiantistiche da parte di Telecom Italia (con particolare riferimento all'uso della rete intelligente) devono essere volte, nel rispetto del principio di non discriminazione, alla minimizzazione dei tempi di configurazione delle numerazioni e che gli stessi tempi siano indipendenti dalle tipologie di numerazioni configurate.
L'Autorita' aveva pertanto espresso, nella proposta di provvedimento, l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni di provisioning del servizio di configurazione delle numerazioni, al fine di minimizzare i tempi di configurazione e garantire gli stessi tempi, indipendentemente dalla tipologia di numerazione.
110. Telecom Italia, nel corso della consultazione ha giustificato le differenze tra i tempi di configurazione per numerazioni a valore aggiunto (90 giorni) e quelle basate su rete intelligente (30 giorni) come segue:
- le numerazioni per servizi non geografici a valore aggiunto, vengono configurate sia sul database di rete intelligente (associazione della numerazione non geografica con il corretto routing number 0180OPID) che su tutti gli SGU di Telecom Italia (associazione della numerazione non geografica con il corretto scaglione tariffario). Inoltre, nel caso di prime numerazioni (es. primo arco di numerazione afferente al codice 899), viene configurato anche il routing number (0180OPID) su tutti gli SGU e SGT per consentire il corretto instradamento sui punti di interconnessione dell'operatore titolare delle numerazioni non geografiche;
- le numerazioni relative a servizi in decade 7 vengono configurate soltanto sui database di rete intelligente e, solo nel caso in cui tali numerazioni siano le prime numerazioni di decade 7 richieste dall'operatore, viene configurato anche il routing number su tutti gli impianti SGU e SGT.
Tale differenza e' riconducibile, quindi, alla diversa modalita' di realizzazione sulla rete dei vari servizi, in quanto, per motivi storici, alcuni servizi non geografici fanno uso esclusivamente della rete intelligente mentre altri sono configurati su tutte le centrali.
111. L'Autorita', considerato che la scelta di configurare differentemente le numerazioni e' stata unilateralmente effettuata da Telecom Italia e che tale scelta impone per alcune numerazioni un differente e minore livello di efficienza, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento, relativamente alle condizioni di provisioning del servizio di configurazione delle numerazioni, al fine di garantire un tempo massimo di configurazione, per tutte le numerazioni, pari a 30 giorni dalla richiesta.
Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia
112. Alcuni operatori segnalano che Telecom Italia non fornisce un elenco completo ed aggiornato delle numerazioni non geografiche configurate sulla propria rete, ne' informa gli operatori riguardo l'apertura di nuove numerazioni non geografiche.
In questo modo gli operatori interconnessi non possono configurare l'instradamento per tali numerazioni con conseguente impossibilita' di accesso per i propri abbonati.
113. L'Autorita', al fine di garantire l'interoperabilita' delle reti, ritiene necessario che Telecom Italia assicuri una adeguata informazione in merito alle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Inoltre, l'apertura di nuove numerazioni dovra' essere comunicata con opportuno anticipo agli operatori interconnessi, al fine di permettere agli stessi di effettuare per tempo le relative configurazioni di rete.
114. In merito a tale proposta di decisione, Telecom Italia ha evidenziato la piena disponibilita' a comunicare agli operatori che lo richiedano le informazioni sulle proprie numerazioni non geografiche e che tale comportamento rientra nella normale prassi seguita da Telecom Italia per i servizi offerti in concorrenza.
115. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta nel senso di specificare le modalita' per la comunicazione agli operatori dell'apertura di nuove numerazioni prevedendo un anticipo almeno equivalente al periodo di tempo necessario a Telecom Italia stessa per configurare sulla propria rete le numerazioni non geografiche degli altri operatori.
Servizio di unbundling: SLA e condizioni di offerta
116. Alcuni operatori hanno segnalato che, nel caso in cui il servizio di unbundling sia impiegato per la fornitura di servizi ad utenze di tipo business, e' necessario poter garantire condizioni di assurance piu' stringenti di quelle attualmente proposte da Telecom Italia, con riferimento ai tempi necessari per il ripristino della linea dopo un guasto. Nel caso di utenze business la linea di accesso e' infatti tipicamente impiegata per la raccolta di molteplici utenze voce e dati, pertanto il danno connesso al protrarsi del disservizio e' maggiore di quello subito da un normale utente residenziale.
117. L'Autorita', al fine di promuovere l'impiego del servizio per una maggiore varieta' di tipologie d'utenza, ha ritenuto opportuno, nella proposta di provvedimento, richiedere a Telecom Italia di integrare lo SLA di assurance prevedendo condizioni opzionali che garantiscano tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti.
118. Telecom Italia ha dichiarato, nel contributo in risposta alla consultazione pubblica, di aver negoziato e concluso accordi di SLA di assurance migliorativi con alcuni operatori che permettono di accedere a tempi di ripristino piu' brevi su base intervento. Il pagamento avviene in ragione del numero di interventi effettivamente richiesti nel tempo di ripristino prefissato.
119. L'Autorita' ritiene opportuno precisare che il servizio di SLA di assurance migliorativo deve essere fornito, a condizioni eque, trasparenti ed orientate al costo nell'Offerta di Riferimento. L'Autorita' ritiene, inoltre, che l'offerta formulata su base intervento, secondo quanto riportato al punto precedente, deve opportunamente essere corredata da apposite penali da applicare nel caso la richiesta di intervento sia stata accettata da Telecom Italia e non condotta a termine entro i tempi previsti.
120. Telecom Italia, ottemperando a quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR, ha eliminato le precedenti limitazioni sulle variazioni di velocita' trasmissiva nell'uso della coppia ULL nel caso di accessi ADSL.
Diversi operatori hanno rilevato nell'Offerta di Riferimento che tali limitazioni permangono per le variazioni di velocita' trasmissiva nel caso degli altri tipi di accesso xDSL.
121. L'Autorita' ha ritenuto che le considerazioni espresse dalla delibera n. 11/03/CIR in merito alle variazioni di velocita' trasmissiva nel caso di coppie per uso ADSL siano applicabili in modo analogo anche per coppie impiegate per i restanti servizi xDSL ed ha espresso l'orientamento, nella proposta di provvedimento, di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni di offerta al fine di eliminare le limitazioni relative alle variazioni di velocita' per i servizi xDSL diversi dall'ADSL.
