Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 maggio 2004
Consegna definitiva all'A.N.A.S. S.p.a. di opere pubbliche realizzate con il progetto n. 39/40/6054 - Strada a scorrimento veloce, denominata «Fondo Valle Sele» - II lotto.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(ex art. 86 della legge n. 289 del 2002)

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 413, con cui e' stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
Visto l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attivita' produttive;
Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale e' stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale Ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96/1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 febbraio 1997 con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario ad acta al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;
Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attivita' produttive di nomina del sottoscritto quale commissario ad acta registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;
Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario ad acta deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione;
Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonche' lo stato delle relative procedure espropriative;
Vista la convenzione in data 15 settembre 1982 con la quale il Ministro designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981 - concedente, ha affidato in concessione al Consorzio CO.IN.SUD - concessionario, la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali di Oliveto Citra e Calabritto;
Visto l'atto aggiuntivo, stipulato tra le medesime parti in data 20 luglio 2983, con il quale sono state affidate al concessionario la progettazione e la realizzazione del tratto di strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» compreso tra lo svincolo dell'area industriale di Oliveto Citra e lo svincolo dell'area industriale di Calabritto;
Visto il decreto del 26 settembre 1983 con il quale il Ministro Segretario di Stato ha approvato, con prescrizioni, il progetto di massima dei lavori relativi al collegamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria-Lioni, tratto svincolo area industriale di Oliveto Citra - svincolo area industriale di Calabritto, denominata strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele - II lotto»;
Visto il decreto del 12 luglio 1984 con il quale il Ministro Segretario di Stato ha approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo;
Visto il decreto del 30 gennaio 1986 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha approvato, con prescrizioni, i progetti di variante tecnica n. 1 e n. 2;
Visto il decreto del 17 luglio 1986 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha approvato, con prescrizioni, il progetto di variante e suppletivo n. 3-bis;
Visto il decreto del 5 gennaio 1987 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha approvato, con prescrizioni, il progetto di variante n. 4;
Visto il decreto del 23 ottobre 1987 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato, con prescrizioni, i progetti di variante n. 4-bis e n. 5;
Visto il decreto n. 672/CO del 16 settembre 1988 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato, con prescrizioni, il progetto di variante n. 6;
Visto l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione in data 15 settembre 1982, stipulato in data 7 aprile 1989, con il quale e' stata formalizzata l'applicazione del nuovo ribasso contrattuale nella misura del 7,3%, in sostituzione del previsto ribasso contrattuale del 6%;
Visto il decreto n. 630/32/CO/PCM del 30 giugno 1989 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato l'Atto di Transazione stipulato in data 26 giugno 1989 tra il capo dell'Ufficio speciale ed il Consorzio CO.IN.SUD;
Visto il decreto n. 646/32/CO/PCM del 30 giugno 1989 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato, con prescrizioni, i progetti di variante n. 5-bis e n. 6-bis;
Vista la delibera del Comitato di gestione dell'ex «Agenzia» n. 3566 del 29 aprile 1992 con la quale e' stato approvato in linea tecnica, a seguito delle risultanze dell'atto di transazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 630 del 30 giugno 1989, l'adeguamento dell'importo di concessione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 68/GST/MICA del 3 settembre 1993 con il quale e' stata approvata la maggiore somma per espropri ed interessi ed e' stato determinato l'importo di concessione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 103/GST/MICA del 2 novembre 1993 con il quale e' stato approvato in linea economica l'impegno di spesa, gia' precedentemente approvata in linea tecnica con deliberazione n. 3566 del 29 aprile 1992 dell'ex «Agenzia»;
