Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2004
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione siciliana, nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003. (Ordinanza n. 3360).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1° marzo 2005, lo stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della Regione siciliana;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si e' verificato lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti, nonche' violente mareggiate, e, conseguenzialmente, tali eventi hanno determinato frane, smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;
Considerato altresi', che in alcune province gli eventi atmosferici hanno ulteriormente inciso su territori gia' colpiti dai precedenti eventi alluvionali e per i quali sono gia' intervenute le relative dichiarazioni di stato di emergenza, aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della Regione siciliana e' nominato commissario delegato e provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato, alla realizzazione degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa.
2. Il commissario delegato provvede, entro il termine del 1° marzo 2005 e nei limiti delle risorse di cui all'art. 3:
a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali;
b) alla individuazione delle opere e degli interventi da realizzare per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, per la stabilizzazione dei versanti e per la prevenzione dei rischi e la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici, nonche' alla definizione ed approvazione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e propedeutici alla realizzazione delle opere e degli interventi medesimi;
c) alla determinazione delle misure dirette a favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive e il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, prevedendo la concessione di contributi per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili e per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi;
d) alla determinazione, in relazione ai contributi di cui alla lettera b), delle voci ammissibili, dei criteri di priorita' e delle modalita' attuative, nonche' alla conseguente individuazione dei soggetti beneficiari dei predetti contributi e dell'importo spettante a ciascuno, garantendo trattamenti uniformi rispetto a quelli assicurati in analoghe situazioni emergenziali;
e) alla individuazione dei soggetti istituzionali cui computa provvedere, in regime di ordinarieta', alla gestione esecutiva degli interventi conseguenti alle attivita' di cui alle lettere precedenti.
3. Il presidente della Regione siciliana commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi alluvionali.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica e' richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, si provvede con la quota spettante alla regione a valere sulle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2003, e con le risorse finanziarie della legge 31 dicembre 1991, n. 433, cosi' come integrata dall'art. 4, comma 98 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il commissario delegato per le finalita' di cui alla presente ordinanza puo' altresi', utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori risorse finanziarie che potranno essere destinate allo scopo.
3. Le risorse da utilizzare a valere sulle disponibilita' derivanti dalla predetta legge n. 433 del 1991, nonche' quelle di cui al comma 2, sono individuate e rese disponibili per le finalita' di cui alla presente ordinanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, comma 3, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, articoli 16, 17 comma 2, 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 54;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
2. Le attivita' in deroga alle normative sopra richiamate in materia di appalti di opere e di forniture di beni e servizi devono comunque fondarsi nel rispetto dei principi di ragionevolezza, di proporzionalita' tra provvedimenti e situazioni oggettive considerate, di obbligo della motivazione e di concorrenzialita' nella scelta dei contraenti.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, e' stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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