122. Telecom Italia, a tal proposito, ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto accade per 1'ADSL, per i servizi SHDSL un aumento della velocita' comporta un aumento della banda utilizzata e che pertanto potrebbero verificarsi interferenze con i servizi gia' esistenti. Tuttavia, Telecom Italia, successivamente alle prime riunioni del tavolo tecnico sullo spectrum management avviato dall'Autorita' ai sensi della delibera n. 11/03/CIR, ha comunicato che, suddividendo i sistemi SHDSL in tre fasce di velocita' (<256 Kbps, >264-<768 Kbps e >776-<2312 Kbps), non e' necessario effettuare nuovamente la procedura di qualificazione qualora l'incremento di velocita' non comporti un passaggio da una fascia a quella superiore.
123. L'Autorita', rilevato dalle prime risultanze delle attivita' del citato tavolo tecnico che l'aumento della velocita' trasmissiva dei sistemi SHDSL provoca effettivamente un incremento della banda del segnale trasmesso e puo' produrre un incremento delle interferenze in ambiente cavo, valutato altresi' quanto comunicato da Telecom Italia, ritiene opportuno, nelle more della conclusione delle predette attivita', richiedere a Telecom Italia di adeguare le condizioni in esame prevedendo il pagamento del contributo di qualificazione unicamente nel caso in cui l'incremento di velocita' comporti il passaggio alla fascia superiore. L'Autorita' si riserva comunque di rivedere tale decisione alla luce della conclusione delle attivita' del tavolo tecnico.
124. In merito al servizio di Shared Access con splitter a cura di Telecom Italia, alcuni operatori hanno richiesto che, coerentemente a quanto previsto dalla delibera n. 24/01/CIR, allegato A, comma 2, punto 2, Telecom Italia preveda una modalita' di fornitura dello splitter a carico di Telecom Italia a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
125. L'Autorita' ha rilevato che Telecom Italia ha pubblicato in data 28 novembre 2003 una integrazione all'Offerta di Riferimento che prevede tale modalita' di offerta, e che le stesse risultano, allo stato, coerenti con quanto precedentemente disposto.
Cosi' come gia' esaminato nella delibera n. 2/03/CIR per l'analogo servizio di accesso condiviso con splitter a cura dell'operatore interconnesso, al fine di garantire lo sviluppo efficiente della concorrenza in particolare nel mercato dei servizi a banda larga, l'Autorita' ribadisce la necessita' che tali servizi siano forniti da Telecom Italia senza vincoli sulla tipologia di servizio purche' siano rispettate le pertinenti norme tecniche e siano garantite le condizioni di corretto funzionamento della rete. Cio' premesso l'Autorita' ritiene che, analogamente a quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, nell'offerta in esame debba essere eliminata la necessita' per l'operatore di modificare il servizio acquistato da shared access a full unbundling, nel caso in cui il cliente finale decida di cessare il contratto retail di fonia precedentemente stipulato con Telecom Italia. L'Autorita' si riserva tuttavia di rivedere tale misura alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di accesso condiviso.
Servizio di unbundling: rifiuti per indisponibilita' di rete e disponibilita' del database delle risorse di co-locazione
126. Nel corso del procedimento, l'Autorita' ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alla presunta difficolta' da parte degli operatori nell'utilizzo dei servizi di unbundling su linea non attiva (seconda linea per servizi ADSL su ISDN e ULL di linea non attiva) in virtu' della causale di scarto "indisponibilita' di rete Telecom". Tale causale di scarto infatti e' un impedimento insormontabile (ovvero non prevede una procedura di risoluzione) e non prevedibile a priori (l'operatore non ha informazioni sul numero di linee ancora "disponibili") e mette l'operatore nella condizione di comunicare al cliente, che ha gia' sottoscritto il contratto, l'impossibilita' di realizzare la prestazione. Tale circostanza e' potenzialmente discriminatoria per l'operatore se si considera che, se il cliente richiedesse la linea direttamente a Telecom Italia, non avrebbe il medesimo rifiuto in quanto, anche in assenza di risorse di rete, Telecom Italia sarebbe comunque tenuta a fornire l'impianto per gli obblighi di servizio universale. Analoghi problemi sono stati segnalati per il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra ottica e per i circuiti parziali, ove si sono registrati casi di rifiuto per assenza di risorse di rete, con la conseguente necessita' per l'operatore di annullare gli ordini dei clienti. Anche per tali servizi la causale di rifiuto per indisponibilita' di risorse non prevede una procedura di risoluzione.
127. Telecom Italia ha precisato di non avere risorse di rete di accesso riservate e pertanto in caso di rifiuto si troverebbe anch'essa nella condizione di non disporre della rete e di dover procedere a lavori di ampliamento. Tali lavori, se particolarmente onerosi, avvengono con la partecipazione economica del cliente.
128. L'Autorita' ha ritenuto che la conoscenza di indisponibilita' solo successivamente alla stipula di un contratto con il cliente finale rappresenti un impedimento alla capacita' di contrarre da parte degli operatori. Appare pertanto necessario che siano rese disponibili agli operatori sia informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilita' di risorse, sia previsioni e tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse. Inoltre, nei casi consentiti dalla normativa vigente, potrebbe essere prevista la partecipazione ai costi da parte dell'operatore. Pertanto l'Autorita', nella proposta di provvedimento, aveva espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di fornire agli operatori informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilita' di risorse, nonche' le previsioni e le tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse.