Visto l'Atto di transazione stipulato in data 3 novembre 1995 tra il M.I.C.A. ed il Consorzio CO.IN.SUD con il quale e' stata definita la vertenza instaurata dal concessionario con domanda di arbitrato notificata in data 17 dicembre 1992 e conclusasi con lodo arbitrale in data 30 settembre 1995;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 59/GST/MICA del 13 marzo 1996 con il quale e' stata approvata la perizia di variante tecnica n. 7;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 77/GST/MICA del 19 aprile 1996 con il quale e' stata approvata la maggiore spesa per il pagamento di quanto riconosciuto, relativamente al progetto in argomento, con la transazione del 3 novembre 1995;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 156/GST/MICA del 29 agosto 1996 con il quale e' stato approvato l'Atto di transazione sottoscritto in data 3 novembre 1995, a seguito dei pareri favorevoli espressi dall'Avvocatura generale dello Stato e dal Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 292/GST/MICA del 22 maggio 1997, con il quale e' stato approvato, tra l'altro, il nuovo Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla perizia n. 7 rettificato;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 364/GST/MICA del 17 luglio 1997 con il quale e' stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 9 relativa ai lavori di sistemazione del pendio in frana tra le progr. km 15+300 e km 15+500;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 147/GST/MICA del 24 giugno 1999 con il quale e' stata approvata la perizia di variante tecnica n. 9-bis senza aumento di spesa;
Visto l'Atto di collaudo tecnico-amministrativo finale del II lotto della «Fondo Valle Sale» - tratto svincolo di Oliveto Citra (compreso) fino al termine dei muri d'ala lato Lioni della galleria artificiale alla progressiva km 19+383 - redatto dalla commissione di collaudo in data 30 novembre 2000 approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 30/B5/MICA del 28 febbraio 2001;
Considerato che la proceduta espropriativa delle opere realizzate con il II lotto della strada «Fondo Valle Sele» risulta terminata in data 17 gennaio 2002;
Vista la propria comunicazione n. 124 del 30 giugno 2003 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e seguenti modificazioni e integrazioni;
Viste le successive proprie comunicazioni n. 284 del 29 settembre 2003, n. 405 del 30 ottobre 2003 e n. 645 del 29 dicembre 2003;
Visto il verbale della riunione del 14 gennaio 2004;
Considerato che l'ANAS (oggi S.p.a.) gestisce la strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» II lotto, giusta verbale del 13 marzo 1991;
Viste le proprie successive comunicazioni n. 712 del 19 gennaio 2004, n. 732 del 23 gennaio 2004, n. 744 del 27 gennaio 2004, n. 748 del 28 gennaio 2004 e n. 401 del 30 gennaio 2004;
Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento (v. nota commissariale n. 405 del 30 ottobre 2003), intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;
Visti gli esiti della Conferenza di servizi del 10 marzo 2004, a seguito della riunione del 17 febbraio 2004, richiamata nel verbale della medesima conferenza;
Viste da ultimo le proprie note n. 977 del 29 marzo 2004 e n. 1072 del 3 maggio 2004;
Vista la delibera G.R. Campania n. 595 del 23 aprile 2004 in merito alla riclassificazione delle strade, con la quale e' stato proposto che siano condotte definitivamente al Demanio statale le arterie attualmente in gestione provvisoria all'ANAS S.p.a., tra cui, la strada «Fondo Valle Sele», tra l'innesto con la s.s. 91 - in corrispondenza di Contursi Terme e la s.s. 7 Appia - in corrispondenza di Lioni (loc. Ponte Porcile);
Individuato, pertanto, nelle more della Conferenza Stato-regioni, nell'ANAS S.p.a. il destinatario finale dell'opera in argomento;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, sono formalmente consegnate definitivamente all'ANAS S.p.a. le opere realizzate con il progetto 39/40/6054: strada a scorrimento veloce denominata «Fondo Valle Sele» - II lotto, tratto svincolo area industriale di Oliveto Citra (compreso) - fino al termine dei muri d'ala lato Lioni della galleria artificiale alla progressiva 19+383.
 
Art. 2.
L'ANAS S.p.a. provvedera' a volturare l'intestazione dei suoli, espropriati dal concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 legge n. 219/1981.
 
Art. 3.
L'ANAS S.p.a. provvedera', altresi', a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitu', contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto, ove non gia' provveduto.
 
Art. 4.
Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna provvisoria del 13 marzo 1991 e non modificato dal presente decreto.
 
Art. 5.
Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attivita' produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ente destinatario delle opere.
 
Art. 6.
Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il commissario ad acta: D'Ambrosio
 
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