129. In merito al tema della disponibilita' delle risorse di rete, alcuni operatori, confermando le criticita' gia' segnalate per i servizi di unbundling su rete in rame, hanno sollecitato la pubblicazione da parte di Telecom Italia del database completo delle risorse di co-locazione di cui alla delibera n. 11/03/CIR. E' stato inoltre segnalato che il servizio di unbundling in fibra ottica, pure presente nell'Offerta di Riferimento dal 2001, non e' mai stato fornito da Telecom Italia. A tale riguardo, anche a seguito di richieste avanzate gia' nel 2002, gli operatori segnalano la mancata disponibilita' di informazioni sulla rete e carenze nelle procedure per la fornitura di servizio. Inoltre, relativamente al rigetto di richieste di unbundling causate da indisponibilita' di risorse di rete, altri operatori hanno fatto rilevare che, nell'Offerta di Riferimento Telecom Italia si riserva di non offrire i servizi di accesso disaggregato alla rete ed alla sottorete locale qualora "vengano richieste risorse/capacita' di rete riservate per le attivita' tipiche di esercizio e manutenzione ovvero per pianificati sviluppi commerciali." Sono state, infine, segnalate analoghe criticita' anche per i servizi CVP ed ADSL wholesale per i quali e' stato fatto presente che Telecom Italia comunica l'apertura di nuove aree servite in tecnologia xDSL con ridotto preavviso o dopo l'avvenuta apertura delle stesse.
130. Relativamente alla disponibilita' di informazioni sullo stato della rete di accesso in rame, Telecom Italia ha dichiarato che la fornitura richiederebbe una raccolta di dati puntuali su di un numero elevato di elementi di rete e sulle linee che sono sottoposte a movimentazioni a carattere giornaliero. Tale attivita', oltre ad essere estremamente onerosa, fornirebbe informazioni di ridotta utilita', vista la variabilita' temporale delle medesime. Telecom Italia ha tuttavia manifestato la propria disponibilita' a fornire informazioni sui piani di ampliamento della rete previsti per le aree servite dalle centrali aperte all'ULL. Telecom Italia ha infine fatto presente di aver reso disponibile, in data 29 dicembre 2003 un database sulle risorse di co-locazione comprendente anche l'informazione sul grado di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL, secondo quanto previsto dalla delibera n. 11/03/CIR.
131. In merito al punto in esame l'Autorita' ha in primo luogo, analizzato il database fornito da Telecom Italia, da cui si rileva che alcuni dati sono forniti in modo generico (p.e. negli stadi di linea la percentuale di "disponibilita' cavi primari per xDSL" senza ulteriori informazioni ne' sull'area servita dal cavo primario a cui detta percentuale e' attribuita, ne' sulla tipologia di accessi effettivamente disponibili).
132. L'Autorita', nel confermare la proposta di decisione, ritiene opportuno precisare che le informazioni puntuali sulle caratteristiche tecniche e di riempimento della rete di distribuzione dovranno essere fornite almeno per i siti aperti all'ULL con un livello di dettaglio tale da consentire agli operatori lo sviluppo di una corretta pianificazione commerciale dei loro servizi. Tali informazioni dovranno, pertanto, comprendere tutti i parametri necessari ai fini della verifica di disponibilita' di un particolare servizio di accesso ad una data velocita' trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure di unbundling dell'Offerta di Riferimento, quali ad esempio il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti all'ULL, il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio, il dettaglio del numero di sistemi attivi sul cavo disaggregato per ciascuna tipologia di accesso (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), le tipologie di cavo impiegate per la rete primaria e quella secondaria, la lunghezza di ciascun cavo di rete primaria e la lunghezza media della rete secondaria. Inoltre, con riferimento ai servizi in fibra ottica, dovranno essere fornite le informazioni relative alla disponibilita' di portanti in fibra ottica sia per i servizi di unbundling sia per il servizio di prolungamento dell'accesso, nonche' sulla disponibilita' di infrastrutture civili (cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali l'operatore interconnesso puo' installare la propria infrastruttura trasmissiva, in linea con quanto previsto nell'allegato A, sezione 4 della delibera n. 2/000IR. Appare, infine, opportuno precisare che le predette informazioni dovranno integrare il database sulle risorse di co-locazione disposto all'art. 3, comma 4, lett. d della delibera n. 11/03/CIR.
133. Relativamente al rigetto di richieste di unbundling causate da indisponibilita' di risorse di rete, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori, notificandole anche all'Autorita', indicazioni quantitative sui livelli di riserve per sviluppi commerciali pianificati. L'Autorita' ribadisce infine la richiesta a Telecom Italia di predisporre, su base progetto, una modalita' di ampliamento della rete di accesso i cui costi, nei casi consentiti dalla normativa vigente, vengano ripartiti tra tutti gli operatori interessati.
134. In merito alla disponibilita' di informazioni sulle aree di nuova apertura ai servizi xDSL/SDH, l'Autorita' rileva che la delibera n. 15/00/CIR all'art.1, comma 2, ha previsto che le variazioni della copertura geografica debbano essere comunicate "con un anticipo di almeno due mesi rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale nelle aree di nuova copertura."
135. L'Autorita' ritiene pertanto necessario ribadire l'obbligo per Telecom Italia di comunicare agli operatori l'elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei propri servizi all'utenza finale.
Servizio di co-locazione: costi di riordino del permutatori
136. Con riferimento alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorita' rileva che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia ha introdotto una specifica procedura che include, come segnalato dagli operatori, un'attivita' di riordino dei permutatori i cui costi sono a carico degli operatori interconnessi. A tale proposito Telecom Italia ha dichiarato che e' a suo avviso giusto attribuire tali costi integralmente all'operatore in quanto in assenza di richieste dell'operatore, Telecom Italia non avrebbe la necessita' di procedere al riordino del permutatore.
137. L'Autorita' rileva che l'indisponibilita' di coppie contigue e' integralmente attribuibile alla gestione svolta da Telecom Italia sul permutatore e Telecom stessa potrebbe avere benefici dall'operazione di riordino. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che venga introdotto un criterio per l'attribuzione dei costi del riordino dei permutatori, anche in relazione ai costi unitari di riordino della singola linea, in modo che tali costi vengano ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori. L'Autorita' aveva pertanto, nella proposta di provvedimento, espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame, introducendo una modalita' di ripartizione tra Telecom Italia stessa e gli operatori dei costi di riordino del permutatore.
138. In merito alla proposta di provvedimento dell'Autorita', alcuni operatori hanno dichiarato che il costo del riordino dovrebbe essere attribuito interamente a Telecom Italia in quanto responsabile della gestione del permutatore. Telecom Italia, da parte sua, ha ribadito che, sulla base del principio di causalita', le spese di riordino devono essere attribuite soltanto agli operatori che fruiranno di benefici legati a tali attivita' e che Telecom Italia non ricava utilita' diretta dall'operazione. Telecom Italia e' comunque disponibile, per i casi concreti che si verificheranno, a valutare un criterio di ripartizione dei costi con tutti gli operatori che fruiranno di benefici legati al riordino.
139. L'Autorita', nel confermare la proposta di decisione, ritiene opportuno precisare che il costo dell'attivita' di riordino deve essere ripartito tra tutti gli operatori in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascun operatore.
Servizi di co-locazione virtuale e co-mingling
140. Con riferimento alle condizioni relative ai servizi di co-mingling e di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, e' stato segnalato, da parte di alcuni operatori, che Telecom Italia richiede che gli apparati in tecnologia xDSL installabili siano appartenenti ad un elenco di apparati gia' certificati, perche' gia' utilizzati da Telecom Italia stessa o da altri operatori, ovvero sottoposti a verifica delle specifiche tecniche ad approvazione da parte di Telecom Italia. Telecom Italia non ha tuttavia pubblicato l'elenco degli apparati gia' accettati.
Nel caso di servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, alcuni operatori hanno anche segnalato che le caratteristiche tecniche ed economiche del DSLAM sembrerebbero non in linea con quelle degli analoghi apparati che Telecom Italia ha dichiarato di impiegare nella fornitura dei servizi ADSL wholesale.
Viene, inoltre, segnalato da parte di alcuni operatori che le condizioni di offerta del servizio di co-mingling non permetterebbero la possibilita' di impiegare apparati (p.e. Add Drop Multiplexer -ADM) per la concentrazione dei flussi di traffico raccolti dagli OLO, ponendo di conseguenza restrizioni all'uso del servizio di co-mingling.
Alcuni operatori hanno infine richiesto che il servizio di co-locazione virtuale sia esteso a qualsiasi tipologia di centrale di Telecom Italia ove sia possibile raccogliere clienti in modalita' ADSL wholesale, con particolare riferimento alle limitazioni attualmente esistenti per le centrali "in container" e di tipo "unificato MD".
141. Al fine di superare le criticita' segnalate, l'Autorita' ha ritenuto opportuno richiedere a Telecom Italia di integrare le offerte di co-mingling e di co-locazione virtuale rendendo disponibile l'elenco degli apparati gia' certificati e sui quali e' in grado di svolgere le attivita' di manutenzione, di estendere la possibilita' di utilizzo della co-locazione virtuale con DSLAM fornito da Telecom Italia a tutte le tipologie di DSLAM impiegate nella propria rete in coerenza con la delibera n. 4/02/CIR e di consentire l'installazione negli spazi in co-mingling di apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, purche' rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR per la co-locazione fisica.
Inoltre l'Autorita', al fine di promuovere la diffusione del servizio di unbundling, aveva segnalato l'opportunita' di analizzare con Telecom Italia i vincoli tecnici soggiacenti alle restrizioni sulle tipologie di centrale aperte al servizio di co-locazione virtuale, al fine di introdurre eventuali soluzioni impiantistiche alternative a quelle attualmente proposte.
142. In merito a quanto espresso dalla proposta di provvedimento, Telecom Italia ha dichiarato la disponibilita' a fornire, su richiesta, la lista degli apparati accettati in co-locazione virtuale. Secondo Telecom Italia, in linea di principio non sussistono condizioni ostative all'installazione di apparati ADM (Add Drop Multiplexer) nelle sale di co-mingling, purche' siano rispettate le norme di compatibilita' tecnica con gli altri apparati e l'utilizzo sia limitato ai servizi di unbundling, per il quale vige l'obbligo di fornitura del servizio in questione. In merito alle limitazioni esistenti per centrali in container e di tipo unificato MD, Telecom Italia ha precisato che si tratta delle stesse limitazioni applicate a qualsiasi forma di co-locazione fisica. Infatti, come risulta dall'Offerta di Riferimento, la co-locazione non e' praticabile in tutti i casi in cui non sia possibile dedicare spazi agli operatori, mantenendo a disposizione spazi sufficienti alla gestione della centrale.
143. L'Autorita', nel confermare la decisione, ritiene opportuno precisare che le informazioni richieste debbano essere incluse nell'Offerta di Riferimento e che, per il principio di parita' di trattamento, vengano forniti agli operatori, nel caso di offerta di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, apparati uguali a quelli dalla stessa impiegati per i propri servizi xDSL. In tal caso la modularita' minima del numero di linee nell'apparato deve essere pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem.
4) ULTERIORI SEGNALAZIONI
Ratei di cessazione dei flussi di interconnessione
144. Telecom Italia, ha previsto per le condizione di cessazione del servizio in questione dopo il primo anno di contratto, che l'operatore sia tenuto a pagare un ulteriore rateo bimestrale del canone annuo.
L'Autorita', nel rilevare che la tematica in oggetto e' stata gia' affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera n. 11/03/CIR.
Presenza nell'Offerta di Riferimento di due differenti condizioni economiche per il servizio di consegna DSS1
145. Il prezzo del servizio congiunto di raccolta e conversione ISDN/DSS1 non risulta coerente con i prezzi delle offerte dei singoli servizi di conversione ISDN/DSS1 e di raccolta.
L'Autorita', nel rilevare che la tematica in oggetto e' stata gia' affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR.
Introduzione di tariffe differenziate all'interno dello stesso arco di numerazione per 702 e 709
146. Alcuni operatori hanno richiesto di integrare l'Offerta di Riferimento introducendo la possibilita' di definire servizi su numerazioni 702 e 709 con prezzi differenziati all'interno dello stesso centinaio.
L'Autorita' aveva espresso nella propria proposta di provvedimento l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia, per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero rimandando a quanto disposto nella delibera n. 9/03/CIR (art. 11, comma 4).
147. In merito alla proposta dell'Autorita', Telecom Italia ed Albacom, hanno dichiarato che l'impiego di prezzi differenziati per tali numerazioni potrebbe comportare ingenti investimenti per l'adeguamento dei sistemi di rete. La fatturazione differenziata infatti potrebbe avvenire solo analizzando la numerazione sino all'ultima cifra, mentre ora avviene solo in base al prefisso. Inoltre la tariffazione per tali numerazioni prevede un tetto massimo, dunque l'investimento richiesto non avrebbe alcuna giustificazione economica.
148. Si rileva sul punto che la misura introdotta dalla delibera n. 9/03/CIR ha lo scopo di permettere, al cliente (nella fattispecie il fornitore di accesso ad internet) che ha usufruito della prestazione di portabilita' del numero, di applicare eventualmente una tariffa differente da quella che praticava quando era attestato all'operatore assegnatario della numerazione. Pertanto, in assenza di tale misura, verrebbe compromesso il principio della titolarita' della tariffa in capo all'operatore assegnatario della numerazione. Pertanto, l'Autorita' ritiene opportuno confermare la proposta di decisione.
Fissazione della quota di surcharge per i servizi di raccolta da telefonia pubblica
149. Diversi operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha incrementato nel corso del 2003 la quota supplementare minutaria associata alla raccolta di traffico da apparati di telefonia pubblica.
150. L'Autorita' rileva che la definizione dei criteri di determinazione di tale quota e' stata oggetto di uno specifico procedimento. Il prezzo di interconnessione per tale servizio dovra' essere modificato da Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 12/03/CIR. L'Autorita' pertanto aveva espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di allineare l'Offerta di Riferimento 2004 al disposto della delibera n. 12/03/CIR.
151. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha inviato in data 13 gennaio 2004 la propria valorizzazione ai sensi della delibera n. 12/03/CIR della surcharge da Telefonia Pubblica a valere per l'Offerta di Riferimento 2004, indicando un valore pari a 8,24 €cent/min.
Telecom Italia ha effettuato il calcolo della surcharge a partire dai costi del servizio di telefonia pubblica eliminando i costi non pertinenti (tra cui i costi dei lettori di carte). I dati di costo utilizzati sono relativi, per le postazioni telefoniche, alla contabilita' 2001 valutata a costi correnti 2001, mentre i cespiti relativi alla rete di accesso (rete di distribuzione primaria e secondaria) sono stati valutati a costi storici 2001. I costi della surcharge sono stati ridotti dei maggiori oneri riscontrabili per gli impianti di telefonia pubblica finanziati nel 2001 con il fondo del Servizio Universale. Dividendo tali costi per il numero di minuti complessivi del servizio di Telefonia Pubblica e' stato determinato il valore di 8,24 €cent/min. Per calcolare i maggiori oneri relativi al Servizio Universale Telecom Italia ha determinato i costi di tali postazioni telefoniche pubbliche in misura proporzionale al numero di postazioni finanziate dal fondo del Servizio Universale nel 2001 (pari al 23% ca. del totale) ed il relativo traffico sviluppato in misura proporzionale ai ricavi generati da tali postazioni (pari al 16% ca. del totale).
152. Telecom Italia ha evidenziato, inoltre, che l'analisi dei valori di traffico relativi alla telefonia pubblica dimostra negli ultimi anni un andamento decrescente con tassi di riduzione anche dell'ordine del 20% annuo. Tale riduzione del traffico non riesce a compensare le riduzioni dei costi e pertanto i costi medi unitari della raccolta da telefonia pubblica hanno registrato un notevole incremento.
153. L'Autorita' ha svolto un'approfondita valutazione della modalita' di calcolo
applicata da Telecom Italia in particolare con riferimento ai dati contabili adoperati ed
alla metodologia utilizzata per determinare i maggiori oneri derivanti dall'obbligo di
fornitura del Servizio Universale. Relativamente ai dati contabili l'Autorita' osserva che:
1) relativamente al conguaglio minimo garantito, tale voce di ricavo non e' piu' portata a detrazione dei costi totali. L'Autorita' ritiene che, rappresentando tale conguaglio un minor onere sostenuto da Telecom Italia, esso e' un beneficio per tutti gli operatori e non solo per Telecom Italia, e pertanto deve essere escluso dai costi complessivi presi in considerazione.
2) la base di costo adoperata da Telecom Italia prevede alcuni cespiti valutati a costi correnti ed altri valutati a costi storici. L'Autorita' rileva che l'unica base di costo utilizzabile per la determinazione dei costi dei servizi in questione e', allo stato, quella relativa alla contabilita' regolatoria redatta dall'operatore notificato ai sensi degli artt. 8, comma 1, e art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 318/97 e verificata dal revisore indipendente ai sensi dell'art. 8, comma 4, e art. 9, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 318/97. Nell'esercizio 2001 tale contabilita' regolatoria e' stata formulata utilizzando la metodologia "costi storici pienamente distribuiti ". Pertanto, l'Autorita' ritiene l'utilizzo di una base di costo verificata per la determinazione del prezzo del servizio di surcharge sia di maggiore garanzia per gli operatori interconnessi e che inoltre non sia possibile utilizzare dati di costo relativi a differenti metodologie contabili. Peraltro, l'impiego di alcuni dati valutati con metodologie a costi correnti, si ritiene possa portare ad incertezze sul mercato a fronte, allo stato, di nessun beneficio apprezzabile per la concorrenza e per gli utenti. Pertanto l'Autorita' ritiene che tutti i cespiti debbano essere valutati a costi storici.
3) i minuti di traffico sono stati considerati senza includere il traffico non geografico sviluppato dagli operatori interconnessi. Telecom Italia ha giustificato tale esclusione in quanto nell'anno 2001 non era possibile dai propri sistemi misurare il traffico non geografico degli altri operatori e pertanto non e' stato incluso. L'Autorita', come gia' espresso nel proprio provvedimento n.
12/03/CIR, ritiene opportuno che tutte le tipologie di traffico siano considerate,
in maniera non discriminatoria, nella determinazione della surcharge. Pertanto,
preso atto dell'assenza di una misura puntuale di tale traffico, ai fini della
determinazione del prezzo della surcharge e' necessario utilizzare una stima. In
particolare l'Autorita' ritiene che l'utilizzo del dato relativo all'anno 2002 sia la
migliore stima disponibile per il valore relativo al 2001. Cio' anche in
considerazione del fatto che le previsioni dell'andamento del traffico non
geografico degli operatori alternativi indicano una crescita di tale valore.
Relativamente agli aspetti metodologici riguardanti la determinazione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del Servizio Universale, l'Autorita', come gia' evidenziato nella delibera n. 12/03/CIR, conferma che il prezzo medio della surcharge deve essere calcolato prendendo in considerazione i costi delle postazioni totali escludendo i costi relativi alle postazioni utilizzate da Telecom Italia nel calcolo del costo netto. I costi cosi' determinati fanno riferimento ad un insieme di postazioni rappresentativo di un servizio efficiente, erogato in assenza di obblighi di Servizio Universale, e vengono adoperati per calcolare il valore medio unitario del prezzo della surcharge come rapporto di tali costi e dei corrispondenti minuti di traffico. Il valore medio unitario cosi' determinato, anche se calcolato facendo riferimento solo ad un sottoinsieme del totale delle postazioni, viene poi ad essere corrisposto dagli operatori per tutti i minuti di traffico generati dalle postazioni telefoniche pubbliche indipendentemente dal fatto che siano o meno installate nell'ambito del Servizio Universale. Il totale dei costi relativo a tutte le postazioni e' quello che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia e' tenuta a recuperare con i servizi di interconnessione (intesi, in senso lato, come inclusivi del transfer charge interno applicato alle direzioni commerciali). Con tale modalita' di applicazione della surcharge, gli eventuali costi "aggiuntivi" non coperti dai ricavi della quota di surcharge (interni ed esterni) sono riconducibili alle postazioni su cui Telecom Italia calcola il costo netto del Servizio Universale (ossia quelle escluse dal calcolo del valore medio unitario) e, pertanto, concorreranno alla determinazione del costo netto del Servizio Universale relativo all'esercizio contabile in cui effettivamente si sono determinati i corrispondenti ricavi da surcharge (interni ed esterni). Nel caso dell'Offerta di riferimento 2004, ad esempio, gli eventuali costi aggiuntivi saranno tenuti in considerazione nel calcolo del costo netto del Servizio Universale nell'anno 2004.
154. Cio' premesso, valutato l'impatto delle modifiche precedentemente descritte sulla base dei dati della contabilita' regolatoria a costi storici 2001, l'Autorita' ritiene che nell'Offerta di Riferimento 2004 il prezzo della surcharge debba essere adeguato al fine di garantire l'effettivo orientamento al costo. L'Autorita', sulla base dei dati acquisiti, stima che il prezzo di tale servizio non puo' essere superiore a 6,15 €cent/min. Tale nuovo valore avra' effetto a partire dalla data di entrata in vigore della delibera n. 12/03/CIR, in quanto corretta applicazione del disposto della stessa.
Informazioni necessarie alla configurazione di NNG (Numerazioni Non Geografiche)
155. Alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede che, all'atto della richiesta di configurazione di nuove numerazioni nell'ambito del servizio di accesso di clienti Telecom Italia a NNG dell'operatore interconnesso, 1'OLO descriva le modalita' di effettuazione del servizio e dia evidenza della comunicazione ed eventuale approvazione della tariffa da parte dell'Autorita'.
156. L'Autorita', nel ribadire che tali informazioni non sono necessarie alla configurazione delle numerazioni e non devono pertanto essere richieste, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta di tale servizio secondo quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.
SLA del servizio di Shared Access
157. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia introduca SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi.
L'Autorita', nel rilevare l'inottemperanza di Telecom Italia a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. e della delibera n. 11/03/CIR, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni del servizio di Shared Access introducendo un SLA di assurance garantito nel 100% dei casi.
Annullamento ordini dei circuiti parziali
158. Telecom Italia nel manuale delle procedure per i servizi di interconnessione prevede che, in caso di annullamento ordini, l'operatore sia tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo pari al 25% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene entro 10 giorni solari dalla data dell'ordine o, in alternativa, un importo pari al 100% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene dopo 10 giorni dalla data dell'ordine. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia preveda un periodo iniziale in cui l'operatore ha facolta' di annullare l'ordine senza sostenere alcun onere.
159. L'Autorita' richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta in esame secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. g della delibera n. 11/03/CIR.
Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato
160. Un operatore ha richiesto l'eliminazione dell'articolazione in fasce orarie per i servizi di interconnessione, con particolare riferimento al servizio di transito, rilevando che l'articolazione vigente e' basata sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia e non tiene quindi conto di eventuali differenze statistiche del traffico dei clienti attestati sulla propria rete.
In merito a tale aspetto, l'Autorita' rileva che una eventuale modifica del sistema di articolazione in fasce di picco e fuori picco, finalizzata sia a ridefinire il gradiente tariffario sulla base di statistiche complessive, sia eventualmente ad eliminare il gradiente medesimo, richieda uno specifico approfondimento e debba comunque essere definito ed approvato con largo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento. Cio' in considerazione del fatto che una eventuale modifica del gradiente ha impatti significativi sui prezzi di interconnessione e quindi sulla programmazione economica degli operatori. L'Autorita' comunque ritiene utile, mediante l'istituzione di un apposito tavolo di lavoro che preveda la partecipazione di Telecom Italia e degli operatori interconnessi, valutare il problema dell'articolazione tariffaria valutando costi e benefici di eventuali sistemi alternativi di articolazione tariffaria dei servizi di interconnessione.
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

DELIBERA
Articolo 1
(Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia)

1. S'approvata l'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, pubblicata da Telecom Italia in data 31 Ottobre 2003, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.
 
Articolo 2
(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia)

1. Telecom Italia riformula, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, le condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere D del network cap, nel rispetto del vincolo IPC-IPC, secondo le considerazioni di cui in premessa e mantenendo i prezzi dei servizi di seguito riportati uguali a quelli approvati per l'anno 2003:
a) attivazione dei circuiti parziali per le velocita' 256 Kbit/s, 384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s;
b) attivazione dell'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);
c) qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale
per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio xDSL;
d) attivazione dell'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access);
e) qualificazione della linea ADSL per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access).
2. Telecom Italia adegua le condizioni economiche della quota supplementare per il servizio di raccolta in Carrier Preselection, prevedendo il medesimo valore approvato per il 2003.
3. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura per il servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore prevedendo:
a) l'adeguamento delle condizioni economiche, secondo quanto indicato in premessa, sulla base della metodologia disposta con la delibera n. 2/03/CIR e dei dati di costo di consuntivo dell'anno 2001;
b) entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la fornitura per tutte le numerazioni del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, indipendentemente dallo scaglione tariffario prescelto dall'operatore interconnesso;
c) l'eliminazione delle clausole relative alle informazioni non necessarie per la configurazione delle numerazioni non geografiche ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della delibera n. 1/00/CIR e dall'art. 3, comma 1, lettera o), della delibera n. 4/02/CIR, Telecom Italia applica il modello di interconnessione di raccolta verso numerazioni non geografiche alle chiamate originate da altri operatori verso la numerazione "12".
5. Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di flussi di interconnessione a 34 Mbps secondo i seguenti criteri:
a) introduzione dell'interfaccia SDH a 155 Mbps e dell'estensione del collegamento con interfaccia SDH a 155 Mbps;
b) determinazione di condizioni economiche della componente trasmissiva non superiori ad un terzo di quelli proposte per il servizio di flussi di interconnessione a 155 Mbps.
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR, Telecom Italia adegua le condizioni di offerta dei servizi di flussi di interconnessione prevedendo:
a) l'inclusione delle modalita' attraverso le quali puo' essere realizzato l'uso condiviso dei flussi di interconnessione realizzati per il traffico commutato, per tipologie di traffico differenti, secondo quanto indicato in premessa.
b) la modifica delle condizioni di cessazione del servizio in ottemperanza a
quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. c. della delibera n. 11/03/CIR.
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR, Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di circuito parziale eliminando ogni restrizione relativa alla presenza di due code di terminazione.
8. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura del servizio di circuito
parziale prevedendo:
a) l'adeguamento delle condizioni di provisioning ed assurance a quelle previste per le linee affittate wholesale, come approvate dalla delibera n. 440/03/CONS;
b) l'adeguamento dei tempi di disponibilita' al fine di permettere la completa replicabilita' del servizio di linee affittate retail che include due circuiti parziali;
c) l'adeguamento delle condizioni di cessazione del servizio di circuito
parziale a quelle previste per i servizi di flussi di interconnessione;
d) l'adeguamento dei livelli di penale, in caso di revoca degli ordini, a
quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. g., della delibera n. 11/03/CIR.
9. Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di raccordi interni di centrale, prevedendo:
a) condizioni trasparenti ed orientate al costo;
b) l'utilizzo del raccordo interno verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso;
c) la rimozione le restrizioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.
10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche di offerta del servizio wholesale di Canale Virtuale Permanente, secondo quanto previsto dalle delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR e secondo le indicazioni fornite in premessa. Telecom Italia, contestualmente alla comunicazione delle nuove condizioni di offerta, comunica all'Autorita' le condizioni economiche e di fornitura delle proprie offerte retail in commercio, incluse le offerte in convenzione e gli sconti applicabili dalle direzioni commerciali, dando evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, secondo quanto indicato all'art.2, comma 3, della delibera n. 6/03/CIR.
11. Telecom Italia adegua le condizioni di Service Level Agreement di provisioning ed assurance del servizio wholesale di Canale Virtuale Permanente nel rispetto del principio di non discriminazione interno-esterno prevedendo:
a) l'inclusione dei dati relativi alla disponibilita' annua per singolo circuito, massima latenza, massimo jitter e massimo tasso di perdita offerti per i propri servizi finali all'utenza business. I valori rilevati per i predetti parametri sono altresi' comunicati all'Autorita', con cadenza annuale, secondo i livelli di dettaglio indicati in premessa;
b) l'introduzione di una percentuale annua massima, pari al 10%, di circuiti con errato provisioning garantita e delle relative penali;
c) l'integrazione della procedura di chiusura concordata dei guasti secondo le modalita' previste dall'art. 3 dalla delibera n. 440/03/CONS per le linee affittate wholesale.
12. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura del servizio di configurazione delle numerazioni prevedendo entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la fornitura, per tutte le numerazioni, del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla data della richiesta.
13. Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le modalita' di comunicazione agli operatori interconnessi delle informazioni concernenti l'apertura di numerazioni non geografiche relative ai propri servizi di nuova introduzione, indicando altresi' un preavviso, per la fornitura di tali informazioni, non inferiore a 30 giorni.
14. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta e fornitura dei servizi di unbundling prevedendo:
a) l'introduzione di uno SLA di assurance migliorativo su base chiamata e le relative penali;
b) l'inserimento delle condizioni di SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi per il servizio di Shared Access;
c) relativamente ai servizi SHDSL, l'eliminazione della qualificazione della linea in unbundling al variare della velocita', nei casi in cui la variazione di velocita' non comporti il cambio della fascia, secondo quanto indicato in premessa;
d) l'integrazione del database di cui all'art. 3, comma 4, lettera d della delibera n. 11/03/CIR con le informazioni relative a ciascun Stadio di Linea aperto all'unbundling indicate in premessa; il predetto database include altresi' le informazioni indicate in premessa e relative alla disponibilita' di portanti in fibra ottica sia per i servizi di unbundling che per il servizio di prolungamento dell'accesso su fibra ottica, nonche' sulla disponibilita' di infrastrutture civili disponibili per gli operatori;
e) l'introduzione delle modalita' di messa a disposizione delle informazioni sull'entita' delle riserve di coppie per pianificati sviluppi commerciali per le quali applica le causali di rigetto, prevedendone altresi' la notifica all'Autorita';
f) la predisposizione delle modalita' di ampliamento della rete di accesso, su base progetto, ripartita tra tutti gli operatori interessati;
g) le modalita' di comunicazione agli operatori dell'elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e dei siti in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete, contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione delle proprie offerte all'utenza finale.
15. Telecom Italia adegua le condizioni del servizio di Shared Access con splitter fornito da Telecom Italia prevedendo le medesime condizioni disposte all'art. 2, comma 1, lettera a., punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, per il servizio di Shared Access con splitter fornito dall'operatore interconnesso.
16. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta e di fornitura dei servizi di co-locazione prevedendo:
a) l'introduzione delle modalita' di ripartizione del costo delle attivita' di riordino dei permutatori tra tutti gli operatori (inclusa Telecom Italia) in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascuno;
b) l'introduzione, relativamente al servizio di co-locazione virtuale, della lista degli apparati DSLAM certificati di cui e' in grado di gestire la manutenzione;
c) l'introduzione, relativamente al servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, di apparati uguali a quelli impiegati per i propri servizi xDSL e la fissazione della modularita' minima del numero di linee acquistabili pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem;
d) relativamente ai servizi di co-locazione virtuale e di co-mingling, l'installazione negli spazi di co-locazione di qualsiasi apparato utilizzato per servizi di accesso disaggregato nel rispetto delle norme tecniche e di compatibilita'.
17. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del servizio di consegna DSS1 in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 1, della delibera n. 11 /03/CIR.
18. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche, prevedendo, per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero, ai sensi di quanto disposto all'art. 11, comma 4, della delibera n. 9/03/CIR.
19. Entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia riformula le condizioni economiche della quota di surcharge per i servizi di raccolta da telefonia pubblica in ottemperanza alla delibera n. 12/03/CIR e secondo le indicazioni fornite in premessa. Tali condizioni economiche sono applicabili dal? gennaio 2004.
 
Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente articolo 2 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove differentemente specificato.
2. Le condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere D, come riformulate da Telecom Italia ai sensi del precedente art. 2, comma 1, entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione da parte di Telecom Italia. Fino a tale data si applicano le condizioni economiche pubblicate da Telecom Italia in data 31 ottobre 2003.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia S.p.A. ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.

Roma, 14 aprile 2004
Il presidente: Cheli

Il commissario relatore: Monaci
 
Allegato A
| Pesi|Variazione spesa| Obiettivo Cap --------------------------------------------------------------------- Paniere A - SGU | | -5,50% | -5,50% --------------------------------------------------------------------- Raccolta via SGU | 35,53%| -5,50% | --------------------------------------------------------------------- Raccolta via SGU D7 | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Raccolta forfettaria | | | SGU | 0,34%| -5,50% | --------------------------------------------------------------------- Terminazione via SGU | 20,49%| -5,50% | --------------------------------------------------------------------- Transito via SGU | 0,09%| -12,50% | --------------------------------------------------------------------- Kit di | | | interconnessione | 16,06%| -0,48% | --------------------------------------------------------------------- Flussi di | | | interconnessione | 23,97%| -8,48% | --------------------------------------------------------------------- Accessi DSS1 a 2Mbps | 0,98%| -13,50% | --------------------------------------------------------------------- Flussi DSS1 | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Circ. parz. non a | | | ceiling | 2,54%| -5,67% | --------------------------------------------------------------------- Paniere B - SGD e SGT| | -3,50% | -3,50% --------------------------------------------------------------------- Raccolta via SGD | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Raccolta via SGT | 33,90%| -3,50% | --------------------------------------------------------------------- Raccolta forfettaria | | | SGD | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Raccolta forfettaria | | | SGT | 3,79%| -3,50% | --------------------------------------------------------------------- Terminazione via SGD | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Terminazione via SGT | 59,98%| -3,15% | --------------------------------------------------------------------- Transito via SGD | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Transito via SGT | 2,33%| -12,50% | ---------------------------------------------------------------------
| | | -1,22% - Cfr.
| | | paragrafo 11 della Paniere C - 2 SGT | | -1,22% | delibera. --------------------------------------------------------------------- Raccolta doppio SGT | 3,31%| -1,25% | --------------------------------------------------------------------- Terminazione doppio | | | SGT | 8,82%| -1,12% | --------------------------------------------------------------------- Transito doppio SGT |0,00040%| -1,25% | --------------------------------------------------------------------- Accesso alle Cable | | | Station | 0,022%| -1,22% | --------------------------------------------------------------------- Instrad. vs estero da| | | SGT | 23,98%| -0,93% | --------------------------------------------------------------------- Instrad. vs estero da| | | CI | 63,87%| -1,34% | --------------------------------------------------------------------- Paniere D - | | | Contributi | | -0,03% | 0,00% --------------------------------------------------------------------- Contr. SPP | 1,04%| -0,50% | --------------------------------------------------------------------- Contr. attiv. CPS | 64,61%| -16,35% | --------------------------------------------------------------------- Contr. Config. codici| | | CPS | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Contrib. per circ. | | | parz. | 0,08%| 10,00% | --------------------------------------------------------------------- Contrib. Acc. | | | Disaggr. Rete loc. | 33,71%| 31,25% | --------------------------------------------------------------------- Contr. Acc. Disaggr. | | | Sottorete loc. | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Contr. Acc. Cond. | | | Rete distrib. (POTS) | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Contr. Canale | | | numerico | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Contr. prolung. | | | accesso | 0,013%| 0,00% | --------------------------------------------------------------------- Contr. Aggiuntivi | | | Acc. Disaggr. Rete | | | Loc. | 0,53%| 0,00% | --------------------------------------------------------------------- Contr. Aggiuntivi | | | Acc. Disaggr. | | | Sottorete Loc. | 0,00%| - | ---------------------------------------------------------------------
| Pesi|Variazione spesa| Obiettivo Cap --------------------------------------------------------------------- Paniere D - | | | Contributi | | -0,03% | 0,00% --------------------------------------------------------------------- Contr. Aggiuntivi | | | Acc. Condiviso | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. Acc. | | | Disaggr. Rete | | | distrib. | 0,017%| 0,00% | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. Acc. | | | Disaggr. Sottorete | | | distrib. | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. Acc. | | | condiviso Rete | | | distrib. | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. Canale| | | numerico | 0,00%| - | --------------------------------------------------------------------- Contr. Disatt. | | | Prolung. Accesso | | | C.Numerico | 0,00%| - |
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone